Tipologia: CCNL
Data firma: 30 marzo 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Federazione gomma plastica, Intersind e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer -Uil, Cisnal Chimici, Failc-Confail
Settori: Chimici, Gomma, Cavi elettrici, Plastica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parti contraenti
Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

• A. a livello nazionale
• B. a livello territoriale
• C. a livello aziendale
Titolo II - Organizzazione del lavoro
Titolo III - Previdenza integrativa
Titolo IV - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II

Art. 1 - Assunzione - documenti - residenza e domicilio
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto a termine
• Paragrafo A - Apprendistato

• Paragrafo B - Contratto a termine
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
• Paragrafo A
• Paragrafo B
• Paragrafo C
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni (Per i quadri, vedasi art. 30 comma 1)
Art. 7 - Passaggi di qualifica
Art. 8 - Orario di lavoro
• Paragrafo A
◦ Orario normale di lavoro

◦ Orario flessibile
• Paragrafo B
◦ Lavoro supplementare e straordinario

• Paragrafo C
◦ Lavoro a turni

Art. 9 - Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 12 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni
Art. 13 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 14 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
• Paragrafo A - Giorni festivi
• Paragrafo B - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Trattamento economico minimo
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Divisore orario
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Reclami sulla retribuzione
Art. 23 - Lavoro a cottimo
• Paragrafo A

• Paragrafo B
• Paragrafo C
• Paragrafo D
• Paragrafo E
• Paragrafo F
Art. 24 - Scatti di anzianità.
Art. 25 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 26 - Contrattazione di II livello.
• Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale

• Premio di risultato
• Norme transitorie
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 29 - Indennità speciali
• a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione
• b) Indennità per disagiata sede
Art. 30 - Quadri
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Trasferta
Art. 33 - Trasferimento
Art. 34 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 35 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 36 - Permessi e altre facilitazioni
• Paragrafo A - Permessi di entrata e uscita

• Paragrafo B - Permessi per necessità diverse
• Paragrafo E - Volontariato
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Infortunio e malattie professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 43 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza
• Paragrafo A

◦ Livello nazionale
◦ Livello aziendale
• Paragrafo B
• Norma transitoria
Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Paragrafo A - Valori limite

• Paragrafo B - Prevenzione
• Paragrafo C - Registrazioni
Art. 45 - Lavoro a domicilio
Art. 46 - Appalti
Art. 47 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
• Paragrafo A - Lavoratori studenti
• Paragrafo B - Diritto allo studio
Art. 48 - Abiti da lavoro
Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 50 - Reclami e controversie
Art. 51 - Inizio e fine del lavoro
Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 53 - Visita di inventario e di controllo
Art. 54 - Assenze
Art. 55 - Rapporti in azienda
  Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Multe e sospensioni
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 60 - Preavviso
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 62 - Previdenza
Art. 63 - Indennità in caso di morte
Art. 64 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 65 - A) Rappresentanza Sindacale Unitaria
• B) Commissioni interne e Delegato d'impresa
Art. 66 - Assemblee
Art. 67 - Affissioni
Art. 68 - Permessi per cariche sindacali
Art. 69 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 70 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 71 - Fondo di solidarietà
Art. 72 - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Piccole aziende
Art. 75 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 76 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegati all'art. 4 "Classificazione del personale"
Allegato 1 - Declaratorie e posizioni professionali
• Amministrazione
• Manutenzione
Personale, organizzazione ed E.D.P
• Produzione
• Qualità
• Ricerca e sviluppo
• Servizi vari
Allegato 2
• Esemplificazione di mansioni (Produzione e qualità)
• Esemplificazione delle mansioni dell'area produzione
• Esemplificazione delle mansioni dell'area qualità
Allegato n. 3: Valori limite di concentrazione atmosferica per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) per l'anno 195-1996.
Allegato n. 4: Valori limite di esposizione a carico termico negli ambienti di lavoro indicati dal comitato tecnico dell'Enpi.
Allegato n. 5 Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Disposizioni transitorie e finali.
Appendice
- Legge 27 dicembre 1985, n. 816.
- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
- Legge 19 gennaio 1955, n. 25,
- D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Legge 20 maggio 1975, n. 164.
- Legge 13 agosto 1980, n. 427.
- Legge 23 luglio 1991, n. 223.
- Legge 23 dicembre 1937, n. 2387.
- Contratto collettivo 31 maggio 1941.
- Legge 18 aprile 1962, n. 230.
- Legge 3 febbraio 1978, n. 18.
- Legge 3 dicembre 1977, n. 876.
- Legge 25 marzo 1983, n. 79.
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
- Legge 9 gennaio 1963, n. 7.
- Legge 13 luglio 1967, n. 584.
- Decreto Ministeriale 8 aprile 1968.
- Legge 4 maggio 1990, n. 107.
- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
- Legge 15 luglio 1966, n. 604.
- Legge 11 maggio 1990, n. 108.
- Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
- Accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
- Accordo interconfederale 20 gennaio 1993.
- Accordo interconfederale 31 gennaio 1995.
- R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
- R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Legge 10 aprile 1991, n. 125.
- Legge 26 febbraio 1982, n. 54.
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407.
- Legge 13 maggio 1985, n. 190.
- Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
- Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153.
- D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito con modificazioni in Legge 1 giugno 1991, n. 166.
- Legge 27 maggio 1949, n. 260.
- Legge 31 marzo 1954, n. 90.
- Accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
- Legge 5 marzo 1977, n. 54.
- D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
- Legge 22 febbraio 1934, n. 370.
- D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
- Legge 3 maggio 1955, n. 370.
- D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
- Legge 24 dicembre 1986, n. 958.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300.
- Legge 26 giugno 1990, n. 162.
- Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- Legge 29 maggio 1982, n. 297.
- Legge 11 novembre 1983, n. 638.
- D.M. 15 luglio 1986.
- Legge 5 giugno 1990, n. 135.
- Ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC.
- Legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Legge 18 febbraio 1992, n. 162.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Contratto collettivo nazionale dl lavoro per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici e affini e all'industria delle materie plastiche

