Tipologia: CCRL
Data firma: 21 aprile 2016
Validità: 21.04.2016 - 31.03.2019
Parti: Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, Unione Cna Costruzioni Piemonte, Fiae-Casartigiani Piemonte e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato e P.M.I, Piemonte
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Dichiarazione a verbale
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elemento economico di 2° livello - EVR
Art. 3 Indennità di mensa
Art. 4 Indennità di trasferta
Art. 5 Indennità di guida
Art. 6 Indennità per lavori di alta montagna
Art. 7 Indennità per lavori in galleria
Art. 8 Indennità di reperibilità
Art. 9 Ferie
Art. 10 Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale
Art. 11 Contrattazione territoriale provinciale
Art. 12 Enti bilaterali territoriali - contribuzione e prestazioni
Art. 13 Decorrenza e durata

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Regione Piemonte, Torino, 21 aprile 2016

Il giorno 21 aprile 2016, presso la sede del Comitato Unitario delle/Confederazioni Artigiane, in Torino, tra le Associazioni imprenditoriali artigiane: Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni […], Unione Cna Costruzioni Piemonte […], Fiae - Casartigiani Piemonte […] e le Associazioni sindacali: Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 42 del CCNL 24.01.2014.

Premessa
Il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale del settore edilizia in Piemonte si colloca in una fase di pesante crisi economica che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, causando una preoccupante caduta dei livelli produttivi, con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale dell’intero territorio regionale.
Secondo l’indagine del Cresme, presentata in data 3 luglio 2015, tra il 2004 e il 2014 il settore delle costruzioni in Piemonte ha registrato una flessione del valore della produzione a prezzi deflazionati pari al 35,8% nel complesso, del 54,7% nelle nuove costruzioni e del 18,4% nell'attività di rinnovo.
Tra il 2008 e il 2014 si sono persi in Piemonte, secondo l'Istat, circa 88.000 posti di lavoro, di questi 39.000 nell'industria, 23.000 nelle costruzioni, 14.000 nei servizi e 12.000 in agricoltura. Oltre ad avere la seconda posizione nella dimensione della crisi occupazionale il settore delle costruzioni ha registrato la più alta perdita percentuale di occupati pari a -16,2%, contro una flessione media del 4,7% dell’intera economia.
Il sostanziale blocco degli appalti pubblici, l'elevata tassazione immobiliare, il calo delle compravendite, le difficili condizioni per il credito alle imprese e alle famiglie, sono le principali cause della profonda e generalizzata crisi del comparto delle costruzioni, che da sempre rappresenta, per il ruolo anticiclico che lo contraddistingue, un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Piemonte e del Paese.
Il perdurare di questo contesto particolarmente difficile sta creando situazioni di squilibrio economico nella gestione degli Enti Bilaterali, con conseguenze negative in termini di prestazioni ai lavoratori e servizi alle imprese oltre alla funzionalità ed efficienza degli stessi. Tale situazione impone alle Parti sociali di porre in essere adeguate iniziative volte alla razionalizzazione e all'accorpamento degli Enti Bilaterali, così come previsto dal CCNL 24 gennaio 2014 e ribadito nel Protocollo d'intesa regionale del 14 ottobre 2014.
Ciò al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre, per la mutualità e l’assistenza a tutela e difesa dei lavoratori, della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e nella diffusione dei principi di legalità e regolarità, essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro e per il contrasto a fenomeni di illegalità e sleale concorrenza sul territorio.
Alla luce di quanto sopra, rispetto alle esigenze di razionalizzazione e accorpamento dell’attuale struttura degli Enti Bilaterali, le Parti sociali confermano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, impegnandosi a supportare un percorso celere che porti a questa scelta. A tal fine viene auspicata una sollecita verifica di fattibilità in ordine all'accorpamento di più Enti in sede regionale, attuata da tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici dei CCNL e dei Contratti territoriali dell'edilizia del comparto industriale, cooperativo e artigiano, così come previsto dai rispettivi CCNL.
Tale riorganizzazione degli Enti Bilaterali dovrà comportare uno snellimento delle strutture e la semplificazione delle procedure, una riduzione dei costi di gestione mantenendo le prestazioni ed i servizi erogati
Qualora ciò non avvenga o non si realizzino le condizioni per avviare il percorso di cui sopra, le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, attiveranno percorsi autonomi del settore artigiano piemontese, anche attraverso l'istituzione di Enti Bilaterali di nuova costituzione, così come previsto dal Protocollo d'Intesa 14 ottobre 2014.
Le Parti sociali si danno atto che la difficile situazione del settore, sopra evidenziata, ha comportato nella precedente tornata contrattuale notevoli difficoltà nei tavoli di trattativa territoriali, tanto che nelle province di Asti, Cuneo e Biella non si è pervenuti alla sottoscrizione di alcun accordo di rinnovo dei contratti territoriali.
Le Parti sociali rilevano, altresì, che nella maggior parte delle province permangono tutt'oggi difficoltà a costituire Commissioni Interassociative tra tutte le Parti datoriali e sindacali, firmatarie di Contratti nazionali, indispensabili per una conduzione ottimale delle trattative e per una necessaria condivisione delle politiche di gestione degli Enti Bilaterali.
In relazione a quanto sopra le Parti sociali confermano la volontà espressa nel Protocollo d'Intesa del 14 ottobre 2014, di individuare nel livello regionale la sede più idonea di contrattazione, per superare le difficoltà sopra evidenziate e per raggiungere gli scopi di razionalizzazione degli Enti Bi laterali e di assicurare l'applicazione uniforme del CCNL sull'intero territorio regionale.
L’applicazione su tutto il territorio regionale del CCNL 24 gennaio 2014 nonché del presente Contatto Collettivo Regionale di Lavoro, sono condizioni imprescindibili per un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali artigiane e Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Ne consegue che gli Enti Bilaterali e gli Organismi paritetici territoriali sono tenuti al riconoscimento e all'integrale applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti a livello nazionale, regionale e nella fase transitoria provinciale, dalle Parti sociali sopra richiamate.
Le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ribadiscono che gli Enti Bilaterali e gli Organismi paritetici devono essere partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività, dai soggetti firmatari dei contratti nazionali e territoriali di settore.
Le Parti sociali firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro assumono, per quanto di loro rispettiva competenza, precisi impegni in ordine alla condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, a tal fine, non sia più procrastinabile un'adeguata modifica dello Statuto tipo nazionale delle Casse Edili, con particolare riferimento alla definizione delle Parti sociali costituenti e alla definizione degli organi amministrativi di controllo.
Le Parti auspicano la pronta definizione de la normativa di legge che regolamenti i requisiti di accesso alla professione edile.

