Tipologia: Avviso comune
Data firma: 17 maggio 2007
Parti: Ance, [Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani], Claai, Ancpl-Lega, Federlavoro-Confcooperative, Agci Produzione e Lavoro, Aniem-Confapi, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia
Fonte: cgilverona.it


Avviso comune

Roma, addì 17 maggio 2007, tra Ance […], [Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani], Claai […], Ancpl Lega […], Federlavoro Confcooperative […], Agci Produzione e Lavoro […], Aniem Confapi […], Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil [...]
Visto l’art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l’introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva;
Visto il tavolo di concertazione per l’edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5 dicembre 2006;
Visto il punto 6) dell’Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il 31 gennaio 2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si richiede il recepimento per legge degli indici di congruità che verranno elaborati dalle suddette parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore nonché le peculiarità delle lavorazioni che lo caratterizzano
Le parti concordano quanto segue:
a) la tabella allegato A - relativa agli indici minimi di congruità - è parte integrante del presente Avviso Comune;
b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Casse Edili - istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, - ragguagliate all’opera complessiva;
c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
d) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di un periodo di sperimentazione, nel quale monitorare l’applicazione e gli effetti degli stessi, individuato dal decreto attuativo in 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2007;
e) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri finì o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
f) a tale azione dovrà essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un’incidenza della manodopera appropriata;
g) l’attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la medesima procedura di rilascio del DURC, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici;
h) a tal fine, è fatto obbligo per l’impresa principale dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
i) l’impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate;
1) nella dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce;
m) nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale;
n) per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera;
o) le parti sociali sottoscritte provvederanno a monitorare la procedura di congruità durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l'attendibilità degli indici, attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare anche eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, avvalendosi del supporto tecnico della CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili);
p) il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
q) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.

ALLEGATO A Indici di congruità

 

 

Categorie

valori minimi

Perc. di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera

1

OG1 - nuova edilizia civile comp. Impianti e Forniture

14,28&

2

OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti

5,36%

3

ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4

ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti

6,69%

5

OG2 - restauro e manutenzioni

30,00%

6

OG3 - opere stradali, ponti etc.

13,77%

7

OG4 - opere d'arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5 - dighe

16,07%

9

OG6 - acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6 - gasdotti

13,66%

11

OG6 - oleodotti

13,66%

12

OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7 - opere marittime

12,16%

14

OG8 - opere fluviali

13,31%

15

OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale

16,47%