Categoria: Giurisprudenza penale di merito
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Tribunale di Padova, Sez. Pen., 16 gennaio 2013 - Caduta dal ponteggio e attenuanti generiche per gli imputati


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE (Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 567 c.p.p.)
IL GIUDICE
Dott. Elena LAZZARIN
alla pubblica udienza del 11/01/2013
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA


Nei confronti di
1. F.L. nato il (...) a P.D.S., residente in P.D.S.-Via V. N. 49/B - libero assente
2. M.G. nato il (...) a P.D.S., residente in P.D.S.- Via B. N. 41/A - libero assente Entrambi difesi dall'avv. Massimo Ometto e avv. Annabella Poli del Foro di Padova di fiducia
IMPUTATI
del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 in riferimento all'art. 583 comma 1 n. 1 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, in qualità di legali rappresentanti della ditta F.-M. Snc e datori di lavoro dell'infortunato C.D., nel cantiere sito in Piove di Sacco, via Petrarca, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi e regolamenti, nel fatto di specie in violazione alle norme per la prevenzione degli infortuni, in particolare:
1) art. 136 comma 6 e 7 D.Lgs. n. 81 del 2008 per non avere assicurato che il montaggio del ponteggio lungo la parete nord del fabbricato residenziale di nuova realizzazione fosse allestito, sotto la sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio) ad opera di lavoratori che avessero ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste;
2) art. 136 comma 4 lett. e) D.Lgs. n. 81 del 2008, per non avere assicurato che il pannello metallico con botola al quale era applicata la scaletta metallica per salire dal primo piano al secondo piano di calpestio del ponteggio, fosse posizionato correttamente tale da consentire una circolazione sicura;
3) art. 126 D.Lgs. n. 81 del 2008 per non avere dotato l'impalcato posto ad una altezza di 2,08 mt. da terra, sottostante a quello da cui si è sganciato il pannello metallico a cui era applicata la scala, di parapetto sul lato prospiciente l'apertura degli accessi ai garage,
così, per colpa, cagionavano a C.D. lesioni personali gravi (contusione epatica con versamento periepatico, versamento polmonare bilaterale, frattura malleolo, lesione calcaneare sinistra ridotta, escoriazione dita mano destra), dalle quali derivava una malattia della durata di 93 giorni, in quanto il C., mentre stava salendo la scaletta applicata al pannello metallico con botola per salire al secondo piano di calpestio del ponteggio, questo si sganciava e quindi perdeva l'equilibrio cadendo a terra, seguito dal pannello che gli cadeva addosso, procurandosi in tal modo le lesioni già descritte. In Piove di Sacco il 30/06/2008.