Dichiarazione a verbale
Le Confederazioni artigiane Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Costruzioni Piemonte e Casartigiani Piemonte, rivendicano le funzioni di tutela, assistenza e rappresentanza sindacale delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 24 gennaio 2014, sottoscritto dalle rispettive associazioni nazionali.
Conseguentemente ritengono che le tematiche riguardanti il settore debbano essere discusse, ferma restando la rispettiva autonomia, esclusivamente nell'ambito dei sistemi di concertazione e informazione, definiti dal CCNL 24 gennaio 2014. Dichiarano la loro disponibilità a discutere, nelle suddette sedi di concertazione e informazione, l'eventuale inclusione nel sistema della bilateralità edile, delle imprese individuali o società artigiane, senza dipendenti, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese presso la CCIAA.
Condizione imprescindibile per l'eventuale inclusione delle imprese individuali o società artigiane, senza dipendenti, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese presso la CCIAA, nel sistema della bilaterale edile sarà l’inclusione delle Associazioni artigiane quali parti costituenti del nuovo Sistema Nazionale Bilaterale delle Costruzioni e l'applicazione dei principi di pari dignità e rappresentatività negli enti bilaterali territoriali, conformerete al protocollo di intesa regionale del 14 ottobre 2014, e altresì concordato nell'Accordo nazionale sottoscritto in data 10 febbraio 2016 recante: " Principi di indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC)".

