Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1996
Parti: Eni e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Settore energia, Eni
Fonte: CNEL

Sommario:

  Introduzione
Parte prima
1. Rapporti sindacali
Art. 1 Relazioni industriali
• Comitato bilaterale del settore energia
• Comitato paritetico nazionale
• Compiti e funzioni del Comitato nazionale
• Comitato paritetico territoriale
• Organizzazione del lavoro
• Attuazione legge 12.6.1990, n. 146
• Procedure di conciliazione
• Dichiarazione delle parti all'Art. 1
Art. 2 Comitati di impresa europei
Art. 3 Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale – Appalti Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
• Organizzazione del lavoro
• Sviluppo professionale
• Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Art. 4 Formazione
Art. 5 Pari opportunità
II. Diritti sindacali
Art. 6 Rappresentanze sindacali unitarie
• Norma Transitoria
Art. 7 Istituti di patronato
Art. 8 Permessi per cariche sindacali
Diritti sindacali
Art. 9 Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 10 Comunicazioni sindacali, diritto d'assemblea e locali
Art. 11 Versamento dei contributi sindacali
Parte seconda
Rapporti individuali di lavoro
I. Norme generali

Art. 12 Assunzione
Art. 13 Periodo di prova
Art. 14 Durata del rapporto di lavoro
Art. 15 Cessione, trasformazione e trasferimento dell'Azienda
Art. 16 Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 17 Abiti da lavoro
Art. 18 Visita di inventario e personale di controllo
Art. 19 Prevenzione infortuni e malattie professionali
Art. 20 Salute, sicurezza e ambiente
Art. 21 Lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 Disciplina dell'apprendistato
Art. 23 Lavoratori studenti
Art. 24 Diritto allo studio
Art. 25 Azioni sociali
Art. 26 Lavoratori extracomunitari
Art. 27 Classificazione del personale
Art. 28 Normativa per i Quadri
Art. 29 Tutela legale per i Quadri
Art. 30 Assegnazione a mansioni superiori
Art. 31 Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 32 Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera
Art. 33 Minimi retributivi
Art. 34 Indennità di funzione
Art. 35 Indennità di contingenza
Art. 36 Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 Forme incentivanti di retribuzione
Art. 38 Premio di partecipazione
Art. 39 Indennità di trasporto
Art. 40 Contestazioni sulla retribuzione
IV. Durata del lavoro
Art. 41 Orario di lavoro
1) Lavoratori giornalieri
2) Lavoratori addetti a lavoro in turno
Note
Art. 42 Lavoro a tempo parziale
Art. 43 Contratti di formazione e lavoro
Art. 44 Sospensione, interruzione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 45 Recuperi
Art. 46 Reperibilità
Art. 47 Chiamate fuori orarlo
Art. 48 Giorni festivi
Art. 49 Compensi per il lavoro notturno,festivo, supplementare e straordinario
Art. 50 Compensi per lavoro in turno
Art. 51 Ferie
V. Trasferimenti e trasferte
Art. 52 Trasferimenti
Art. 53 Trattamento per trasferte con rimborso a piè di lista
Art. 54 Trasferte di particolare natura o durata
VI. Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 55 Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 56 Denuncia di infortunio e malattia professionali
Art. 57 Conservazione del posto durante l'assenza per malattia o infortunio
Art. 58 Trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio
Art. 59 Casi specifici di prolungate assenze per malattia
Art. 60 Congedo matrimoniale
Art. 61 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 62 Servizio militare
Art. 63 Aspettativa
VII. Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 64 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 65 Trattamento di fine rapporto
Art. 66 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 67 Riconoscimento anzianità pregressa ex operai ed ex intermedi
Art. 68 Certificato di lavoro
VIII. Sistemi di previdenza
Art. 69 Previdenza Integrativa
IX. Lavoro all'estero e di cantiere
Art. 70 Lavoro all'estero
1 - Tutela sindacale
• 2 - Garanzie contrattuali
◦ a) Orario di lavoro
◦ b) Ferie
◦ c) Festività
◦ d) Trattamento di fine rapporto
3 - Tutela previdenziale
• 4 - Questioni inerenti l'insediamento
Art. 71 Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di cantiere dalle Aziende di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
Art. 72 Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di commessa dalle Aziende di ingegneria, servizi, montaggio o perforazione
Parte terza
I. Disciplina nell'azienda

Art. 73 Regolamento interno
Art. 74 Comportamenti in Azienda e doveri del lavoratore
Art. 75 Provvedimenti disciplinari
Art. 76 Ammonizione scritta e sospensione
Art. 77 Licenziamento
  II. Procedure per controversie di lavoro
Art. 78 Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 79 Reclamo sull'applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 80 Norme di attuazione
Art. 81 Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Art. 82 Decorrenza e durata
Parte quarta
Normativa di settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi
• Minimi di retribuzione mensile
• Aumenti periodici di anzianità
Classificazione del personale
Ricerca e produzione idrocarburi-approvvigionamento e commercializzazione greggi
• Minimi di retribuzione mensile
• Indennità di funzione dall'1.1.96
• Aumenti periodici di anzianità
Classificazione del personale
Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano trasporto di greggi e prodotti petroliferi
• Minimi di retribuzione mensile
• Indennità di funzione dall'1.1.96
• Indennità di funzione dall'1.1.96
• Aumenti periodici di anzianità
Classificazione del personale
Informatica
• Minimi di retribuzione mensile
• Indennità di funzione dall'1.1.96
• Aumenti periodici di anzianità
• Classificazione del personale
Eni SpA, attività assicurative, finanziarie e varie
• Minimi di retribuzione mensile
• Indennità di funzione dall'1.1.96
• Aumenti periodici di anzianità
• Minimi di retribuzione mensile- Comerint
• Indennità di funzione dall'l.1.1996 (accordi del 3.6.91-6.12.91)
• Aumenti periodici di anzianità - Comerint
Classificazione del personale
Montaggio impianti e condotte terra e mare - Attività di perforazione
• Minimi di retribuzione mensile
• Salario d'ingresso (fino a 3 anni di anzianità)
• Indennità di funzione dall'1.1.1996
• Aumenti periodici di anzianità
Classificazione del personale
Ingegneria e servizi
• Minimi di retribuzione mensile
• Indennità di funzione dall'1.1.1996 (accordi del 3.ó.1991 e 6.12.1991)
• Aumenti periodici di anzianità
• Periodo di prova
Classificazione del personale (Normativa di cui all'Art. 27)
◦ Progetti di tipo A
◦ Progetti di tipo B
Accordo del 29.4.1987 Classificazione del personale
• Assegnazione a mansioni superiori
• Preavviso di licenziamento e dimissioni
Allegati
Parte Prima
All. 1 - Mensa
Contributo malattia
Politiche sociali
Attività sociali
Dichiarazione delle parti
Lettera Asap (Art. 54 CCNL 30.7.1979)
Lettera Asap (Quote premio polizze vita)
Lettera Asap (Fondo sociale-Polizza vita)
Parte Seconda
All. 2 - Accordo integrativo (dal CCNL 22.4.83)
- Accordo sul comma 13 Art. 40 (Orario di lavoro)
All. 3 - Fasen
All. 4 - Sistemazione assegni ad personam (Accordo di rinnovo CCNL 30.7.1979)
All. 5 - Lettera tra le parti
All. 6 - Leggi e decreti richiamati nel presente contratto
All. 7 - Legge 10.4.1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro)
All. 8 - Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge 20.5.1970, n. 300)
All. 9 - Legge 13.5.1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi) "
All.10 - Legge 5.11.1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione della assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati).
- Legge 20.5.1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario)
- Legge 12.8.1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore)
- Legge 23.4.1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica)
All.11 - Conclusione vertenza Eni 16.2.1978
Parte Terza
All.12 - Accordi per i trasferimenti collettivi
17.2.1965 (da CCNL 1.4.1973 - Petrolieri - All. X)
26.2.1965 (da CCNL 1.4.1973 - Metanieri - All. IX)
All.13 - Accordo particolare sui trasferimenti 27.7.1967 (da CCNL 1.4.1973 - Petrolieri All. X) e 1.8.1967 (da CCNL 1.4.1973- Metanieri All. IX)
All.14 - Accordo sui trasferimenti individuali 15.9.1970 (da CCNL 1.4.1973 - Petrolieri All. X e CCNL 1.4.1973 - Metanieri All. IX)
All.15 - Lettera la Asap sui trasferimenti individuali
All.16 - Ferie Etilatori (da CCNL Petrolieri 1.4.1973 - Art. 32)
Parte Quarta
All.17 - Procedura per i trasferimenti collettivi (da CCNL 1.7.1974 - All. X)
All.18 - Lettera alla Asap sui trasferimenti individuali (da CCNL 1.7.1974 All. XVII)
All.19 - Lettera alla Asap su borsisti e periodo di prova (da CCNL 1.7.1974 - All. XVII)
All.20 - Ferie lavoratori addetti ai controlli radiografici (da CCNL 1.7.1974 - Art. 31)
All.21 - Trattamenti particolari per il personale di cantiere "
All.22 - Condizioni di miglior favore (da CCNL 1.7.1974 - All. IV)
All.23 - Lettera alla Asap su invio in missione dei lavoratori (da CCNL 1.7.1974 - All. XVII)
Parte Quinta
All.24 - Rinvio alla contrattazione aziendale
All.25 - Accordi sul rinnovo del sistema di classificazione nel settore Energia
All.26 - Legge 23.7.1991, n. 223 (Norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)
Parte Sesta
All.27 - Accordo per l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo Eni
All.28 - Codice di comportamento del Gruppo Eni
All.29 - Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
All.30 - Accordo interconfederale del 31 gennaio 1995 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil su contratti di formazione e lavoro
All.31 - Verbale di accordo (Art. 25, L. 223/91)
All.32 - Lettera al Ministero del Lavoro - Art. 25, L. 223/91
All.33 - Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (23 luglio 1993)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore energia ENI

Addì, 29 Novembre 1994 In relazione a quanto convenuto con la Convenzione sottoscritta tra Confindustria ed Eni il 25 gennaio 1994, al fine di consentire l'opportuno assetto associativo di categoria nonché l'inquadramento contrattuale delle società del Gruppo Eni che attualmente applicano il CCNL Energia Eni, tenuto anche conto della profonda trasformazione che il processo di privatizzazione del Gruppo, non ancora definito, implica, tra le aziende del Gruppo Eni dell'area contrattuale energia […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: Filcea Cgil […] con la partecipazione di una Delegazione delle varie sedi e con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […] Flerica Cisl […] Uilcer Uil […] assistiti da(l) […] Segretario Generale Uil si è convenuto di rinnovare fino al 31 dicembre 1996, in via eccezionale, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Energia Eni del 9 maggio 1991, dandosi atto dell'opportunità di ricercare nel periodo previsto un idoneo assetto contrattuale.