Parti contraenti
Addì 30 marzo 1996, in Roma tra la Federazione gomma plastica […] con la partecipazione di una Delegazione industriale […] l'Associazione sindacale Intersind […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Filcea-Cgil […] e con l'assistenza della Cgil Nazionale […], la Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […], la Uilcer-Uil […] con l'assistenza del Segretario Generale della Uil […] con la partecipazione di una delegazione composta dai rappresentanti delle strutture Regionali, Comprensoriali e delle Rappresentanze Sindacali delle aziende del settore; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale dl lavoro da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:
- Assogomma - Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e Affini;
- Unionplast - Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
- Airp - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
- Assorimap - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche;
- Intersind - Associazione Sindacale Intersind.

Addì 30 marzo 1996, in Roma tra la Federazione gomma plastica […] con la partecipazione di una Delegazione industriale […], la Associazione sindacale Intersind […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie Provinciali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore; con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal Responsabile del Settore Politiche Sindacali […] e del Segretario Generale della Cisnal […] si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale dl lavoro da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:
- Assogomma - Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e Affini;
- Unionplast - Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
- Airp - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
- Assorimap - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche;
- Intersind - Associazione Sindacale Intersind.

N.B.
Il richiamo nel presente contratto alla Federazione Unitaria Lavoratori Chimici è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.

Addì 30 marzo 1996, in Roma tra la Federazione gomma plastica […] con la partecipazione di una Delegazione industriale […], l'Associazione sindacale Intersind […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail Settore Industria della Gomma, Cavi Elettrici e Affini e Materie Plastiche […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […] si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale dl lavoro da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:
- Assogomma - Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e Affini;
- Unionplast - Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
- Airp - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
- Assorimap - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche;
- Intersind - Associazione Sindacale Intersind.

N.B.
Il richiamo nel presente contratto alla Federazione Unitaria Lavoratori Chimici è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari.

