Tribunale di Ivrea, 01 agosto 2012 - Disarmo di un ascensore e infortunio di un apprendista artigiano: responsabilità del datore di lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA


Il Giudice dott.ssa Ivana PEILA alla pubblica udienza del 13 luglio 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA



nel procedimento penale contro

P.B., nato in S.M. il (...), residente in R. C.se Via M. 47;

- libero contumace

C.G., nato a S.S. il (...), residente in T.P. Via G. 28;

- libero contumace

C.M., nato ad I. il (...), residente in I. Via L.S.M. 39/5

- libero presente

IMPUTATI

1) per il delitto di cui agli artt. 40-590 commi 1, 2 e 3 del c.p. per avere, con condotte colpose tra loro indipendenti, nelle loro rispettive qualità:

- P.B.: quale socio amministratore e responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro della società recante la denominazione sociale "DUE FRAELLI SNC DI M.A. & C.", società subappaltatrice dei lavori di cui infra e quindi datore di lavoro della persona offesa;

- C.G. e C.S. (quest'ultimo deceduto): quali soci amministratori della società recante la denominazione sociale "C.S.G. DI C.G. & C. s.n.c.", impresa appaltatrice dei lavori di cui infra;

- C.M.: quale coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera;

cagionato (ovvero non impedito) lesioni personali gravi (consistite in "trauma cranio facciale con rilievo TC di pneumoencefalo frontale bilaterale con frattura della squama frontale dx scomposta estesa al tetto orbitario e fratture multiple del massiccio facciale, frattura del polo inferiore rotula dx") a M.M.B. (apprendista artigiano, aiuto carpentiere avente il 3 livello contrattuale) dalle quali derivava una malattia che metteva in pericolo la vita della persona offesa, l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 126 giorni e una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 11% (come risulta da relazione di visita medica dell'INAIL -Sede di Ivrea del 25.07.2006) e ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

In particolare perché:

- P.B.: non provvedeva ad analizzare all'interno del Piano Operativo di Sicurezza i rischi relativi alla fase di lavoro del disarmo del vano ascensore eseguita dall'infortunato, come per esempio il rischio di caduta concretatosi nell'infortunio occorso al lavoratore (in violazione dell'art. 9 comma 1 lett. c bis del D.Lgs. n. 494 del 1996) e non forniva al lavoratore, peraltro minorenne e quindi bisognoso della sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione, un'adeguata formazione e informazione relativa ai fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro (in violazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626 del 1994);

- C.G. e C.S. (quest'ultimo deceduto): non fornivano alla società subappaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione all'attività svolta (in violazione dell'art. 7 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 626 del 1994) e allestivano il parapetto in legno posto in prossimità del vano ascensore in modo non idoneo allo scopo cioè in modo tale da poter resistere ad un impatto, evento concretatosi nell'infortunio occorso al lavoratore (in violazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 164 del 1956);

- C.M.: non provvedeva ad analizzare all'interno del Piano Operativo di Sicurezza i rischi relativi alla fase di lavoro del disarmo del vano ascensore eseguita dall'infortunato, come per esempio il rischio di caduta concretatosi nell'infortunio occorso al lavoratore (in violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494);

sicché il lavoratore M.M.B. (nato a B.M. - R. - il (...)), dopo essere salito sulla terza soletta di uno dei tre edifici in costruzione nel cantiere edile sito in Ivrea (TO), via Belmonte angolo Corso Vercelli, al fine di procedere al disarmo del vano ascensore, saliva su una scala doppia a due tronchi in alluminio per rimuovere dalla parte esterna del vano ascensore un pannello di legno e in tale frangente la persona offesa precipitava al suolo da un'altezza di circa 9 metri procurandosi le lesioni personali sopra descritte.

Fatti commessi nel Comune di Ivrea (TO) in data 5.1.2006

Con la recidiva ex art. 99 c.p. per C. e P..

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Ruggero Mauro CRUPI come da delega in atti e dall'avvocato Pierfranco SADO del Foro di Ivrea difensore di fiducia per l'imputato P.B., dall'avv. Mario BENNI e avv. Enrico SCOLARI entrambi del Foro di Ivrea difensori di fiducia assenti sostituiti in udienza dall'avv. Valentin PASCARELLA del Foro di Ivrea per l'imputato C.G., dall'avv. Carlo Paolo BREVI e avv. Michele PERACINO entrambi del Foro di Torino difensori di fiducia dell'imputato C.M..

FattoDiritto



Con decreto di citazione del 15 giugno 2011 P.B., C.G. C.M. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 590, commi primo, secondo, terzo, c.p., per aver cagionato (ovvero non impedito) un infortunio sul lavoro a danno di M.M., fatto commesso in Ivrea il 5 gennaio 2006

Il processo è stato celebrato nella contumacia degli imputati, ad eccezione di C.M. il quale si è presentato all'udienza del 13 luglio 2012 per sottoporsi ad esame.

