Tipologia: CCNAL
Data firma: 23 febbraio 2008
Validità: 23.02.2008 - 31.12.2009
Parti: Alleanza Assicurazioni/Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Alleanza Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
A. Parte generale
Assunzione
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Prova
Art. 4
Doveri
Art. 5
Art. 6
Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 7
Controllo a distanza e tutela della privacy
Art. 8
Provvedimenti disciplinari
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Festività
Art. 13 
Anzianità convenzionali
Art. 14
Premi di anzianità
Art. 15
Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Aspettative
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Permessi
Art. 23
Art. 24
Volontariato
Art. 25
Congedo matrimoniale
Art. 26
Malattie - Infortuni
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Gravidanza - Puerperio
Art. 32
Pari opportunità
Art. 33
Tutela della salute
Art. 34
Mobbing
Art. 35
Visite mediche

Art. 36
Art. 37
Art. 38
Tutela delle situazioni di handicap
Art. 39
Art. 40
Tossicodipendenza
Art. 41
Servizio militare
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Missioni
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Trasferimenti
Art. 48
Art. 49
Corsi professionali
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Risoluzione del rapporto di lavoro cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 53
Preavviso
Art. 54
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 55
Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Art. 56
Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 57
Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 58
Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 59
Art. 60
Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 61
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 62
Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
Art. 63
Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 64
Certificato di prestato servizio
Art. 65
Procedura per DIA
Art. 66
Contrattazione aziendale
Art. 67
Art. 68
Trattamento previdenziale
Art. 69
Assistenza sanitaria
Art. 70
Long term care

Art. 71
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 72
Assemblee
Art. 73
Personale avente incarichi di carattere sindacale
Art. 73/Bis
Allegati
Art. 74
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 75
Decorrenza, durata ed efficacia
Art. 76
Indennità di vacanza contrattuale
Art. 77
Trattamento economico - Norma transitoria
Art. 78
B. Parte speciale
Sezione prima: Impiegati amministrativi e agenti generali classificazione ed inquadramento

Art. 79
Impiegati amministrativi e agenti generali
Art. 80
Indennità di carica
Art. 81
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 82
Doveri
Art. 83
Art. 84
Orario di lavoro
Art. 85
Buono pasto
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Lavoro straordinario
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Banca ore
Art. 94
Trattamento economico
Art. 95
Art. 96
Scatti per anzianità
Art. 97
Passaggi di categoria
Art. 98
Automatismi
Art. 99
Sezione seconda: Produttori
Classificazione ed inquadramento
Art. 100
Produttori
Art. 101
Cambiamento di mansioni
Art. 102
Art. 103
Passaggi di livello
Art. 104
Doveri
Art. 105
Orario di lavoro
Art. 106
Trattamento economico
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Provvigione aggiuntiva
Art. 112
Scatti per anzianità
Art. 113
Automatismi
Art. 114
Personale trasferito alla produzione
Art. 115
Produzione libera
Art. 116
Art. 117
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art.118
Produttori di 3° gruppo
Art. 119
C. Normativa di settore ex CCNL 17/9/2007
Area contrattuale
Art. 120
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 121
Procedura per CCNL
Art. 122
Relazioni sindacali
Art. 123
Diritto all'informazione
Art. 124
Informazione a livello nazionale
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Informazione a livello aziendale
Art. 128
Informazione a livello di gruppo
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Procedure di confronto sindacale
Art. 133
Art. 134
D. Allegati

Contratto collettivo nazionale aziendale di lavoro per le gestioni economiche della Compagnia Alleanza Assicurazioni spa di Milano

In data 23/02/2008 in Milano tra Alleanza Assicurazioni, con l'assistenza di Ania e Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna e Uilca/Uil è stato raggiunto il seguente protocollo d'intesa riguardante il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale che disciplina i rapporti di lavoro dipendente per il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e per il personale dipendente amministrativo e gli Agenti Generali delle gestioni economiche della Compagnia.

