“Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici”
Nuovo Ospedale della Sibaritide, Prefettura UTG di Cosenza, 26 aprile 2016


PROTOCOLLO D’INTESA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE
TRA

PREFETTURA - U.T.G. DI COSENZA, nella persona del Prefetto pro tempore, Dott. Gianfranco Tomao, Piazza XI Settembre, 87100 Cosenza;
REGIONE CALABRIA - Concedente, con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale, Località Germaneto, ***, in persona del Presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio, nato a San Giovanni In Fiore (CS) ***, domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, con sede legale in Cosenza, Viale Degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza (CS), ***, in persona del Direttore Generale Dott. Raffaele Mauro, nato a Cosenza, ***, domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta;
OSPEDALE DELLA SIBARITIDE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, con sede legale ed amministrativa in Tremestieri Etneo (CT), Via Giorgio Almirante, 21, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Catania n. 05203950877, in persona del legale rappresentate pro tempore, Amministratore Giudiziario nominato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 159/2011 con provvedimento del Tribunale di Catania, sezione Misure di Prevenzione, del 24.03.2016, Prof. Saverio Ruperto, nato a Roma (RM), ***, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta.

PREMESSO CHE

a) in data 6 dicembre 2007 tra il Ministero della salute e la Regione Calabria è stato stipulato un Protocollo di intesa per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativo alla realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro, con i fondi ex art. 20 Legge n. 67/1988;
b) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2007 è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria fino al 31 dicembre 2009, prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010 ed ulteriormente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2011;
e) in data 13 dicembre 2007 e stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro;
d) con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 è stato nominato il Commissario Delegato per la gestione della predetta situazione emergenziale e ne sono stati contestualmente definiti ì compiti e i poteri;
e) l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, ha apportato modifiche alla predetta ordinanza n. 3635/2007;
f) con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 18 febbraio 2009 è stato formalizzato il finanziamento di n. 4 interventi relativi alla realizzazione dei presidi ospedalieri della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro, per un importo complessivo pari ad euro 178.615.153,06 a carico dello Stato;
g) ai sensi dell’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, il Presidente della Giunta Regionale della Calabria ha assunto l’incarico di Commissario Delegato;
h) il comma 2 dell’art. 13 dell’OPCM n. 3836 prevede che “Il Commissario Delegato si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna”;
i) con ordinanza n. 10 del 25 marzo 2010, nel recepire il parere espresso dal Ministero della salute prot. DG.PROG.7/I.6.a.h./19002 in data 24 marzo 2010, il Commissario Delegato pro tempore ha approvato i progetti preliminari di tre dei quattro ospedali, e segnatamente quelli di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, prescrivendo ai soggetti attuatori di apportare le modifiche indicate dal Ministero della salute nella citata nota;
j) con la stipula del Protocollo d’intesa ex art. 15 della L. 241/90 tra la Regione Lombardia e il Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-sanitaria della Regione Calabria recepito con ordinanza del Commissario Delegato n. 10 dell’8 novembre 2010, è stato individuato nella società regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. il soggetto incaricato delle attività di assistenza tecnica, supporto alla stazione appaltante ed al Responsabile Unico del Procedimento, project & construction management e di alta sorveglianza relativamente agli interventi di realizzazione dei tre nuovi ospedali di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide;
k) con ordinanza n. 14 del 30 novembre 2010 il Commissario Delegato ha costituito una Struttura Regionale tecnica per il Coordinamento e l’Alta Sorveglianza sull’attuazione degli interventi relativi ai nuovi ospedali in Calabria della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide, di Vibo Valentia e di Catanzaro, previsti dall’OPCM 3635/2007, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Calabria in data 6 dicembre 2007;
