Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2016, n. 840
Recepimento dell'Accordo adottato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 dicembre 2011, rep. n. 221, in materia di corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, co. 2, del D.lgs 81/2008, ai fini della approvazione e realizzazione di progetti formativi sperimentali in modalità di apprendimento e-Learning.
B.U.R. 17 giugno 2016, n. 58


Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede a recepire l'Accordo Stato/Regioni rep. n. 221/CSR del 21/12/2011 in materia di corsi di formazione dei lavoratori previsti all'art. 37 del d.lgs 81/2008 sulla sicurezza della salute negli ambienti di lavoro, nonché ad approvare il progetto formativo sperimentale destinato ai lavoratori del S.S.R., da erogarsi secondo la modalità della formazione a distanza.


L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1753 del 29/09/2014 la Giunta regionale ha individuato le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piano della Formazione regionale 2014-2016 e per le attività di formazione continua svolta dalle Aziende Sanitarie in ragione del loro ruolo di "provider ECM", nonché gli obiettivi di formazione derivanti dall'attuazione degli obblighi formativi stabiliti dalla normativa nazionale vigente, ed in coerenza con alcune principali indicazioni del PSSR 2012-2016.
Il predetto provvedimento statuisce che i percorsi di formazione potranno essere sviluppati e garantiti, tra l'altro, direttamente dalla Regione o tramite la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (DGR n. 437/2014), e per quanto riguarda la formazione a distanza (FAD) la Regione del Veneto si riserva di fornire alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed all'Istituto Oncologico Veneto dei percorsi di formazione già realizzati o da predisporre per favorirne la diffusione e l'uniformità nella rete regionale.
Tra gli innumerevoli obiettivi definiti dal provvedimento innanzi citato, compare quello relativo alla "Sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro (T.U. 81/2008)".
Al riguardo, corre l'obbligo richiamare l'articolo 37, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ed in particolare il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali.
In Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, n. 8, è stato pubblicato il precitato Accordo sancito il 21 dicembre 2011, rep. n. 221/CSR, recante "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 35, co, 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il predetto Accordo prevede che ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedono necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, è consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo secondo le condizioni indicate all'Allegato 1 del medesimo Accordo. Nello specifico, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito, tra l'altro, per "progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti".
Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall'Accordo del 2011 in materia di formazione dei lavoratori, al successivo decreto ministeriale del 6 marzo 2013 con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, sia a quanto previsto dalla sopra citata DGR 1753/2014, con il presente atto si propone di recepire l'Accordo stesso di cui all'ALLEGATO A, al fine di consentire l'attivazione dei corsi di formazione sperimentali in
e-Learning, destinati ai lavoratori del S.S.R..
Si propone altresì l'approvazione delle disposizioni regionali contenute nel documento "Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning" di cui all'ALLEGATO B, a cui seguirà l'elaborazione da parte della Fondazione SSP, di specifici progetti formativi da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dello IOV.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'art. 37;
VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, rep. n. 221/CSR;
VISTO il Decreto ministeriale 6/03/2013 disciplinante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
VISTO il d.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 1753 del 29/09/2014;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, rep. n. 221/CSR, recante "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 35, co, 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'attivazione dei progetti formativi di cui al successivo punto 2.;
2. di approvare in attuazione dell'Accordo di cui al precedente punto 1. le disposizioni regionali contenute nel documento "Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning" di cui all'ALLEGATO B, a cui seguirà l'elaborazione da parte della Fondazione SSP, di specifici progetti formativi da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto;
3. di incaricare il direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Allegato B
Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning