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

1. Le parti firmatarie, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 25.1.1990 e dal Protocollo 23.7.93, condividendo l'obiettivo di rispondere alla sfida del Mercato Unico Europeo attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione e tenuto conto altresì dei complessi problemi legati alle profonde trasformazioni aperte in Italia e in Europa, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate a logiche di coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di dotarsi - anche al fine di creare occasioni di maggiore reciproca consapevolezza - di un sistema di confronti periodici che, ai diversi sottoindicati livelli, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità. 3. In particolare saranno oggetto di esame congiunto:

A. a livello nazionale,
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- i processi di innovazione tecnologica, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto l'aggiornamento e l'adeguamento delle procedure di volta in volta introdotte dall'evoluzione legislativa nazionale ed europea in materia di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanza settoriale e contrattuale;
- le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali nonché, sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, gli interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della ricerca stessa;
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore, l'andamento della occupazione giovanile, in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.1993 sui contratti di formazione lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare del Mezzogiorno, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/91, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito;
- le dinamiche salariali e l'andamento della contrattazione aziendale in rapporto alla corretta applicazione delle disposizioni stabilite in materia dal contratto e dal Protocollo 23.7.1993;
- le possibilità di intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, con particolare riguardo ai problemi della scuola;
- le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate a un maggior raccordo con le esigenze delle imprese. Saranno inoltre ricercate le opportune modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi, nell'ambito delle azioni che le parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistema paritetico introdotto dall'Accordo interconfederale 20.1.1993 e successivi;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- i problemi di interesse settoriale derivanti dalle disposizioni legislative emanate in tema di riforma del sistema pensionistico e di pensione integrativa, tra cui quelle riguardanti i lavori usuranti;
- le problematiche poste dal progetto di riforma legislativa in materia di mercato del lavoro di cui al Protocollo 23.7.1993. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto le implicazioni settoriali di tale progetto di riforma e quelle aventi comunque rilevanza contrattuale;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei portatori di handicap con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- i problemi posti dall'inserimento lavorativo di extracomunitari. Inoltre, con riferimento alla realizzazione del Mercato Unico Europeo e ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese, costituiranno oggetto di esame congiunto:
- l'andamento del costo del lavoro del settore in Italia e negli altri paesi;
- il rapporto tra retribuzione e oneri sociali in Italia e negli altri paesi;
- l'andamento delle ore lavorate e le normative in tema di orario di lavoro in Italia e negli altri paesi;
- le relazioni industriali in Italia e negli altri paesi. Su ciascuno dei temi precedentemente indicati, le parti potranno, di volta in volta, costituire dei comitati paritetici misti per gli approfondimenti che si ritenessero opportuni e per le eventuali iniziative propositive.

B. a livello territoriale,

1) nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, saranno esaminati:
- le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
- gli interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende e le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nella Regione;
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore, l'andamento della occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale 20.1.1993 sui contratti di formazione lavoro, l'andamento della occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/91 e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e le principali finalizzazioni della stessa;

- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- i programmi di formazione professionale e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei portatori di handicap con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;

2) nelle aree provinciali o comprensoriali, qualora le parti le individuino sulla base di una significativa concentrazione di aziende che esercitino produzioni omogenee, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale di competenza, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale.

C. a livello aziendale,
1) i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale e aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle Regioni con indicazione delle leggi di riferimento dell'Ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sui principali indirizzi della stessa;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
- le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23.7.1991, n. 223;
- il ricorso ai contratti di formazione lavoro, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei portatori di handicap con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
- eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo, di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
2) le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 180 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle Regioni, con indicazione delle leggi di riferimento, dell'Ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
- la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
- le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23.7.1991, n. 223;
- il ricorso ai contratti di formazione lavoro, a tempo parziale e a termine;
- l'andamento dell'occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All'esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla Fulc;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei portatori di handicap e di altre categorie di disabili;
- eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo, di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
3) In riferimento alla normativa contrattuale dell'orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale e aziendale, le parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da una parte, di attenuare l'impatto sociale e, dall'altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.

Titolo II - Organizzazione del lavoro
1. Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali.
2. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche e umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori.
3. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare.
4. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale:
- la Direzione aziendale e la RSU esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse;
- la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla RSU, entro i 5 giorni successivi;
- le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla RSU, formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale e, in caso di divergenza, saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione Paritetica Nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea.
5. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e RSU potranno proporre alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.

Parte II
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto a termine.
Paragrafo A - Apprendistato.