Introduzione
[…]
4) Le parti, inoltre, convengono sulla necessita di sviluppare un processo di innovazione non formale delle relazioni industriali attraverso l'istituzione di sedi paritetiche che, nell'ambito dell'informazione, consultazione e valutazione dei compio assegnati, approfondiscano ed elaborino soluzioni alle tematiche emergenti.
In tal senso, le parti assegnano grande rilievo al sistema dei comitati bilaterali ai fitti della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro, di approfondimenti sui sistemi dei premi di partecipazione nonché di progetti di fattibilità relativi a forme di previdenza integrativa.
5) Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri su strumenti di formazione e di equiparazione dei titoli professionali.
6) Le parti, pertanto, hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, ma un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore.
[…]

Parte prima
1. Rapporti sindacali
Art. 1 Relazioni industriali

[…]
Le parti riconfermano in tale quadro il già sperimentato e funzionale sistema di relazioni industriali, il quale, pur nel rispetto delle distinte autonomie e responsabilità, ha rappresentato e rappresenta un sistema comunque idoneo a realizzare i necessari equilibri funzionali agli obiettivi dell'impresa e della forza-lavoro.
In relazione a quanto sopra; le parti, consolidando la prassi in uso nel CCNL Energia, intendono mettere a sistema nel presente articolo una strumentazione che armonizzi l'area delle rispettive autonomie nel rispetto delle reciproche libertà ed interessi.
Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il maggior grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industria le, le parti intendono improntare nuovamente i reciproci loro rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le Aziende riconoscono l'opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
-il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi di efficienza e redditività dell'impresa.
Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema di procedure che prevede fasi di informazione, consultazione e valutazione preventiva nonché, se richieste, fasi negoziali atte a prevenire il conflitto.
È con questi presupposti che dovranno essere poste in atto le possibili azioni di sviluppo, di adeguamento, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.

Comitato bilaterale del settore energia
Viene istituito un Comitato Bilaterale del Settore Energia che potrà realizzare un più avanzato ed efficace sistema di Relazioni Industriali.
Il Comitato, composto fino ad un massimo di nove rappresentanti del I'ENI ed altrettanti delle OSL di categoria, si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno.
Il Comitato potrà attivare ove ritenuto necessario, sedi, soggetti e stru menti, anche esterni alla disponibilità delle parti, al fine di disporre di maggiori elementi informativi e di approfondimento.
Il sistema di informazione e consultazione preventiva di cui sopra è volto a realizzare la partecipazione del sindacato nelle varie fasi di progettazione, realizzazione e verifica della politica industriale, economica ed occupazionale del settore Energia del Gruppo.
Il Comitato è in particolare la sede di informazione, di consultazione preventiva e di valutazione congiunta su:
- politica industriale e linee strategiche del settore Energia del Gruppo e politiche occupazionali;
- strategie concernenti collaborazioni ero integrazioni con altre Società;
- processi di investimenti e di dismissioni, articolati per settori di attività e per aree geografiche;
- significativi progetti di ottimizzazione degli apporti delle risorse umane e di valorizzazione delle stesse, anche in relazione ai processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- progetti complessivi di privatizzazione, con particolare riguardo alle previsioni, alla situazione, allo sviluppo dei progetti stessi;
- lo stato delle relazioni Industriali del Gruppo.

È altresì compito del Comitato la verifica periodica sull'attuazione dei progetti di cui ai punti precedenti.
Le parti - dandosi atto che un elevato grado di conoscenza, da parte del Sindacato dei programmi e degli indirizzi aziendali e da parte del Gruppo degli interessi della forza lavoro, può favorire una convergenza fra ragioni di impresa ed istanze dei lavoratori - assumeranno i risultati del confronto a livello di Comitato Bilaterale per la determinazione delle proprie decisioni.

Comitato paritetico nazionale
Le Aziende caposettore e le Osl istituzionalizzano un Comitato a livello nazionale per ciascun settore.
Ogni Comitato è composto da una delegazione, della quale fanno parte le Segreterie nazionali di categoria firmatarie del CCNL e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle Aziende.
Tale Comitato è attivato anche su richiesta di una delle parti.

Compiti e funzioni del Comitato nazionale
• acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale dei settori, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse, anche in riferimento ad eventuali intese definite dalle Aziende con altri soggetti, che possano produrre ricadute sulle politiche industriali e/o contrattuali;
• acquisire elementi che consentano una conoscenza degli obiettivi seguiti nella politica delle terziarizzazioni, anche nelle sue diverse forme, nonché di valutazione e di analisi in merito alle azioni programmate di decentramento produttivo correlate alle politiche industriali di ogni settore che abbiano rilevanza, sia in merito alle ricadute occupazionali sia in termini tecnico-organizzativi. Variazioni significative agli assetti esistenti potranno costituire elemento specifico di Comitato anche per un esame delle modalità di attuazione delle politiche stesse;
• confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla Odl;
• confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali, nell'intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi con particolare riferimento al Mezzogiorno;
• esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall'azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all'occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno, nonché integrare, a richiesta, informazioni relative ad eventuali contratti di formazione lavoro, job creation, turn over, formazione professionale scuola-lavoro; utilizzo del part-time, dei contratti di formazione-lavoro e dei contratti a termine;
• acquisire inoltre elementi per la conoscenza delle problematiche relative all'utilizzo dei lavoratori extra-comunitari ed all'inserimento dei lavoratori portatori di handicap;
• affrontare i temi dell'ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
Nell'ambito del Comitato potranno essere istituite commissioni tecniche di settore con funzioni di analisi e proposte specifiche;
• attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza-lavoro, laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone i contenuti, tempi, modalità e livelli;
• acquisire, per la conoscenza del funzionale equilibrio tra erogazione a carattere collettivo ed esigenze di valorizzazione dell'apporto individuale, informazioni riguardanti obiettivi, modalità e criteri della politica retributiva adottata autonomamente dalle Aziende;
• promuovere su richiesta di una delle parti specifici Comitati a livello di comparto, di azienda, di territorio, con il compito di esaminare, valutare e verificare le specifiche conseguenze delle linee strategiche espresse a livello nazionale sugli ambiti interessati, nonché i conseguenti interventi di politica industriale definibili e le possibili attività di reindustrializzazione necessarie nei punti di crisi.

Comitato paritetico territoriale
Potrà essere attivato uno specifico Comitato, a livello di territorio, su richiesta di una delle parti, a fronte di problematiche di particolare rilevanza generale per le eventuali ricadute sul territorio quali:
• ecologia, tutela ambientale e sicurezza;
• processi di riorganizzazione ero ristrutturazione con notevoli riflessi compresi quelli conseguenti a rilevanti processi di terziarizzazione sulla forza-lavoro.
Tale Comitato, non dovrà trattare materie aventi valenza sul piano nazionale o già oggetto di accordi nazionali e sarà composto da una delegazione aziendale e sindacale la cui composizione, a livello di settori, sarà comunicata dalle Osl nazionali.
È confermato il diritto di informazione ai seguenti livelli:
• a livello di grande unità produttiva e di comparto. Con riferimento alle grandi unità (es. raffineria), o comparti (es. oleodotti, raffinazione o distribuzione), le Aziende forniranno alle competenti strutture delle Osl le seguenti informazioni:
1. a livello di grande unità produttiva, gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2. i processi di modifiche o innovazioni organizzative incidenti sulla qualità e sulla quantità dell'occupazione;
3. a livello di comparto, I'esistenza, le caratteristiche ed il volume delle attività conferite a terzi;
4. i dati relativi all'andamento delle ore lavorate;
5. i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale anche riferiti a progetti per le pari opportunità.
Nel corso dell'anno verranno effettuati incontri di verifica su richiesta di una delle parti.

Art. 3 Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale – Appalti Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Organizzazione del lavoro
[…]
Le parti convengono di operare in modo che non soltanto il processo di professionalizzazione del lavoro risulti strettamente correlato all'evolversi del processo organizzativo, ma assuma tra i suoi obiettivi anche la crescita dei livelli globali di professionalità nel senso di una sempre più efficace trasformazione del fattore umano in capitale tecnico.
È in questa prospettiva dinamica che potranno essere perseguiti di volta in volta con la dovuta gradualità: la definizione di nuovi modelli organizzativi; la revisione delle strutture gerarchiche; la migliore esaltazione e integrazione delle capacità espresse dai singoli in quel le forme organizzative ed in quelle attività che comportano diversi e più intensi gradi di collaborazione e di lavoro di gruppo; la realizzazione di opportune forme di automazione, che riducano le attività di minore contenuto professionale; soluzioni di decentramento che, contando sull'impegno di specifiche autonomie operative, si attuino in un quadro chiaro di responsabilizzazione rispetto agli effetti del processo produttivo; ovviamente il tutto correlato col grado di disponibilità al cambiamento manifestato dalla forza lavoro.
È in ordine a questi obiettivi che dovrà impegnarsi, al seguito dell'attuazione del processo di innovazione organizzativa, sulla base di adeguate forme di sperimentazione, il confronto aziendale.

Sviluppo professionale
Al fine di attuare una politica attiva dello sviluppo professionale dei lavoratori le Aziende sono impegnate ad uniformare i propri comportamenti ai principi di:
a) "assunzioni dal basso";
b) "ricerca all'interno", con il ricorso ad opportune forme di pubblicizzazione interna;
c) (in genere) «organizzazione del lavoro», come prevista nel presente articolo.
Le Aziende sono impegnate inoltre:
a) ad esaminare con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai diversi livelli, i problemi e le difficoltà che potranno insorgere;
b) a dare avvio - ai fini del migliore perseguimento degli specifici obiettivi -ad una prassi di preventiva informazione volta a portare le Organizzazioni sindacali, ai diversi livelli, a conoscenza dei programmi e delle previsioni in materia di impiego del personale.

Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
Ai fini di una efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le Aziende nel rispetto del diritto di informazione forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni corre lati alle nuove attività e ai connessi processi di investimento con particolare riferimento ai problemi dell'occupazione: «politica dell'indotto», sua articolazione per tipologia di prodotto: ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo e comunque fatti di «decentra mento produttivo» come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio e quanto disposto dalla legge 18.12.1973, no 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
Le Aziende sono impegnate a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali interessate i loro programmi di ricorso ad attività esterna, comunque necessitati. Ciò al fine di permettere alle Osl di controllare che le Aziende eseguano con proprio personale le attività industriali costituenti oggetto specifico dell'impresa. Tale impegno non potrà realizzarsi allorché ricorrano casi quali: la obiettiva irregolarità del flusso di acquisizione o di svolgimento di attività che non consenta una stabile ed economica utilizzazione delle risorse umane, l'esistenza di limiti nella attribuzione di commesse, l'indispensabilità del ricorso a dotazioni tecnologiche e professionali il cui contenuto specifico o il cui grado di utilizzazione non ne renda conveniente l'acquisizione all'Azienda. In tali ipotesi l'Azienda potrà ricorrere ad organizzazioni esterne, anche a struttura cooperativistica, graduando il tipo di lavoro in funzione della qualificazione professionale. Tali casi dovranno essere verificati tra le parti sulla base dei relativi dati e informazioni forniti dall'Azienda.
Per quanto più in particolare concerne le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti, lo svolgimento delle stesse con personale aziendale formerà oggetto di contrattazione con le RSU.
In tale contrattazione le parti dovranno adeguatamente valutare l'obiettiva esistenza di condizioni quali: la loro sostanziale omogeneità ed affinità tecnologica con le attività delle unità produttive; la possibilità di utilizzare mezzi e conoscenze di normale dotazione delle unità produttive; I'esigenza che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati.
Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese appaltatrici di lavoro di manutenzione, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalle leggi in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto che verranno stipulati con le imprese operanti nel territorio nazionale una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antifortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.

Le Aziende confermano la loro disponibilità a collaborare attivamente con Enti pubblici ad iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell'ambito del territorio in cui esse operano con continuità. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
Le Aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento, al loro interno, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l'igiene, l'ambiente e la sicurezza del lavoro.
Nota
Per quanto concerne i problemi connessi con il trasporto carburanti alla rete stradale, si rinvia agli accordi relativi.

Art. 4 Formazione
L'attività di addestramento, aggiornamento e formazione costituisce investimento fondamentale nella gestione delle risorse di carattere strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Pertanto, le Aziende organizzeranno in funzione delle loro esigenze corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento su materie di specifico interesse aziendale, con l'obiettivo di adeguare il patrimonio di conoscenze ed esperienze ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa anche al fine di supportare la mobilità aziendale ed interfunzionale, la riqualificazione e lo sviluppo professionale.
Con riferimento alle risorse di più elevato livello, le Aziende si propongono di perseguire con azioni sistematiche e coordinate, la politica di fronteggiare la crescente complessità propria di questo tipo di professionalità attraverso:
- la messa a disposizione di strumenti aggiornati e componibili nel tempo;
- l'acquisizione e la diffusione della capacità di connetterli secondo un processo di arricchimento delle competenze;
- far emergere le motivazioni necessarie e sufficienti a interpretare il ruolo cui sono preposte con senso di responsabilità e spirito di iniziativa.
Le parti concordano che particolare attenzione sarà data alle esigenze di riaggiornamento professionale - ove ritenuto necessario - di quei lavoratori che rientrano in servizio dopo lunghi periodi di non presenza lavorativa.
Al fine di offrire alle Osl una concreta possibilità di conoscenza delle problematiche sopra esposte, le parti concordano:
• di effettuare, ai livelli aziendali opportuni, con le strutture del sindacato, incontri a periodicità annuale aventi l'obiettivo di illustrare le attività di formazione e di addestramento realizzate nei dodici mesi precedenti e di esaminare le linee nelle quali si articola l'attività di formazione che la Società si propone di attuare nei successivi dodici mesi;
• di realizzare con le strutture sindacali territoriali, in via preventiva, incontri finalizzati all'esame e confronto dei contenuti e degli obiettivi dei programmi di formazione e dei criteri per l'individuazione dei lavoratori cui tali attività sono destinate.

II. Diritti sindacali
Art. 6 Rappresentanze sindacali unitarie

[…]
I componenti la RSU subentrano al Consiglio dei delegati, alla RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
[…]
Le parti convengono che la RSU è l'organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite dal CCNL.
Del monte ore disponibile per i componenti la RSU sono eccezionalmente ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. Eventuali agibilità e permessi previsti in sede aziendale per la Commissione Ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.
Del presente contratto fanno parte gli accordi attuativi realizzati a livello di ciascuna Società caposettore in relazione sia alle caratteristiche organizzative delle Aziende sia alle realtà produttive inferiori ai 200 dipendenti.
[…]
Nota a verbale n. 1
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 1.12.1993 allegato al presente CCNL.

Diritti sindacali
Art. 10 Comunicazioni sindacali, diritto d'assemblea e locali
I comunicati delle RSU e dei Sindacati territoriali di categoria aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente contratto, saranno affissi su appositi albi murali. Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
In applicazione della legge 20.5.1970, n. 300 è concesso, a richiesta dei Sindacati, previo congruo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa o altro locale idoneo) fuori dall'ora rio di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle RSU di usufruire di appositi locali all'interno dell'Azienda utilizzando possibilmente locali già a disposizione per altre attività sindacali.

Parte seconda
Rapporti individuali di lavoro
I. Norme generali
Art. 16 Consegna e conservazione utensili e materiali

1 Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
2 È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
3 Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli, che siano imputabili a sua negligenza. […]
4 Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l'autorizzazione dell'Azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
5 Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato: in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però, tempestivamente, I'Azienda.

Art. 17 Abiti da lavoro
1 L'Azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
2 Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.), l'Azienda è inoltre tenuta a fornire, una tantum, un secondo abito di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurarne l'efficienza agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'Azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Ove l'Azienda lo ritenga opportuno, può richiedere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, abiti da lavoro, divise o abiti speciali. In tal caso, I'azienda fornisce gli indumenti stessi in uso gratuito.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti di lavoro, delle divise e degli indumenti speciali di lavoro, che l'Azienda richiede che i lavoratori indossino durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le parti a livello aziendale.

Art. 19 Prevenzione infortuni e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituisce un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Anche per una migliore valutazione degli aspetti collegati alla formazione e alla sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi alle lavorazioni nonché delle necessarie azioni preventive, le parti convengono sull'opportunità di un coinvolgimento di tutte le competenze utilizzabili all'interno dell'Eni e delle strutture specifiche del Gruppo. L'Azienda:
a) nel corso del rapporto di lavoro ha facoltà di fare effettuare visite di accertamento con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
b) fa controllare, nei termini fissati dalle leggi o da accordi sindacali o quando il singolo interessato lo richieda, la idoneità fisica del lavoratore addetto a lavorazioni particolari;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono essere nocivi alla salute ed alla integrità fisica dei lavoratori stessi nell'esercizio della loro attività. I mezzi protettivi di uso personale affidati al lavoratore sono a cura e carico dell'Azienda, vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti, da sottoporre a periodica bonifica, ove custodire gli indumenti di lavoro;
e) ove motivi di legge o di igiene legati a rischi obiettivi lo esigano, è tenuta a provvedere all'istituzione di docce o vasche di emergenza perché i lavoratori possano usufruirne;
f) deve rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, anche per il tramite di specifiche azioni addestrative e di sensibilizzazione. L'Azienda deve inoltre vigilare, ai vari livelli organizzativi, sulla effettiva attuazione delle norme e procedure in materia di sicurezza e prevenzione.
I lavoratori sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall'Azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica.
Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi o dispositivi di sicurezza forniti dall'Azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto la autorizzazione.

