Tipologia: CCNL
Data firma: 21 maggio 1999
Validità: 01.09.1998 - 31.08.2002
Parti: Assolampade e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Lampade, Valvole ecc, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Disciplina generale
Sezione I.

Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione
• A) Livello nazionale

• B) Livello aziendale
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Sezione II - Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 - Assunzione e visite mediche
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23 luglio 1991 n. 223
Art. 6 - Portatori di handicap
Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
• A) Contratto a termine
• B) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
• C) (Comunicazioni)
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Classificazione del personale
• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 12 - Passaggio di mansioni
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
Art. 16 - Lavoro in turni
Art. 17 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Festività
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Riposi aggiuntivi
Art. 22 - Sospensione del lavoro
Art. 23 - Elementi della retribuzione
Art. 24 - Minimi contrattuali
• Tabelle retributive Aumento dei minimi contrattuali
• Una tantum
Art. 25 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 26 - Premio speciale
Art. 27 - Premio aziendale di partecipazione
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Tredicesima mensilità
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Passaggi di qualifica
Art. 33 - Trasferimenti
Art. 34 - Assenze.
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Volontariato
Art. 38 - Permessi
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Trattamento per maternità
Art. 41 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 42 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• a) Assenza dal lavoro
• b) Conservazione del posto
• c) Trattamento economico
Art. 43 - Ambiente di lavoro: prevenzione e sicurezza
Art. 44 - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Indumenti di lavoro
Art. 47 - Norme aziendali
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Relazioni sindacali
Art. 50 - Visite di inventario e di controllo
Art. 51 - Rapporti in azienda
 Art. 52 - Conservazione degli strumenti e del materiale
Art. 53 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Licenziamento senza preavviso
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 57 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 58 - Indennità in caso di morte
Art. 59 - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 60 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
Art. 61 - Patronati
Art. 62 - Assemblee
Art. 63 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 64 - Permessi per cariche sindacali
Art. 65 - Affissioni
Art. 66 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 67 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 68 - Condizioni di miglior favore
Art. 69 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 70 - Decorrenza e durata
Art. 71 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del Contratto
Disciplina speciale
Sezione I. Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia

Art. 72 - Periodo di prova
Art. 73 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 74 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all'art. 74, punto 4
Art. 75 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 76 - Interruzione del lavoro e sospensioni
Art. 77 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 78 - Recuperi
Art. 79 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 80 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 81 - Retribuzione oraria
Art. 82 - Trasferte
Art. 83 - Preavviso
Art. 84 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Sezione II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 85 - Criteri di appartenenza
Art. 86 - Clausole di rinvio
Sezione III - Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche quadri e impiegatizia
Art. 87 - Periodo di prova
Art. 88 - Disposizioni particolari per quadri e impiegati con funzioni direttive
Art. 89 - Computo della retribuzione
Art. 90 - Trasferta
Art. 91 - Alloggio
Art. 92 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati
Allegato A Minimi tabellari mensili
Allegato B (indennità di vacanza)
Allegato C
Allegato C bis. Declaratorie e profili professionali
Allegato D. (contributo rinnovo contratto)
Allegato E. Linee guida congiunte sul premio di partecipazione
Allegato E1. Esempi di parametri di produttività
Allegato E2. Esempi di parametri di andamento economico
Allegato F. Fondo previdenza complementare Fonchim
• 1. Quota di iscrizione
• 2. Contributi e spese di gestione
• 3. Campagna di informazione
• 4. Rappresentatività
• 5. (stralcio dall'Accordo di rinnovo CCNL 21.5.99)
o Previdenza complementare
o Permessi per i componenti dell'Assemblea
Allegato G. Lavori usuranti

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 maggio 1999 per gli addetti alle industrie produttrici di:
- Lampade elettriche
- Valvole termojoniche
- Cinescopi
- Quarzi pilota
- Semiconduttori
- Trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole
- Tubi fluorescenti e luminescenti
- Tubi sagomati
- Apparecchi termostatici


Addì 21 maggio 1999 in Roma tra Associazione Nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici, […], con la partecipazione della Delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, […] e Filcea-Cgil […] e con l'assistenza della Cgil nazionale […], Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcem-Uil […] assistiti dal Segretario generale Uil […], si è stipulato il seguente CCNL per le aziende e i lavoratori da esse dipendenti che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori (non regolati da altri CCNL), trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.

Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa e gli Accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, s'intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Disciplina generale
Sezione I.
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
A) Livello nazionale.