l) a seguito alle ordinanze n. 10 del 25 marzo 2010 e n. 5 del 6 luglio 2010 ed a parziale modifica delle stesse, il Commissario Delegato, con Ordinanza n. 25 del 14 febbraio 2011, tra l’altro ha disposto che la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, nell’ambito dei suoi compiti d’istituto, curi gli adempimenti pertinenti alla tutela delle procedure di affidamento e realizzazione della concessione dai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata mediante la definizione di appositi protocolli antimafia, da stipularsi da parte del Commissario Delegato e/o della Regione Calabria, delle Aziende Sanitarie Provinciali, del concessionario e delle Prefetture competenti e mediante la successiva verifica ed eventuale integrazione, da parte del Commissario Delegato, degli atri di gara e degli strumenti contrattuali, sotto il profilo della tutela antimafia;
m) la Stazione Unica Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto con la predetta ordinanza commissariale del 14 febbraio 2011, con il supporto della Regione Lombardia, ha assicurato la stesura del presente Protocollo d’intesa (il “Protocollo”) sottoponendone la condivisione dei contenuti ai soggetti firmatari;
n) l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 27 del 5 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 13 dicembre 2012, emanata in seguito alla conclusione dello stato di emergenza in data 31 dicembre 2011, ha individuato la Regione Calabria quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima Regione;
o) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2013, ha dettato disposizioni finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi in corso, ed ha stabilito la competenza della Regione Calabria - Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici - nello svolgimento delle attività inerenti al programma di costruzione dei quattro nuovi Ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di Catanzaro, ed il relativo subentro al Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, dalla data di emanazione del medesimo Decreto;
p) in data 14 maggio 2011 è staro pubblicato sulla GUUE il bando di gara della procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/06 relativo all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, ed in esito all’espletamento di tale procedura, è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Tecnis S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Cogiatech (Mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CI) (CAP 95030), Via Giorgio Abiurante, 21, che ha costituito una Società di Progetto con la quale si è addivenuti alla stipula del contratto di affidamento in concessione di che trattasi Rep. 320 dell’ASP di Cosenza, in data 9 settembre 2014;
q) l’art. 15 della legge n. 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
r) con il Decreto legislativo 159/2011 e s.m.i., è stato emanato il nuovo Codice Antimafia;
r bis) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 è stato adottato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1989, n. 121, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;
s) in data 15 luglio 2014 con la stipula del Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità nazionale Anticorruzione, è stata avviata una proficua collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica secondo le direttrici indicate dalla prima Edizione delle Linee Guida finalizzate ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla legge 6 novembre 2012. N. 190 e dalle altre fonti normative che da essa derivano;
t) in data 27 gennaio 2015 è stata sottoscritta la seconda Edizione delle Linee Guida tra il Ministro dell’Interno ed il Presidente dell’ANAC, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni interpretative al fine di favorire l’omogenea applicazione su rutto il territorio nazionale della complessa disciplina introdotta, in via d’urgenza, dalla legge n. 190/2012;
u) con la stipula del presente protocollo le Parti intendono approfondire ed intensificare l’azione della Regione Calabria nella lotta preventiva alla criminalità, per ottenere una più efficace vigilanza e prevenzione nel contrasto alle infiltrazioni malavitose relativamente alle attività collegate alla realizzazione dei suddetti nuovi ospedali in Calabria.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti sopra richiamate

STIPULANO

Il seguente Protocollo di Legalità, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera.