Art. 20 Salute, sicurezza e ambiente
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici superino i limiti convenuti e riportati nell'allegato documento "Salute, Sicurezza ed Ambiente", che costituisce parte integrante del presente contratto.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti da leggi nazionali essi verranno assunti contrattualmente.
Verranno effettuate indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare nel modo migliore la salute del lavoratore secondo le modalità e le procedure del citato documento "Salute, Sicurezza ed Ambiente".
La RSU è competente, per conto dei lavoratori a trattare tutti i problemi derivanti dall'ambiente di lavoro a livello locale.
La RSU potrà individuare di norma tra i suoi componenti la "Rappresentanza per la salute e la sicurezza" incaricata a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- 1 componente fino a 200 dipendenti
- 3 componenti oltre 200 dipendenti
in attuazione dell'Art. 18 del D.L. n. 626/94 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Rappresentanza per la salute e la sicurezza saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
A detti rappresentanti sono riconosciute le funzioni previste dall'art. 19 del citato decreto legislativo.
Le Parti attueranno la formazione congiunta dei componenti la Rappresentanza per la salute e la sicurezza, seguendo le linee e le agibilità che saranno concordate a livello nazionale entro il primo trimestre 1995.
L'Azienda deve sorvegliare, ai vari livelli organizzativi, l'effettiva applicazione delle norme di legge e il rispetto delle procedure per il controllo dei rischi in materia di igiene, sicurezza e ambiente, attraverso i propri servizi di prevenzione e nel rispetto degli spazi operativi a questi assegnati dalle disposizioni nazionali e regionali e secondo gli eventuali indirizzi forniti dalle competenti autorità di controllo.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate particolari situazioni di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, I'effettuazione di accertamenti medici specificatamente mirati all'area di rischio individuata.
Le decisioni riguardanti le azioni per ricondurre le situazioni di rischio entro i limiti di soglia prestabiliti, anche mediante provvedimenti di carattere personale, volti a ridurre l'esposizione a rischio e i suoi eventuali riflessi, vengono prese dopo esame e discussione congiunta tra Azienda e RSU
Ai fini di un corretto rapporto tra Azienda e territorio, con specifico riferimento alle questioni di carattere ecologico, I'Azienda si impegna a fornire una adeguata informativa alla RSU sia sui fattori che possono costituire rischio per l'ambiente esterno, sia sulle modalità utilizzate dalle aziende stesse per il controllo dei suddetti fattori. Per quanto concerne le modalità e i criteri secondo i quali verranno forniti tali informazioni, le parti si richiamano a quanto previsto dall'allegato documento "Salute, Sicurezza ed Ambiente".
Nell'ambito degli incontri di settore di cui all'Art. 1 (Relazioni industriali), le parti a fronte di particolari situazioni di rischio in materia di impatto ambientale connesse con la realizzazione di nuovi impianti di cui alla Direttiva 85/337 CEE potranno altresì verificare l'opportunità di collaborare con le istituzioni pubbliche tramite supporti e contributi delle competenze tecnico-specialistiche esistenti nell'ambito aziendale, di settore o di gruppo.
Ai fini di una efficace opera di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori verranno utilizzati strumenti informativi quali quelli relativi ai dati ambientali, biostatistici, sanitari e di rischio e alle sostanze chimiche eventualmente impiegate, nonché all'affidabilità degli impianti e dei mezzi utilizzati, secondo le modalità e i criteri definiti nel citato documento "Salute, Sicurezza e Ambiente".
Le modalità applicative saranno ulteriormente specificate a livello di settore interessato.
La prevenzione degli infortuni e il rispetto delle norme di legge in materia, nonché di quelle relative alle malattie professionali, costituiscono un preciso dovere dell'Azienda e dei lavoratori.
L'Azienda deve in particolare rendere edotti i dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, fornendo ai lavoratori stessi mezzi necessari per la difesa dagli specifici rischi individuati.
L'Azienda dovrà inoltre esperire tutte le specifiche azioni addestrative e di sensibilizzazione necessarie in materia.
In tale ambito nelle unità produttive in cui l'attività è ricompresa nel campo di applicazione del DPR n. 175/88 e successive integrazioni e modificazioni sarà approntata una scheda con le caratteristiche di impianto per l'informazione sui rischi di incidente rilevante.
La scheda, concordata tra le parti, dovrà contenere informazioni sui seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo.
La scheda riporterà le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.
Al fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio.
L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di incontro a livello nazionale.
Per gli addetti ai Videoterminali, con particolare riferimento alla 13 formazione e informazione sulle modalità di utilizzo dei VDT ed alle pause di lavoro, le parti concordano di applicare quanto previsto dal DPR 626/94 che dà attuazione alla Direttiva CEE n. 90/270 in materia.

Art. 21 Lavoro delle donne e dei minori
Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori in materia di lavoro si fa rinvio alle norme di legge (Allegato n. 6).

Art. 22 Disciplina dell'apprendistato
Le parti stipulanti il presente contratto si riservano di provvedere, se del caso, alla disciplina dell'apprendistato.

Art. 25 Azioni sociali
1 Al lavoratore in condizione di tossicodipendenza che intende seguire terapie di recupero presso il servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate e riconosciute dalle istituzioni, che ne faccia richiesta, l'azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita, non computabile ad alcun effetto, con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al completamento delle terapie definite dalle strutture indicate.
2 L'Azienda può promuovere accertamenti ritenuti necessari tramite le strutture del servizio sanitario nazionale al fine di verificare la necessità della durata delle terapie riabilitative. Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, si terrà conto delle indicazioni delle predette strutture per una eventuale diversa collocazione del lavoratore al fine di facilitarne il reinserimento nell'attività produttiva, anche utilizzando orari flessibili e/o part-time.
[…]
Le Aziende favoriranno, per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap con il supporto tecnico della struttura pubblica competente, utilizzando gli specifici progetti da essi predisposti, che saranno oggetto di incontro con la RSU
Le Aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli invalidi (dei quali forniranno annualmente alle OSL informazioni quantitative) riconosciuti tali dalla legge n. 482/1968, attueranno quanto previsto dalla L. 104/92 per l'eliminazione delle barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in Azienda.
[…].

Art. 26 Lavoratori extracomunitari
Le Aziende valuteranno la possibilità, nelle sedi locali di interesse, di agevolare, utilizzando le ore di cui all'art. 24 e nei limiti e con le modalità dallo stesso previsti, la partecipazione di lavoratori extracomunitari, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore ai 12 mesi, a corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di formazione professionale organizzati da enti pubblici.
In riferimento alla legge 28.2.1990, n. 39, le Aziende interessate, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in forza, dichiarano la propria disponibilità ad attivarsi, per quanto possibile e nell'ambito delle proprie competenze, presso gli Enti locali preposti affinché vengano attuati, nelle regioni ove emergessero tali problematiche, i progetti di inserimento logistico per tali lavoratori.

IV. Durata del lavoro
Art. 41 Orario di lavoro

Il regime dell'orario di lavoro rappresenta una delle componenti di primaria importanza dell'organizzazione del lavoro e quindi dell'ottimale gestione dell'impresa. Di conseguenza, la distribuzione dell'orario, la sua articolazione, anche nell'ottica di possibili eventuali riduzioni, dovrà armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo tale da essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, ad un recupero della prestazione effettiva - collettiva ed individuale - rispetto all'orario contrattuale Cosi da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, ed a volte vincolanti, esigenze del mercato e del servizio, che nei vari settori potranno trovare applicazione attraverso ad esempio: l'utilizzo temporaneo o alternativo di personale anche nelle altre mansioni dell'unità di appartenenza o in mansioni compatibili delle altre unità, sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro, eventuali prestazioni supplementari e straordinarie, nell'ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali, in relazione a particolari esigenze del processo produttivo, ecc...
In relazione a quanto sopra le parti convengono:

1) Lavoratori giornalieri
L'orario normale di lavoro dei giornalieri addetti a lavori non discontinui è di 38h e 35' settimanali.
I lavoratori giornalieri addetti a lavori non discontinui forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale distribuito dal lunedì al venerdì.
A livello aziendale potranno essere realizzate - previ accordi sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di specifiche realtà organizzative, con riferimento alle situazioni in cui la gestione del tempo di lavoro presenti apprezzabili esigenze di diversificazione della erogazione della prestazione.
Tali articolazioni potranno prevedere diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e inoltre prestazioni settimanali distribuite su un numero di giorni da 4 a 6 (comprendenti quindi eventualmente anche i sabati) nel rispetto dell'orario contrattuale annuo.
In coerenza con le specifiche normative di legge, nelle attività di cantiere di costruzione e montaggio, qualora le esigenze produttive lo richiedano, potranno essere realizzate protrazioni sia giornaliere, sia settimanali, attraverso specifici accordi, che siano il risultato di confronti preventivi sui programmi operativi del settore, tali protrazioni daranno luogo a giornate di recupero da eseguire nei periodi di limitato carico di lavoro.
Fermo restando l'orario normale di lavoro come sopra definito, ai lavoratori giornalieri viene riconosciuta una riduzione di orario pari a 4 ore annue a decorrere dall'1.7.1991.

2) Lavoratori addetti a lavoro in turno
Tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione; - i mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 1 del presente articolo;
- l'obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando l'impegno dell'Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori addetti a lavoro in turno osserveranno un calendario lavorativo annuo Cosi determinato:

a) Addetti a turni di tipo A e C, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:
234,5 giornate di 8 ore, al lordo delle ferie.
Il numero delle giornate lavorative viene ridotto a 232,5 a decorrere dall'1.7.1992.
A livello aziendale potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno che consentano la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 3 settimane - nel periodo giugno-settembre.
Conseguentemente, nella restante parte dell'anno, verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute; resta inteso che le suddette schematizzazioni dovranno essere realizzate secondo i criteri e la normativa del CCNL 22.4.1983 per la determinazione degli organici.
Tenuto presente che le particolari caratteristiche delle attività operative off-shore e di perforazione a terra comportano oggettive modalità di organizzazione del lavoro e di tempi di presenza, ai sensi delle normative di legge vigenti, l'orario di lavoro di 1.876 ore annue (pari a 234,5 99 di eh al lordo delle ferie) è cadenzato su fascia annua con distribuzione ultra-settimanale; tale distribuzione verrà regolamentata attraverso la contrattazione aziendale nazionale. A decorrere dall'l.7.1992,1'orario di lavoro annuo verrà ridotto a 1.860 ore (pari a 232,5 giorni di eh);

b) lavoratori addetti a turni di tipo B, esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: 248 giornate di 8 ore, al lordo delle ferie e delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative, e dei riposi compensativi per le festività infrasettimanali abolite; questi ultimi verranno usufruiti dopo aver esaurito la spettanza-ferie.
A decorrere dall'1.7.1992, il numero delle giornate lavorative annue viene ridotto a 246,5.
Il lavoratore turnista di tipo B, per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività infrasettimanale, usufruirà nel corso dell'anno di una giornata di riposo compensativo per ogni giornata di lavoro prestata e percepirà per ciascuna ora lavorata, oltre all'indennità di turno, la maggiorazione prevista al comma 8 dell'Art. 49.