Al fine di consolidare il sistema di relazioni industriali, le parti - tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore - convengono di costituire un Organismo paritetico di Osservazione nazionale sull'andamento del settore stesso. Tale Organismo avrà il compito di analizzare periodicamente tematiche definite da sottoporre alle parti stipulanti per un esame congiunto, allo scopo di promuovere - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle OO.SS. dei lavoratori - linee di azione volte a tutelare gli interessi del settore.
Tale Organismo analizzerà, in particolare, i seguenti temi:
a) l'evoluzione del sistema di relazioni industriali;
b) l'andamento del mercato nazionale e internazionale;
c) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
d) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento alla introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
e) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui contratti di formazione e lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
f) le eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
g) la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di un'oggettiva valutazione della competitività internazionale;
h) le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
i) le normative legislative nazionali e comunitarie in materia di lavoro e, in particolare, l'evoluzione legislativa relativa agli orari di lavoro; le problematiche relative all'orario di lavoro e al conto ore individuale, anche in rapporto al contesto della competitività; le eventuali sperimentazioni a livello aziendale e l'attuazione delle normative contrattuali in argomento;
l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione;
m) i Comitati aziendali europei;
n) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con riferimento alle normative vigenti;
o) le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientali e dell'ecologia, con riferimento all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti. Sarà inoltre oggetto di esame congiunto la definizione delle linee guida per le attività formative orientate all'approfondimento delle specificità del settore, rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
p) le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate a un maggior raccordo con le esigenze delle imprese. I temi della formazione costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'evoluzione tecnologica e organizzativa in atto e di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa.

B) Livello aziendale.
Il momento d'incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 200 unità, forniranno alle RSU e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle OO.SS. dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e ricerca accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni, specificandone le leggi di riferimento;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi d'età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione;
g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori;
h) i principali indici del bilancio di esercizio, con particolare riferimento al conto economico.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione femminile e le pari opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici dipendenti in possesso di adeguate conoscenze della specifica materia.
Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali problematiche potranno essere portate all'attenzione delle parti stipulanti il CCNL, al fine di compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 C.P.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 200, le associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti alla parte B, lett. e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustificano.

Art. 2 - Formazione professionale.
Le parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, affermano concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Infatti l'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale e i processi di cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza, l'adeguamento delle professionalità e del livello di qualificazione delle risorse.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- provvedere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di porre i lavoratori stessi in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere, in occasione del confronto con l'azienda, le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda, nonché alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative e allo sviluppo professionale.
Le parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20.6.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale, nonché la possibilità di utilizzare le risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.

Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio.
1) Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la RSU e, tramite le locali associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.
2) I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con la RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi d'intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta della RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori; in particolare le aziende appaltanti forniscono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le aziende appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno con incontri periodici la RSU sulle motivazioni e sulla natura delle attività conferite in appalto.
3) Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877 le associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
Dichiarazione delle parti.
Le parti dichiarano che la qualità dei servizi forniti da terzi concorre al miglioramento continuo della prestazione dell'azienda.

Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, la RSU e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato provinciale di categoria sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Nota a verbale.
Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui alle leggi e agli accordi interconfederali vigenti.

Sezione II - Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 - Assunzione e visite mediche.

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che s'intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 6 - Portatori di handicap.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento ai sensi delle leggi vigenti, dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
[…]

Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
C) (Comunicazioni)

La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, il livello nonché la durata prevista del contratto.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni dall'assunzione. Le parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate.
I lavoratori assunti con contratto a termine e interinale usufruiranno di interventi informativi/formativi di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
Nota a verbale.
La durata dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati per sostituire lavoratori assenti potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.

Art. 8 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto da esse non contemplato, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
[…]
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
[…]

Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time).
[…]
I trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno saranno riconosciuti in misura proporzionale all'orario di lavoro concordato.
[…]

Art. 11 - Classificazione del personale.
Dichiarazione a verbale delle parti.

Le parti convengono di rivedere il sistema di classificazione del personale, al fine di pervenire al suo aggiornamento.
A tale scopo le parti concordano sull'allegato modello di classificazione (allegato C e C bis), che troverà applicazione nel 2° biennio di vigenza del contratto.
Entro il 30.6.00 le parti, con l'ausilio di un'apposita Commissione paritetica nazionale, procederanno a una approfondita verifica dei contenuti dell'assetto classificatorio, al fine di evidenziare - fermo restando l'impianto globale concordato - eventuali esigenze di aggiustamento tecnico e di inserimento concernente i profili.
Le parti si danno atto che in sede di rinnovo biennale della parte economica del contratto si terrà conto degli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo sistema classificatorio.
[…]

Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche e umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo. Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento. Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU.
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione possono comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo interessato.
[….]