All'udienza del 14 ottobre 2011veniva dichiarata l'apertura del dibattimento, venivano ammesse le prove e veniva fissata udienza al 20 aprile 2012 per l'istruttoria della causa; in tale udienza venivano sentiti i testimoni indicati dal Pubblico Ministero, venivano acquisite le dichiarazioni assunte in sede di indagini dalla difesa di C.G. e veniva fissata nuova udienza per ultimare l'istruttoria della causa.

Alla successiva udienza del 13 luglio 2012 venivano escussi i restanti testimoni, veniva esperito l'interrogatorio dell'imputato C.M. ed all'esito le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e con la fissazione di un termine di trenta giorni attesa la complessità della motivazione della sentenza sia sotto il profilo della ricostruzione dell'incidente sia sotto il profilo della diversa posizione degli imputati.

RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, dai colleghi di lavoro presenti e dagli ispettori del lavoro intervenuti nell'immediatezza del fatto, è possibile affermare che l'infortunio si è verificato mentre l'apprendista minorenne M. stava disarmando il vano ascensore, ossia stava togliendo i pannelli dal perimetro dello stesso.

Come risulta ben visibile nelle fotografie prodotte dalla Pubblica Accusa, il vano ascensore era situato in prossimità di un lato dell'edificio (lato circondato da un ponteggio come tutto il perimetro dell'immobile) e l'infortunato è stato rinvenuto disteso a terra esattamente sotto l'apertura del vano ascensore.

Sicuramente l'operaio stava togliendo i pannelli con l'utilizzo di una scala e di arnesi di lavoro; la deposizione della vittima circa l'assenza al momento della caduta dei tre assi di legno a protezione del buco non viene ritenuta credibile perché contraddetta dalle altre deposizioni testimoniali tra cui quella della dott.ssa Benzi Nicoletta, ispettore del lavoro, che è giunta neppure un'ora dopo l'infortunio ed ha accertato la presenza della protezione come risulta dalle fotografie in tale momento scattate ed acquisite agli atti di causa.

Peraltro, lo stesso infortunato non aveva riferito tale circostanza in sede di s.i.t. e la dichiarazione di non averlo detto per non voler pregiudicare la posizione del suo datore di lavoro, seppur certamente plausibile, non spiega però la difformità tra la stessa e gli altri riscontri dibattimentali.

Tale circostanza non pare comunque dirimente ai fini della valutazione della responsabilità degli odierni imputati perché l'aver posizionato tale protezione ancora non esime - come vedremo - il datore di lavoro dalla responsabilità per quanto occorso all'apprendista.

Tale essendo la ricostruzione dei fatti, occorre ora soffermarsi sulle differenti contestazioni poste in essere dalla Pubblica Accusa nei confronti dei diversi imputati.

POSIZIONE DI C.G..

L'imputato è stato rinviato a giudizio nella sua qualità di socio amministratore della C.S.G. di C.G. & C. snc, società appaltatrice dei lavori alla ditta DUE FRATELLI snc presso le cui dipendenze era assunto l'infortunato.

La difesa dell'imputato ha prodotto una dichiarazione risalente all'anno precedente a quello dell'infortunio secondo cui il responsabile per la sicurezza nei cantieri era il socio C.S. (soggetto deceduto); seppur priva di data certa tale dichiarazione pare veritiera anche perché interamente confermata dai numerosi testimoni escussi sia in dibattimento che in sede di indagini difensive che hanno tutti riferito come l'odierno imputato - figlio di S. - all'epoca dei fatti si occupasse in via esclusiva della parte contabile ed amministrativa della società mentre la gestione dei cantieri - ivi compresa la materia della sicurezza sul lavoro - veniva svolta dal papà S..

Per questo motivo si assolve l'imputato per non aver commesso il fatto.

POSIZIONE DI C.M..

L'imputato C.M. ha svolto l'incarico di progettista e direttore dei lavori della costruzione dell'edificio ove si è verificato il sinistro.

Costituisce circostanza non contestata e confermata dallo stesso committente quella secondo cui durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore aveva stipulato un contratto di subappalto non autorizzato dalla committenza e non portato a conoscenza né della stessa né del direttore dei lavori.

Ebbene, nei confronti di tale imputato, la Pubblica Accusa ha contestato soltanto una violazione specifica, ossia il non aver analizzato all'interno del POS i rischi di questa fase del lavoro e di non aver quindi evitato l'incidente, e del resto non poteva essere diversamente visto che nei confronti di tale soggetto non può operare il disposto di cui all'art. 2087 c.c.

A parere di questo giudice l'istruttoria svolta ha dimostrato sia l'infondatezza dell'accusa in generale perché il POS della ditta DUE FRATELLI snc, seppur non analizzato dal Direttore di Lavori perché ignaro dell'operatività della stessa in cantiere, comunque conteneva le necessarie prescrizioni (vedi pag. 122), sia per l'assenza di nesso di causalità tra tale violazione ed il sinistro.

