Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 12 maggio 2016
Modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
G.U. 8 luglio 2016, n. 158

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, ed integrato dall'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 9 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese di attività di bonifica di amianto alle Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 277, secondo cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto l'ultimo periodo del citato comma 277, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti»;

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Sono stabilite le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.

Art. 2
Soggetti destinatari e requisiti di ammissione al beneficio

1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori:
a) del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
b) non titolari di trattamento pensionistico.
2. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione, per i lavoratori di cui al comma 1, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovrà produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze.

Art. 3
Domanda di accesso al beneficio

1. Le domande di accesso al beneficio ricevute dall'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono tempestivamente trasmesse all'INAIL per il rilascio della certificazione tecnica di cui all'art. 5.

Art. 4
Beneficio

1. Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art. 5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, può essere riconosciuto una sola volta.

Art. 5
Certificazione tecnica

1. All'esito dell'esame delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, con indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare ai sensi dell'art. 4.
2. Nel caso in cui l'INAIL accerti la mancata sussistenza delle predette condizioni trasmette all'INPS la relativa certificazione negativa.

Art. 6
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 7 comunica all'interessato:
a) l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 7;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 7
Monitoraggio

1. Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS effettua un monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l'analisi delle informazioni concernenti:
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici;
b) l'onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS.

Art. 8
Decorrenza dei trattamenti pensionistici

1. I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

Art. 9
Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dei relativi oneri, anche in via prospettica, come disciplinato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10
Disposizioni finali

1. L'INPS provvede, altresì, alla predisposizione di istruzione operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. L'INPS provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2743