Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo
Data firma: 28 giugno 2016
Parti: Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, TLC Call center outbond
Fonte: fistelcislcampania.it

Sommario:
Premessa
Tutela dei collaboratori


Modifica e integrazione dell’Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al CCNL TLC

Roma, 28 giugno 2016, tra Assotelecomunicazioni-Asstel - assistita da una delegazione composta dalle Aziende Associate - nonché Assocontact e le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil

Premesso che:
- il giorno 1° agosto 2013 è stato sottoscritto l’Accordo per la disciplina del lavoro a progetto nei call center ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall’art. 1, comma 23, della l. 28 giugno 2012, n. 92 e dall’art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134;
- il giorno 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di adeguamento con il quale le parti hanno stabilito che le norme previste nell’accordo 1° agosto 2013 devono intendersi riferite ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolate;
- il giorno 11 dicembre 2015 è stato sottoscritto il Verbale di Riunione nel quale le parti hanno ritenuto che il “Contratto collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei call center” firmato il 22 luglio 2013 e successivamente il 6 luglio 2015 da Assocall con Ugl Terziario non risponda al vigente dettato normativo e crea un effetto distorsivo del mercato e hanno concordato di chiedere un urgente incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il giorno 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’interpello di Assocontact che chiedeva quali fossero gli elementi necessari per qualificare l’Accordo Collettivo previsto dall’art. 2, D.Lgs n. 81/2015 come Accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; che nella suddetta risposta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che x si ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, D.Lgs n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività rispetto alle associazioni non firmatarie dei medesimi accordi, determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici sintomatici a cui fare riferimento per la verifica comparativa del grado di rappresentatività: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo delle imprese associate, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, il 22 dicembre 2015 le parti hanno sottoscritto una integrazione dell’accordo collettivo 1° agosto 2013 con la quale le parti hanno concordato di rinviare la decorrenza della progressione economica dal 70% all’80% di cui al capitolo corrispettivo dell’Accordo 1° agosto 2013/30 luglio 2015 fino al 1° luglio 2016 e di incontrarsi per valutare gli effetti.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
a) […]
b) le parti per quanto concerne le previsioni di cui al capitolo “Ente bilaterale” dell’Accordo 1° agosto 2013, preso atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica all’uopo costituita e delle verifiche effettuate dalle quali sono emerse nuove valutazioni in merito alle modalità di erogare prestazioni che rispondano in modo concreto alle esigenze di tutela dei collaboratori, concordano di modificare il capitolo che viene ridefinito come segue. Vengono, pertanto, sostituite e superate le obbligazioni previste dal precedente testo del capitolo, ivi comprese quelle relative agli accantonamenti.

Tutela dei collaboratori
[…]
c) Le parti convengono che a partire dal 1° gennaio 2017, con riferimento a quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, parte seconda, sezione seconda, paragrafo 4 lett. a), in materia di assemblea, ai collaboratori per i quali trova applicazione il presente accordo potranno partecipare a tali incontri ai sensi e nei limiti della sopra richiamata norma interconfederale.