Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 21 dicembre 1995
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Anivp, Assvigilanza e Cisnal-Sicurezza civile
Settori: Servizi, Vigilanza privata (Cisnal)
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Enti bilaterali
Formazione professionale
Pari opportunità
Previdenza integrativa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione
Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Composizione

Art. 5 - Compiti
Art. 6 - Contributi di assistenza contrattale (Coasco)
Capo 2° Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione
Art. 8 - Contrattazione integrativa locale e materie demandate
Art. 9 - Quota integrativa territoriale
Capo 3° Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione
Titolo III - Attività sindacali
Art. 11 - Dirigenti sindacali nazionali e provinciali e delle RSU
Art. 12 - Permessi retribuiti
Art. 13 - Diritto di affissione
Art. 14 - Permessi non retribuiti
Art. 15 - Referendum
Art. 16 - Assemblee
Art. 17 - Delegato aziendale
Art. 18 - Norme generali
Art. 19 - Contributi associativi sindacali
Capo 10° - D.L. 626194 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul lavoro
Art. 21 - Organismi paritetici
Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
Titolo IV - Classificazione del personale
Capo 1° - Norme generali
Art. 23 - Classificazione
Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Capo 2° - Norme speciali per i quadri
Art. 25
Capo 3° - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 26
Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° - Apprendistato
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Capo 2° - Contratti di formazione e lavoro
Art. 30
Capo 3° - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Capo 4° - Lavoro a tempo determinato
Art. 34
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° - Assunzione
Art. 35
Art. 36 - Periodo di prova
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Capo 2° - Orario di lavoro
Art. 38 - Norme generali
Art. 39
Indennità
Indennità di lavoro domenicale
Capo 3° - Sistema 5 + 1
Art. 40
Capo 4° - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41
Art. 42
 
 Capo 5° - Ruolo amministrativo
Art. 43
Capo 6° - Permessi annuali
Art. 44
Capo 7° - Ferie
Art. 45 - Norma generale
Art. 46
Art. 47
Capo 8° - Riposo settimanale
Straordinario
Capo 10° - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 50
Art. 51
Capo 11° - Assenze
Art. 52
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Capo 12° - Missione-Trasferta
Art. 56
Art. 57 - Rimborso spese
Capo 13° - Norme di comportamento
Art. 58
Art. 59 - Sospensione cautelare
Titolo VII - Trattamento economico
Art. 60 - Retribuzione normale
Art. 61 - Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 62 - Indennità di contingenza
Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 64 - Terzi elementi retributivi
Art. 65 - Scatti di anzianità
Art. 66 - Retribuzione di fatto
Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Prospetto paga
Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Art. 71 - Mensilità supplementari - (13.ma e 14.ma)
Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Capo 2° - Divisa ed equipaggiamento
Art. 73
Capo 3° - Rinnovi: Decreto guardia giurata - Porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 74
Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni
Capo 1° - Malattia
Art. 75
Art. 77
Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro
Capo 2° - Infortuni
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Capo 3° - Gravidanza e puerperio
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Capo 4° - Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 89 - Recesso
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
Art. 92 - Conciliazione delle controversie
Art. 93 - Anzianità di servizio
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
Titolo X - Vigenza contrattuale
Art. 95 - Una tantum
Art. 96 - Decorrenza e durata
Art. 97 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 98 - Procedura per la composizione delle controversie collettive

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata

Tra Anivp - Associazione Nazionale fra gli Istituti di - Vigilanza Privata - […] Assvigilanza - Associazione Nazionale fra Istituti di Vigilanza Privata - […] e la Federazione Lavoratori degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata (Cisnal - Sicurezza civile) […] e con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) […]

Visto
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 1991, oggi 21 Dicembre 1995, in Roma.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da istituti di Vigilanza Privata.

Enti bilaterali
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali).