Premessa
Con DGR 1753 del 29/09/2014 si stabilisce che “Per quanto riguarda la FAD la Regione del Veneto si riserva di fornire alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IOV dei percorsi di formazione già realizzati o da predisporre per favorirne la diffusione e l'uniformità nella rete regionale (ad esempio sulle tematiche della Sicurezza del paziente e dell'ambiente di lavoro)”.
Fra le aziende sanitarie del Veneto si rilevano già delle esperienze di percorsi formativi svolti in modalità e- learning, anche sul tema della sicurezza dei lavoratori, per i casi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.
Considerando la finalità perseguita dalla DGR sopra citata di garantire l’uniformità della rete regionale, risulta opportuno mettere a sistema tali esperienze per elaborare progetti formativi che, nel rispetto della normativa nazionale (T.U. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 2011), possono essere erogati a livello regionale.
In base a quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni la modalità e-learning può essere utilizzata per:
• la formazione generale di tutti i lavoratori (4 ore)
• la formazione dei dirigenti
• la formazione dei preposti, solo per gli argomenti espressamente indicati dell’accordo stesso (e di natura più teorica)
• per i corsi di aggiornamento da svolgersi con cadenza quinquennale
Nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 2011, il presente documento definisce i criteri e le modalità da seguire per la realizzazione di progetti formativi sperimentali svolti secondo la metodologia e-learning, estendendola anche alla parte di formazione specifica dei lavoratori in sanità della Regione del Veneto, cioè:
• l’intero percorso di formazione per tutti i lavoratori, quindi, la formazione generale (4 ore) e quella specifica (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto);
• l’intero percorso di formazione per i preposti (per una durata complessiva di 8 ore, distribuite tra formazione generale e formazione specifica).
Per la formazione specifica, stante la necessità richiamata anche nell’Accordo Stato-Regioni 2011 di declinare la trattazione dei rischi presenti in azienda e delle relative procedure adottate, la parte e-learning comune a tutte le aziende del SSR sarà progettata in modo da coprire i contenuti di comune pertinenza dei destinatari coinvolti, a prescindere dall’azienda di afferenza; pertanto, a completamento della sessione e-learning ogni azienda dovrà, comunque, svolgere una parte di formazione residenziale per contestualizzare i contenuti del corso e concludere formalmente il percorso con lo svolgimento della verifica finale in presenza, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni (si veda anche Interpello n. 12/2014 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Realizzazione di un progetto pilota in modalità e-learning
Considerando che la necessità di implementare un’offerta formativa a livello regionale in tema di sicurezza dei lavoratori del SSR, implica coinvolgere una popolazione di destinatari numericamente consistente (oltre 55.000), si ritiene opportuno avviare le attività autorizzate dal presente provvedimento con la realizzazione di un progetto pilota, articolato nelle seguenti fasi:
I. sviluppo dei contenuti didattici digitali di un corso pilota;
II. attivazione del corso pilota sulla piattaforma e-learning della Fondazione SSP;
III. erogazione del corso pilota (per un numero ristretto di aziende del SSR);
IV. revisione e validazione delle procedure organizzative e gestionali del percorso.
Al termine delle fasi sopra descritte e, quindi, a seguito della convalida della metodologia, si procederà alla realizzazione delle varie tipologie di percorsi, in base ad una programmazione concordata con un gruppo di referenti (RSPP) rappresentativi delle aziende del SSR.
Di seguito si descrivono i requisiti generali comuni a tutti i corsi che, nell’ambito del presente provvedimento, verranno erogati in modalità e-learning.

Sviluppo dei materiali didattici e delle prove di verifica

I contenuti di ogni singolo corso verranno sviluppati in collaborazione con gli RSPP delle aziende coinvolte, a partire dai materiali che le stesse potranno mettere a disposizione e che verranno opportunamente aggiornati, nonché integrati e/o adattati per la loro fruibilità in modalità on line.
Tutto il materiale di studio necessario all’apprendimento autonomo dei contenuti del corso, sarà reso disponibile in piattaforma in formato pdf ai fini del download, quindi, della consultazione in modalità off-line.
I contenuti didattici saranno organizzati in singole unità di apprendimento, corrispondenti ciascuna a una sessione on line del corso. Coerentemente con i contenuti didattici, e sempre in collaborazione con gli RSSP delle aziende coinvolte, verranno sviluppate anche le prove di verifica (intermedie e finale).

Soggetto erogatore
I percorsi formativi in modalità e-learning oggetto del presente provvedimento potranno essere erogati:
- dalla Fondazione SSP attraverso la propria piattaforma e-learning, ovvero
- dalle Aziende sanitarie che intendono adottare i contenuti didattici prodotti dalla Fondazione SSP per l’erogazione del percorso in piattaforma e-learning propria. Tale circostanza sarà regolamentata da apposito documento attestante la sussistenza delle condizioni richieste (titolarità della piattaforma, requisiti tecnici della piattaforma, presenza di personale per lo svolgimento del monitoraggio e del tutoraggio on line, vincolo/impegno a non modificare il percorso e a non cedere a terzi il materiale, ecc...).

Monitoraggio e tutoraggio on line
Il monitoraggio on line è finalizzato a rilevare l’effettiva partecipazione dei corsisti alla sessione e-learning, sia in riferimento alla fruizione dei materiali didattici, sia al contributo fornito nelle eventuali sessioni interattive previste all’interno del corso. Tale attività dovrà, quindi, essere svolta da personale in grado di utilizzare le apposite funzionalità della piattaforma per stimolare la partecipazione attiva dei corsisti. Per i percorsi erogati sulla piattaforma della Fondazione SSP, il monitoraggio sarà svolto da personale individuato dalla stessa, anche su eventuale proposta delle aziende coinvolte.
Il tutoraggio è finalizzato a garantire un’interazione specifica con i partecipanti sui contenuti del corso, anche in ragione delle domande e richieste di chiarimento che i partecipanti potranno formulare al e-tutor, attraverso l’apposito forum presente sulla piattaforma. Il tutoraggio on line dovrà essere svolto per tutta la durata del percorso formativo da personale esperto, in possesso dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, come sanciti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Gli e-tutor, pertanto, saranno individuati fra gli addetti del Servizio SPP di ogni azienda coinvolta nel percorso formativo, in numero proporzionale rispetto ai corsisti provenienti dalla stessa azienda. L’attività di e-tutoring dovrà essere svolta in orario di servizio.
Per i percorsi erogati autonomamente dalle singole aziende, l’attività di monitoraggio e tutoraggio on line sarà svolta da personale interno all’azienda stessa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati. Per ciascun percorso gestito in autonomia, ogni azienda comunicherà alla Fondazione SSP:
- il periodo di svolgimento
- il personale coinvolto per l’attività di monitoraggio e tutoraggio on line e relativi requisiti
- il numero di partecipanti che avranno concluso il corso con esito positivo.

