Tipologia: CIA
Data firma: 10 dicembre 2007
Validità: 10.12.2007 - 09.12.2009
Parti: BCC Solutions e RSA/Fiba-Cisl, Sincra Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Solutions
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Incontri periodici
Art. 3 - Ruolo del Personale
Art. 4 - Permessi e aspettativa non retribuita
Art. 5 - Premio di risultato
Art. 6 - Premio di fedeltà
Art. 7 - Epifania
Art. 8 - Part-time
Art. 9 - Inquadramento e figure professionali
Art. 10 - Sistema formativo e sviluppo professionale
Art. 11 - Tutela sanitaria
Art. 12 - Malattie e infortuni
Art. 13 - Condizioni Igieniche e Sanitarie - igiene del lavoro
Art. 14 - Indennità
Art. 15 - Vestiario
Art. 16 - Disposizioni di carattere sociale
Art. 17 - Decorrenza ed efficacia
Art. 18 - Durata

Primo contratto integrativo aziendale della BCC Solutions spa

Tra la BCC Solutions spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della: Fiba/Cisl […], Sincra Ugl Credito […], Uilca […], è stipulato il seguente Contratto Aziendale (CIA)

Premessa
Le parti sottoscrivono il seguente Contratto Integrativo Aziendale ispirandosi ai valori di riferimento del Credito Cooperativo che fonda la propria attività sull'attenzione e sulla promozione della persona e facendo riferimento agli accordi sindacali del 13 gennaio 2006 e-21 marzo 2007.
Considerato che il personale di BCC Solutions proviene prevalentemente da diverse aziende del Gruppo Bancario Iccrea le parti si impegnano affinché sia completato il processo di omogeneizzazione strutturale del personale proveniente delle società del Gruppo bancario Iccrea impostando le relazioni sindacali anche in funzione del suddetto obiettivo.
Le parti, nel sottoscrivere il presente CIA, dichiarano di averne redatto i contenuti anche nel rispetto dei principi della carta dei valori approvata dal convegno di Riva del Garda del 1999. Le parti dichiarano che il presente CIA è stato basato sul CIA di Iccrea Holding e che gli sviluppi saranno basati sul rispetto delle eventuali linee guida ed i contratti integrativi di gruppo stipulati tra Iccrea Holding e OO.SS.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi di BCC Solutions spa.
Definizioni
Nel testo del presente contratto, con il termine di "Azienda" è indicata BCC Solutions spa.
Con il termine "CCNL” le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed artigiane del 27 settembre 2005
Con il termine CIA le parti intendono riferirsi al Contratto Integrativo Aziendale di BCC Solutions spa.
Con il termine RSA le parti intendono riferirsi alle Rappresentanze Sindacali Aziendali

Art. 2 - Incontri periodici
Le parti stipulanti si incontreranno periodicamente con cadenza almeno semestrale o comunque su richiesta di una delle parti stesse, per un esame della situazione occupazionale dell’Azienda e dell’applicazione del CIA. In occasione dei suddetti 'incontri saranno affrontate tematiche quali, ad esempio:
• L’installazione di nuove tecnologie e i relativi effetti sull’organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
• I processi e i progetti di formazione e riqualificazione del personale;
• La situazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario;
• Le materie relative al capitolo XV del CCNL (disposizione di carattere sociale)
- I problemi dell’ambiente di lavoro (sicurezza dei luoghi di lavoro, eventi criminosi, tutela delle condizioni igienico sanitarie);
• La tutela della dignità della persona (molestie mobbing);
• Le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a causa di malattia
Con riferimento agli obblighi di informazione di cui all’art. 50 del CCNL, l’Azienda si impegna a fornire alle RSA, stipulanti il presente CIA, le informazioni concernenti il numero dei premiati e l’ammontare globale dei premi incentivanti riconosciuti ai lavoratori per i quali trova applicazione il presente CIA.

Art. 3 - Ruolo del Personale
Con riferimento all’art. 37 del CCNL (ruolo del personale), l’Azienda si impegna alla puntuale osservanza degli adempimenti previsti dal secondo comma di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro da parte dell’Azienda al personale, una prima volta all’attuazione e successivamente in caso di variazione.
In presenza di una disposizione aziendale con la quale si richiede alle singole strutture la conoscenza di norme regolamentari, di delibere del Consiglio, di direttive e di ordini di servizio, l’azienda ha l’obbligo di comunicare alla struttura interessata, in un’apposita raccolta, le norme di competenza di quest’ultima e di tenerle costantemente aggiornate.
Le disposizioni aziendali a carattere generale saranno altresì comunicate ai dipendenti mediante affissione in apposite bacheche aziendali.
Negli incontri periodici di cui al precedente art. 2, l’Azienda informerà in materia le RSA stipulanti il presente CIA.