1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]

Paragrafo B - Contratto a termine.
14. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/62 e dall'art. 8-bis della legge n. 79/83.
[…]
20. La RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale, trimestralmente, un esame congiunto sulle tematiche relative ai contratti a termine.
[…]

Art. 4 - Classificazione del personale.
Paragrafo B

12. La RSU:
- verifica l'inquadramento delle mansioni attuato dall'azienda, avanza le eventuali diverse valutazioni e le esamina con la Direzione aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dei presente articolo e dalle relative norme transitorie;
- segnala alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo comma 13, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo con la Direzione aziendale;
- esamina con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazione dei lavoro sul sistema classificatorio;
- propone, congiuntamente alla Direzione aziendale, alla Commissione Paritetica Nazionale, le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione dei successivo rinnovo contrattuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma del Titolo II "Organizzazione del lavoro".
13. Viene istituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da nove rappresentanti delle Associazioni industriali e da nove rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
14. La Commissione avrà il compito di:
- esprimere, entro 60 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sull'area funzionale e il livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;
- sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto nell'ultimo comma del Titolo II "Organizzazione del lavoro".
15. L'esaurimento della procedura di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali ricorsi alla autorità giudiziaria e per eventuali iniziative conflittuali.

Art. 8 - Orario di lavoro.
Paragrafo A
Orario normale di lavoro

1. Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all'art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

  1996 1997 1998 1999
a. addetti a tre turni avvicendati
giornalieri, con attività svolta
su 17 turni settimanali
220 218 221 222
b. addetti a tre turni avvicendati
giornalieri, con attività svolta
su 18 o più turni settimanali
217,5 215,5 218,5 219,5
c. addetti a tre turni avvicendati
giornalieri, con attività svolta
su 21 turni settimanali
217,5 214,5 217,5 218,5

[…]
5. I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 giorni la settimana.

Orario flessibile
7. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa in determinati periodi dell'anno, l'orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8. Tali programmi - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comunicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali.
9. Distribuzioni dell'orario di lavoro diverse da quelle indicate nei presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.

Paragrafo B
Lavoro supplementare e straordinario
10. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte a esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11. Eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero, mediante riposi, delle ore supplementari formerà oggetto di contrattazione con la RSU.
12. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente 10° comma, sono tenuti a disposizione della RSU.
13. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.

Paragrafo C
Lavoro a turni
14. Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l'orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
15. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
16. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Nota a verbale.
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
Chiarimento a verbale.
L'azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali ferie collettive e l'effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la RSU le problematiche relative, alla luce delle rispettive esigenze.
Dichiarazione delle parti.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni e altre assenze retribuite.

Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia.
1. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
2. La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 12 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni: definizioni e maggiorazioni.
[…]
12. Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal 5° comma, punto 8), del presente articolo.
13. Per ogni turno notturno effettivamente prestato nell'ambito dei turni avvicendati di cui al punto 8), comma 5 del presente articolo, verrà corrisposta un'indennità di L. 2.000; per i lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore, l'indennità da corrispondere per ogni turno notturno di effettiva prestazione, sarà di L. 3.000.
[…]

Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Paragrafo B - Riposo settimanale.

5. Come previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
6. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 23 - Lavoro a cottimo.
1. Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono.

Paragrafo B
5. La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU di cui al 10° comma.
[…]

Paragrafo C
10. Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11. Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui al precedente comma.
12. Nell'espletamento del loro compito, i delegati della RSU di cui al 10° comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13. Essi svolgeranno i loro compiti durante l'orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al 2° comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.

Paragrafo D
15. La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della RSU di cui al precedente 10° comma.
16. Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente contratto.
[…]

Paragrafo F
[…]
30. Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
31. Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
32. Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Art. 26 - Contrattazione di II livello.
Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale

1. In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il vigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di II livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.

Art. 33 - Trasferimento.
1. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Art. 34 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute.
[…]
4. È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria. Il recupero deve essere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite di un'ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.

Art. 36 - Permessi e altre facilitazioni.
Paragrafo A - Permessi di entrata e uscita.

1. A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 40 - Infortunio e malattie professionali.
1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
1. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 43 - Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza.
Paragrafo A.

1. Le parti firmatarie, al fine di rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, convengono di realizzare un sistema di relazioni articolato sui seguenti livelli.

Livello nazionale.
2. Le parti firmatarie esamineranno congiuntamente:
- le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- l'individuazione di linee per la promozione della formazione all'ambiente e alla sicurezza del lavoro;
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge o iniziative di carattere normativo;
- le problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al decreto legislativo 277/91;
- la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc.);
- le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesse per i settori rappresentati;
- le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 90/270 sui videoterminali.
3. Qualora le problematiche sopraindicate presentassero riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le organizzazioni territoriali competenti.
4. Le parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.

