Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 1 quater, 13 giugno 2016, n. 6747 - Mancato riconoscimento di infermità  contratte da pubblico dipendente come dipendenti da causa di servizio. Il Comitato di verifica ha il compito di esprimere un giudizio conclusivo


 

N. 06747/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10755/2009 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 10755 del 2009, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. , con domicilio eletto presso l’avv.  in Roma, Via ;

contro

 

Ministero della Giustizia - D.A.P., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

 

del decreto in data 6 luglio 2009 recante mancato riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2016 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto

 

 

Espone l’odierno ricorrente, in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria dal 14 marzo 1997, di aver presentato in data 31 maggio 2003 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguente infermità: “rinosinusite cronica con faringite cronica ipertrofica in allegato fondo allergico” e “dermatite seborroica”. Con processo verbale del 22 novembre 2004 la Commissione medico ospedaliera di Milano ha valutato il ricorrente come effettivamente affetto dalle ricordate patologie.

Con parere reso nell’adunanza n. 568/2007 del 27 dicembre 2007 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il proprio avviso nel senso della non dipendenza da causa di servizio delle acclarate infermità.

Infine, con l’avversato decreto in data 6 luglio 2009, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha, sulla scorta e in conformità del citato parere, statuito che le ripetute infermità non sono dipendenti da causa di servizio.

Avverso il detto provvedimento e il citato parere del Comitato è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce, sotto più profili, eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’intimata amministrazione.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2016 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Osserva in via generale il Collegio che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 30 dicembre 2014 n. 13327).

Infatti, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I ter, 2 marzo 2011 n. 1936).

Deve peraltro ribadirsi che il Collegio, in materia di riconoscimento da causa di servizio delle infermità contratte da un pubblico dipendente, condivide il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordinamento mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica il compito di esprimere un giudizio conclusivo di sintesi anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione I bis 17 dicembre 2014 n. 12835).

Ne consegue che l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato di verifica svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

Anche da ultimo, è stato ribadito sia come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, sia l’inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

Ciò posto, e quindi innanzitutto risolta la questione della prospettabile contraddittorietà tra provvedimenti, il predetto parere del Comitato di verifica non risulta poter essere fondatamente messo in discussione nella presente sede giudiziale, profilandosi indenne dalle denunziate mende motivazionali.

Si tratta, infatti, di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio si profila assistito da congrua motivazione, nella specie effettuata per relationem.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi carenze istruttorie, per essere stati presi in considerazione tutti gli elementi acquisiti al procedimento, ivi compreso il servizio effettivamente prestato dal ricorrente, il quale è stato apprezzato specificamente come non esulante dal normale svolgimento dell’attività richiesta al personale del Corpo di polizia penitenziaria

E' noto peraltro:

- che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941; Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989, n. 461);

- che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (C. Stato, IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292). E nella specie l’Amministrazione si è conformata al parere reso dal Comitato di verifica, il quale, come sopra rilevato, deve considerarsi adeguatamente circostanziato e motivato;

- che non sussisteva in capo all’Amministrazione neanche la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie sull’ambiente lavorativo e sulla sua possibile connessione con l’insorgere della malattia, atteso che le infermità sono state considerate conseguenti a fattori endogeni del ricorrente (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), giudizio da ritenere esente dalle censure dedotte, in quanto, come detto, rientrante nella discrezionalità tecnica, e, come tale, sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà, vizi nella specie non emergenti.

Le argomentazioni difensive del ricorrente s'appalesano, in definitiva, mirate ad ottenere da questo giudice una valutazione medico-legale diversa da quella espressa dalla competente Amministrazione ovvero ad ottenere l'esercizio di un non consentito sindacato di merito (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 16-10-2009, n. 6352; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2.3.2011, n. 1936; Sez. Ibis, 3.12.2010, n. 35280; Sez. II, 6.10.2009, n. 9767) e tralasciano, invero, di considerare che il rapporto causa - effetto tra attività lavorativa del dipendente ed infermità dallo stesso sofferta deve essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008, n. 2239).

D’altra parte, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche ( cfr. Cons. St., sez. III, 10 marzo 2015, n. 1234) ovvero rimediabili, come talvolta per gli ambienti di lavoro.

Quanto, infine, alla distinta e ulteriore questione del ritardo, rispetto all’intervenuto parere del Comitato di verifica, con cui l’amministrazione ha infine adottato l’atto finale della procedura di cui è questione, com’è noto la violazione del termine per provvedere ex articolo 2 della legge n. 241 non determina l’illegittimità del provvedimento tardivo; essa piuttosto facoltizza l’interessato che vi abbia interesse a “obbligare” l’amministrazione alla definizione del procedimento utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento (primo tra tutti lo speciale ricorso in materia di silenzio-inadempimento) ovvero ad agire per ottenere il risarcimento del danno che il ritardo gli abbia arrecato (cfr. T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 137 del 2016).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.

Sussistono tuttavia, avuto anche riguardo alle peculiarità della controversia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

 

Anna Bottiglieri, Consigliere

 

Fabio Mattei, Consigliere

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 13/06/2016

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)