c) Lavoratori addetti a lavori discontinui
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione all'orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le Aziende potranno determinare il normale orario di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in misura tale da non superare di 5 ore l'orario di lavoro settimanale previsto alle varie date nel presente contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100% della quota oraria. Per quanto riguarda le possibilità di articolazione annuale si richiamano i principi già indicati per i lavoratori giornalieri e i lavoratori addetti a turni non discontinui.
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la giornata del sabato (o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano richieste nel rispetto dei termini di cui al comma successivo per l'intera giornata del sabato (o giorno corrispondente), il lavoratore non ha diritto ad alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell'intera giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell'orario normale di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 3 giornate intere di preavviso. Tuttavia, quando la modifica riguardi soltanto l'effettuazione di una intera giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente) con riposo compensativo il lunedì (o giorno corrispondente), il preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, l'eventuale di versa distribuzione a livello collettivo dell'orario di lavoro, dei riposi e delle relative modifiche, nonché le eccezioni riferite a comprovate esigenze tecniche, saranno oggetto di accordo a livello locale con le RSU
[…]
Le Aziende e le Osl convengono sulla opportunità di prevedere un tempestivo ricorso a livello nazionale nei casi in cui dovessero manifestarsi difficoltà in sede aziendale, al fine di facilitare la necessaria flessibilità operativa nell'utilizzazione delle prestazioni di lavoro (straor dinari, turni, mobilità, ecc.) nell'ambito delle normative contrattuali in vigore.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
La determinazione degli organici e le eventuali verifiche avverranno peraltro sulla base dei criteri di cui all'allegato n. 2.
Nota a verbale n. 1
Considerate le specificità del settore Ingegneria e Servizi, le parti concordano che le modalità di realizzazione dell'orario saranno attuate anche con recuperi collettivi previ specifici accordi da stipulare entro il 31 marzo di ogni anno che faranno parte integrante del CCNL.
[…]
Nota A: L'Azienda riconosce il diritto alle RSU di controllare la corretta applicazione della norma sulle modifiche individuali dell'orario di lavoro.
Nota B: L'effettuazione di lavoro discontinuo riguarda un numero limitato di figure professionali (guardiani, autisti, fattorini e simili). Il concreto esame delle specifiche situazioni individuali e la correlativa fissazione dell'orario settimanale potranno essere effettuati in sede locale.
Nota C: Nella determinazione dell'orario annuo per i lavoratori addetti a turni di tipo A e C sono già convenzionalmente riconosciuti i riposi compensativi per le festività lavorate e quelli a fronte delle festività abolite (legge 5.2.1977, n. 54 e Dpr 28.12.85, n. 792).
[…]

Art. 43 Contratti di formazione e lavoro
[…] Detti contratti devono prevedere una formazione pari a ottanta ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di dodici mesi e deve prevedere una formazione pari a venti ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di professionalità corrispondenti a tutte le aree.
Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.

Art. 45 Recuperi
Fermo restando quanto disposto all'Art. 42 comma 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSU
In tal caso il recupero deve essere contenuto nei limiti di 1 ora al 2 giorno e si effettuerà entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 49 Compensi per il lavoro notturno,festivo, supplementare e straordinario
[…]
Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno richiesto dall'Azienda solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
Il lavoro notturno, festivo, supplementare e straordinario deve essere espressamente disposto e autorizzato.
[…] Le prestazioni straordinarie dovranno essere espressamente richieste, autorizzate e certificate da oggettivi e validi sistemi di controllo delle presenze. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato senza dare luogo a recuperi.
Il ricorso al lavoro supplementare e al lavoro straordinario deve avere il carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connesse a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Al di là dei casi sopra previsti: per il lavoro supplementare, verrà definita dalle parti a livello aziendale competente una quota annuale massima di cui l'Azienda potrà fruire, fornendo una adeguata informazione (aree di attività e quantità utilizzate) e la cui periodicità sarà concordata tra le parti; eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario, derivanti da situazioni che non sia possibile prevedere all'atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e RSU
La concessione di giornate di riposo compensativo, a fronte delle prestazioni di cui al comma precedente, comporterà comunque la corresponsione delle sole maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali e locali in atto sulla materia. Al fine di esaminare la effettiva rispondenza del lavoro supplementare e straordinario eventualmente svolto alla normativa di cui ai precedenti commi 11 e 12, verranno organizzati idonei controlli a livello locale e nazionale (quali ad esempio: dati mensili e consuntivo distinti per unità organizzativa).

Art. 50 Compensi per lavoro in turno
[…] Inoltre, le Aziende si impegnano ad esaminare positivamente con le strutture sindacali la domanda di lavoratori turnisti a più alta anzianità di servizio che per ragioni di salute o per ristrutturazioni aziendali richiedano di essere reinseriti in attività giornaliere, anche ricorrendo a corsi di riqualificazione professionale, salvaguardando per quanto possibile le esigenze connesse con il livello professionale e retributivo del lavoratore nonché quelle organizzative aziendali.
[…]

VI. Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 55 Assenza per malattia o infortunio non professionali

[..]
L'Azienda, a norma dell'Art. 5 della legge 20.5.1970, n. 300, ha facoltà di far sottoporre il lavoratore assente per cause di malattia o infortunio a visite di controllo sia durante tutta la durata dell'assenza, sia al momento del rientro in servizio, per accertare l'avvenuta guarigione.
[…]

Art. 56 Denuncia di infortunio e malattia professionali
Per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso in casi di infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge (Allegato n. 6).
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione delle sostanze adoperate o prodotte dall'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.

Art. 61 Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle relative norme di legge.
[…]

IX. Lavoro all'estero e di cantiere
Art. 70 Lavoro all'estero

[…]
Le Aziende convengono di riconoscere alle Osl, nei confronti del personale italiano temporaneamente inviato all'estero, un loro ruolo di rappresentanza, di tutela e garanzia, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell'intento di mantenere condizioni di sempre più realizzata parità rispetto al lavoratore che presta la sua opera in Italia.

1 - Tutela sindacale
a) 11 lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con Contratto estero" presso società estera o una dipendenza all'estero della società usufruirà dell'assistenza della rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall'estero per l'inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
[…]
b) L'esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all'estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

3 - Tutela previdenziale
a) Vengono garantiti al personale italiano inviato all'estero, compresi 12 i lavoratori trasferiti presso Consociate estere, i benefici previsti dalla legge 3.10.1987, n. 398 in materia di invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, infortuni sul lavoro, malattie professionali, malattie e maternità.
b) Sarà garantita l'erogazione dell'assistenza sanitaria, operata indi- rettamente o direttamente all'estero, con prestazioni equivalenti a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Parte terza
I. Disciplina nell'azienda
Art. 73 Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall'Azienda, d'intesa con la rappresentanza sindacale unitaria, deve essere affisso nella sede di lavoro alla quale si riferisce. Esso non può contenere norme in contrasto col presente contratto.

Art. 74 Comportamenti in Azienda e doveri del lavoratore
I rapporti in Azienda saranno improntati al rispetto di forme di collaborazione ed educazione e il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività ed in particolare:
a) evitare comportamenti importuni ed offensivi non rispettosi della dignità personale o deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, soprattutto se incidenti sulle condizioni di lavoro;

c) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 76 Ammonizione scritta e sospensione
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta o della sospensione il lavoratore che, ad esempio:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda reiteratamente l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause, salvo l'autorizzazione dei superiori;
c) non esegue il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegue con negligenza o esegue lavori non ordinatigli;

e) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
f) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) non osserva scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;

1) in qualunque modo trasgredisce alle norme del contratto e del regolamento interno.

L'ammonizione scritta è applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il maggior o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente l'ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva.
In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

Art. 77 Licenziamento
Il lavoratore ai sensi delle leggi 11 maggio 1990 n. 108, 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita della indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 74 ovvero assenze ingiustificate, prolungate oltre tre giorni consecutivi;

d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;

g) recidiva nella mancanza di cui alla lettera e) dell'articolo precedente (danni non gravi e sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda);

l) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal regolamento interno, ove esista, quando siano stati già comminati provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
m) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
n) inosservanza dal divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
o) asportazione di materiale dall'interno dell'Azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;

q) ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati dal superiore o insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso.

Parte quarta
Normativa di settore raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi
(Caposettore Agip Petroli Spa)
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Agip Petroli Spa
- Ip Spa
- Agip Covengas Spa
- Euron

Classificazione del personale
5a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello, e per la conoscenza delle metodologie di funzionamento dei sistemi o dei processi gestionali aziendali, svolgono funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali anche nel quadro di indirizzi generali, nonché lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il contenuto innovativo o di specializzazione in materia di specifico o strategico interesse aziendale, anche coordinando risorse assegnate.
Tale area prevede 4 livelli professionali, i due più elevati costituiti da Quadri.
In relazione alle peculiarità delle strutture organizzative del settore sono inoltre individuabili posizioni di Quadro anche nel livello immediatamente successivo ai due sopraindicati; tali posizioni sono caratterizzate dalla funzione di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori e da responsabilità gestionali autonome di rilevanti risorse aziendali nell'ambito di unità organizzative decentrate o di grandi dimensioni.

5a livello 4
[…]
- Lavoratore che assicura il razionale ed economico svolgimento delle attività di ricezione, anche via mare, stoccaggio, movimentazione ed imbottigliamento di Gpl in uno stabilimento di grandissime dimensioni nonché delle attività di controllo, manutenzione e ricollaudo bombole.
Assicura il corretto impiego e la manutenzione degli impianti ed automezzi nel rispetto delle normative di sicurezza e antinquinamento. […]
- Lavoratore che assicura il razionale ed economico svolgimento delle attività di movimentazione prodotti, di manutenzione impianti ed automezzi in un Deposito interno di grandissime dimensioni nonché delle operazioni fiscali e amministrativo-contabili connesse. Cura la risoluzione dei problemi operativi influenzanti l'hinterland del deposito e garantisce l'adozione ed il rispetto delle normative di legge e delle disposizioni aziendali riguardanti l'antinquinamento e la sicurezza nel lavoro.
[…]

5a livello 2
[…]
- Lavoratore che assicura, durante il proprio turno di lavoro, la continuità tecnico-operativa delle unità di esercizio della Raffineria in conformità alle consegne e ai programmi di lavorazione ricevuti, attuando i provvedimenti più adeguati al fine di superare eventuali difficoltà sia di natura tecnica, sia relative al personale turnista Assicura, in caso di necessità, I'adozione delle opportune misure per la sicurezza del personale e degli impianti e per il ripristino delle normalità funzionali ed operative dei medesimi, coordinando le azioni e gli interventi richiesti in attuazione anche dei piani di emergenza.
- Lavoratore che, in unità di manutenzione di raffineria, assicura il normale svolgimento delle attività di manutenzione specialistica di competenza rispondendo della più economica, efficace e tecnicamente corretta esecuzione dei lavori nel rispetto dei budget approvati, dei programmi definiti e delle priorità stabilite, nonché delle migliori condizioni di sicurezza e ambientali; assicura la gestione e l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili. Promuove lo studio per il miglioramento delle procedure e dei metodi di manutenzione nonché l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo di manutenzione.

