Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 27 dicembre 2007
Validità: 27.12.2007 - 31.12.2007
Parti: BCC e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Sicilia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Ipotesi di accordo
1. Premio di risultato
2. Premio di anzianità
3. Ticket pasto
4. Fabbisogni qualitativi e quantitativi
5. Figure professionali
6. Provvidenze per familiari portatori di handicap
6 bis. Indennità annuali
6 ter. Una tantum
7. Formazione
8. Rotazione del personale
8 bis. Trasferimenti
8 ter. Flessibilità
9. Sicurezza nel lavoro
10. Condizioni igienico sanitarie
11. Permessi retribuiti
12. Uso di autovettura privata
13. Indennità di rischio
14. Turni delle ferie
15. Contratti a termine
16. Banca delle ore
17. Osservatorio locale
18. Sistemi incentivanti
19. Part time
20. Decorrenza, effetti e durata
Allegati

Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo/casse murali ed artigiane siciliane

Ipotesi di accordo
Addì 27 dicembre 2007, in Palermo, tra: la Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo […], assistiti […] dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo […] e Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Uilca […], Fabi […], visti gli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 27 settembre 2005, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali:

4. Fabbisogni qualitativi e quantitativi
In coerenza con le previsioni di cui all’art. 17 del CCNL 27.09.2005, ai fini dell'esame dei fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro, le BCC comunicheranno, annualmente, entro il mese di marzo, gli organigrammi aziendali con relative articolazioni, laddove esistenti, o in mancanza le situazioni d'organico di fatto, alla Federazione siciliana che provvedere a trasmetterli alle Organizzazioni sindacali regionali, almeno 15 giorni prima dell'esame di cui sopra.
Detto esame potrà avvenire anche prima della scadenza annuale, su motivata richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali, laddove emergano esigenze particolari d'urgenza.
Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro”, così come previsto all’ultimo comma dell’art. 17 del CCNL 27.09.2005, gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.

8. Rotazione del personale
A norma dell'art. 117 del CCNL 27.09.2005, è riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Nelle BCC con organici superiori ai 15 dipendenti, il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, su sua richiesta, ha diritto di essere preferito nell'assegnazione ad altre mansioni equivalenti e/o ad altri settori operativi.
La richiesta va soddisfatta entro un anno e il mancato accoglimento dovrà essere motivato. Se l’avvicendamento non viene effettuato entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17 del CCNL citato.
Dichiarazione a verbale
Ai fini degli avanzamenti di carriera saranno considerate le mansioni svolte dal lavoratore, le rotazioni, le sostituzioni effettuate, i corsi di formazione e le anzianità di servizio.
Inoltre, la Federazione Regionale resta impegnata ad invitare le proprie associate con organici inferiori alle 15 unità affinché valutino l’opportunità di avvicendare il personale in mansioni equivalenti, anche al fine di un arricchimento delle rispettive competenze.

8 ter. Flessibilità
In coerenza con le previsioni di cui all’ultimo comma dell’art. 119 del vigente CCNL, le aziende, compatibilmente con le proprie condizioni tecniche ed organizzative, accoglieranno eventuali richieste di orario di lavoro flessibile, nel limite di trenta minuti, con priorità per il personale interessato da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo, necessità familiari derivanti da figli in età scolare o assistenza a genitori anziani.

9. Sicurezza nel lavoro
A seguito di eventi criminosi, la BCC assumerà l'onere della visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di certificatone medica.
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti da disposizioni interne.
In caso di rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per l'intera giornata o per il minor tempo ritenuto necessario, secondo prudente valutazione della BCC.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso sono da ricomprendere nella previsione dell'art. 54 del CCNL di categoria.
Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 71 del CCNL di categoria.
Le parti convengono che i capitali da assicurare, ai sensi dell’art. 71 del vigente CCNL, per rischio di morte e per rischio di invalidità permanente vengono incrementati del 50% con decorrenza dal gennaio 2008.

10. Condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ad integrazione si conviene quanto segue:
• nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende procederanno ad informare del progetto, tempestivamente, le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, od in mancanza le strutture territoriali delle medesime Organizzazioni, per eventuali proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
• le Aziende sono impegnate a verificare che i video terminali in dotazione siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per l'installazione degli stessi, laddove mancanti;
• l'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere; il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti nell’adibizione al video terminale dopo ogni due ore in via esclusiva e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti;
• la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione sanitaria (salva possibilità di controllo ex art. 5 legge 300/1970), va esentata dall’adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa;
• il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va sottoposto a visite mediche preventivamente all'impiego nelle anzidette condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza consigliata nella prima visita medica).

15. Contratti a termine
Entro il mese di febbraio di ciascun anno le BCC, per il tramite della Federazione siciliana, informano le Organizzazioni sindacali regionali relativamente al numero ed alla durata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti nell’anno precedente.
Le Parti raccomandano alle BCC di valutare prioritariamente, in occasione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, la posizione di coloro che avessero già effettuato in passato periodi di lavoro con contratti a tempo determinato.

16. Banca delle ore
Con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 127 del vigente CCNL, le parti convengono che:
- il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;
- le Aziende provvederanno ad informare periodicamente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse.

17. Osservatorio locale
Le parti si danno atto che l’Osservatorio locale di cui all’art. 13 del CCNL 27.9.2005 è strumento utile per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende e che questo è attivabile su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

19. Part time
In osservanza dei limiti (percentuali e numerici) e nel rispetto delle esigenze (criteri di priorità) di cui agli artt. 1 e 2 dell’Allegato E al CCNL 27.9.2005, le parti, entro il mese di giugno del 2008, si incontreranno per istituire una Commissione paritetica a livello di Federazione siciliana per l’individuazione delle richieste di part time, l’esame dei criteri di priorità nell’accoglimento delle richieste, la successiva verifica degli accoglimenti, fermo restando il pieno potere decisionale delle Aziende.