Corte di Appello di Firenze, Sez. 3, 23 aprile 2012 - Crollo del muro di confine e responsabilità


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

 

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

 

1. MAZZI Dott. ROBERTO - Presidente

 

2. CRIVELLI Dott. ANTONIO - Consigliere

 

3. MARANI Dott. RINALDO - Consigliere

 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. R. MAZZI sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori dei Luca BARBIERI di Pietrasanta.

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel procedimento penale nei confronti di:

 

G.V. , n. P. il (...) residente in F.M.Via P.I.C., 65/a

 

CONTUMACE

 

B.A. - OMISSIS -

 

IMPUTATI

 

Vedi foglio allegato

 

APPELLANTI

 

L'imputato avverso la sentenza emessa in data 12/10/2010 dal Tribunale di Viareggio che, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiarava G.V. e B.A. responsabili del reato loro ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali in solido.

 

Pena estinta ex L. n. 241 del 2006.

 

Giorni 90 per i motivi.

 

G.V. (L.E. -OMISSIS):

 

C) del delitto di cui agli arti 590 2 e 3 comma e 583 1 comma nn. 1 e 2 c.p. perchè per colpa, con negligenza ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare la L.:

 

- per non aver assicurato l'applicazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento relativamente all'esecuzione dei lavori per l'asportazione delle vecchie fondazioni, con particolare riferimento alle opere di puntellamento del muro di confine tra le due proprietà ed alla demolizione della porzione di parete lato Viareggio con mezzi meccanici adeguati (escavatore) in fuzione dell'altezza del muro alto circa 5,40 m (art. 5 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 494 del 1996) e

 

- per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta Autotrasporti G. che doveva essere redatto secondo le indicazioni riportate nell'art 6 D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, relativamente alle operazioni di demolizione e scavo delle fondazioni (art. 5 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 494 del 1996),

 

il G. con le condotte indicate ai capi A) e B) e per non aver assicurato a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in particolare a tutti i dipendenti che utilizzavano mezzi meccanici impiegati in lavori di demolizioni di edifici e/o strutture in elevazione (art. 22 D.Lgs. n. 626 del 1994),

 

cagionavano al lavoratore N.L., socio della ditta Alba Edil di N.L. & K.L. snc che aveva ricevuto in sub appalto i lavori di demolizione e ricostruzione murature, il quale mentre si trovava su di un ponteggio installato all'interno dell'area dell'edificio, veniva investito dal crollo del muro di confine avvenuto mentre B.A., dipendente della ditta Autotrasporti G., mediante un miniescavatore marca Libra stava effettuando la demolizione nella parte bassa di una porzione di parete perpendicolare allo stesso muro, lesioni personali che comportavano una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni e, causa l'amputazione della gamba destra, l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

 

In Forte dei Marmi il 15.11.2004

 

 

FattoDiritto

 

 

Con la sentenza qui impugnata l'odierno appellante, nella sua qualità di legale rappresentante della ominima ditta "Autotrasporti G.", è stato ritenuto responsabile in cooperazione colposa con il proprio dipendente B.A. (non appellante), del reato di cui in rubrica.

 

La condanna è stata con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti alla pena di un mese di reclusione, con ogni altra conseguenza di legge.

 

Nel motivare la decisione il Tribunale sulla base delle prove raccolte e segnatamente in base alle dichiarazioni dello stesso L. e del compagno di lavoro presente in cantiere, Dr.F., ricostruiva l'infortunio, in modo per la verità non molto chiaro , ma che si può sintetizzare nel seguente modo:

 

L'infortunato, N.L.,socio della ditta "Alba costruzioni" che aveva ricevuto in subappalto dalla ditta "Per costruire di M.S." i lavori edili concernenti la demolizione e la ricostruzione di una villetta in ristrutturazione, la mattina dell'infortunio si trovava a operare in tale attivita' sopra un ponteggio a ridosso di una parete di circa due metri di lunghezza costituente un ultimo spezzone del muro del vecchio edificio rimasto ancora in piedi, che era a sua volta perpendicolare cosi' da formare un angolo con un ulteriore muro ancora non demolito dell'altezza di 5,40 metri costituente muro di confine con la confinante proprieta' altrui.