4a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e per la conoscenza degli specifici processi operativi svolgono funzioni di guida di ambiti organizzativi aziendali nel quadro di indirizzi definiti; omero lavoratori che, in possesso delle conoscenze sopra definite, svolgono funzioni specialistiche in materia amministrativa, economica, giuridica, tecnica, tecnologica, organizzativa.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

4a livello 2
[…]
- Lavoratore che assicura il corretto ed economico svolgimento delle attività di manutenzione e modifiche assegnate al deposito per il costante stato di efficienza di impianti e mezzi dell'unità formulando le relative proposte di budget. Provvede, nell'ambito di programmi approvati, al corretto svolgimento dei lavori effettuati da terzi, predisponendo gare di appalto e la necessaria documentazione tecnico amministrativa. Assicura l'applicazione delle norme vigenti e procedure aziendali in materia di sicurezza, antinquinamento ed igiene ambientale.
[…]

3a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche svolgono attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti; nonché lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e consolidate esperienze tecnico-specialistiche, guidano e controllano significativi gruppi di lavoratori adibiti anche ad attività operative specialistiche ovvero lavoratori che svolgono mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza ed importanza.
Tale area prevede 3 livelli professionali.

3a livello 2
- Lavoratore che interviene nei casi di emergenza con le squadre antincendio di raffineria coordinando le operazioni di pronto intervento e provvedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza. Assicura il corretto impiego dei mezzi e delle attrezzature antincendio, verificandone l'affidabilità e l'efficienza. Fornisce assistenza per il rispetto delle misure di sicurezza prescritte in occasione di lavori aventi carattere di pericolosità ed effettua interventi volti alla tutela dell'ambiente di lavoro.
[…]

3a livello 1
- Lavoratore che opera su più quadri relativi a più processi fondamentali, eseguendo le operazioni ed i controlli necessari per mantenere i processi di lavorazione entro i limiti operativi prefissati o per variare l'assetto di marcia, sia in condizioni di funzionamento normale, che durante regimi transitori, fasi critiche, emergenze.
- Lavoratore che, in Unità di manutenzione di Raffineria, effettua, al massimo livello professionale ed in autonomia, diagnosi di guasti ed esegue, eventualmente coordinando altri lavoratori, interventi anche di natura particolarmente complessa relativi alla propria specializzazione: utilizza appositi terminali secondo le procedure previste dal sistema informativo.
- Lavoratore che esegue, secondo le norme di sicurezza e operative stabilite, le operazioni connesse al carico, trasporto e rifornimento ad aerei di prodotti avio ivi compreso la compilazione delle note di con segna e altra documentazione operativa nonché svolge attività connesse al funzionamento del deposito quali operazioni di scarico, controllo qualitativo e quantitativo del prodotto stoccata, interventi di manutenzione sugli impianti ed automezzi.
- Lavoratore che esegue, secondo le norme di sicurezza e operative stabilite, le operazioni connesse al carico, trasporto e consegna di prodotti carburanti e combustibili a clienti ivi compreso il completamento e consegna di documenti anche fiscali, incassi, determinazione quantità, nonché semplici interventi di manutenzione per il mantenimento in efficienza del mezzo.
[…]
- Lavoratore che coordina e controlla, sulla base di istruzioni e procedure definite, ed anche in caso di assenza temporanea del Responsabile di Stabilimento, le attività di imbottigliamento, manutenzione, ricollaudo delle bombole e la spedizione dei prodotti conciliando in maniera efficace le diverse variabili operative e partecipando direttamente alle operazioni suindicate. Controlla il corretto funzionamento degli impianti operativi e di sicurezza provvedendo quando necessario per la effettuazione degli interventi di ordinaria manutenzione di competenza dello Stabilimento.

2a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni, normative o prassi, e in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, svolgono attività di natura tecnica o amministrativa ovvero attività ausiliarie complesse e differenziate; vi appartengono altresì i lavoratori che, sul piano operativo svolgono con autonomia esecutiva, anche l'assistenza di altri lavoratori, attività specialistiche di elevato livello che richiedono conoscenze, esperienze ed abilità inerenti tecniche, tecnologiche e processi operativi.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

2a livello 2
- Lavoratore che interviene con le attrezzature in dotazione alla raffineria, alla guida dei mezzi antincendio, in tutte le situazioni di emergenza coordinando anche il personale ausiliario, controlla l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature di competenza, partecipando alla manutenzione delle attrezzature stesse: fornisce assistenza nell'esecuzione dei lavori aventi carattere di pericolosità controllando l'adozione delle misure di sicurezza prescritte, effettuando le analisi di esplosività e gli altri controlli eventualmente richiesti.
[…]
- Lavoratore che, nell'ambito di uno stabilimento Gpl, esegue in autonomia lavori di manutenzione meccanica ed elettrica effettuando diagnosi di guasti e riparazioni anche di natura particolarmente complessa ed avvalendosi eventualmente di altri lavoratori; svolge attività di migliorie e modifiche anche collaborando con ditte specializzate.
[…]

2a livello 1
[…]
- Lavoratore che svolge nell'ambito di un Deposito, secondo le norme di sicurezza e operative stabilite, l'intera gamma delle operazioni per la ricezione, movimentazione interna, stoccaggio e caricazione di prodotti, le operazioni di misurazione e controllo connesse nonché altri compiti ausiliari secondo richiesta del superiore.
[…]

1 a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che svolgono semplici attività ausiliarie nel quadro di istruzioni e prassi omero lavoratori che, sul piano operativo, svolgono operazioni e lavori qualificati richiedenti specifiche capacità e conoscenze tecniche.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

Ricerca e produzione idrocarburi-approvvigionamento e commercializzazione greggi
(Caposettore Agip Spa)
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Agip Spa
- Petrex Spa
- Reggente Spa
- Società Petrolifera Italiana Spa

Classificazione del personale
4° Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e per la conoscenza degli specifici processi operativi svolgono funzioni di guida di ambiti organizzativi aziendali nel quadro di indirizzi definiti; ovvero lavoratori che, in possesso delle conoscenze sopra definite, svolgono funzioni specialistiche in materia amministrativa, economica, giuridica, tecnica, tecnologica, organizzativa.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

4a livello 2
[…]
- Lavoratore che controlla tutte le attività di cantiere di perforazione condotte da contrattisti, attinenti a sondaggi particolarmente impegnativi in rapporto agli obiettivi da raggiungere, all'adozione di tecnologie.
Collabora alla programmazione operativa delle attività, mantiene rapporti con i contrattisti, controlla il rispetto delle clausole contrattuali, l'efficienza delle apparecchiature e l'esecuzione in sicurezza delle fasi di lavoro.
[…]

4a livello 1
[…]
- Lavoratore che assicura su impianti di trattamento, durante il proprio turno e nell'ambito di disposizioni di carattere permanente, la raziona le ed economica conduzione degli impianti di degasolinaggio, desolforazione e disidratazione gas naturale e degli impianti secondari o ausiliari; segue, sulla base dei programmi di lavorazione, il corretto andamento delle condizioni di processo, disponendo quando necessario manovre correttive per riportare le condizioni di esercizio entro i limiti prescritti o tollerati; coordina, in casi di emergenza, l'esecuzione degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.

3a Area professionale
Declaratoria
:
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche svolgono attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti; nonché lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e consolidate esperienze tecnico-specialistiche, guidano e controllano significativi gruppi di lavoratori adibiti anche ad attività operative specialistiche omero lavoratori che svolgono mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza ed importanza.
Tale area prevede 3 livelli professionali.

3a livello 3
- Lavoratore che effettua il controllo dosimetrico del personale, professionalmente esposto, il controllo ai fini della sicurezza dell'assenza di sostanze nocive nelle apparecchiature e nelle attrezzature installate nell'area controllata e/o materiali vari in transito dalla stessa;
effettua, inoltre, il prelievo di campioni dagli scarichi liquidi ed aeriformi dell'impianto, da sottoporre alle analisi di laboratorio.
- Lavoratore che partecipa all'organizzazione dell'attività di officina, fornendo contributi tecnico-pratici atti a facilitare l'esecuzione dei lavori ed utilizzare al meglio le risorse. Coordina l'esecuzione in officina di lavori di manutenzione meccanica, e controlla la corretta esecuzione di quanto affidato a terzi.
[…]

3a livello 2
[…]
- Lavoratore che su piattaforme di produzione provvede al controllo dei parametri di erogazione dei pozzi e delle condizioni di esercizio delle apparecchiature di trattamento, raccolta e spedizione idrocarburi, ed all'esecuzione di manovre di regolazione su sistemi o strumentazioni installate in campo; provvede inoltre alla manutenzione delle apparecchiature, delle macchine e gruppi di servizio o ausiliari, e delle dotazioni o mezzi di sicurezza e di salvataggio installati sulla piattaforma, segnala necessità di interventi e di manutenzione specialistica assicurando il rispetto delle normative previste dalla legislazione mineraria e le periodiche esercitazioni di simulazione abbandono piattaforma.
[…]
- Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecnico-specialistiche e sulla base di consolidate esperienze maturate nel settore di competenza, oltre ad operare al massimo livello professionale coordina altri lavoratori negli interventi di manutenzione, diagnosi dei disservizi, messe a punto, tarature o revisioni su impianti, apparecchiature e macchine, strumentazione e sistemi automatizzati di controllo e regolamentazione ed apparati elettrici installati presso insediamenti produttivi a terra ed a mare. Controlla, in assistenza al superiore, i lavori eseguiti da terzi.
[…]

3a livello 1
[…]
- Lavoratore che nell'ambito di centrali di raccolta o centrali di stoccaggio svolge i compiti connessi con il controllo, la regolazione e il comando a distanza degli impianti di trattamento, trasporto, stoccaggio e spedizione installati su piattaforme o unità di produzione terrestre distaccate. Rileva i dati e le informazioni da pannelli indicatori, da nastri telescritti o stampati dal calcolatore e da «display» e opera in codice su «consolle" per le manovre di regolazione e modifica dei parametri di esercizio, per la rimozione di blocchi tecnici o per la variazione di stato delle apparecchiature e delle macchine nonché per l'attivazione dei sistemi di protezione e sicurezza.
[…]

2a Area professionale
Declaratoria
:
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni, normative o prassi, e in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, svolgono attività di natura tecnica o amministrativa ovvero attività ausiliarie complesse e differenziate; vi appartengono altresì i lavoratori che, sul piano operativo svolgono con autonomia esecutiva, anche l'assistenza di altri lavoratori, attività specialistiche di elevato livello che richiedono conoscenze, esperienze ed abilità inerenti tecniche, tecnologiche e processi operativi.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

Approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di gas metano trasporto di greggi e prodotti petroliferi
(Caposettore Snam Spa)
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Snam Spa
- Siciliana Gas Spa

Classificazione del personale
Sa Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello, e per la conoscenza delle metodologie di funzionamento dei sistemi o dei processi gestionali aziendali, svolgono funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali anche nel quadro di indirizzi generali, nonché lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il contenuto innovativo o di specializzazione in materia di specifico o strategico interesse aziendale, anche coordinando risorse assegnate.
Tale area prevede 4 livelli professionali, i due più elevati costituiti da Quadri. In relazione alle peculiarità delle strutture organizzative del settore sono inoltre individuabili posizioni di Quadro anche nel livello immediatamente successivo ai due sopraindicati; tali posizioni sono caratterizzate dalla funzione di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori e da responsabilità gestionali autonome di rilevanti risorse aziendali nell'ambito di unità organizzative decentrate o di grandi dimensioni.