Formazione professionale
Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.
A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo 1° - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di nonna entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc..);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Composizione
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e tre designati dalla Organizzazione Sindacale firmataria, del presente contratto.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente. La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Datoriali.
Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.
La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

Art. 5 - Compiti
La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singoli Istituti, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Capo 2° Livello territoriale
Art. 7 - Diritti di informazione

Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 8 - Contrattazione integrativa locale e materie demandate
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale
d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata;
[…]
i) sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate.
[…]
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nel contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza.
In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Capo 3° Livello aziendale
Art. 10 - Diritti di informazione

Gli istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Titolo III - Attività sindacali
Art. 13 - Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16 - Assemblee
Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 17 - Delegato aziendale
Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]

Capo 10° - D.L. 626194 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul lavoro

Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate, e alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali relative alla applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, che saranno oggetto di specifico accordo che farà parte integrante del presente CCNL.

Art. 21 - Organismi paritetici
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, viene assegnato alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione Paritetica Nazionale a definire le modalità d'intervento.

Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori verrà designato all'interno della RSU che, per la specifica funzione di interesse sia dei lavoratori che dell'azienda, godrà di un monte ore di permesso retribuito oltre quelle previste dall'art. 12, da utilizzarsi ai fini del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche, secondo quanto concordato nell'accordo che, quale allegato, farà parte integrante del presente contratto.
Per quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell'unità produttiva di cui fa parte.

Titolo IV - Classificazione del personale
Capo 1° - Norme generali
Art. 24 - Mutamenti di mansioni

[…]
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Titolo V - Forme particolari di contratto di lavoro
Capo 1° - Apprendistato
Art. 28

Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[…]

Capo 2° - Contratti di formazione e lavoro
Art. 30

Le parti,
- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451.
- tenuto conto del contributo propositivo dato dall'introduzione di tale modifiche, all'occupazione giovanile ed alla formazione,
- nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani nelle aziende del settore della vigilanza, così come previsto e definito nel precedente CCNL
Concordano quanto segue:
A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e percepirà la retribuzione prevista dall'articolo 60 e le indennità prevista dall'articolo 39.
[…]
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1 - i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro, prevedano 120 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata:
2 - i progetti che, per i contratti di formazione lavoro, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata.
3 - i progetti che per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento del V livello, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei dodici medi di durata.
[…]
F) Il programma di formazione per essere considerato conforme alla presente regolamentazione deve indicare:
[…]
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato "O", dovrà svilupparsi l'iter formativo;
[…]
10) dichiarazione di applicazione della legge parità uomo-donna;
11) l'indicazione riguardante le modalità di realizzazione della formazione teorica (utilizzazione di strutture e docenti interni all'azienda o di centri di formazione professionali esterni).
[…]
H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
- 80 ore per l'acquisizione di Professionalità intermedie, che hanno per oggetto raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.
- 130 ore per l'acquisizione di Professionalità elevate, che hanno per oggetto a raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica. La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- cenni sui principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale.
- le leggi di Pubblica Sicurezza - le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata;
- legislazione del lavoro;
- Prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'istituto, loro ordinamento ed interdipendenza.
[…]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo 1° - Assunzione
Art. 35

[…]
Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di nonna presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.

Capo 2° - Orario di lavoro
Art. 38 - Norme generali

Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e relativo regolamento, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Art. 39
Indennità
Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.
Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
Ruolo tecnico-operativo
a) indennità per lavoro notturno:
- zona stradale e trasporto - scorta valori
[omissis]
- piantonamento fisso
[omissis]
b) indennità di rischio:
- per i servizi di zona stradale diurna;
- per i servizi di trasporto e scorta - valori diurno;
- per i servizi di piantonamento bancario antirapina.
[omissis]
- per i servizi di piantonamento fisso diurno
[omissis]
Ruolo amministrativo
- indennità presenza
[omissis]
[…]

Capo 3° - Sistema 5 + 1
Art. 40

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 60, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.
[…]

Capo 4° - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 41

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 38; la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
[…]

Art. 42
Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge.
[…]

Capo 5° - Ruolo amministrativo
Art. 43

Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di 5 giornate lavorative per otto giornaliere.

Capo 8° - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.

Straordinario
[…]
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al precedente articolo 8.
Di norma annualmente le parti potranno procedere all'esame della situazione in relazione ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Capo 13° - Norme di comportamento
Art. 58

[…]
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal sevizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;

- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo VIII - Sospensione delle prestazioni
Capo 3° - Gravidanza e puerperio
Art. 82

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera e).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 84
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 85
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.