Come vedremo, infatti, vi è stata una negligente ed imprudente ripartizione del lavoro ed in particolare nell'esecuzione del disarmo che è stato realizzato in difformità rispetto alle corrette indicazioni contenute nel POS, oltreché nella documentazione a firma dell'imputato.

Per questi motivi lo si assolve per non aver commesso il fatto.

POSIZIONE DI P.B.

Diverse le considerazioni con riferimento all'imputato P.B. in quanto lo stesso - quale datore di lavoro dall'infortunato - avrebbe dovuto apprestare tutte le cautele per evitare l'incidente sul lavoro (art. 2087 c.c. la cui violazione è stata quindi correttamente contestata) e ciò a maggior ragione se si considera l'età dell'infortunato, ossia minorenne e come tale bisognoso di una maggiore formazione e sorveglianza.

In particolare, per quanto qui rileva, il ragazzo non poteva essere adibito al disarmo dell'ascensore con l'utilizzo di una scala da solo perché - se anche si volesse ritenere non necessario l'installazione di un parapetto (difficilmente praticabile avuto riguardo allo stato dei luoghi come risulta dalle fotografie prodotte) - sicuramente l'operazione avrebbe dovuto essere effettuata con l'ausilio di due operai, uno dei quali doveva tenere la scala in modo che l'altro potesse operare senza correre il rischio di cadere, come è avvenuto nel caso di specie.

Questo giudice non condivide la tesi della difesa secondo cui vi sarebbe stato un errore nella fase di gettata piuttosto che in altre fasi di lavoro con la conseguenza che i pannelli posti a protezione non avrebbero retto l'impatto del ragazzo perché si ritiene che - al contrario - il posizionamento degli stessi fosse stato corretto ma certo la loro funzione non era quella di evitare la caduta di una persona dalla scala bensì soltanto di impedire la caduta di oggetti ovvero il riparo nei confronti di persone a terra.

Parimenti non condivisibile è l'assunto secondo cui vi sarebbe stata la sostituzione della responsabilità del datore di lavoro che avrebbe affidato il compito di seguire il ragazzo ad altro soggetto (sia esso il capo cantiere R- piuttosto che il socio amministratore della C.S.G. snc committente).

Tale tesi non pare convincente sia perché la giovane età e la particolare posizione dell'operaio (ossia apprendista artigiano) non permettevano un tale "passaggio di responsabilità" sia perché, se anche si volesse ritenere ammissibile tale sostituzione, il datore di lavoro avrebbe certo dovuto accertarsi in via preventiva circa l'assoluta irreprensibilità della condotta del soggetto cui veniva affidato l'apprendista nonché circa il totale rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e questo non è certo avvenuto perché si è visto che il ragazzo - seppure minorenne e privo di adeguata istruzione - è stato messo a disarmare con l'utilizzo di una scala e da solo nonostante la particolare pericolosità della zona di lavoro.

Peraltro, se lo stesso fosse stato adeguatamente formato (circostanza che non solo non è emersa ma è risultato il contrario in dibattimento), il ragazzo certo non avrebbe seguito le direttive di salire da solo sulla scala e del resto l'aver aderito a tali ordini, così come l'aver ipoteticamente deciso in autonomia tale comportamento, ancora non esclude la responsabilità del datore di lavoro non rientrando tale operazione nel c.d. comportamento anomalo tale da esonerare da responsabilità il datore di lavoro.

In merito, si ricorda che da tempo la Suprema Corte ha precisato che "un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile" (Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 1999, n. 12155).

Anche recentemente si è poi ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate" (Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2012, n. 16890).

Per questo motivo si afferma al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di P.B. per il reato a lui ascritto.

Acclarata la penale responsabilità dell'imputato P.B., ai fini della determinazione della pena occorre far riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare grado della colpa e gravità del danno cagionato), alla luce del principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Non si ravvisano motivi per concedere le circostanze attenuanti generiche e viene invece disposto l'aumento di pena attesa la condizione di recidivo correttamente contestata dalla Pubblica Accusa.

Per questi motivi, avuto riguardo alla pena prevista all'epoca dei fatti perché più favorevole all'imputato, lo si condanna alla pena di mesi sei di reclusione, così determinata: mesi cinque e giorni venti per il reato come contestato, aumentato a mesi sei di reclusione per la recidiva ex art. 99 c.p.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., con la presente sentenza di condanna vengono poste a carico del condannato le spese processuali.

P.Q.M.



Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona della Dr.ssa Ivana Peila

Visto l'art. 530 comma II c.p.p.

assolve

gli imputati C.G. e C.M. dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato P.B. responsabile del reato a lui ascritto e con la recidiva come contestata lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p.

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.