5a livello 4
[…]
- Lavoratore che, con completa padronanza, guida, coordina e controlla le attività svolte nell'ambito di un gruppo impianti Metano Città (progettazione, costruzione, esercizio e gestione commerciale), caratterizzati da dimensioni rilevanti (Utenti, reti, ecc.), importanti sviluppi commerciali (Utenti, nuove concessioni, rinnovi), curando efficacemente il miglioramento del livello di sicurezza ed affidabilità degli impianti, il conseguimento degli obiettivi economici e di tempo stabiliti, la gestione delle risorse affidate, mantenendo qualificati rapporti con gli Enti pubblici e privati presenti sul territorio.
[…]
- Lavoratore che assicura, sulla base di elevate conoscenze, lo svolgi mento delle attività per la normalizzazione di materiali ed apparati, di criteri di progettazione e costruzione, di operazioni di esercizio e manutenzione degli impianti di linea gasdotti curando il miglioramento dei livelli di efficienza, affidabilità e sicurezza impiantistica ed operativa, la razionalizzazione dell'impiego delle risorse, la ricerca e la sperimentazione di innovazioni tecnologiche e di mercato, I'assistenza alle unità periferiche nelle fasi applicative.

5a livello 3
[…]
- Lavoratore che, con notevole padronanza e sulla base di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello, assicura la manutenzione ed il controllo degli impianti di deposito e di linea oleodotti, la progettazione e realizzazione delle opere affidate relative agli impianti, al parco serbatoi ed alla linea, nonché l'acquisizione e la gestione dei permessi pubblici e privati mantenendo gli opportuni collegamenti con le unità interessate e coordinando le risorse assegnate al fine di garantire la funzionalità, l'efficienza e la disponibilità del deposito e delle condotte nonché il conseguimento degli obiettivi economici e di tempo stabiliti. Assicura, per gli aspetti di competenza, gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche curando l'addestramento del personale al pronto intervento, promuovendo azioni finalizzate alla tutela ambientale e mantenendo qualificati rapporti con le autorità e gli Enti locali.
- Lavoratore che, con elevata padronanza, attraverso il sistema di Dispacciamento Oleodotti di Ferrara assicura la presa in carico, il tra sporto e la riconsegna dei prodotti (greggi o lavorati) in uscita dai depositi di Genova o dalla Raffineria del Po, garantendo la corretta e precisa esecuzione dei programmi di movimentazione stabiliti. Assicura la gestione delle partite in transito nel deposito di Ferrara sia dal punto di vista dell'esercizio che doganale; gestisce autonoma mente situazioni anomale o di emergenza; promuove studi ed analisi per un costante aggiornamento degli impianti e delle modalità operati ve, nonché per il miglioramento del livello di sicurezza e di affidabilità anche con riferimento agli aspetti ecologici e di conservazione ambientale.
- Lavoratore che, relativamente alle commesse affidate, svolge funzioni di guida, coordinamento e controllo delle attività riguardanti lo studio, la progettazione e la realizzazione di rilevanti interventi di modifica, ristrutturazione e trasformazione di edifici civili e industriali, operando in collegamento con altre unità aziendali per quanto relativo ad aspetti di natura impiantistica, di sicurezza, di sistemazione esterna, ecc.
- Lavoratore che, in funzione di vaste conoscenze e consolidate esperienze, coordina e controlla le attività svolte in una Unità periferica della rete Trasporto Metano ovvero in un impianto per la distribuzione cittadina di gas caratterizzato da rilevanti dimensioni, dalla presenza di impianti operativamente e tecnicamente complessi anche con più impianti satelliti, da significativa attività in campo commerciale e delle realizzazioni curando efficacemente il miglioramento del livello di sicurezza e di affidabilità degli impianti, il conseguimento di obiettivi economici e di tempo definiti, la gestione delle risorse disponibili, mantenendo qualificati rapporti con Enti pubblici e privati presenti sul territorio.
[…]

5a livello 2
[…]
- Lavoratore che in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche definisce la programmazione degli interventi di manutenzione e ne coordina e controlla l'attuazione ottimizzando la gestione delle risorse disponibili, l'impiego dei materiali, curando il miglioramento del livello di sicurezza e affidabilità degli impianti nel rispetto degli obiettivi economici e di tempo definiti.
- Lavoratore che, in funzione di vaste conoscenze e consolidate esperienze, coordina e controlla le attività svoltesi in una Unità periferica della rete trasporto metano ovvero in un impianto per la distribuzione cittadina di gas, curando efficacemente il miglioramento del livello di sicurezza e di affidabilità degli impianti, il conseguimento di obiettivi economici e di tempo definiti, le gestioni delle risorse disponibili, mantenendo qualificati rapporti con Enti pubblici e privati presenti sul territorio.

5a livello 1
[…]
- Lavoratore che, nell'ambito dell'unità tecnica di zona trasporto metano svolge attività che richiedono approfondite conoscenze teoriche e pratiche relative al settore specialistico di competenza quali, studi tecnici relativi a situazioni progettuali e di esercizio impianti anche non normalizzati; assicura gli interventi specialistici nelle fasi di realizzazione, manutenzione e controllo degli impianti curando il conseguimento dei risultati di efficienza ed economicità definiti, il rispetto delle norme di sicurezza e di legge vigenti; suggerisce l'adozione di soluzioni atte a migliorare ed ottimizzare specifici processi operativi.
Effettua, per la specializzazione di competenza, la programmazione ed il coordinamento tecnico delle attività tecniche dei Centri periferici.
- Lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze tecnico-pratiche relative alle attività finanziarie omero amministrative dell'unita di appartenenza, svolge funzioni di risoluzione di problematiche e casistiche non ordinarie o nuove rispetto alle esperienze aziendali anche coordinando funzionalmente gruppi omogenei di lavoro e prestando allo scopo l'assistenza richiesta, coadiuvando il superiore nel la gestione operativa delle procedure Edp e nelle attività di studio e realizzazione di nuove metodologie di lavoro.
[…]
- Lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, effettua, nel quadro di indirizzi generali definiti, attività per la normalizzazione di materiali ed apparati, di criteri di progettazione e costruzione, di operazioni di esercizio e manutenzione degli impianti di linea gasdotti, assicurando il miglioramento dei livelli di efficienza, affidabilità e sicurezza impiantistica ed operativa, anche effettuando la sperimentazione di innovazioni tecnologiche e di mercato e fornendo l'assistenza tecnica specialistica alle Unità periferiche nelle fasi applicative.
[…]

4a Area professionale
Declaratoria
:
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e per la conoscenza degli specifici processi operativi svolgono funzioni di guida di ambiti organizzativi aziendali nel quadro di indirizzi definiti; omero lavoratori che, in possesso delle conoscenze sopra definite, svolgono funzioni specialistiche in materia amministrativa, economica, giuridica, tecnica, tecnologica, organizzativa. Tale area prevede 2 livelli professionali.

4a livello 2
[…]
- Tecnico che, in funzione di ampie conoscenze ed esperienze svolge nell'ambito delle unità periferiche metano, anche in condizioni non ordinarie, le attività relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti, cura efficacemente la progettazione e la realizzazione delle opere di protezione e degli allacciamenti affidati, effettua la determinazione dei quantitativi di gas assorbiti, […].

4a livello 1
[…]
- Lavoratore che, a fronte di approfondite conoscenze teorico-pratiche, coordina e controlla le attività inerenti all'esercizio, alla manutenzione e all'adeguamento degli impianti interni degli edifici (condizionamento e riscaldamento, forza motrice, continuità elettrica, illuminazione, idrico sanitari, posta pneumatica, ecc.) ovvero svolge, per le attività di conduzione e manutenzione affidate a terzi, le opportune azioni di verifica e controllo tecnico.

3a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche svolgono attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti; nonché lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e consolidate esperienze tecnico-specialistiche, guidano e controllano significativi gruppi di lavoratori adibiti anche ad attività operative specialistiche ovvero lavoratori che svolgono mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza ed importanza.
Tale area prevede 3 livelli professionali.

3a livello 2
- Lavoratore che, sulla base di consolidata esperienza maturata nel settore di competenza ed in possesso di adeguate conoscenze tecnicospecialistiche, coordina altri lavoratori negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di regolazione e misura anche in situazioni che presentano particolari difficoltà operative, definendo, in autonomia, metodi di lavoro, materiali ed attrezzature da impiegare.
Svolge attività inerenti al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori di potenziamento ero modifica impianti, curando l'organizzazione operativa degli interventi, controllando la rispondenza al progetto delle opere realizzate, rilevando gli elementi tecnici necessari per la valorizzazione delle opere.
Cura dell'addestramento del personale anche sul posto di lavoro.
[…]
- Lavoratore che, con piena padronanza, segue e controlla il processo operativo della centrale di cogenerazione termoelettrica a recupero di calore, predisponendo all'esercizio l'impianto, rilevando i valori caratteristici di esercizio, intervenendo per modificare le condizioni di funzionamento; esegue “paralleli” con reti Enel ad alta tensione; esegue il trattamento e l'additivazione dell'acqua in circolazione e le operazioni connesse con la messa in conservazione delle caldaie.
Esegue lavori di manutenzione degli impianti di centrale e, in condizioni di emergenza operativa, gli interventi di prima necessità per la loro messa in sicurezza e per il ripristino delle corrette condizioni di esercizio.
- Lavoratore che, sulla base di consolidata esperienza maturata nel settore di competenza ed in possesso di adeguate conoscenze tecnico specialistiche, oltre ad operare il massimo livello professionale, coordina altri lavoratori negli interventi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione anche di natura particolarmente complessa ed in condizioni operative non ordinarie, definendo con autonomia, metodi di intervento, materiali ed attrezzature da impiegare.
Svolge inoltre attività finalizzate al controllo dell'operato di ditte esterne anche dal punto di vista della sicurezza.
Per la valorizzazione dei lavori effettuati, nonché compiti connessi con l'addestramento del personale anche attraverso iniziative appropriate sul posto di lavoro.

