Categoria: 2008
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Tipologia: Contratto integrativo interregionale
Data firma: 4 marzo 2008
Validità: segue CCNL
Parti: BCC e Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra- Ugl, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA Puglia e Basilicata
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Trattamento economico
Art. 1 - Premio di Risultato
Art. 2 - Premio di Anzianità
Art. 3 - Vice Preposto/Responsabile
Art. 4 - Indennità di cassa
Art. 5 - Trattamento di missione
Art. 6 - Contributo pasto
Art. 7 - Prestazioni lavorative dei Quadri Direttivi
Parte normativa
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
Art. 10 - Inquadramenti e Profili Professionali
Art. 11 - Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
Art. 12 - Fungibilità, sostituzioni
Art. 13 - Rotazioni
Art. 14 - Sviluppo Professionale e valutazione del personale
Art. 15 - Sistemi incentivanti 
Art. 16 - Esami di idoneità
Art. 17 - Informativa sindacale
Art. 18 - Turni di ferie
Art. 19 - Sicurezza
Art. 20 - Tutela delle condizioni Igienico-Sanitarie
Art. 21 - Uso di automezzo privato
Art. 22 - Pari opportunità
Art. 23 - Condizioni di miglior favore
Art. 24 - Decorrenza e durata

Contratto integrativo interregionale per i Quadri Direttivi e gli appartenenti alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali di Puglia e Basilicata

Il giorno 4 marzo 2008 in Bari, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Viale L. Einaudi, 15, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata […] e la Dircredito regionale […], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), regionale [...], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba Cisl) regionale […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac Cgil) Regionale […], il Sindacato Nazionale dipendenti Casse Rurali e Artigiane (Sincra Ugl) regionale […], la Unione Italiana Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) regionale […], di seguito indicate per brevità le OO.SS.
Visto quanto previsto dagli art. 28 e 29 del CCNL del 27/09/2005;
Visti gli accordi nazionali del 23/11/2006 circa la disciplina relativa al premio di Risultato e al nuovo Sistema degli Inquadramenti, e in riferimento alle Norma Transitoria degli art. 96 e 109 del CCNL del 27/09/2005
Convengono di sottoscrivere un nuovo Contratto Integrativo Interregionale di 2° livello per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata, dalla Federazione medesima e dal CO.SE.BA, secondo il seguente articolato.

Parte normativa
Art. 8 - Permessi

[…]
Raccomandazione delle parti
Le parti raccomandano alle Aziende di prendere in particolare considerazione le situazioni dei dipendenti e dei loro familiari, intesi come sopra, affetti da malattie irreversibili o di particolare gravità, al fine di assicurare modalità di flessibilità temporale della prestazione lavorativa funzionali alle esigenze terapeutiche o di assistenza.