Modalità di iscrizione e requisiti di accesso
Per i percorsi erogati sulla piattaforma della Fondazione SSP, l’iscrizione è condizionata alla richiesta formale presentata da ogni singola azienda per i propri dipendenti: per ognuno dovranno essere forniti i dati anagrafici necessari alla generazione del profilo di ogni utente sulla piattaforma. Costituisce requisito obbligatorio per l’accesso alla piattaforma l’essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica personale (aziendale o privato) e non generico né riferito al servizio/ufficio di afferenza: ogni azienda si impegna, pertanto, a fornire solo i nominativi di dipendenti che soddisfano tale requisito.
Per ciascun corso attivato, sarà stabilito un numero massimo di partecipanti che ogni azienda potrà iscrivere, nonché il periodo di tempo entro il quale il corso è fruibile per quell’azienda.
Il caricamento dei corsisti sulla piattaforma della Fondazione SSP è effettuato esclusivamente dall’amministratore della piattaforma stessa, essendo preclusa, per motivi di sicurezza, la possibilità di iscriversi autonomamente.
Per i percorsi gestiti autonomamente dalle singole aziende, l’iscrizione seguirà le procedure adottate al loro interno.
Per tutti i percorsi erogati sia dalla Fondazione per più aziende sia dalla singola azienda per i propri dipendenti, resta inteso che spetta all’Azienda (in quanto datore di lavoro - cfr Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 2011) garantire che i corsisti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del PC e buona conoscenza della lingua utilizzata per la formazione.

Durata, tracciamento e validazione delle attività svolte on line
Per i percorsi erogati sulla piattaforma della Fondazione SSP la durata di ognuno sarà definita applicando esclusivamente il criterio di ora equivalente, cioè:
- la durata effettiva della prima fruizione dei materiali durevoli videofilmici;
- l'impegno di studio individuale minimo dei contenuti didattici, ipotizzato secondo parametri di complessità, quantità e difficoltà;
- il tempo minimo necessario alla produzione e condivisione di elaborati (laddove previsti), ipotizzato secondo parametri di complessità, quantità e difficoltà;
- il tempo massimo ammesso per un singolo tentativo, moltiplicato per il fattore massimo di 2, nelle attività interattive e test formativi che ammettono diversi tentativi.
Il completamento delle attività è tracciato secondo le seguenti variabili di sistema:
- fruizione integrale di materiali durevoli videofilmici contrassegnati come obbligatorie;
- accesso ai materiali durevoli contrassegnati come obbligatori;
- raggiungimento di esito soddisfacente nelle verifiche formative e nelle attività interattive multimediali dotate di funzionalità di accesso condizionale;
- conferma documentata in piattaforma da parte di un e-tutor sulla pertinenza e sulla correttezza di elaborati consegnati in formato digitale.
La semplice durata del collegamento di una postazione informatica alla piattaforma, senza il completamento delle attività definite come obbligatorie, non dà origine alla certificazione della frequenza al corso.
A completamento di tutte le attività previste all’interno di ogni singolo corso, l’e-tutor provvede a validare la partecipazione di ogni corsista. Solo i corsisti di cui è stata validata l’attività obbligatoria on line saranno ammessi allo svolgimento della prova di valutazione finale. La Fondazione SSP comunicherà, quindi, ad ogni azienda l’elenco dei rispettivi corsisti completo delle informazioni relative al monte ore di attività svolta (calcolate in base al criterio di ora equivalente). Ciascuna azienda potrà utilizzare tale comunicazione ai fini della rendicontazione delle ore di presenza di ciascun lavoratore, nel rispetto dell’obbligo previsto dalla normativa per cui le ore dedicate alla formazione in oggetto devono essere considerate orario di lavoro effettivo.

La valutazione in itinere
All’interno di ciascun corso sono previste delle prove di verifica intermedie da svolgere on line, al termine di ognuna delle sessioni di cui si compone il corso. Le prove saranno strutturate in modo che solo superandole sia possibile accedere alla sessione successiva. In caso di esito negativo, il corsista è obbligato a ripetere la sessione e, quindi, anche la prova intermedia. La tecnologia della piattaforma consente la randomizzazione delle domande del test per ogni corsista, anche in caso di prova ripetuta.

La valutazione finale per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 2011
La valutazione finale della formazione obbligatoria per ciascuna tipologia di corso e classe di rischio si svolgerà in presenza. Tale prova sarà organizzata in modo autonomo dalle singole aziende, anche nel caso dei percorsi erogati attraverso la piattaforma della Fondazione SSP, e dovrà soddisfare lo stesso criterio di randomizzazione previsto per le prove intermedie.
L’attestazione finale dell’assolvimento dell’obbligo formativo sarà, quindi, formalmente certificato dalle singole aziende per i propri dipendenti (in quanto datore di lavoro).