Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federestrattiva, Assogas e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Metano, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Capitolo I - Campo di applicazione del contratto - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Premessa politica
Art. 3 - Dichiarazione congiunta
Art. 4 - Relazioni industriali
Art. 5 - Investimenti e occupazione
Art. 5 bis - Formazione professionale
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Contratto a termine
Art. 11 - Apprendistato, contratti di formazione lavoro
Art. 12 - Part-time
Capitolo IV - Classificazione dei lavoratori
Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
Declaratorie ed esemplificazioni
Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Art. 14 - Quadri
Art. 15 - Passaggio di mansioni
Art. 16 - Passaggio di qualifica
Capitolo V - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 19 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo
Art. 20 - Lavoro a turno
Art. 21 - Reperibilità
Compensi
Dichiarazione congiunta all'art. 21 Reperibilità
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Giorni festivi
Art. 24 - Ferie
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 25 - Minimi di retribuzione
Tabella minimi retributivi
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 - Premio di partecipazione
Art. 28 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 31 - Trasferte
Art. 32 - Trasferimenti
Art. 33 - Indennità maneggio di denaro e cauzione
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 34 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 35 - Recuperi
Art. 36 - Congedi e aspettative
Art. 36 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Art. 38 - Assenze e permessi
Art. 39 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 40 - Tutela della maternità
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Studenti lavoratori
Art. 42 bis - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro

Art. 43 - Ambiente di lavoro
Protocollo di attuazione del DLGS 19 settembre 1994, n. 626
Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Art. 45 - Abiti da lavoro
Art. 46 - Appalti
Art. 47 - Accordi interconfederali
Art. 48 - Mensa
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 49 - Utensili e materiali
Art. 50 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 51 - Provvedimenti disciplinari
Art. 52 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 53 - Risoluzione del rapporto per mancanza
Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 54 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 55 - Contrattazione aziendale
Art. 56 - Controversie interpretative ed applicative
Art. 57 - Assemblea
Art. 58 - Permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 59 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 59 bis - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Art. 60 - Diritto di affissione
Art. 61 - Locali
Art. 62 - Ristrutturazioni
Capitolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Anticipazioni sul TFR
Art. 65 - Previdenza integrativa
Allegati
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
Testo del Protocollo 23.7.1993
Testo Accordo 20.12.1993
Testo Accordo 31.1.1995
Testo Accordo 22.6.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria del metano

Addì 18 luglio, in Roma tra la Federestrattiva, Federazione Sindacale Italiana della Industria Estrattiva […], l'Assogas, Associazione Industriali Privati Gas e Servizi Pubblici Collaterali […] assistiti dal Segretario Generale della Federestrattiva […] con l'assistenza della Confindustria, Confederazione Generale della Industria Italiana è…] e la Filcea Cgil […] con la partecipazione di una delegazione Aziendale delle varie sedi, con l'intervento della Cgil Nazionale [….], la Flerica Cisl […] congiuntamente all'Esecutivo Nazionale e di una delegazione di strutture sindacali e delegati del settore, la Uilcer Uil […] assistiti da(l) ... Segretario Generale Uil, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Capitolo I - Campo di applicazione del contratto - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità

Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende private iscritte alle stipulanti Federestrattiva ed Assogas, esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano e gas petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali, nonché le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente contratto disciplina altresì i rapporti di lavoro relativi ad attività integrative (gestione calore ecc.) e di altri servizi pubblici (acquedottistica, rifiuti, depurazione ecc.) qualora tali attività siano esercitate dalle aziende di cui al precedente comma.

Capitolo II - Premessa politica
Art. 4 - Relazioni industriali

La Federestrattiva, l'Assogas e la Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, firmatarie del CCNL, rilevato che rientra negli obiettivi comuni: la valorizzazione del contratto degli addetti alla industria del metano come strumento di coesione delle aziende private che dall'origine estraggono e/o distribuiscono metano tal quale; la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore della industria del metano privato, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione - riconoscono l'importanza di promuovere a tal fine, secondo le indicazioni contenute nei protocolli 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Pertanto la Federestrattiva, l'Assogas e le OSL suddette, mentre riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale relativa al sistema di informazione, ai diversi livelli, concordano - ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli Imprenditori e delle OSL dei lavoratori - di costituire, a livello nazionale, un Comitato Paritetico, convocabile su richiesta di una delle Parti, che esamini, con riferimento agli incontri previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le problematiche generali del settore, esprimendo valutazioni ed orientamenti, finalizzati alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni di sviluppo e delle soluzioni atte a favorirlo nonché i punti di debolezza e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
Il Comitato Paritetico potrà esaminare anche specifiche problematiche territoriali o aziendali che, per la loro rilevanza, assumano importanza nazionale.
In relazione alla esperienza applicativa che il Comitato svilupperà, le parti esamineranno la possibilità di realizzarne subarticolazioni in aree territoriali caratterizzate da una rilevante presenza di aziende aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL
In particolare saranno oggetto di esame:

- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito della azione delle Parti sociali per migliorare, fra l'altro, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento della occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto, rispettivamente, all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con le Raccomandazioni CEE e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 125 del 1991 e n. 903 del 1977, nonché delle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa ultima tematica, le parti, a livello nazionale, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia nell'accesso al lavoro, sia nella dinamica di carriera, individueranno, nell'ambito del Comitato paritetico di cui sopra, un Gruppo di lavoro misto che, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorirà la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici;

- interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- l'andamento del mercato del lavoro nel settore con particolare riferimento alla occupazione giovanile;
- le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
l'esame di tali questioni verrà effettuato prevedendo, nell'ambito del comitato paritetico, una apposita Sezione dedicata all'ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche poste dalla legislazione sociale presente e futura. Il Comitato si riunirà entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5 - Investimenti e occupazione
Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell'ambito della politica energetica nazionale dalle imprese private di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petrolio liquefatto tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali, nonché da quella di estrazione e produzione di gas metano, ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) annualmente, a livello nazionale, la Federestrattiva e l'Assogas, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, porteranno a conoscenza ed esamineranno con le OSL del settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale in cui operano le aziende del settore con riferimento alle implicazioni nella occupazione.
In particolare, verranno fornite informazioni globali su:
- programmi di investimento e di diversificazione produttiva, eventuali evoluzioni tecnologiche;
- finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i dati relativi al personale occupato nonché le prevedibili evoluzioni;
- stato di applicazione dei provvedimenti sulla occupazione giovanile;

2) annualmente, a livello regionale o territoriale (che coincide con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti), le Associazioni imprenditoriali competenti, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, forniranno alle Organizzazioni Sindacali di pari livello, su richiesta di queste ultime, informazioni globali riguardanti:
- politica industriale ed occupazione;
- processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione con riflessi sulla forza lavoro;
- significativi progetti di ottimizzazione degli apporti delle risorse umane e di valorizzazione delle stesse, anche in relazione ai processi di automazione ed innovazione tecnologica;
- prospettive produttive;
- programmi di investimento e diversificazioni produttive;
- eventuali evoluzioni tecnologiche;
- struttura della occupazione suddivisa per qualifiche e sesso;
- natura dei lavori dati in appalto;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;

3) annualmente, nel corso di apposito incontro, che si svolgerà presso la sede delle Associazioni imprenditoriali locali, le singole imprese maggiormente rappresentative del settore porteranno a conoscenza delle OOSSLL e delle loro strutture aziendali, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, le previsioni di investimenti che comportino nuovi insediamenti nonché i dati concernenti:
- il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso e classi di età;
- l'andamento della occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento della occupazione femminile con le possibili relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e le disposizioni legislative emanate in merito, nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine.
[…]

Art. 5 bis - Formazione professionale
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane investe importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alle necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Le parti danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità e della crescita professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse.
In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale del lavoratore nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Le Aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
Le eventuali successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previste e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessarie, le modalità, nonché valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottate, anche al fine di migliorare la produttività e la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate al personale maschile;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità delle lavoratrici.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto, con le RSU, inquadrate nella scala classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti.

Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore

[…] Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 11 - Apprendistato, contratti di formazione lavoro
Per quanto riguarda l'apprendistato si applicano le disposizioni di legge in vigore.
I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 i cui contenuti si intendono trascritti.
[…]

Art. 12 - Part-time
[…]
Al lavoratore assunto con contratto part-time spettano in proporzione alla effettiva durata della prestazione tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e che siano suscettibili di essere ridotti in relazione a tale parametro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, come detto, le vigenti norme di legge.