Art. 12 - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.
[…]

Art. 14 - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e RSU. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo.
Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi d'orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 21, le ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa del 22.1.83, nonché le riduzioni d'orario di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
Le parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la RSU - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni d'orario di cui all'art. 21, al Protocollo d'intesa 22.1.83 e alle riduzioni d'orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal comma 3.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia dell'efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente. Al di fuori dei casi previsti dal comma 6, eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 6.
L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al successivo art. 15, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.94 e a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.7.02.
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Il lavoro straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]
Le parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai 2 commi successivi.
A partire dall'1.1.01 per le ore straordinarie (non determinate da messa a punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione straordinaria non programmata comprese le esigenze di ripristino degli impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta:
- all'accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito conto ore individuale;
- al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno.
Con cadenza semestrale, la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Chiarimenti a verbale.
1) Conformemente al disposto dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a mezz'ora.
2) Lavori preparatori e complementari - Le parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione d'orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
[…]
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella sezione I della Disciplina generale del presente contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 16 - Lavoro in turni.
Le parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Art. 18 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. […].

Art. 38 - Permessi.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
Per quanto concerne i permessi per ragioni inerenti:
- familiari portatori di handicap;
- familiari in condizioni di tossicodipendenza;
- tutela della maternità;
si fa riferimento alle relative norme di legge.
Al lavoratore donatore di midollo osseo l'impresa, a fronte della relativa certificazione, riconosce 2 giorni di permesso retribuito, a partire dalla dimissione dall'ospedale.
[…]

Art. 40 - Trattamento per maternità.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30.12.71 n. 1204.
[…]
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 41 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 43 - Ambiente di lavoro: prevenzione e sicurezza.
L'azienda e i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima e alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti previsti dalle norme di legge o, in mancanza, ecceda i livelli massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati dalle tabelle stesse. Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane.
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a 1000 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni assunti a tempo indeterminato.

Al RLS eletto dai lavoratori sono attribuiti i seguenti compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora. ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
p) ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, D.lgs. n. 626/94.

La riunione periodica prevista dal precedente punto l) è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione con urgenza della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

Vengono inoltre attribuiti al RLS i seguenti compiti:
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione alla normativa vigente, ai servizi d'igiene ambientale e di medicina del lavoro delle ASL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. L'azienda assumerà a proprio carico l'onere di tali indagini. I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidato. Il RLS ha piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente, a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- formulare valutazioni sul programma di sorveglianza sanitaria comprendente esami chimici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente a seguito della valutazione da parte aziendale o di situazioni di particolare rischio emerse nel corso di indagini ambientali. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati.

Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti b), c), d), g), i) ed l) del presente articolo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.

La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno in sede aziendale ulteriori 8 ore finalizzate alla formazione riguardante le specificità aziendali.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
Le parti seguiranno la formazione dei RLS, anche attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli organismi paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95.

Le aziende porteranno a conoscenza del RLS, su sua richiesta:
a) programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza;
b) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici. Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro. In caso di appalto le aziende forniranno alle imprese terze informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.

Vengono istituiti
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione del RLS e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Per quanto riguarda il personale femminile, in conformità di quanto previsto dal D.lgs n. 645/96 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l'azienda, nell'ambito della valutazione del rischio previsto dal D.lgs. n. 626/94, individua i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
d) il registro di cui all'art. 69, D.lgs. n. 626/94 degli esposti alle sostanze cancerogene, ove sussistano, nell'ambito del processo produttivo;
e) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
È prevista inoltre la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi, impiegati nel ciclo produttivo.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori. Dichiarazione a verbale.
In relazione a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nel caso in cui le competenti autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame tra le parti firmatarie del presente contratto.

Art. 46 - Indumenti di lavoro,
L'azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena e agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
L'azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
L'azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 47 - Norme aziendali.
Oltre che al presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.

Art. 49 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla sezione I della Disciplina generale del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.

Art. 51 - Rapporti in azienda.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 52 - Conservazione degli strumenti e del materiale.
Il lavoratore riceverà in consegna dall'azienda gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto come strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà mediante trattenuta sulla retribuzione delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 54 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle altre norme potranno essere punite:
1) con richiamo verbale;
2) con l'ammonizione scritta;
3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) con la sospensione tino ad un massimo di 3 giorni;
5) con il licenziamento.
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
g) introduca bevande alcoliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 55 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita dell'indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 54;
b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
c) danneggiamento volontario al materiale e agli impianti dell'azienda;
d) insubordinazione verso i superiori;

g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 54, quando siano stati comminati 3 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi 2 anni.

Art. 60 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 13.12.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70. […]
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale elevato da 2 ore a 2 ore e mezza per dipendente in forza unità produttiva. Tale monte ore assorbe fino a concorrenza eventuali condizioni di miglior favore in atto a livello aziendale. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. […]
Dichiarazioni a verbale.
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 62 - Assemblee.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 65 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria, aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi, di cui al comma 1, della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma dello stesso Segretario responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
[…]
È consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell'orario di lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale d'informazione delle OO.SS., […].