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vale n tutto il territorio della Regione Piemonte per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma di cooperativa, e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini che operano nel settore delle costruzioni, in particolare nelle attività definite dal CCNL 24 gennaio 2014.

Art. 5 Indennità di guida
Le Parti, in concomitanza con la definizione della normativa sulla trasferta, si impegnano a normare la fattispecie del lavoratore impegnato alla guida del veicolo aziendale per recarsi sul luogo di lavoro unitamente ai lavoratori trasportati, anche alla evidenza dell'evoluzione della legislazione in materia.
Sino all'avvenuta definizione rimarranno in vigore i trattamenti eventualmente previsti nelle singole province alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, che restano pertanto cristallizzati.

Art. 6 Indennità per lavori di alta montagna
Ai sensi dell'articolo 42 lettera c) del CCNL 24 gennaio 2014, al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita a decorrere dal 1° giugno 2016, un’indennità nelle seguenti percentuali:
Tabella f)

ALTITUDINE

INDENNITA'

GIUGNO 2016

oltre 1.100 sino 1.300 metri s.l.m.

8%

oltre 1.300 sino a 2.000 metri s.l.m.

15%

oltre 2000 metri s.l.m.

30%

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base e indennità di contingenza, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente CCRL, che restano pertanto cristallizzate.
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano ad altitudini corrispondenti alla località costituente la loro abituale dimora o residenza.

Art. 7 Indennità per lavori in galleria
Ai sensi degli articoli 23 Gruppo B, e 42 lettera i) del CCNL 24.01.2014, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, dal 1° giugno 2016, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del suddetto CCNL:
Tabella g)

TIPOLOGIA LAVORI IN GALLERIA

PERCENTUALE

GIUGNO 2016

per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

52%

per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione

30%

per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

2%


Art. 8 Indennità di reperibilità
A i lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° settembre 2016, un'indennità di reperibilità giornaliera […]
Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente CCRL che restano pertanto cristallizzati.

Art. 10 Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale
Le Parti considerano la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni un tema prioritario per il comparto delle costruzioni.
Pertanto, al fine di aumentare l'efficienza delle modalità di gestione degli strumenti della bilateralità, si impegnano a esaminare, entro il 31 dicembre 2016, le varie intese territoriali in vigore in materia di attività dei RLST, al fine di verificare la possibilità di concordare una regolamentazione uniforme di tale attività su tutto il territorio regionale, prevedendo anche modalità di comunicazione e consultazione per via telematica.
Sino alla stipulazione di tale regolamentazione regionale resteranno in vigore le intese territoriali.

Art. 11 Contrattazione territoriale provinciale
Conformemente all'Accordo interconfederale 21 novembre 2008, in materia di assetti contrattuali nel settore artigiano, le parti individuano il livello regionale quale 2° livello di contrattazione. Pertanto le materie demandate dal CCNL 24 gennaio 2014 agli Accordi locali, vengono trattate esclusivamente dal presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.
Conseguentemente, le Parti si danno atto che, con la stipulazione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, vengono a cessare le normative stabilite dalla contrattazione territoriale provinciale di lavoro, demandate dal CCNL, la quale si intende integralmente sostituita dal presente Contratto, fatte salve le deroghe e le decorrenze espressamente previste per i singoli istituti.

Art. 12 Enti bilaterali territoriali - contribuzione e prestazioni
Le parti si danno atto che la contribuzione a carico di imprese e lavoratori dovuta agli Enti blaterali territoriali' deve avere carattere di omogeneità a prescindere dal comparto di appartenenza.
Per il periodo di vigenza del presente Contratto è fatto salvo l’insieme delle intese complessivamente afferenti alla gestione degli Enti bilaterali territoriali, nonché alle prestazioni ed ai servizi erogati tramite le rispettive Casse Edili territoriali.

Le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro 21 aprile 2016 stipulato con le OOAA Confartigianato Imprese P emonie Costruzioni, Unione Cna Costruzioni Piemonte, Fiae-CasArtigiani Piemonte, sottoporranno ai propri Organismi dirigenti regionali la suddetta intesa per la ratifica.
Torino, 21 aprile 2016