Il giorno 23 febbraio 2008 in Milano tra Alleanza Assicurazioni spa […] con l'assistenza di Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […] e Fiba - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla Cisl […], Fisac - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito aderente alla Cgil […], Fna - Federazione Nazionale Assicuratori […], Uilca - Unione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie e Assicurazioni aderente alla Uil […]

Premesso
1) che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione regola soltanto i rapporti tra l'Alleanza Assicurazioni spa ed il personale della Direzione Generale, del Centro Sud di Chieti e delle Agenzie Generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (ivi compreso il personale amministrativo delle Agenzie Generali subordinate aventi giurisdizione territoriale solo su una parte delle suddette città. Sono invece esclusi gli Agenti Generali preposti alle Agenzie Generali subordinate sopra citate, i quali sono disciplinati dal presente accordo, come gli Agenti Generali di tutte le altre Agenzie dell'Alleanza Assicurazioni spa a gestione economica), fatte salve le previsioni di cui al punto 3) della presente premessa;
2) che le Parti, nel confermare la propria autonomia negoziale, concordano di incontrarsi, volta per volta, ai fini del rinnovo del CCNAL, sulla base dell'impegno aziendale a garantire, secondo le modalità che verranno condivise, la parificazione di trattamento alle condizioni economiche e normative:
a) dal 1°/1/2007, contenute nel CCNL attualmente vigente (scaduto il 31/12/2005)
b) dal 1°/1/2007 al 1°/1/2008 (la data verrà individuata congiuntamente) a quelle contenute nel CCNL 17/09/2007
c) tempo per tempo, a quelle contenute nei successivi.
Le Parti si danno altresì atto che quanto sopra terrà conto delle eventuali condizioni di maggior favore in atto a tale data, ove richiamate;
3) che il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra l'Alleanza Assicurazioni spa ed il personale dipendente addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, il personale dipendente amministrativo nonché gli Agenti Generali delle gestioni economiche della Compagnia (in conformità alle precisazioni indicate al punto 1), purché in servizio alla data di stipula del contratto stesso.
Il presente contratto non si applica:
a) al personale inquadrato come Funzionario o Dirigente;
b) al personale con mansioni consistenti in prestazioni di mano d'opera (operai, personale di fatica e pulizia, portieri, ecc.);
c) al personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali delle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;
si è convenuto quanto segue:

A. Parte generale
Assunzione
Art. 1

[…]
Nota a verbale n. 1 - Le Parti firmatarie del presente CCNAL si incontreranno per confrontarsi sull'eventuale regolamentazione del telelavoro.
Nota a verbale n. 2 - In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, l'Impresa qualora intenda procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/ trici da avviare all'attività di vendita e da inquadrare nel 1° livello di cui all'art. 101 si adopererà per promuovere, direttamente o tramite l'IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dall'Impresa.
Le successive assunzioni, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, saranno preferibilmente effettuate nell'ambito di coloro che abbiano positivamente partecipato a detti corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini.
Dello svolgimento degli accennati corsi, del numero di coloro che vi hanno partecipato e delle conseguenti assunzioni verrà data tempestiva comunicazione agli Organismi sindacali aziendali.

Doveri
Art. 5

[…]
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso alla Direzione Risorse tramite l'Agenzia Generale.

Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 7

In tema di molestie sessuali, le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato e con l'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le Parti si impegnano a rimuovere, a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Provvedimenti disciplinari
Art. 9

I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. [...]
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.
[…]

Ferie
Art. 16

[…]
Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
- l'Impresa, qualora il lavoratore/trice non indichi entro il 31 maggio il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore/trice sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie;
[…]

Permessi
Art. 23

[…]
Come previsto dall'art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
I permessi di cui al comma che precede già regolamentati dalle DIA, sono assorbiti sino a concorrenza.
[…]