3a livello 1
- Lavoratore che operando sulla strumentazione sia tradizionale che avanzata di processo installata in Sala Controllo a Fondega, esegue in funzione di programmi operativi definiti, tutti i controlli e le operazioni necessarie per una corretta conduzione degli impianti portuali e di deposito, durante le operazioni di introduzione, stoccaggio e movimentazione, nonché degli impianti e servizi ausiliari sia in condizioni di esercizio ordinarie che non o di emergenza fornendo assistenza al personale in campo durante particolari movimentazioni e operazioni.
[…]
- Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche, esegue nell'ambito delle Unità periferiche metano, rilievi utili alla definizione e localizzazione dei sistemi e di protezione catodica, alla conoscenza e controllo dello stato elettrico della rete, ivi compresa l'individuazione di interferenze e contatti con strutture interrate di terzi, nonché la manutenzione e la regolazione dei sistemi di protezione esistenti, eseguendo diagnosi di disservizi ed effettuando i conseguenti interventi di riparazione, messa a punto e taratura.
Effettua inoltre nell'ambito delle realizzazioni, la sorveglianza della corretta esecuzione di lavori relativi ad opere di protezione attiva e passiva degli impianti.
[…]
- Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche, esegue la sorveglianza di lavori per la realizzazione di impianti di trasporto e distribuzione gas curando il controllo della realizzazione delle opere e la conformità delle stesse alle norme costruttive concordate (misure, protezioni, quantità e qualità dei materiali impiegati, ripristini, dotazioni e mezzi protettivi) risolvendo autonomamente ordinarie difficoltà insorgenti nel corso dei lavori, eseguendo il rilievo di misure, prestazioni e forniture diverse per le conseguenti contabilizzazioni.
[…]

2a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni, normative o prassi, e in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, svolgono attività di natura tecnica o amministrativa ovvero attività ausiliarie complesse e differenziate; vi appartengono altresì i lavoratori che, sul piano operativo svolgono con autonomia esecutiva, anche con l'assistenza di altri lavoratori, attività specialistiche di elevato livello che richiedono conoscenze, esperienze ed abilità inerenti tecniche, tecnologiche e processi operativi.
Tale area prevede 2 livelli professionali.

2a livello 2
[…]
- Lavoratore che esegue, con completa padronanza operazioni relative alla realizzazione di allacciamenti, prolungamenti e potenziamenti rete, quali rilievi e misurazioni per il controllo dell'esecuzione dei lavori e dei materiali utilizzati, operazioni inerenti all'attivazione degli Utenti, ecc.
Svolge in maniera autonoma, sulla base di programmi e metodi definiti, attività di controllo, manutenzione, esercizio e sicurezza degli impianti, intervenendo anche in condizioni non ordinarie.
[...]

Informatica
Capo Settore SNAM
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Enidata Spa
- Tema Spa
- Ars Spa
- Insartel Spa

Eni SpA, attività assicurative, finanziarie e varie
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Eni Spa
- Enisud Spa
- Sofid Spa
- Serfi Spa
- Serleasing Spa
- Serfactoring Spa
- Padana Assicurazioni Spa
- Comerint Spa*
Si applicano le declaratorie e i profili professionali del settore ingegneria e servizi.

Classificazione del personale
5a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello, e per la conoscenza delle metodologie di funzionamento dei sistemi o dei processi gestionali aziendali, svolgono funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali anche nel quadro di indirizzi generali, nonché lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il contenuto innovativo o di specializzazione in materia di specifico o strategico interesse aziendale, anche coordinando risorse assegnate.
Tale area prevede 3 livelli professionali, i due più elevati costituiti da Quadri.

5a livello 3
[…]
- Lavoratore in possesso di conoscenze teoriche e pratiche di elevato livello, che partecipa alla definizione dei programmi di formazione del personale nel campo di competenza; coordina l'organizzazione dei corsi relativi al settore assegnato ed i rapporti con i docenti esterni; svolge direttamente attività di docenza, sviluppando con lezioni ed altri strumenti di supporto i programmi del corso affidatogli; svolge attività di ricerca e supporto sia delle attività didattiche che per utilizzazione all'interno del Gruppo.
[…]

Montaggio impianti e condotte terra e mare - Attività di perforazione
(Caposettore Saipem Spa)
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Saipem Spa
- Saipem Italia Spa

Classificazione del personale
5a Area professionale
Declaratoria

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze pratiche e teoriche di elevato livello, e per la conoscenza delle metodologie di funzionamento dei sistemi o dei processi gestionali aziendali, svolgono funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali anche nel quadro di indirizzi generali, nonché lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il contenuto innovativo o di specializzazione in materia di specifico o strategico interesse aziendale, anche coordinando risorse assegnate.
Tale area prevede 3 livelli professionali, i due più elevati costituiti da Quadri.
In relazione alle peculiarità delle strutture organizzative del settore sono inoltre individuabili posizioni di Quadro anche nel livello immediatamente successivo ai due sopraindicati; tali posizioni sono caratterizzate dalla funzione di guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori e da responsabilità gestionali autonome di rilevanti risorse aziendali nell'ambito di unità organizzative decentrate o di grandi dimensioni.

5a livello 1
[…]
- Lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze degli impianti e attrezzature in perforazione, nonché delle tecnologie e toniche specifiche gestisce piattaforme semisommergibili di perforazione a mare, sia sotto l'aspetto produttivo che manutentivo, ottimizzandone i risultati, guidando e coordinando le risorse assegnate, attuando i programmi di perforazione ricevuti, nel rispetto delle norme contrattuali di sicurezza. Coordina le operazioni di trasferimento degli impianti, nonché le attività necessarie per il soddisfacimento delle attività logistiche.
[…]

3a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche svolgono attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti; nonché lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e consolidate esperienze tecnico-specialistiche, guidano e controllano significativi gruppi di lavoratori adibiti anche ad attività operative specialistiche ovvero lavoratori che svolgono mansioni che richiedono capacità professionali specialistiche corrispondenti per ampiezza ed importanza.
Tale area prevede 3 livelli professionali.

3a livello 3
[…]
- Lavoratore che, in cantiere di notevoli dimensioni e sulla base di priorità definite, sovraintende, programma e controlla i lavori di manutenzione, riparazione meccanica ed elettrica di mezzi, macchine e attrezzature, coordina, anche sulla base di disegni esecutivi, la costruzione di semplici parti meccaniche o di carpenteria. Propone inoltre l'intervento di officine esterne nei casi di emergenza o di estrema complessità verificandone comunque i risultati.

3a livello 2
[…]
- Lavoratore che, in possesso di adeguata preparazione teorico-pratica, nel campo della prevenzione antinfortunistica, nonché dei processi produttivi, assiste il capo cantiere per l'adozione delle misure di sicurezza, nel rispetto delle normative di legge in vigore nel Paese ospite e dei vincoli contrattuali.

3a livello 1
- Lavoratore che, in possesso di specifico titolo professionale, presso unità produttive fornisce assistenza di primo intervento e di routine, accerta il rispetto delle norme previste per le condizioni igienico-sanitarie e profilattiche (alimentazione, sistemazione alloggi, servizi igienici), gestisce le scorte medicinali provvedendo per il loro reintegro e mantiene l'efficienza del materiale medico-chirurgico in dotazione. Svolge inoltre compiti amministrativi quali ad esempio rilevazione delle presenze e rimborsi spese.
[…]

Ingegneria e servizi
(Caposettore Snamprogetti Spa)
La normativa di settore qui di seguito riportata trova applicazione con riferimento alle seguenti Società:
- Snamprogetti Spa
- Aquater Spa
- Snamprogetti Sud Spa
- Biotecnologie Spa

Classificazione del personale (Normativa di cui all'Art. 27)
2a Area professionale
Declaratoria:

Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche anche di notevole livello e per la conoscenza dei processi e sistemi di lavoro e nel quadro di indirizzi specifici definiti, svolgono funzioni caratterizzate dal contenuto specialistico, tecnico o commerciale o amministrativo, nonché dal contenuto innovativo teso al miglioramento, mantenimento delle conoscenze e degli strumenti di lavoro. Vi appartengono altresì i lavoratori che, già in possesso di una completa preparazione specialistica, svolgono semplici funzioni di coordinamento nell'ambito della loro disciplina.
Tale area prevede 4 livelli professionali.

2a livello 1
[…]
- Lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, e per la conoscenza di specifici processi e sistemi di lavoro, ed operando in campi quali quello dell'organizzazione industriale, della formazione professionale e dell'assistenza alla gestione impianti, assicura, nell'ambito della propria specializzazione, la conduzione di corsi, prevalentemente teorici che si svolgono in un'aula, officina, laboratorio di un Centro di formazione professionale o di stabilimento; nonché la conduzione di corsi, di materie e tecnologie di base, corsi di omogeneizzazione, per integrare ed uniformare i livelli di entrata degli allievi, utilizzando correttamente i sussidi didattici di più frequente e semplice utilizzazione ed in taluni casi da lui stesso progettati secondo le indicazioni metodologiche ricevute.

2a livello 2
- Lavoratore che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche di notevole livello, e per la conoscenza di specifici processi e strumenti di lavoro, assicura, nell'ambito del coordinamento esercitato a livello del progetto specialistico, la definizione dei requisiti di sicurezza ed affidabilità degli impianti e l'effettuazione delle verifiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza ed affidabilità definiti.
[…]