Livello aziendale.
5. L'azienda:
- qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti ai fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
- esaminerà con le Organizzazioni sindacali le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro installazione;
- annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al successivo comma 15, affronterà con la RSU e la RLS le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
6. Inoltre, fermo restando quanto previsto dai D.Lgs. 626/94, nei casi in cui azienda e RLS abbiano concordato l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza dei gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/ /enti, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda.

Paragrafo B.
7. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
8. In tutte le aziende e unità produttive i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
9. La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
10. L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22.6.1995, che si intendono qui integralmente richiamate.
11. La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94.
12. Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
13. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate preventivamente al datore di lavoro e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche.
14. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, si intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3 parte I dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
15. Le riunioni periodiche, previste dall'art.11, comma 1, del D.Lgs. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU.
Di ciascuna riunione viene redatto verbale.
16. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, i ed l, la RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti;
17. La RLS ha diritto a un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g del D.Lgs. 626/94.
18. Il programma base per la formazione della RLS - svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.

Norma transitoria.
Qualora la RSU sia stata già costituita ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.1993 o siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, la RLS sarà designata secondo la procedura prevista al punto 1.2, lett. b - parte l - dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Paragrafo A - Valori limite.

1. Ferma restando la regolamentazione di cui al D.Lgs. 277/91 e ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici e chimici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati:
- per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH;
- per il carico termico, quelli già proposti dal comitato tecnico dell'Enpi.
2. I predetti valori sono allegati ai presente contratto e verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
3. Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.

Paragrafo B - Prevenzione.
4. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
5. In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga
b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati Io richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico della azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
6. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
7. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
8. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Paragrafo C - Registrazioni
.
9. Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze dei registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato ai lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
10. Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi dei D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.

Art. 45 - Lavoro a domicilio.
1. Le aziende informeranno annualmente, a richiesta, la RSU su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero dei lavoratori interessati. Ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877.
2. Dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati, verranno forniti dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie in occasione degli incontri di cui al comma 3 - paragrafo B del titolo I "Relazioni industriali" della Parte Prima.

Art. 46 - Appalti.
1. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelli di manutenzione ordinaria continuativa, riferite alla attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
2. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
3. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende fino a 60 operai.
5. Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al paragrafo B.1) del titolo I "Relazioni industriali" della Parte Prima.
6. I gruppi industriali e le imprese, di cui rispettivamente ai paragrafi C.1) e C.2) del suddetto titolo I, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale.
Resta escluso dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 48 - Abiti da lavoro.
1. Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2. Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell'art. 4 l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
4. A titolo indicativo rientrano nei trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es.: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc.
5. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
9. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in conformità con quanto stabilito al 4° comma dell'art. 1 della legge 9.12.1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori e al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico- organizzativo, di rinviare l'individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali.
1. Per provvedersi degli utensili e dei materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta ai suo superiore diretto.
2. Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
4. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato.
5. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
6. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 31.
7. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 55 - Rapporti in azienda.
1. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Devono, fra l'altro, essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e Io sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione a orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli alla attività lavorativa e alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2. Nell'esecuzione dei lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
3. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che ai superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire e a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente ai disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni dei presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 57 - Multe e sospensioni.
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 54 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o Io sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme dei presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 58 - Licenziamento per mancanze.
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nei lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva ai divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 57, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 57;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 57;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

Art. 65 - A) Rappresentanza Sindacale Unitaria.
[…]
8. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 65 del CCNL 2.7.1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
9. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 5, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/70.
10. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
11. Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

B) Commissioni interne e Delegato d'impresa.
15. Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
16. Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.1966 inerenti il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.
[…]

Art. 66 - Assemblee.
1. Fermo restante quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.12.1993, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
10. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.
[…]

Art. 67 - Affissioni.
1. Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU e ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 74 - Piccole aziende.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Allegati
Allegati all'art. 4 "Classificazione del personale"

Allegato 1 - Declaratorie e posizioni professionali
Manutenzione
Livello A
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a un'articolata formazione tecnica specialistica, orientata a interventi in processi e metodologie dell'area di appartenenza e all'individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
- hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale dell'unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
- operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.