Art. 9 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
1) Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL 27/09/2005, le Aziende singolarmente, anche per il tramite della Federazione, forniranno, annualmente, entro il mese di maggio, alle Organizzazioni sindacali firmatarie, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive della BCC, la interrelazione con il movimento in generale ed in Puglia e Basilicata, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
2) Alle Organizzazioni sindacali firmatarie vanno comunicati, inoltre, dati riepilogativi sui seguenti argomenti:
1. il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale, evidenziando quanti lavoratori, suddivisi per genere ed inquadramento, non hanno potuto accedere al piano formativo aziendale;
2. gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 30 CCNL 27/09/2005, contratto a termine di cui all’art. 31 CCNL 27/09/2005, distacchi di cui all’art. 31bis CCNL 27/09/2005, categorie protette e percentuali di applicazione della normativa di legge vigente, relativi inquadramenti;
3. i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
4. organigramma aggiornato;
5. gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte, distinti per Aree professionali e Quadri Direttivi e all’interno delle stesse per livelli retributivi e con indicazione del numero di dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);
6. andamento complessivo, della Banca delle ore ed eventuali problematiche scaturite in relazione alla sua applicazione;
7. gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap.
8. Copia del bilancio di esercizio approvato dagli organi societari relativo all’anno precedente.
9. I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
3. Le Aziende, inoltre, singolarmente, anche per il tramite della Federazione, a fronte di richieste urgenti anche di una O.S. firmataria, procederanno ad un esame congiunto con tutte le OO.SS. firmatarie dei fabbisogni
qualitativi e quantitativi delle risorse umane al fine di ricercare soluzioni condivise in relazione a particolari situazioni di necessità.
4. Le Aziende promuoveranno, per il tramite della Federazione, apposite riunioni con le OO.SS. firmatarie, per esaminare eventuali proposte di introduzione di forme di telelavoro. Le eventuali intese raggiunte, previa comunicazione alle Parti Nazionali, faranno parte integrante del presente C.I.I..
5. Le Aziende comunicheranno alle OO.SS. che hanno negoziato il presente C.I.I., mensilmente, l’ammontare del lavoro straordinario effettuato (così come definito nell’art. 127 CCNL 27/09/2005), suddiviso per numero di addetti e per unità operative, reparti, uffici comunque denominati. Qualora dovessero evidenziarsi situazioni di particolare anomalia circa il ricorso al lavoro straordinario, anche in risultanza dei controlli previsti dal 3° c. dell’art. 129 CCNL (testo coordinato) 27/09/2005, su iniziativa anche di una delle Parti, si procederà ad apposita riunione per ricercare idonee soluzioni, anche in rapporto alla consistenza quantitativa degli organici.
6. Tempestivamente le Aziende comunicheranno alle OO.SS. Aziendali, informativa scritta in caso di:
a. apertura e/o dismissione e/o trasferimento di sportelli e/ o Uffici
b. trasferimento di personale tra le Filiali e/o Uffici;
c. adozione di nuovi strumenti organizzativi, quali a titolo esemplificativo: regolamenti interni, mansionari, modifiche all’organigramma aziendale, controlli a distanza e/o informatici (fatte salve le specifiche procedure di consultazione contrattualmente previste), ecc.;
d. adozione di regolamenti di disciplina e sue modificazioni;
e. ristrutturazione di sedi, Filiali, Uffici;
f. richieste di rotazione del personale, di cui all’art. 14.
7. In riferimento ai punti d) e) ed f) del comma che precede, le RSA, o in mancanza le OO.SS. regionali firmatarie del presente contratto, potranno formulare proprie osservazioni. L’Azienda promuoverà un incontro, da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta, al fine di valutare dette osservazioni.

Art. 17 - Informativa sindacale
1. Tenuto conto delle finalità dell’art. 25 della legge n. 300/70 e dello sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione, anche elettronica, ormai presenti in tutte le BCC, in aggiunta a quanto previsto dal sopra citato art. 25, è consentito a ciascun dipendente di ricevere direttamente, tramite posta elettronica aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Eventuali regolamentazioni aziendali interne tendenti a contenere e/o evitare usi impropri dell’indirizzo di posta elettronica assegnato ai propri dipendenti, e/o a monitorare e/o contingentarne flussi e/o accessi, dovranno in ogni caso consentire quanto previsto al comma che precede.

