Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 18 dicembre 2007
Validità: 18.12.2007 - 31.12.2007
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BC-CRA Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premio di risultato
Premio di anzianità
Ticket pasto
Provvidenze per familiari portatori di handicap
Formazione per nuovi assunti
Sicurezza nel lavoro
Condizioni igienico sanitarie
Permessi retribuiti
Uso di auto vettura privata
Indennità di rischio
Indennità annuali
Turni delle ferie
Banca delle ore
Nuove posizioni di lavoro
Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Rotazioni del personale
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Vice preposto
Part time
Volontariato
Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
Rapporti con le OO.SS.
Sistema incentivante
Contratti a tempo determinato
Elasticità di orario
Trasferimenti
Condizioni riservate al personale
Servizi bancari associati
Decorrenza, effetti e durata

Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di credito cooperativo / casse rurali ed artigiane aderenti alla federazione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della servizi bancari associati

Addì 18 dicembre 2007, in Cuneo tra la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visti gli articoli 8 e 29 del CCNL 27.9.2005, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della Servizi Bancari Associati:

Sicurezza nel lavoro
Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.
Nel caso in cui le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema potrà essere rimessa alla Commissione Regionale Sindacale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso O da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche, eventualmente richieste dal lavoratore colpito per quanto non risarcibile dalla copertura sanitaria integrativa collettiva, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In caso di malattia derivante da evento criminoso l’azienda concederà un periodo di comporto distinto, e con esso cumulabile, da quello previsto dall’art. 55 del vigente CCNL della durata massima di mesi 6 (sei). Su richiesta scritta del lavoratore, l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento.
In caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 2 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno successivo all’evento criminoso; verranno altresì valutate ulteriori eventuali necessità di assenza dal lavoro (ad esempio, necessità di sostegno psicologico).
Con particolare riferimento al rischio rapina, le Aziende si impegnano ad adottare:
• adeguati sistemi di controllo all’ingresso delle succursali (ad esempio, bussole, vigilanza);
• dispositivi di ausilio (ad esempio, video registrazioni, allarmi);
• dispositivi disincentivanti gli atti criminosi (ad esempio, mezzo forte temporizzato per cassieri, macchiatore di banconote).
L’attività di caricamento e scaricamento dei dispositivi automatici di distribuzione delle banconote (ATM), effettuata all’esterno dell’edificio in cui è ubicato il dispositivo e il servizio di trasporto valori sono da affidare, di norma, a ditte specializzate.

Condizioni igienico sanitarie
Per gli stessi luoghi in cui i dipendenti devono osservare il divieto di fumo, le Aziende sono impegnate a sensibilizzare la clientela, con i mezzi ritenuti più opportuni, relativamente all’invito a non fumare.
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, le lavoratrici non saranno adibite a videoterminale (adibizione di cui all’art. 51 del D.Lgs. 626/1994), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.
Inoltre, alle lavoratrici che rientrano in Azienda dopo la maternità, sarà garantito il rientro nella stessa sede di lavoro precedente e adeguato aggiornamento professionale idoneo al reinserimento.

Banca delle ore
Con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 127 del vigente CCNL, le parti convengono di adottare quanto segue:
• il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora;
• esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;
• in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;
• in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal CCNL 27.9.2005, senza accantonamento in banca delle ore;
• le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse.
Resta peraltro inteso che le parti si incontreranno per rendere coerente la sopra illustrata normativa con le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell’ambito del rinnovo del CCNL 27.9.2005.

Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 22 del vigente CCNL, le parti si incontreranno per esame delle problematiche emergenti.

Rotazioni del personale
Le Aziende, di norma, provvederanno ad erogare adeguata formazione ai lavoratori destinati per la prima volta a nuova mansione.
Le Aziende provvederanno inoltre ad erogare adeguata formazione ai lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte, alla ripresa dell’attività lavorativa dopo un periodo di assenza non inferiore a sei mesi continuativi.

Part time
Il limite previsto dall’art. 2, Allegato E al CCNL 27.9.2005 viene portato ad 1 unità ogni 25, con arrotondamento all’unità superiore per eventuali frazioni superiori al 50% della medesima quota.
A titolo meramente esemplificativo e fermo restando il limite di cui sopra, le Aziende privilegieranno l’accoglimento delle domande di trasformazione per:
• condizioni di salute del lavoratore;
• necessità di accudire a figli fino all’età di 8 anni;
• assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave;
• assistenza al coniuge /convivente, a figli/affidati, a genitori gravemente ammalati.
Resta inoltre inteso che, di norma, le richieste di trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale sono da accogliere a tempo determinato, con durata minima di mesi 12.

Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o, in loro mancanza, alle Organizzazioni sindacali locali adeguate informazioni. L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

Rapporti con le OO.SS.
Le singole BCC, per il tramite della Federazione regionale, sono tenute a comunicare annualmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto:
• entro il mese di febbraio, per ogni BCC, le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;
• entro il mese di marzo, con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro;
• entro il mese di marzo, gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000.
Annualmente la Federazione regionale provvederà a comunicare:
• a richiesta delle OO.SS., copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli artt. 43 e 71 del CCNL 27.9.2005;
• l’andamento delle assunzioni o trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare;
• il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti norme, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia.
Con cadenza semestrale:
• i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto ed il numero dei l’oratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore.
Con cadenza annuale verranno inoltre fomiti i dati relativi all’ammontare complessivo ed al numero dei beneficiari relativamente alle erogazioni nei confronti dei quadri direttivi previste al comma 3 dell’art. 98 del vigente CCNL.

Contratti a tempo determinato
Le Aziende valuteranno con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.
Per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante:
• le Aziende dovranno comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso l’intenzione di non confermarlo a tempo indeterminato;
• il percorso formativo del lavoratore apprendista dovrà essere riportato nel libretto formativo personale che l’Azienda dovrà consegnare annualmente all’interessato;
• le Aziende provvederanno annualmente a comunicare per iscritto le proprie valutazioni in ordine all’andamento del rapporto, richiamando l’attenzione su eventuali carenze dell’attività di apprendimento.

Elasticità di orario
A carattere sperimentale e compatibilmente con le esigenze di servizio, i lavoratori assegnati ad unità funzionali che non comportano contatto con il pubblico possono richiedere lo spostamento, in via non occasionale, del proprio orario di entrata fino a 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
L’azienda prenderà in considerazione tali richieste motivando eventuali rifiuti.