Capitolo IV - Classificazione dei lavoratori
Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
C
ommissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Le parti concordano sulla opportunità di definire un nuovo sistema di classificazione del personale che risulti in grado di cogliere sia le differenti capacità concretamente espresse dai lavoratori che i vari momenti della loro crescita professionale, rafforzando il rapporto tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro.
A tal fine istituiscono una Commissione paritetica di studio che entro il giugno 1997 dovrà provvedere alla definizione del nuovo sistema di classificazione del personale.
Tale sistema troverà applicazione nel prossimo contratto secondo le modalità che verranno concordate coerentemente alle indicazioni previste dall'accordo interconfederale del luglio 1993.

Art. 15 - Passaggio di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Capitolo V - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 17 - Orario di lavoro
La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
L'orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni. Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l'orario di lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
Il regime dell'orario di lavoro, anche nell'ottica della sua riduzione in coerenza con quanto previsto dal protocollo globale d'intesa del 22 gennaio 1983, dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, a un recupero della prestazione effettiva - collettiva e individuale - rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza del lavoro all'interno del processo produttivo.
Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, e a volte vincolanti, esigenze di mercato e del servizio.
Conseguentemente, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o ad esigenze stagionali, tecnico-aziendali, ovvero ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. A tale riguardo le aziende potranno attuare, previo accordo, articolazioni collettive di lavoro, di orario che prevedano prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte fino a 32 ore o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato.
In tali casi di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali.
Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell'assenteismo medio per mobilità e altre assenze retribuite.
[….]
Nota a verbale
In occasione degli incontri di cui all'art. 4 e con successive cadenze semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza, sarà esaminato l'andamento del lavoro straordinario e supplementare, allo scopo di favorire un corretto rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con riferimento in particolare al godimento dei riposi e delle ferie, alle specifiche esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici, all'assenteismo e alla possibilità di assunzione a tempo determinato e/o part-time.
[…]

Art. 18 - Personale addetto ai lavori discontinui
L'orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato in 46 ore. […].

Art. 19 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo
[…] Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali, e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l'eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, e darà luogo, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario dal contratto, a corrispondenti periodi di riposo compensativo.
[…]
Le aziende forniranno al Consiglio di Fabbrica, a sua richiesta e con una frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza del lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore.
Annualmente la direzione aziendale e le strutture sindacali aziendali si incontreranno, su richiesta di queste ultime, per un esame congiunto sull'utilizzo del lavoro supplementare.

Art. 20 - Lavoro a turno
La direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte. Tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali, e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 3 del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante fermo restando l'impegno della Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo pari a 239 giornate lavorative di 8 ore al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
[…]
A livello aziendale potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno che consentono la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 2 settimane - nel periodo giugno-settembre.
[...]
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e definire, aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e le relative discipline.
[…]

Art. 21 - Reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti, delle reti di distribuzione e della utenza, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità attraverso un impegno assunto dai lavoratori. Compatibilmente con l'entità organizzativa dei singoli esercizi e con la necessità di mantenere un adeguato livello professionale tra gli addetti alla reperibilità, le direzioni aziendali favoriranno l'avvicendamento nel servizio del maggior numero possibile di lavoratori dell'area tecnica.
L'impegno di reperibilità richiesto al lavoratore si esplica attraverso l'obbligo di porsi nelle condizioni di ricevere direttamente le chiamate della azienda e/o di terzi e di comunicare sollecitamente con i chiamanti provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi ritenuti necessari nel più breve tempo possibile, di norma non oltre i 30 minuti.
Le modalità per l'espletamento del servizio di reperibilità saranno oggetto di esame in sede aziendale.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 12 giorni/mese;
b) che particolari accorgimenti saranno attuati per i piccoli esercizi (per esempio, creare una reperibilità comune per più unità aziendali viciniore);
c) che nella reperibilità saranno normalmente adibiti lavoratori di livello non inferiore al 7°.

Art. 22 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. [...]

Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 32 - Trasferimenti
[…]
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 35 - Recuperi

Salvo quanto disposto all'art. 17 è ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro due settimane successive alla avvenuta interruzione.

