Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Servizi e professioni

(OMISSIS)

Prot. n. 156625 del 01/06/2016

Oggetto: Installazione e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria.

 

La fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere di questa Amministrazione concretizza una ipotesi di prestazione intracomunitaria di servizi, la cui disciplina è recata in primo luogo dagli articoli da 56 a 62 del TFUE, e quindi dalle disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 5 a 9) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come recentemente modificata ad opera della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 5, primo paragrafo, della direttiva, «gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro: a) se il prestatore e legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non e regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata».

Quanto ai diritti ed ai doveri del prestatore comunitario, da un lato il terzo paragrafo dello stesso articolo 5 stabilisce che «in caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione», dall’altro il successivo articolo 6 dispone che lo Stato membro ospitante sia tenuto a dispensare i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro «dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti: a) l’autorizzatone, l’iscrizione o l’adesione a un ’organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l’applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei /documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un’iscrizione temporanea e automatica o un ’adesione pro forma a tal fine, b) l’iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali».

Il prestatore comunitario è tenuto a due comunicazioni preventive. La prima è prevista dal secondo comma dell’articolo 6 della direttiva, che dispone che egli debba informare «in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente», l’ente di previdenza sociale di diritto pubblico cui fa riferimento la lettera b) del primo comma del medesimo articolo, appena citata.

L’articolo 7 della direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri possano «esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente /dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale». Gli Stati membri possono anche richiedere che tale dichiarazione — che ha validità per l’anno in corso — debba essere corredata, in occasione della prima prestazione di servizi, dai documenti elencati al paragrafo 2 del medesimo articolo 7. Ai sensi del successivo paragrafo 4 dell’articolo, l’autorità competente, all’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, può decidere di procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore, prima che questi svolga la propria prestazione. La disposizione comunitaria prevede un termine di un mese, decorrente dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti di corredo, concesso all’autorità nazionale competente per l’espletamento dei predetti controlli e per dare comunicazione al dichiarante dell’esito dell’attività istruttoria. In ogni caso, decorso tale termine e fatta salva l’ipotesi di proroga motivata tempestivamente comunicata al prestatore, la prestazione di servizi, nel silenzio dell’autorità competente, può essere effettuata.

Le disposizioni comunitarie fin qui brevemente esaminate sono integralmente recepite nell’ordinamento nazionale attraverso le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici, oggetto del quesito, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37 (pubblicato in GU 12 marzo 2008, n. 61), recante «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici», trova, come noto, applicazione con riguardo a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.

Gli interventi sui predetti impianti che eccedano quelli di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto, «gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore») sono riservati alle imprese abilitate, per le quali sono previsti specifici requisiti tecnico-professionali.

L’articolo 5 del regolamento stabilisce, inoltre, che per gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice è tenuta, ai sensi dell’articolo 7, a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati all’insieme delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Qualora si intenda affidare le attività sopra descritte ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea è necessario che questi, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria sopra indicati, curi l’invio alla scrivente Direzione generale. Divisione VI ‘Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali’, della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2061, corredandola di una marca da bollo dell’importo di 16 euro ed allegando ad essa, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la seguente documentazione: un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; una certificazione dell’autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato; un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali; nel caso in cui nello Stato membro di stabilimento del prestatore la professione non sia regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni.

Si ricorda, inoltre, che il prestatore è tenuto ad informare della sua prestazione, prima dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La predetta comunicazione non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

Per quanto attiene al profilo della successiva certificazione di conformità degli impianti realizzati, si rappresenta quanto di seguito.

In via preliminare è opportuno evidenziare che l’invio nei modi di legge della predetta dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario e l’esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione o comunque l’assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo 206/07, costituisce condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata alla prestazione del servizio per l’anno in corso nell’intero territorio nazionale.

Nel contesto della disciplina complessivamente vigente la questione circa l’abilitazione delle imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione al rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi dell’articolo 7 del già menzionato decreto 37/2008 è sollevata dalla lettera della norma di cui all’articolo 11 del regolamento, ove, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l’edilizia, si prevede anche la verifica dell’abilitazione dell’installatore da parte della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Relativamente al primo profilo, ovvero alla possibilità per una impresa comunitaria operante in Italia in regime di libera prestazione temporanea ed occasionale, si fa integrale rinvio a quanto già chiarito da questa Amministrazione con la propria nota prot. n. 15314 del 6 agosto 2008, ed in ulteriori note successive, nella quale. in relazione ad analoga fattispecie. rilevata l’assenza di qualsivoglia discrasia «tra la disciplina comunitaria (artt. 49 e 50 del Trattato [attualmente, rispettivamente, articoli 56 e 57 TFUE]; artt. 5 e sgg. della Direttiva 2005/36/CE, recepita nel surrichiamato decreto legislativo 206) e la normativa italiana in materia di sicurezza degli impianti», si concludeva nel senso di ritenere che «l’impresa comunitaria in libera prestazione di servizi e comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano».

In considerazione del carattere comunitario dell’impresa installatrice e dell’ambito territoriale dell’abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione preventiva a questa Amministrazione è. tuttavia. evidente l’assenza del necessario riferimento territoriale per l’individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche demandatele dal decreto ministeriale 37/2008. Nell’ottica di fornire una interpretazione della disciplina vigente che riunisca in un quadro complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso un adeguato raccordo di esse, si ritiene che non possa che farsi riferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata presso il SUEP dall’impresa comunitaria. La Camera di commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche affidatele dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui questa Amministrazione cura la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale2.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Firmato Gianfrancesco Vecchio

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1 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) » Per il cittadino » Titoli e professioni » Titoli professionali esteri » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota la pagina informativa sulla dichiarazione preventiva per la libera prestazione di servizi è pubblicata al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasionali

2 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) » Per il cittadino » Titoli e professioni » Titoli professionali esteri » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota l’elenco dei soggetti abilitati è pubblicato al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/PRESTAZIONE_OCCASIONALE_INTEGRATA.pdf