FattoDiritto


A seguito di opposizione a decreto penale il Gip del Tribunale di Padova ha emesso decreto di giudizio immediato in data 26/4/2010 nei confronti di F.L. e M.G. per il delitto di lesioni colpose gravi conseguenti a infortunio sul lavoro accaduto ai danni di C.D. in data 30/6/2008.
Ammesse le prove come richieste dalle parti, all'udienza del 6.11.2012 sono stati esaminati la persona offesa, il tecnico dello S.G.S., il teste a difesa D.M., il ct della difesa Z. e hanno reso esame gli imputati. Alla successiva udienza dell'11.1.2013 è stata sentita la dipendente della Direzione Territoriale del Lavoro che ha condotto gli accertamenti sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro tra il C. e gli imputati e le parti hanno discusso e concluso come da verbale.
L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che:
- il 30/6/2008 C.D., al quale l'impresa F. e M. snc aveva subappaltato dei lavori di dipintura della parete esterna di un edificio in costruzione, mentre stava costruendo il ponteggio necessario allo svolgimento dell'opera, salendo sulla scaletta applicata la pannello metallico, dotato di botola per accedere al secondo piano dell'impalcato, cadeva a terra trascinando con sé il pannello stesso che gli rovinava addosso, riportando lesioni personali gravi (contusione epatica co versamento periepatico, versamento polmonare bilaterale, frattura del malleolo, lesione calcaneare sinistra ridotta, escoriazione dito mano destra), dalle quali derivava una malattia della durata di 93 giorni;
- la caduta è avvenuta quando il C. era privo dell'apposita imbragatura, di cui si era spogliato;
- secondo il ct della Difesa, con ricostruzione condivisa dalle parti, è altamente probabile che la caduta del C. sia stata dovuta all'errato agganciamento del pannello nelle apposite sedi e che pertanto, sotto il peso del C., il pannello stesso si sia staccato dall'impalcato provocando così l'incidente descritto: in particolare, il C. cadeva dal lato del ponteggio prospiciente la parete, nel buco lasciato dalle aperture dei vani garage (vedasi le foto fatte dallo S. e prodotte dal Pm all'udienza 6.11.2012, nonché la ct della Difesa in atti);
- è altresì indiscusso che al momento dell'infortunio oltre al C. fossero presenti al montaggio il M. e un altro operaio, tale V.; il ponteggio era di proprietà dell'impresa F.- M. e il preposto al montaggio, colui che deve dare le direttive e le istruzioni per il montaggio del ponteggio era la ditta medesima in persona degli imputati(vedasi teste G.S. v.s .6.11.12 p. 46), come risulta dal Pimus prodotto dal Pm all'udienza 6.11.2012.
Nel capo di imputazione, quindi, agli imputati sono contestati:
- la qualità di datore di lavoro del Carrara, lavoratore subordinato;
- profili di colpa generica e tre profili di colpa specifica, consistente nella violazione della disciplina della sicurezza sul lavoro.
Quanto alla qualità di datore di lavoro, 1'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato modella e modula la configurazione dell'obbligo di garanzia gravante comunque in capo a chi, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, rivesta tale qualifica.
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria dibattimentale e della deposizione della dipendente della DTL che si è occupata della questione, questo Giudice ritiene che tra la ditta F.M. snc e il C. non sussistesse un vincolo di subordinazione, mancando la prova dell'esistenza di elementi di fatto che integrino di quegli indici che la giurisprudenza ritiene sintomatici della subordinazione. Non sono infatti stati provati l'esistenza di un vero e proprio potere direttivo nell'esecuzione dell'opera subappaltata (la dipintura di una parete dell'edificio), un orario di lavoro, di un rapporto di monocommittenza, di una retribuzione commisurata a tempo, in pratica di una "messa a disposizione" del lavoratore, che non può essere limitata al singolo contratto d'opera, che altrimenti resta tale. Se infatti è ben vero che molti degli strumenti usati, quali proprio il ponteggio, erano di proprietà del committente, tuttavia sono state prodotte fatture che indicano come il Carrara, in quell'anno, lavorasse anche per altre ditte; non sono inoltre stati portati testimoni o altre prove, da parte dell'Accusa, che abbiano consentito di accertare se, a parte il montaggio del ponteggio, prodromico all'esecuzione dell'opera, il Carrara fosse soggetto alle direttive degli imputati o osservasse un orario di lavoro. La stessa dipendente della DTL non è stata in grado di riferire notizie precise su questi specifici elementi e l'indagine condotta è apparsa incompleta e insufficiente a provare la subordinazione.
Tuttavia l'assenza del rapporto di subordinazione non esclude in capo al M. e al F. l'esistenza di una posizione di garanzia . Essi infatti, quali appaltatori e a loro volta subappaltanti dell'opera di dipintura a persone con scarsa attrezzatura propria, nonchè proprietari del ponteggio che hanno fornito per l'esecuzione dell'opera e preposti al suo montaggio, erano tenuti a:
- accertare che i lavoratori, anche autonomi, addetti al montaggio avessero una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (art.216bco. 6 e 7 e art. 13 D.Lgs. n. 81 del 2008);