Art. 4 - Permessi e aspettativa non retribuita
[…]
Flessibilità orario
Al personale che al termine dell’intervallo per il pranzo riprenda l’attività lavorativa in ritardo rispetto ai 45 minuti previsti, viene consentito, fino ad un massimo di 15 minuti, di recuperare il ritardo nella stessa giornata al termine del normale orario di lavoro o di giustificare il ritardo con l’utilizzo di un permesso nell’ambito della disponibilità di banca delle ore.
Oltre tale limite di 15 minuti, verrà automaticamente effettuata la ripresa della retribuzione per l’intera durata del ritardo, salvo che l’assenza non venga giustificata per intero con l’utilizzo di un permesso nell’ambito della disponibilità di banca delle ore.
Resta confermata la tolleranza di 5 minuti se il ritardo è limitato a tale durata

Art. 8 - Part-time
Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni di lavoro a tempo parziale, relativamente al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno che intende trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 276/2003 - Riforma del mercato del lavoro, alle successive circolari attuative ed alla relativa disciplina del CCNL

Art. 11 - Tutela sanitaria
[…]
Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, l’Azienda si impegna a favorire detti controlli riconoscendo permessi retribuiti, purché gli stessi siano eseguiti presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate.
A tal fine è prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare, usufruendo di permessi retribuiti, i seguenti controlli con cadenza annuale: esame emocomocitometrico, V.E.S., P.S.A, glicemia, azotemia, proteinemia con elettroforesi totale e frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia, sodiemia, potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace, visita cardiologia, visita internistica e, se del caso ulteriore visita specialistica.
Fermo restando quanto sopra, per tutti i dipendenti che abbiamo compiuto almeno 45 anni di età, l'azienda sosterrà annualmente il costo di un check-up di medicina preventiva da effettuare c/o centri da essa selezionati e convenzionati.

Art. 13 - Condizioni Igieniche e Sanitarie - igiene del lavoro
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’Azienda è impegnata ad incontrarsi con il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, per esaminare eventuali problematiche connesse alle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, comprese quelle derivanti dal fumo passivo, al fine di ricercare le conseguenti iniziative e/o soluzioni da adottare.
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, le lavoratici non saranno adibite al videoterminale (addizione di cui all’art. 51 del D.Lgs. 626/1994), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi, idonee ad assicurarne la tutela.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano condivise, le parti potranno rimettere la decisione relativa in sede nazionale, presso la Federazione Italiana delle BCC-Federcasse.

Art. 15 - Vestiario
Agli addetti ai servizi che rendono necessaria la protezione degli abiti l’Azienda assegna due buoni spesa relativi a camici ogni anno, previa richiesta degli interessati. Agli autisti vengono forniti ogni anno: due divise invernali grigie o blu, due divise estive grigie o blu, due camicie invernali, quattro cravatte. Agli autisti e agli addetti ai servizi esterni viene fornito ogni 2 anni un giaccone impermeabile. Obbligatoriamente ed indistintamente detto vestiario deve essere indossato per l'espletamento delle mansioni

Art. 16 - Disposizioni di carattere sociale
Tutela della dignità della persona
Le parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere il comportamento di chiunque ponga in essere consapevolmente - con azioni sistematiche, durature ed intense - violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirino a danneggiare la dignità e la persona dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con riferimento all'art. 92 del CCNL (tutela della dignità della persona), in presenza di atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli e/o discriminatori lesivi della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, le parti stipulanti il presente CIA convengono di dar seguito ad un incontro entro 15 giorni dalla notizia dell’evento, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie per rimuovere la situazione evidenziata e garantire la piena tutela e dignità del lavoratore offeso.
Pari opportunità
Le parti promuovono allo scopo di favorire e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne. A tal fine si conviene di effettuare, nell’ambito degli incontri periodici previsti dall'art. 2 del CIA, le seguenti verifiche:
• Analisi dei dati aggregati e disaggregati relativi ai lavoratori dell’Azienda nel rispetto delle disposizioni della legge [dlgs] 196/2003;
• Ricorso all’adozione di misure utili a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità
• Predisposizione di progetti formativi e percorsi di crescita professionale mirati.
Decesso del dipendente
[…]