Pari opportunità
Art. 33

Con riferimento alle tematiche relative al personale femminile che sono state oggetto di attento confronto con le OO.SS., fermo restando quanto riportato dall'art. 49 del CCNL Ania di cui alla nota a verbale, l'Azienda non può che manifestare la propria sensibilità al problema, condividendo l'importanza del ruolo della donna nel mondo produttivo ed offrendo alla stessa pari opportunità di assunzione e di sviluppo professionale dichiarando la propria disponibilità ad incontrare le OO.SS., in relazione anche alla legislazione vigente.
La Compagnia, nel confermare la propria disponibilità ad incontrare le OO.SS., in riferimento ai temi di cui al presente articolo, individua la sede più opportuna nell'ambito del CIA e delle DIA, al fine di ricomprendere all'interno della specifica
Commissione aziendale rappresentanti delle Agenzie Generali disciplinate dal CCNAL, fermo restando il numero massimo di componenti già concordati (8, di cui 4 nominati dall'Azienda e 4 nominati dalle OO.SS.).
Nota a verbale - Art. 49 CCNL "Pari opportunità"
"Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le Parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CCNL, le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti:
- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo - donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle Imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore.
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta.
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale."

Tutela della salute
Art. 34

Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/ trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo
di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con l'accordo 18 aprile 1995 allegato 14 al CCNL.

Mobbing
Art. 35

Le Parti riconoscono, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 del CCNL Ania di cui alla nota a verbale, che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
Considerata la rilevanza della materia, in attesa di una disciplina legislativa specifica al riguardo, le Parti concordano sull'opportunità di intervenire concretamente in merito e pertanto costituiscono una "Commissione Aziendale Paritetica".
Nel caso vengano segnalate condizioni o altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'interno del concetto di "mobbing" può essere adita la predetta Commissione al fine del tentativo di dirimere le problematiche.
La Commissione sarà costituita da 2 rappresentanti indicati dall'Alleanza e 2 rap-presentanti indicati dalle OO.SS. e sarà presieduta a rotazione.
Le eventuali spese relative alle occasioni d'incontro della Commissione saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 1 e 2 delle DIA.
Nota a verbale - Art. 51 CCNL "Osservatorio nazionale sul Mobbing"
"Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici.
Pertanto considerata l'insorgenza del fenomeno, in attesa dell'emanazione di una disciplina legislativa specifica in materia, le Parti concordano nel costituire un "Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing".
L'osservatorio è costituito da 5 rappresentanti indicati dall'Ania e da 5 rappresentanti indicati dalle OO.SS., con rotazione nella presidenza.
I compiti dell'Osservatorio nazionale saranno i seguenti:
• ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche/giuridiche al fine di pervenire ad una comprensione del fenomeno mobbing nella sua complessa articolazione e definizione;
• monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
• analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'interno del concetto di "mobbing”;
• programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità;
• formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
• formulare pareri consultivi a richiesta delle Parti.
Le Parti entro il 31/12/2007 redigeranno il regolamento operativo dell'Osservatorio.
Nel caso in cui l'Osservatorio ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.”

Visite mediche
Art. 36

Ferme le disposizioni di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'Impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente.

Art. 37
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale - Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 38
L'Impresa adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Tutela delle situazioni di handicap
Art. 39

Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'alt 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell'Inps.
In ottemperanza del 5° e 6° comma dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4 Legge n. 104/1992.

