T.A.R. Puglia, Sez. 2, 26 maggio 2016, n. 891 - Omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte di una procedura di affidamento lavori pubblici: esclusione della ditta


 


La mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara, né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte.


 

N. 00891/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA


Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 514 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- T. s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ;
contro
- la Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ;
- il Liceo Classico ‘De Sanctis’ di Manduria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;
domiciliato;
nei confronti di
- F. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv  ,  ;
per l’annullamento
- della determinazione del 3° Settore n. 41 del 4.3.2016, di aggiudicazione definitiva alla F. Costruzioni s.r.l.;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, del verbale n. 1 dell’11.12.2015, del verbale n. 2 del 23.12.2015, ove si individua prima in graduatoria la F. Costruzioni s.r.l., e del verbale n. 3 del 18.2.2016;
- della nota del RUP prot. n. 6003/int del 5.2.2016 e dell’allegata relazione istruttoria;
- del diniego tacito sul preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006, trasmesso dalla T. s.p.a. alla stazione appaltante in data 29.12.2015;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso, se e ove occorra, il bando di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, della F. Costruzioni s.r.l. e del Liceo Classico ‘De Sanctis’ di Manduria.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 25 maggio 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti   anche in sostituzione dell’Avv.   -per l’Avvocatura dello Stato. Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cp.a..
Premesso che:
- la ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Amministrazione provinciale di Taranto per l’affidamento degli “Interventi di messa in sicurezza e igiene del Liceo Classico De Sanctis di Manduria".
- essa si collocava al secondo posto della graduatoria, dietro la controinteressata Società Costruzioni F. s.r.l..
- quest’ultima, tuttavia, non indicava nella propria offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, sicché la T. s.p.a. ne contesta, con il ricorso in esame, la mancata esclusione.
- con motivi aggiunti, inoltre, la ricorrente censurava: - la modifica della propria offerta economica, in sede di giustificazioni, da parte dell’aggiudicataria;
- l’illegittimo scomputo, ancora da parte
A:
- l’illegittimo scomputo, ancora da parte della F., degli oneri di sicurezza aziendale dai costi per la sicurezza ‘da interferenze’ quantificati a monte dalla S.A. in euro 24.258,94.
Considerato che la controinteressata si difende deducendo che:
- i costi per la sicurezza, sia da interferenze che aziendali, erano predeterminati dalla p.A. nel progetto esecutivo in complessivi euro 24.258,94, non soggetti a ribasso.
- quest’importo, nello specifico, derivava dalla sommatoria di euro 14.036,75 (costi da interferenze) ed euro 10.222,19 (costi interni o aziendali).
- avendo la stessa Provincia predeterminato i costi interni, era del tutto inutile che gli stessi fossero specificati nella propria offerta economica.
- la modulistica predisposta dalla S.A., d’altronde, non prevedeva la necessità di operare la specificazioni in argomento.
- in ogni caso, l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (per tutte, Ad. Plen. n. 3 del 2015) risulta contraddetto da numerose successive pronunce, soprattutto sul piano della sua conformità alla disciplina dell’U.E.. 
Richiamate, in quanto pienamente condivise, le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania nella sentenza che segue: < In punto di diritto, rileva il Collegio che con sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 marzo 2015 n. 3 è stato ritenuto che nelle procedure di affidamento dei lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dalla procedura, anche in assenza di espressa previsione in tal senso nel bando di gara (riteneva, l’Ad. Plen., che l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali non potesse <>, n.d.r.).
Il principio è stato ribadito dal successivo intervento dell’Adunanza Plenaria del 2 novembre 2015 n. 9 che, chiamata a risolvere una questione di diritto intertemporale, ha ritenuto che in sede di gara pubblica non sono legittimamente esercitagli i poteri attinenti al soccorso istmttorio. nel caso di omessa indicazione
legittimamente esercitatili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure [...] in cui la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015, n. 3.
Ne discende che la commissione di gara avrebbe dovuto estromettere tutti i concorrenti le cui offerte erano prive dell’indicazione dei costi per gli oneri di sicurezza interni, omissione che, ai sensi dei richiamati arresti giurisprudenziali, impone
l’annullamento di tutti gli atti di gara, inclusa l’aggiudicazione provvisoria e il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata.
Non ignora il Collegio che, con ordinanza del 16 dicembre 2015 n. 1745 la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha rimesso alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto - unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE - ostino a una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e dall’art. 26, comma 6, del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.
Tuttavia, si ritiene che, allo stato, il consolidato indirizzo nomofilattico della giurisprudenza interna consente comunque di risolvere la controversia, senza dover attendere la decisione della Corte di Giustizia [...], anche alla luce dei principi di celerità e speditezza che informano il processo amministrativo e che risultano ancor più accentuati nel rito speciale in materia di contratti pubblici, in cui, come può inferirsi dalla brevità dei tempi di conclusione del giudizio e dei termini processuali interni, esigenza prevalente è quella di dei tempi di conclusione del giudizio e dei termini processuali interni, esigenza prevalente è quella di una rapida definizione delle controversie alfine di conciliare tutela giurisdizionale con istanze di speditezza e continuità dell’azione amministrativa.
In conclusione, la stazione appaltante dovrà procedere alla riedizione delle operazioni di gara, fin dalla fase di ammissione delle offerte, conformandosi ai principi contenuti nella presente decisione» (T.A.R. Campania Napoli, I, 11 febbraio 2016, n. 838).
Ritenuto che, assorbita ogni altra questione formulata, anche con i motivi aggiunti -dei quali non è quindi necessario valutare la tempestività-, il ricorso dev’essere -per quanto esposto facendo proprie le richiamate valutazioni di Ad. Plen n. 3 del 2015 e T.A.R. Campania n. 838 del 2016- accolto, tuttavia sussistendo, per la particolarità in diritto delle questioni trattate, eccezionali ragioni nel senso della compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 514 del 2016 indicato in epigrafe, integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)