Art. 67 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente CCNL hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali o regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente tra le OO.SS. centrali degli industriali e dei lavoratori.

Disciplina speciale
Sezione I. Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia.
Art. 73 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23.5.46.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:
- addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
[…]

Art. 74 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, l'operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo.
[…]
4) L'azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza. Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (vedi chiarimento in calce all'articolo).
5) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda e la RSU. Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore la O.S. dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1 al fine di accertare che si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema. Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 48, parte Comune.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4), comma 3, alle norme di cui al presente articolo. Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 48, parte Comune.
[…]
21) I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che, pure essendo soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra s'intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'azienda comunicherà alla RSU i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione. L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica e organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
[…]
Protocollo di chiarimento all'art. 74, punto 4.
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es. moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 77 - Riduzione di lavoro e turni.
In caso di riduzione di lavoro, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e alla formazione di turni.

Art. 78 - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri e il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Allegati
Allegato C

A partire dall'1.9.00 l'art. 11, CCNL 16.12.94 è integralmente sostituito dal seguente:
Art. 11 - Classificazione del personale.
[…]
Alle RSU è attribuito il compito di:
- verificare l'inquadramento delle mansioni attuato dall'azienda, in sede di prima applicazione della revisione del sistema di classificazione, avanzare le eventuali diverse valutazioni ed esaminarle con la Direzione aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo e dalle relative norme transitorie;
- esaminare con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazione del lavoro sul sistema classificatorio;
- segnalare alla Commissione paritetica nazionale, di cui al successivo comma, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo con la Direzione aziendale.

Viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 rappresentanti Assolampade e da 6 rappresentanti delle OO.SS.
La Commissione avrà il compito di:
- esprimere, entro 30 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sul livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;
- sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
L'esaurimento delle procedure di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali iniziative unilaterali.
[…]

Allegato C bis. Declaratorie e profili professionali
Livello C.
Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:
- sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un elevato grado d'istruzione o equivalente formazione e una approfondita esperienza tecnico-gestionale;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative complesse o di attività specialistiche di livello equivalente;
- operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una verifica del risultato complessivo.

Profili professionali.
Responsabile magazzino (I)

Coordina le attività del magazzino e della distribuzione fisica di materiali e prodotti garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi, fiscali e doganali.
Gestisce le attività di ricevimento, stoccaggio e spedizione di materiali e prodotti, identificando e segnalando anomalie nei livelli di stock.
Garantisce l'efficienza e la sicurezza dei mezzi e attrezzature affidati.


Responsabile settore manutenzione (I
)
Programma e organizza gli interventi di manutenzione nel settore di competenza, definendone le priorità.
Gestisce e controlla l'attività del personale assegnato, dando l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
Garantisce la corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Analizza le cause dei guasti per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi di manutenzione a breve/medio termine.

Livello E.
Declaratoria.

Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado d'istruzione o equivalente formazione e consolidata esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono capacità di analisi ed elevate abilità tecnico-professionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di elevate attività specialistiche e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento e il controllo dell'attività di un significativo gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di procedure e/o di processi implicanti scelte tra opzioni definite, ricevendo una verifica dei risultati della prestazione.

Profili professionali.
Operatore polivalente di produzione (O)
Esegue congiuntamente su macchinari, impianti e attrezzature, interventi complessi di elevata difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e la manutenzione di tutte le linee di produzione, diversificate sia per macchinari che per tecnologia produttiva.
Correlando, con diagnosi critica di causa-effetto, la qualità e la quantità del prodotto ad eventuali anomalie e/o difetti dei macchinari e/o del ciclo produttivo, procede alla individuazione dei guasti ed effettua gli interventi e le regolazioni necessari per il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento di tutte le linee di produzione.
Provvede eventualmente alla formazione del personale di produzione, sostituendolo, se del caso, a tutti gli effetti, e assicura l'efficienza, con apporto di collaborazione critica, di tutto il complesso dei macchinari, impianti e attrezzature di produzione.

Allegato E1. Esempi di parametri di produttività
[….]
- Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna

Allegato G. Lavori usuranti
Assolampade e Fulc concordano di costituire una Commissione con il compito di:
1) acquisire quanto prima l'orientamento del Ministero del lavoro sulla intera problematica dei lavori usuranti;
2) valutare, alla luce degli orientamenti del Ministero, previa verifica delle mansioni già riconosciute dalla legge come usuranti, una griglia per l'individuazione dell'eventuale esistenza delle mansioni alle quali applicare i benefici di legge, considerando anche le possibili implicazioni di costo in una logica di ripartizione tra Stato, imprese e lavoratori secondo le previsioni di legge;
3) attivare un confronto con il Ministero del lavoro sulla legge e sugli orientamenti relativi ai dispositivi applicativi;
4) la Commissione inizierà i suoi lavori entro la fine di settembre 1997.