Capo I
Verifiche antimafia

Art. 1

1. Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, si intendono per:
a) Affidamenti: i contratti posti in essere dal Concessionario a qualunque titolo e per qualunque importo aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi, noli o trasporti, o la fornitura di materiali, facenti parte integrante del ciclo produttivo e/o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera, fatta eccezione per le acquisizioni dai concessionari e/o dai gestori e licenziatari di Stato. Affidatane sono le ditte con cui il Concessionario intende stipulare o che hanno stipulato contratti di Affidamento.
b) Subaffidamenti: i subcontratti posti in essere dagli Affidatari del Concessionario a qualunque titolo e per qualunque importo aventi ad oggetto il subappalto di lavori e il subaffidamento di servizi, noli o trasporti, o la fornitura di materiali, facenti parte integrante del ciclo produttivo e/o comunque strettamente inerenti alla realizzazione o alla gestione dell’opera, fatta eccezione per le acquisizioni dai concessionari e/o dai gestori e licenziatari di Stato. Subaffidatarie sono le ditte con cui gli Affidatari intendono stipulare e che hanno stipulato contratti di Subaffidamento.
2. Il Concessionario individua un soggetto, il quale, dotato di tutti i poteri e delle risorse necessarie
per l’attuazione del presente protocollo, agirà in nome e per conto dello stesso per tutti i rapporti inerenti all’applicazione del presente protocollo. Il relativo costo sarà a totale carico del Concessionario. Il Concessionario acquisirà la documentazione di cui agli artt. 82 e ss. del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., per tutte le ditte interessate alla stipula dei contratti, affidamenti e subaffidamenti, oggetto del presente protocollo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Concessionario si avvarrà delle procedure stabilite dalla novella legislativa introdotta dall’art. 29, del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha configurato il regime delle White list, istituite dall’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, prevedendo:
a) l’individuazione delle White list, istituito presso ogni Prefettura, come strumento obbligatorio attraverso il quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei riguardi degli operatori economici dei settori “a rischio”;
b) l’iscrizione nelle “liste” in parola, diventa equipollente all’informazione antimafia e alla comunicazione ai fini del conferimento di appalti e subappalti riguardanti prestazioni non solo dei settori “a rischio”, ma anche di altri “segmenti” economici.
Il Concessionario e gli altri soggetti attuatori o aggiudicatoli degli affidamenti e/o sub affidamenti, potranno limitarsi a comunicare gli affidamenti conferiti o autorizzati a favore di imprese che risultino validamente iscritte nelle White lisi, senza quindi che vi sia la necessità di richiedere il rilascio dell’informazione antimafia.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ai sensi dell’art. 91, comma 7 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., il Concessionario provvederà all’acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto, per le seguenti attività, individuate quali attività suscettibili di infiltrazione mafiosa:
a) trasporto di materiale a discarica;
b) smaltimento rifiuti;
e) fornitura e/o trasporto terra;
d) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
a) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
f) fornitura e/o trasporto di bitume;
g) fornitura di ferro lavorato;
h) fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 11 dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
i) noli a freddo di macchinati;
j) noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 11 dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
k) servizi di guardiania di cantieri;
l) servizi di autotrasporti;
Analogamente si provvederà all’acquisizione della documentazione antimafia anche per l’attività inerente la fornitura di servizi di logistica di supporto quali vitto e alloggio del personale.

