Tipologia: Accordo
Data firma: 19 marzo 2007
Validità: 19.03.2007 - 31.12.2008
Parti: Starvox, Fondiaria Sai Servizi Tecnologici e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Starvox, Fondiaria Sai Servizi Tecnologici
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo

Il giorno 19 marzo 2007 a Torino, tra la Starvox spa e la Fondiaria Sai Servizi Tecnologici srl, assistite dalla Fondiaria Sai spa da una parte e le RSA di Starvox spa e di Fondiaria Sai Servizi Tecnologici dall’altra, assistite dai Coordinamenti / RSA di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca/Uil della Fondiaria Sai spa e della Milano Assicurazioni spa,

premesso che
a) con il Verbale di Accordo del 30/1/2007 le Parti hanno convenuto di incontrarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del suddetto verbale al fine di avviare il confronto per definire la contrattazione integrativa per la società Starvox;
b) con il predetto Verbale le parti hanno altresì convenuto che la stessa contrattazione integrativa troverà applicazione anche nei confronti del Personale di Fondiaria Sai Servizi Tecnologici srl proveniente da Starvox ed a quello di nuova assunzione;
c) in relazione alla collocazione operativa delle società interessate nell’ambito delle attività assicurative del Gruppo Fondiaria - Sai, le Parti hanno definito che il predetto contratto integrativo recepisca, in un’ottica di graduale e progressiva armonizzazione, entro la scadenza prevista per il CIA Fondiaria Sai, la disciplina definita per la Capogruppo;
d) il primo incontro per avviare il confronto finalizzato alla definizione del CIA Starvox si è svolto in data 27/2/2007;
si conviene quanto segue
1) le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
2) il presente Accordo si applica al personale alle dipendenze della Starvox spa ed al personale della Fondiaria Sai Servizi Tecnologici srl di provenienza Starvox, in servizio alla data di stipula nonché a quello assunto successivamente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione del 18/7/2003, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Esso decorre dal 19/3/2007 (salvo diverse decorrenze specificatamente indicate) e scadrà il 31/12/2008. Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo uguale al rinnovo del CIA Fondiaria Sai, qualora non venga data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza;
3) al fine di dare attuazione al graduale e progressivo recepimento della contrattazione integrativa definita per la società Capogruppo, le Parti convengono che la disciplina del CIA Fondiaria Sai del 20/12/2005 si intende qui richiamata e che la medesima si applicherà con le decorrenze e le modalità espressamente indicate per ciascuno degli articoli di seguito elencati.
4) Sezione A
Gli articoli e gli allegati del CIA Fondiaria Sai 20/12/2005 di seguito elencati si applicano, con decorrenza 19 marzo 2007, al personale di cui al precedente punto 2) proporzionalmente alle dimensioni dell’organico di ciascuna. Eventuali problematiche interpretative legate alle specificità aziendali verranno affrontate con le RSA.
Art. 2 - Diritto all’informazione
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Mansioni e professionalità
Art. 5 - Ruolo dei funzionari
Art. 6 - Formazione dei funzionari
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 10 - Chiusure aziendali
Art. 12 - Personale invalido
Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
Art. 14 - Lavoratori studenti
Art. 18 - Garanzia danni accidentali
Art. 19 - Rimborso spese di locomozione
Art. 20 - Fondo spese
Art. 22 - Anticipazioni tfr
Art. 23 - Agevolazioni ai dipendenti nell’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà di società del gruppo
Art. 27 - Previdenza integrativa individuale (funzionari).
Art. 29 - Reperibilità
Allegati
All. 1 - Responsabilità sociale d’impresa
All. 2 - Copertura danni accidentali e rischi speciali
All. 6 - Banca ore
5) Sezione B
La disciplina degli articoli ed allegati del CIA Fondiaria Sai 20/12/2005 di seguito elencati si applica al personale di cui al precedente punto 2) con le modifiche, specificazioni ed integrazioni di seguito indicate, coerentemente con il processo di graduale e progressiva armonizzazione e di finale allineamento con le norme del CIA Fondiaria Sai.
a) Orario di lavoro (art. 8 CIA F/S con modifiche)
Trovano applicazione le disposizioni contenute alla lettera B.l.a) Distribuzione orario di lavoro per il nord dell’art. 8 CIA F/S a decorrere dal 1/7/2007.
Si precisa altresì che con la stessa decorrenza l’articolazione dell’orario previsto per i dipendenti in servizio presso il Customer Care sarà la seguente:
lunedì / giovedì: 8,30-9,30 / 12,45-13,00 (13,15 - 13,30 per il Centro Sud)
lunedì / giovedì: 14,00-14,15 (14,30 -14,45 per il Centro Sud) / 17.30 - 18,45 
Venerdì: 8,30-9,30/ 13,00- 13,30
Fino al 30/6/2007 continuerà ad applicarsi la disciplina in vigore, salvo armonizzazioni su piazza nell’ambito del Gruppo.
b) Permessi - Ferie - Aspettative - Lavoro straordinario (art. 9 CIA F/S con modifiche)
La disciplina prevista dall’art. 9 CIA F/S trova applicazione con le seguenti modifiche e specificazioni:
[…]
c) Lavoro a tempo parziale (art. 11 CIA F/S con modifiche)
Trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo B) art. 6 CIA Sai 9/2/2002 dell’art. 11 CIA F/S, con decorrenza 1/7/2007.
[…]