Art. 40
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'Impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

Contrattazione aziendale
Art. 67

In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulate Disposizioni Integrative Aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti i cui testi costituiranno parte integrante del presente contratto:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale
b) part-time;
[…]
i) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20;
j) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 50;
k) utilizzazione in via collettiva e/o a mezze giornate dei permessi straordinari retribuiti di cui all'accordo sulle festività abolite;
l) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 36;
m) costituzione della commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
n) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari casi aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 85, 1° comma, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita.
[…]

Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 72

In caso di controversie individuali di lavoro le Parti, anziché adire la commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione Paritetica di Conciliazione.
La predetta Commissione è composta:
• per la Compagnia, da un rappresentante dell'Ania;
• per i lavoratori, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Segreteria della Commissione ha sede presso l'Ania e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione, o di Milano o di Roma, ovvero presso gli uffici della Compagnia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato. Qualora in tali località non esistessero uffici aziendali, le parti si accorderanno su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione, anche tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale è iscritta e/o abbia conferito mandato, o, se trattasi della Compagnia anche tramite l'Ania.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata R.R.
La richiesta deve precisare:
1. le generalità del ricorrente e della Compagnia o legale rappresentante;
2. la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad un'organizzazione sindacale, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore; la delega all'Ania qualora la parte ricorrente sia l'Impresa,
3. il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
4. l'oggetto della vertenza.
La Commissione Paritetica di Conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunicherà a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis del c.p.c.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si formerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione Paritetica di Conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura della Segreteria della Commissione Paritetica di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Assemblee
Art. 73

Al fine di sviluppare una sempre più costruttiva linea di relazioni sindacali, la Compagnia riconosce anche ai lavoratori operanti in unità produttive con meno di 16 dipendenti, in occasione del rinnovo dei CCAL e relative disposizioni integrative, permessi retribuiti pari a 7 ore annue complessive per la partecipazione ad assemblee indette dalle OO.SS., fuori dai locali dell'Agenzia, con un preavviso di 3 giorni, nell'anno solare di riferimento.

Allegati
Art. 74

Gli allegati al presente contratto, di cui all'elenco seguente, formano parte integrante del contratto stesso:
[…]
Allegato 16 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
[…]

B. Parte speciale
Sezione prima: Impiegati amministrativi e agenti generali classificazione ed inquadramento
Art. 79

La presente Parte Speciale - Sezione Prima si applica agli Impiegati Amministrativi e agli Agenti Generali inquadrati ai sensi del successivo art. 80.

Doveri
Art. 84

Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Orario di lavoro
Art. 85

Il numero delle ore di lavoro settimanali è pari a 37 per il personale impiegatizio e 37 e 30' per gli appartenenti alla 3A categoria, con suddivisione dell'orario giornaliero in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con un intervallo di due ore, distribuito settimanalmente dal lunedì al venerdì, di norma con uscita non oltre le ore 18,30 nelle Agenzie del Nord e non oltre le ore 19 nelle Agenzie del Centro Sud.
Viene fatta salva ogni diversa distribuzione giornaliera inferiore o superiore, già in atto, presso alcune Agenzie Generali.

Buono pasto
Art. 87

Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, al momento non presente nelle unità periferiche agenziali, sarà concesso un intervallo di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Lavoro straordinario
Art. 89

Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le Parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale impiegatizio devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore di 90 ore.
L'Impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'Impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Agenzia Generale e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma dell'Agente Generale.
Di norma, il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore interessato.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, fatti salvi periodi di riferimento diversi previsti in sede aziendale.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, 5° comma del D.Lgs. 66/2003 e punto 2 dell'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
L'Impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L'Impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 3° comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale - L'eventuale lavoro straordinario dell'Agente Generale non verrà retribuito.

Art. 92
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell'art. 90 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Banca ore
Art. 94

Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno compensate come segue:
- le prime 50 ore annue di cui al primo comma dell'art. 90 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra Impresa ed interessato.
Modalità applicative diverse potranno essere concordate tra le parti in sede aziendale.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà:
- per recuperi orari, a scelta dal lavoratore che ne darà preavviso all'Impresa di almeno 2 giorni lavorativi;
- per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al secondo comma dell'art. 90, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d'accordo fra Impresa e la-voratore, anche anticipatamente rispetto all'effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in relazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore:
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal primo comma dell'art. 90.