Art. 2

1. Fermi restando gli obblighi ai sensi di legge e di contratto, il Concessionario assume i seguenti impegni:
a) richiedere le credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in favore di dipendenti preindividuati:
b) consultare la stessa Banca Dati per l’acquisizione delle “Informazioni antimafie” ex art. 90 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., prima della stipula di tutti i contratti di Affidamento e Subaffidamento, a Società o Imprese che abbiano la sede legale nel territorio della Provincia di Cosenza;
c) produrre la dichiarazione del Legale Rappresentante della società di capitali, oggetto di richiesta di rilascio dell’informazione antimafia, ai sensi del D.P.E.M. 11 maggio 1991, n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica;
Nel caso in cui la Società o l’Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le “Informazioni antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, fermo restando l’obbligo della consultazione della BDNU, il concessionario assume l’impegno di interessare per conoscenza la Prefettura UTG di Cosenza segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le “Informationi” di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo;
d) rinnovare tempestivamente le consultazioni a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai dati comunicati ai fini del rilascio delle “Informazioni antimafia”, alimentare - con i medesimi dati di cui al presente comma, con i dati di cui al comma 2 e con i dati di cui all’art. 6 - la Banca dati istituita dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 3;
e) inserire nei contratti di Affidamento e far inserire nei contratti di Subaffidamento apposite clausole che prevedano la accettazione degli obblighi tutti di cui al presente Protocollo da parte degli Affidatari e Subaffidatari, e in particolare:
i. la acquisizione delle “informazioni antimafia” per tutti i contratti di Subaffidamento;
ii. fermo restando quanto disposto alla lett. e), punto i., del presente articolo, qualora l’affidamento e/o il sub affidamento superi il termine di validità della documentazione antimafia prevista dall’art. 86 del D.Lgs 159/2011, è fatto obbligo richiedere ed acquisire l’informazione antimafia, al fine di garantire l’assenza di motivi ostativi ai fini del predetto rilascio. La richiesta e l’acquisizione, devono avvenire in tempi tali da assicurare la continuità della validità della documentazione antimafia prevista dall’art. 86 del D.Lgs 159/2011;
iii. la risoluzione di diritto dei contratti di Affidamento e Subaffidamento nel caso di sopravvenute informazioni antimafia secondo le previsioni di cui all’art. 4, comma 3, con applicazione della relativa penale, fatto salvo quanto previsto all’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito con legge Legge 11 agosto 2014, n. 114, a carico degli affidatari sub affidatari e fornitori;
iv. l’obbligo per l’Affidatario ed il Subaffidatario di comunicare immediatamente qualsiasi variazione ai dati comunicati alla Prefettura ed al Concessionario a qualsiasi titolo intervenute;
v. la possibilità di revoca o risoluzione degli Affidamenti e Subaffidamenti nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni ai dati degli Affidatari e Subaffidatari a qualsiasi titolo intervenute.
Ogni comunicazione alla Prefettura di Cosenza relativa all’adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica alla casella pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
2. a) Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, il Concessionario dovrà fornire alla Prefettura un elenco delle ditte alle quali intende rivolgersi per le acquisizioni di materiali di consumo e pronto reperimento, per le verifiche ritenute opportune.
Eventuali variazioni dei dati di cui al citato elenco dovranno essere tempestivamente comunicati alla Prefettura.
2. b) 11 Concessionario potrà escludere dalla richiesta di "informazione antimafia” le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento, effettuate presso i fornitori inclusi nell’elenco di cui al suddetto comma 2.a), fino all’importo complessivo, nel trimestre (e per singolo fornitore), di Euro 20.000.00, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di servizi fino all'importo complessivo, nel trimestre (e per singolo prestatore), di Euro 20.000,00, ma in entrambe le fattispecie dovrà acquisire sempre la documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del singolo contratto, a partire dal terzo affidamento o sub affidamento allo stesso fornitore o prestatore.
Rimane fermo che anche per tutte le acquisizioni e servizi di cui sopra dovranno essere comunicati alla Regione Calabria i dati identificativi dei fornitori e prestatori di servizi (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti fornitori e/o prestatori di servizi, andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura della Regione Calabria, in attuazione del presente Protocollo.

Art. 3

1. La Regione Calabria si impegna a rendere disponibile alla Prefettura ed ai soggetti dalla stessa indicati una Banca Dati informatica contenente i dati acquisiti dal Concessionario e relativi ai soggetti (imprese e ditte individuali) che partecipano, a qualunque titolo, alla realizzazione dell’Opera. Tale Banca Dati sarà alimentata on-line dal Concessionario, sulla base delle indicazioni che saranno all’uopo fornite dalla Regione Calabria.
2. Il Concessionario alimenterà la Banca Dati con i medesimi dati inseriti nella BDNU, nonché quelli forniti alla Prefettura, per il rilascio delle informazioni di cui all'art. 2 comma 1, con i dati relativi ai contratti esclusi di cui all’art. 2 comma 2.b, con i dati di cui all’art. 6 nonché con i dati relativi alle variazioni successivamente intervenute.

Art. 4

1. Nei casi previsti dall’art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o Imprese interessate, non possono essere stipulati i contratti di cui all’art. 1. In tali casi, inoltre, l’esito delle verifiche effettuate e comunicato dalla Prefettura di Cosenza alla Regione Calabria ed al Concessionario con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d’urgenza previsti dall’art. 92 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., previa comunicazione alla Regione Calabria delle motivazioni d’urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle “Informazioni” il Concessionario potrà provvedere alla stipula del contratto di Affidamento e gli Affidatari alla stipula del contratto di Subaffidamento, previa autorizzazione della Regione Calabria ove prevista a termini di legge e di contratto; in tali casi, il Concessionario si impegna ad inserire e rendere operativa ed a far inserire agli Affidatari ed a far rendere operativa la clausola risolutiva espressa nella quale e stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con conseguente applicazione della penale di cui al comma 3, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il Concessionario, e per tramite di questi l’Affidatario, comunica senza ritardo alla Regione Calabria l’attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le “Informazioni” si riferiscono.
3. Nel caso in cui le “Informazioni antimafia” di cui all’art. 91 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni del committente (Concessionario o Affidatario) nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il diritto del committente al maggior danno. Di tale esito, viene data immediata comunicazione al Concessionario, Affidatario nonché alla Regione Calabria.
4. Le somme rinvenienti dall’applicazione di eventuali penali, sono affidate in custodia al Concessionario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Cosenza, farà all’uopo pervenire.
5. L’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell’affidamento tra il Concessionario e la Regione Calabria.
6. Restano comunque ferme le misure straordinarie previste dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014.