Art. 36 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
[…]
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della Azienda si terrà conto delle indicazioni delle Strutture pubbliche (servizi sanitari delle USL o strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni) che hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del lavoratore per una eventuale diversa collocazione del lavoratore stesso al fine di facilitarne il reinserimento nella attività produttiva, anche utilizzando ove possibile orari flessibili e/o part time nei casi in cui questo sia ritenuto opportuno dalle strutture suddette.
[…]

Art. 40 - Tutela della maternità
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità.
[…]

Art. 42 bis - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della azienda e per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, con il supporto tecnico della struttura pubblica competente.
Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla legge 482/68, si adopereranno per il superamento di barriere architettoniche che siano d'ostacolo al normale svolgimento della attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 43 - Ambiente di lavoro

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l'Azienda e i lavoratori cureranno l'osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive. Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference Governmental Industrial Higienists' secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Le strutture Sindacali Aziendali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e la integrità fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette rappresentanze potranno concordare con la Direzione Aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Qualora tra l'Azienda e il Consiglio di Fabbrica non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell'istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritti agli albi professionali.
Gli Istituti specializzati e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Direzioni Aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei Consigli di Fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere.
Le Aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio di Fabbrica.

Sono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura della Azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di Fabbrica e l'Azienda;
b) il registro dei dati biostatici tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dalla Azienda a disposizione del Consiglio di Fabbrica;
c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi Sanitari di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica in duplica copia, di cui una consegnata al lavoratore.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
É interesse congiunto della Azienda e del Consiglio di fabbrica esaminare le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
Le attuali tabelle MAC dovranno essere sostituite da quelle più aggiornate.
Nel caso in cui dalle competenti Autorità Italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte.
Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Aziende invieranno alle USL l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo produttivo.

Protocollo di attuazione del DLGS 19 settembre 1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale con quanto previsto dal DLGS 626/94 le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, compiti e prerogative delle funzioni in essa richiamate - con particolare riguardo alla formazione, alla individuazione dei soggetti interessati e alle relative competenze - e finalizzato alla individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel Decreto in parola.
Per le problematiche attuative del DLGS 626/94 si farà esplicito riferimento all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende qui completamente richiamato.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30 settembre 1995, onde consentire alle parti, entro il 31 ottobre 1995, la verifica dei risultati raggiunti.

Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 45 - Abiti da lavoro
Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta o altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinati, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

Art. 46 - Appalti
Per quanto riguarda la regolamentazione degli appalti vale quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà affidata in appalto nelle unità produttive, organizzativamente collegate per lo svolgimento di interventi ordinari e ricorrenti, che occupano complessivamente oltre 30 (trenta) dipendenti, purché in detta manutenzione sia ravvisabile una omogeneità e affinità tecnologica con le attività della Azienda.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli appalti in essere stipulati in conformità alle norme contrattuali vigenti anteriormente al 16 novembre 1979.

Art. 47 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale della Industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso.

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 49 - Utensili e materiali

Il lavoratore riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni. Il lavoratore rilascerà ricevuta degli attrezzi ricevuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 50 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno preventivamente essere esaminate con il Consiglio di Fabbrica ed in seguito affisse in luogo ben visibile.

Art. 52 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della ammonizione scritta, della multa o sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale alla Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene;

L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 53 - Risoluzione del rapporto per mancanza
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla Azienda grave nocumento, morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
….
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;

f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 52 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della Azienda, con danno alla Azienda stessa;
h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 52;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda;

o) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 52 qualora vi sia dolo.

Capitolo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 54 - Rappresentanze sindacali unitarie

[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 23 luglio 1991 e i suoi componenti, nel numero definito al punto precedente, subentrano alla RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300 del 1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Fermo restando che i beneficiari delle tutele di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300 del 1970 sono i componenti della RSU nel numero corrispondente al limite occupazionale sopra previsto, la RSU medesima, nell'esercizio della propria attività potrà farsi assistere da altri lavoratori della unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la RSU, in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza alla unità produttiva al 31.12 dell'anno precedente.
[…]
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Nota a verbale n. 2
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20.12.1993.
[…]

Art. 55 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'accordo di settore 13 luglio 1994 attuativo del Protocollo 23 luglio 1993 (v. all.), con particolare riferimento alle piccole imprese operanti nel settore.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione del citato accordo di settore 13 luglio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 54 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

Art. 57 - Assemblea
Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
4) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 (dieci) dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda.

Art. 60 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Art. 62 - Ristrutturazioni
Qualora le Aziende intendessero procedere alla attuazione di modifiche organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le Aziende stesse daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori onde consentire, se richiesto da una delle parti, l'esame dei relativi problemi.