Art. 19 - Sicurezza
1. Coerentemente con quanto previsto all’art. 2087 c.c., l’Azienda è costantemente impegnata adottare misure sempre più efficaci per prevenire l’attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
2. Le BCC/CRA comunicano alle OO.SS. aziendali le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni, a richiesta dell’Azienda, devono essere considerate riservate.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano ad adottare almeno due dei seguenti sistemi di protezione, omogenei a quelli in uso tempo per tempo presso altri sportelli bancari sulla piazza, in applicazione, ad esempio, di quanto previsto al successivo comma 4, con la precisazione che l’adozione delle misure di cui ai punti b) e d) implicano necessariamente l’adozione della misura di cui al punto c):
a) vigilanza esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
b) doppie porte a consenso con cristallo antiproiettile;
c) metal detector al varco;
d) bussola girevole con dispositivo di blocco manuale;
e) banconi blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad applicare, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, le intese di cui agli artt. 1 e 2 del “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca nella provincia di Bari” sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Bari il 23/5/2002 e successive modifiche introdotte dal “Protocollo d’Intesa” del 30/9/2005 con l’UTG - Prefettura di Bari - , nonché di quanto previsto dall’art. 4 della legge 696/94, con particolare riferimento a: rilevatore biometrico impianto di videoregistrazione, impianto di allarme, mezzo forte temporizzato per la custodia dei valori di cassa, macchiatore di banconote, ecc.
5. A seguito di atti criminosi o incidenti sul lavoro, fermo restando gli obblighi di legge e di quanto previsto dal 2° c. dell’art. 70 CCNL 27/09/2005, la BCC/CRA assumerà l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste, entro sei mesi dall’avvenimento, dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le cause di cui al comma che precede, al dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55, 1° comma, del CCNL 27/09/2005 (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 71 del medesimo CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi termini l’aspettativa per malattia e infortunio di cui al 7° comma dell’art. 55 del citato CCNL.
8. Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute per cause di forza maggiore, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio.
9. Le Aziende provvederanno, di norma, ad affidare ad imprese specializzate le operazioni di trasporto valori. L’eventuale adibizione occasionale di lavoratori al trasporto di valori, deve essere appositamente regolamentata mediante ordine scritto.

Art. 20 - Tutela delle condizioni Igienico-Sanitarie
1. Fermo restando ed ad integrazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché quanto previsto nella dichiarazione a verbale dell’art. 70 del CCNL 27/09/2005, la BCC/CRA si incontrerà con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero, in mancanza, con le OO.SS. aziendali, o ancora, in mancanza, con il personale, per esaminare eventuali urgenti problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative più opportune. Tale medesimo incontro sarà effettuato preventivamente in caso di lavori di manutenzione, ristrutturazione o di nuove costruzioni durante l’orario di lavoro.
2. Il lavoratore addetto ai videoterminali, dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature, ha diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
3. Il personale femminile in stato di gravidanza o puerperio non può essere adibito in via continuativa ai videoterminali.
4. Gli addetti ai videoterminali, il personale del CED ed il personale che lavora in locali sotterranei, effettueranno, entro la vigenza del presente contratto, opportune visite specialistiche di controllo (vista, udito, ecc.) con onere a carico delle Aziende.
5. Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, in accordo con le BCC/CRA interessate, indagini socio-ambientali tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente ed alle condizioni di lavoro, con l’intervento di strutture socio-sanitarie pubbliche o private concordate tra Azienda e OO.SS. aziendali.
6. L’Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti.
7. I dati conclusivi delle indagini ed eventuali proposte conseguenti saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti e costituiranno la base per la discussione, in sede sindacale, di eventuali esigenze e modalità di rimozioni di condizioni considerate nocive o pericolose.
8. Rimarranno a carico delle BCC/CRA i costi delle predette indagini.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, deve farsi riferimento alla definizione di addetto ai videoterminali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 626/94 come modificato dalla Legge n. 422/2000 ed alla circolare del Min. Lav. n. 16 del 25 gennaio 2001. Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 22 - Pari opportunità
1. Le Parti, decidono di costituire una commissione paritetica per le Pari Opportunità, costituita da tre membri in rappresentanza dell’Associazione firmataria e da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. che hanno negoziato il presente C.I.I., per l’analisi e la valutazione congiunta della materia, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della L. 125/1991, con l’obbiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima, formerà oggetto di esame fra le Parti in apposita riunione opportunamente convocata. I permessi per la partecipazione ai lavori delle Commissione paritetica sulla Pari Opportunità saranno previsti nell’ambito dell’accordo nazionale sui permessi sindacali del 15/2/2006.

Art. 24 - Decorrenza e durata
1. Le parti si danno atto che per quanto non previsto, ripreso e/o modificato dal presente Contratto Integrativo Interregionale si applicano le norme del CCNL di categoria per tempo vigente, nonché gli accordi tra le Parti nazionali che, su specifiche materie, siano vigenti o dovessero essere sottoscritti successivamente. Il presente C.I.I. si applica al personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente.
[…]