Art. 5

1. Le verifiche antimafia di cui all’art. 93 D.Lgs n. 159/2011 e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 6

1. Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri” interessati dai lavori il cui controllo permane in capo alla Prefettura.
2. L’attuazione del “Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri e dei Subcantieri” è affidato dalla Prefettura alle Forze di Polizia e alla DIA.
3. In particolare, l’appaltatore individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18:00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, il c.d. “Settimanale di Cantiere”, alla Prefettura ed alle Forze ili Polizia alla DIA, alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia WEB.
4. Il “Settimanale di Cantiere” conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l’indicazione:
a) della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il subappaltatore in genere);
b) dei mezzi dell’Appaltatore e del suo subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture;
c) di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
d) dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
5. Il Referente ha l’obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente;
6. L’Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
7. Le Forze di Polizia e la DIA, acquisite le informazioni, provvedono a:
a) Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) Verificare, alla luce del “settimanale di cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
e) Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
d) Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
8. La Prefettura, per il tramite delle Forze di Polizia e della DIA, acquisite le informazioni, provvede a:
e) Curare l’attività di coordinamento istituzionale;
f) Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
g) Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere.
9. L’incarico affidato al Referente di Cantiere di cui al presente articolo non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell’Appaltatore (qualora l’incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti del soggetto affidatario. Gli eventuali oneri aggiuntivi per il conferimento dell’incarico saranno posti a carico delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, previa specifica disciplina dei rapporti contrattuali.
10. Per il controllo della qualità del calcestruzzo, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, le parti si impegnano a fare riferimento alle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58 del 2011.

Art. 7

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal Concessionario nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento.
2. L’assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per ì medesimi fatti all’autorità di polizia che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata dalla Prefettura.
3. Ai fini del comma 1, il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. Gli stessi obblighi di cui al comma 1 vengono contrattualmente assunti nei confronti del Concessionario dagli Affidatari, nonché, nei confronti di questi, dai Subaffidatari a qualunque titolo interessati alla realizzazione degli interventi. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario ai fini della risoluzione degli Affidamenti e dei Subaffidamenti.
5. Il Concessionario si impegna altresì a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di propri rappresentanti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
6. Lo stesso obbligo di cui al comma 5 viene contrattualmente assunto nei confronti del Concessionario dagli Affidatari, nonché, nei confronti di questi, dai Subaffidatari a qualunque titolo interessati alla realizzazione degli interventi.
7. In particolare, in occasione della stipula di contratti o altri affidamenti, il Concessionario si impegna a predisporre nella parte delle dichiarazioni da rendere da parte del contraente le seguenti clausole:
a) Clausola n. 1 “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula cd esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;
b) Clausola n. 2 “ Il Concessionario si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
8. Nei casi di cui al comma 7 l’esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concessionario, della volontà di quest’ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/14 convertito in legge n. 114/14

Art. 8 - Comunicazioni all’Osservatorio Lavori Pubblici

1. La Regione Calabria comunica all’Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai fini dell’applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i., ogni violazione da parte del Concessionario, degli Affidatari e Subaffidatari degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori” o di “grave inadempienza contrattuali’ secondo le previsioni del citato art. 27.