Sezione seconda: Produttori
Classificazione ed inquadramento
Art. 100

La presente Parte Speciale - Sezione Seconda si applica al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 101.

Doveri
Art. 105

[…]
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Orario di lavoro
Art. 106

L'attività del personale addetto alla Organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.

C. Normativa di settore ex CCNL 17/9/2007
Datori di lavoro destinatari del contratto
Art. 121

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- le Società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, sempreché siano controllate da una o più Imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali Società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 1.
- le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o l'Ente, sia controllata da una o più Imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell'Impresa o delle Imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1."

Relazioni sindacali
Art. 123

La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del Mercato Europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le Parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le Parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate.

Diritto all'informazione
Art. 124

Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., dei lavoratori/trici, le Parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134.

Informazione a livello nazionale
Art. 125

L'Ania fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'Ania e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del Mercato Unico Europeo.
Nel corso dell'incontro l'Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;
- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.

Art. 126
L'Ania fornirà biennalmente alle OO.SS firmatarie del presente contratto, i dati, aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le Imprese sono tenute a predisporre ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.
Nota a verbale - L'Ania si attiverà presso le Imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS con cadenza annuale.

Art. 127
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.
[…]

Informazione a livello aziendale
Art. 128

Ogni anno la Compagnia, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli organi societari, l'Impresa:
1) - consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione ed alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;
- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di gruppo;
- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) - informerà sulle condizioni dell'Impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione e lavoro, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'Impresa. Per i contratti di formazione e lavoro verrà altresì comunicato il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'Azienda fornirà il numero dei lavoratori apprendisti distinti per sede di lavoro e per sesso, nonché il numero dei lavoratori confermati a tempo indeterminato;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'area professionale B, l'Impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce al punto 1 dell'art. 101;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 69, 98, 99, 137 e 138;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale di-pendente dalle Imprese appaltataci;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 66 del CCNL, fornirà:
- previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l'anno successivo indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 98, 99 e 148, i contenuti e le finalità degli stessi;
- informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi evidenziando, nell'indicare il numero globale delle movimentazioni verificatesi, la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto all'art. 151. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le Imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le Imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1991, n. 125, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale n. 1 - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre Imprese assicurative, l'Impresa informerà tempestivamente le OO.SS. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale n. 2 - Relativamente alle Imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.
Nota a verbale n. 3 - Le informazioni sullo stato e le prospettive delle Agenzie Generali, nonché sulle modalità di collocamento dei prodotti e sulle eventuali evoluzioni professionali del personale addetto alla organizzazione produttiva, alla produzione ed agli incassi verificatesi, potranno essere fornite dalla Compagnia in una specifica occasione diversa dall'incontro annuale su richiesta degli Organismi Sindacali Aziendali.

Informazione a livello di gruppo
Art. 129

Ogni anno la Capogruppo provvedere, di norma entro il mese di giugno, a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni relativamente al Gruppo assicurativo proprio (l'insieme delle Imprese assicurative o Società che applicano il presente CCNL), sulle seguenti materie:
- individuazione delle Imprese che compongono il Gruppo assicurativo;
- andamento economico generale del Gruppo;
- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative ed agli assetti commerciali;
- prevedibile evoluzione dell'attività del Gruppo;
Inoltre l'informativa fornita dalla Capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all'art. 10 che precede; in tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle OO.SS. di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale - Per i Gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell'UE, le Parti si adopereranno per l'applicazione della Direttiva comunitaria sui CAE, così come recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 131
Sempre nell'ottica di relazioni sindacali più moderne, meno conflittuali e più consapevoli, le Parti concordano anche sull'opportunità di sperimentare momenti di confronto tra Impresa e Organismi sindacali aziendali. Tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costituzione di commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le Parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità e alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Procedure di confronto sindacale
Art. 133

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (Legge 9/12/1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
In sede di confronto, l'Impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative, Società o Consorzi di Imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo.
In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla Società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.