Posizioni professionali
Gruppo 1):

A/1 - Assistente capo manutenzione
- Guida, coordina e controlla l'attività di più assistenti e manutentori.
- Programma e organizza gli interventi di qualsiasi tipo di manutenzione, definendone le priorità nell'ambito degli obiettivi aziendali.
- Aggiorna i collaboratori sulle nuove tecniche di manutenzione e dà loro l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
- Definisce con altri enti le modalità operative di un programma di manutenzione e collabora alla ricerca di soluzioni tecniche atte a migliorare il livello manutentivo e/o costruttivo degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Livello C
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie della area di appartenenza;
- hanno la responsabilità di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità e incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.

Posizioni professionali
Gruppo 1):

C/1 - Assistente di manutenzione
- Coordina, distribuisce il lavoro a più manutentori e ne controlla le attività garantendo una corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Analizza le cause dei guasti, per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi a breve/medio termine.

Personale, organizzazione ed E.D.P.
Livello A
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a un'articolata formazione tecnica specialistica, orientata a interventi in processi e metodologie dell'area di appartenenza e all'individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
- hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale dell'unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
- operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.

Posizioni professionali
Gruppo 1):

A/1 - Responsabile di formazione
- Predispone il piano di formazione, in funzione dei bisogni individuati e delle caratteristiche degli utenti e ne garantisce la corretta applicazione, guidando, coordinando e controllando l'attività dei collaboratori.
- Promuove nuovi programmi di formazione anche in collaborazione con enti esterni, contribuendo alla progettazione degli stessi.
- Interagisce con gli enti coinvolti nella formazione.

Livello E
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a una specifica ed adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
- operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

Posizioni professionali
Gruppo 3):

E/3 - Addestratore
- Modula la durata delle varie fasi del piano di addestramento, redatto dal superiore, in funzione delle caratteristiche dei lavoratori in istruzione e li mette in condizione di conoscere il funzionamento della macchina/ impianto, le specifiche di qualità e di fabbricazione e il ciclo di lavoro.
- Segue il personale durante l'esecuzione delle operazioni manuali sul prodotto fino al conseguimento di un normale livello di produttività e di qualità ed esercita sugli stessi la supervisione e il controllo funzionale nell'ambito della medesima dipendenza gerarchica.
- Riferisce al superiore e agli enti della produzione sull'andamento della istruzione e collabora all'eventuale variazione dei programmi.

Produzione
Livello A
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a un'articolata formazione tecnica specialistica, orientata a interventi in processi e metodologie dell'area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
- hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale dell'unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
- operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.

Posizioni professionali
Gruppo 1):

A/1 - Assistente capo/sovrintendente/capo reparto
- Guida, coordina e controlla risorse umane e tecniche.
- Gestisce la produzione di più prodotti, con diverse tipologie di processo.
- Garantisce la realizzazione di obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Interviene per modifiche e variazioni dei programmi di produzione, in relazione a priorità tecnico-produttive e/o eventuali imprevisti, nel rispetto delle indicazioni generali ricevute.
- Concorre, in rapporto con gli altri enti/uffici aziendali, al miglioramento degli standard qualitativi, produttivi e di processo.

Servizi vari
Livello A
Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente a un'articolata formazione tecnica specialistica, orientata a interventi in processi e metodologie dell'area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
- hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale dell'unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
- operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività

Posizioni professionali
Gruppo 1):

A/1 - Responsabile del servizio di sorveglianza e di sicurezza
- Guida, coordina e controlla il lavoro del personale di vigilanza, per garantire la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone che operano all'interno dell'azienda.
- Propone soluzioni per migliorare il grado di sicurezza e di preservazione del patrimonio aziendale e per l'innovazione dei sistemi di controllo.
- Interagisce con enti esterni e interni all'azienda.

A/1 - Specialista ambiente e sicurezza del lavoro
- Programma i rilevamenti da fare nell'ambiente di lavoro, coordinando la loro esecuzione.
- Registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
- Analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora con il superiore nell'interpretazione delle normative di legge e nella individuazione dell'obbligatorietà o meno delle visite mediche.
- Esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari a rischio e redige le relative norme d'impiego da seguire.
- Controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni di sicurezza mediante l'espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta agli enti preposti per adeguare l'impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistiche vigenti.