Art. 9

1. La Regione Calabria si impegna a riportare il CUP sui documenti, amministrativi e contabili - ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento - relativi al progetto stesso.
2. Ai sensi della Legge n. 3/2003, il Concessionario si impegna ad apporre il CUP del progetto, indicato nel presente Protocollo, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP del progetto sia apposto su tutti ì contratti che stipulerà per la realizzazione dell’opera e su tutte le fatture degli Affidatari e dei Subaffidatari.

Capo III
Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10

1. Il Concessionario presta adesione all’osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente Protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all’articolo 6, comma 3, del predetto Decreto Legge n. 187/2010, dagli artt. 1 e 2 del presente protocollo.
2. Ai fini della procedura di cui al comma si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la “piena tracciabilità delle transazioni finanziarie” i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l’esecuzione dell’opera oggetto del presente Protocollo, è consentita l’utilizzazione di RIPA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP venga inserito fin dall’inizio a cura del creditore che fa richiesta dell’emissione della RIBA.
3. Ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Regione Calabria, nell’assolvimento dell’impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui all’art. 3 del presente Protocollo, il “file” della clausola di tracciabilità, con annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto cui la clausola è riferita. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, il C.F. o Partita IVA. L’obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più “files”, di cui e redatto in ogni caso relativo elenco.
4. A richiesta della Regione Calabria, il Concessionario si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per gli affidamenti e subaffidamenti per i quali ricorre l’obbligo di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 187/2010, la nullità assoluta del contratto come precisato dall’AVCP nella richiamata determinazione.
5. Fatta salva l’irrogazione delle sanzioni di cui all’al t. 6 della legge n. 136/10, l’omessa trasmissione dei contratti comporta l’irrogazione da parte della La Regione Calabria a carico dell’impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. Il Concessionario che abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla La Regione Calabria l’omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera e esente da qualsivoglia responsabilità.

Capo IV
Fase di esercizio e gestione della concessione

Art. 11

1. Le norme di cui al presente Protocollo si applicano ai contratti di cui all’art. Ida stipularsi per l’esercizio e gestione delle strutture ospedaliere, quali a titolo puramente esemplificativo - manutenzione, pulizia ed acquisizione di forniture.
2. Il Concessionario, gli Affidatari cd i Subaffidatari pongono in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli adempimenti prescritti dal presente Protocollo con riguardo alla predetta fase di gestione dell’Opera.

Capo V
Norme finali

Art. 12

1. Le Parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Cosenza un apposito favolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili.
3. Ove la Prefettura o la Direzione Territoriale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi a illegittime forma di intermediazione per il reclutamento della manodopera, il Concessionario si impegna ad esercitare la facoltà di revocare l’autorizzazione concessa o di risolvere il contratto di Affidamento o di Subaffidamento ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011. La possibilità di esercitare tale facoltà sarà espressamente prevista in una apposita clausola da inserire nei contratti stipulati.

Art. 13

Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di concessione di costruzione e gestione dei lavori suddetti sottoscritto tra il Concessionario e la Regione Calabria; per le attività ad esso demandate non spetta al Concessionario alcun corrispettivo, rimborso e/o indennizzo rispetto a quanto già previsto nel Contratto di concessione.

Art. 14 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo di Legalità, devono essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:
a) quanto al Concedente, fino al collaudo delle opere:
Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, LL.PP, Mobilità
Tel. ***
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Alla c.a. Dirigente Generale pro tempore - Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Pallaria
Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici
b) quanto al Concedente, nella fase di gestione:
Dipartimento n. 8 - Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. ***
Alla c.a. Dirigente Generale pro tempore - Prof. Riccardo Fatarcela
e) quanto all’Azienda Sanitaria Provinciale:
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Tel. ***
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Alla c.a. Dirigente Generale pro tempore - Dott. Raffaele Mauro;
d) quanto al Concessionario:
Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Alla c.a. Amministratore per la straordinaria gestione, legale rappresentate pro tempore Prof. Saverio Ruperto;
e) quanto alla Prefettura di Cosenza:
Prefettura di Cosenza - Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Tel. *** ***
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Alla c.a. Dott. Osvaldo Caccuri
2. Ogni variazione, deve essere immediatamente comunicata agli altri soggetti.

Cosenza, 26 aprile 2016


Fonte: fìlleacgil.it