fornire un ponteggio che fosse idoneo a una circolazione sicura sugli impalcati e a effettuare in sicurezza i lavori di dipintura della facciata esterna dell'edificio in quelle particolari condizioni (art. 136 co. 4 lett. E D.Lgs. n. 81 del 2008); nella specie dotare l'impalcato di un parapetto idoneo, sul lato prospiciente l'apertura degli accessi al garage, a norma dell' art. 126 D.Lgs. n. 81 del 2008;
- controllare che il montaggio avvenisse a regola d'arte in ogni sua parte. Di questi profili di colpa, tutti contestati nel capo di imputazione:
- per quanto riguarda la specifica formazione professionale, dalle testimonianze raccolte è emerso che il corso di montaggio e smontaggio frequentato dal C. e dagli imputati non era accreditato; tuttavia si ritiene che sul punto specifico si possa scusare la colpa degli imputati per aver ritenuto il corso valido, dal momento che era stato presentato in maniera tale da ingenerare la convinzione, scusabile, che lo stesso fosse correttamente accreditato, perché tenuto presso una ditta specializzata in dispositivi antinfortunistici, per una durata congrua di 28 ore e da docente che si qualificava quale ingegnere, con attestati contenenti riferimenti normativi non facilmente decifrabili e ingannevoli per dei non esperti della materia;
- per quanto riguarda invece l'idoneità del ponteggio e l'espletamento dell'obbligo di direzione verifica e vigilanza gravante sul preposto, il Tribunale ritiene sussista la colpa degli imputati.
Quanto all'idoneità del ponteggio. Il Ct della Difesa ha ritenuto che anche la collocazione di un parapetto esattamente corrispondente a quello esistente sul lato esterno del ponteggio (cioè nell'unica posizione possibile e consentita dalla struttura) non avrebbe comunque evitato la caduta del C., che sarebbe in ogni caso scivolato nel buco lasciato tra il muro e l'apertura dei garage, che non sarebbe comunque stata coperta. Le misure prospettate quindi dallo spisal sarebbero state comunque inidonee a impedire l'evento e pertanto mancherebbe l'evitabilità dell'evento.
Su questa conclusione, che questo Giudice non condivide, vanno fatte due osservazioni: in primo luogo, se pacificamente e secondo le norme tecniche del Pimus il parapetto è idoneo a evitare la caduta dal lato esterno -completamente scoperto- del ponteggio, logica vuole che tanto più lo sarebbe stato a scongiurare la caduta in un buco lasciato tra il ponteggio, il muro e l'apertura del garage, in un lato quindi solo parzialmente scoperto e prospiciente per il resto la parete; in secondo luogo, essendo tenuti gli imputati a consentire comunque una circolazione sicura sull'impalcato, essi avrebbero dovuto o potuto, come per il lato ponteggio estemo, abbinare al parapetto un' apposita tavola fermapiede che avrebbe ridotto ulteriormente l'apertura lasciata dal garage e reso altamente improbabile la caduta al suolo del C., non imbragato al momento dell' incidente (questo sì, stante la sua qualità di lavoratore autonomo, per sua colpa, visto che l'imbragatura gli era stata fornita in dotazione).
Il fatto che il ponteggio, come risulta dalle foto e dallo stesso Pimus, non fosse dotato di - né fosse stato previsto nel piano di montaggio un- parapetto interno per il primo piano di impalcato, nonostante l'apertura dei garage che mutava sensibilmente il rischio di caduta a terra rispetto a un ponteggio in cui la parte interna fosse costituita da un muro completo, costituisce un profilo di negligenza e violazione della regola cautelare di cui all'art. 126 D.Lgs. n. 81 del 2008, che prevede la dotazione di un parapetto su tutti i lati prospicienti verso il vuoto per tutti gli impalcati e i ponti di servizio posti a un'altezza, come nel caso di specie, superiore ai mt 2 dal suolo.
Poco vale la dichiarazione del M. il quale dice che il parapetto l'avrebbero messo dopo, dal momento che la sicurezza dell'opera deve essere garantita anche nel corso della costruzione del ponteggio, che invece era chiaramente inidoneo a evitare rischio che poi si è verificato.
Infine, il M., preposto presente ai fatti, avrebbe dovuto controllare che il montaggio dei singoli impalcati fosse fatto a regola d'arte e assicurarsi che l'incastro del piano nel ponteggio fosse stato sicuro, cosa invece che non è accaduta, come si è rivelato infatti a seguito dell'incidente.
Ritenuta pertanto la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato omissivo colposo contestato, considerato che comunque il lavoratore autonomo non indossava l'imbraco pur essendovi tenuto, rilevato che in ogni caso la peculiarità della situazione rende la negligenza di non particolare gravità, tenuto conto del corretto comportamento processuale degli imputati, è possibile applicare loro le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e si stima altresì equo infliggere la sola pena pecuniaria, anche se nella misura massima considerata la gravità delle lesioni riportate dal lavoratore.

P.Q.M.


Visti gli art. 533 e 335 c.p.p.,
dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condanna entrambi alla pena di Euro 600 di multa oltre al pagamento spese processuali.
Così deciso in Padova, il 11 gennaio 2013. Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2013.