 

A sua volta in cantiere si trovava anche il B. alla guida di una escavatore che "...nello svolgere l'attivita' di ripulitura dei calcinacci provvedeva previamente alla demolizione dal basso (anziche' dall'alto, come la normale diligenza avrebbe voluto) del detto spezzone di muro per l'asportazione delle fondamenta , cosi' determinando quale effetto immediato e diretto della sua azione percepita dai testi presenti , non solo l'abbattimento della parete in questione, ma anche l'improvviso crollo del predetto muro a confine che travolgeva il L....." cagionandogli le gravi lesioni per cui è causa (cfr. sent., f.1-2).

 

Osservava ancora il giudicante che sempre secondo la testimonianza del L. risultava che la ditta dell'imputato al di la' delle apparenze contrattuali che ne limitavano l'attivita' a quella di asportazione dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione svolgeva anche un'attivita' di demolizione delle pareti mediante l'utilizzo del predetto escavatore, mentre esso N. provvedeva contestualmente all'attivita' di nuova costruzione , tanto che il N. normalmente chiedeva al B. dove intendesse operare nel frangente al fine di organizzare la propria attivita'." (cfr. sent., f.3).-

 

Il Tribunale, pur dando atto che il contratto di subappalto intercorso fra la ditta appaltatrice principale la "Per costruire di M.S." e la ditta del G., non prevedeva l'attivita' di demolizione, ma solo quella di pulitura e asporto delle fondazioni dell'edificio e pur dando atto che il B. aveva negato di essere intento alla demolizione del muro, ma solo alla frantumazione con il martello pneumatico dell'escavatore ai pezzi di fondamenta gia' asportati, disattendeva tali resultanze ritenendo invece provato sulla scorta della testimonianza del L. che la ditta G. svolgesse di fatto anche tale attivita' di demolizione.

 

Erano quindi addebitabili all'imputato colpevoli negligenze quali il non aver provveduto alla formazione del B. circa l'espletamento di tale attivita' di demolizione, alla redazione del prescritto piano operativo di sicurezza, a fornire al B. mezzi idonei alla demolizione di muri anche alti e infine per aver fatto svolgere l'attivita' di demolizione senza la previa doverosa puntellautura della parete da demolire per modo che non franasse come in effetti avvenuto.

 

Da qui la penale responsabilita' del G. , nonche' di quella del B. per aver iniziato la demolizione del muro dal basso anziche' dall'alto come la normale prudenza imponeva.

 

Avverso la decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il difensore del G. il quale ne chiede l'assoluzione per mancanza di nesso di causalita' fra l'evento e la condotta a lui ascritta quale datore di lavoro del manovratore dell'escavatore che aveva provocato il crollo, B.A..

 

Osserva in proposito che cio' discendeva in base alle prove raccolte dalle quali risultava:

 

- Che il subappalto conferito alla ditta da lui rappresentata dalla ditta appaltante "per costruire di M.S." consisteva esclusivamente nell'effettuare "la pulizia area del cantiere e asporto fondazioni", senza quindi che rientrasse nel subappalto l'attivita' svolta dal B. con la minipala della ditta di demolizione del pericoloso muro;

 

- che infatti, tanto la minipala, quanto il piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta del G., come anche la informazione sui rischi e la preparazione del B., erano consoni e rispondenti a tale (limitata) attivita' come di fatto e di diritto subappaltata alla ditta. Aveva quindi errato il giudice a ritenere insufficiente la preparazione del B., inadeguata la minipala utilizzata e insufficiente piano operativo di sicurezza in quanto l'attivita' di demolizioni delle pareti non rientrava nell'attivita' che la ditta doveva svolgere nel cantiere e che era di esclusiva competenza della ditta del L. che aveva ssunto in subappalto dalla ditta appaltante "per costruire di M.S.", proprio "l'attivita' di demolizione e ricostruzione delle murature".

 

Tutto cio' risultava provato, oltre che dal contenuto dei contratti di appalto acquisiti in causa, anche dal testimoniale escusso e in particolare oltre che dalle dichiarazioni del M., anche da quelle dell'ispettore della Usl che aveva svolto le indagini, Ba.R., dal CT di parte S.G. e dalle stesse dichiarazioni del B., che aveva riconosciuto di aver firmato per presa visione il piano operativo sicurezza della ditta relativi al subappalto ricevuto e l'adeguata formazione per la guida della minipala e sul lavoro da svolgere.

 

- Che inoltre tanto l'imputato che l'altro socio della ditta, G.E., proprio anche la mattina del giorno dell'incidente, recatisi in cantiere, avevano ribadito chiaramente al B. di occuparsi esclusivamente dei lavori appaltati loro e cioè "della pulizia cantiere e asporto fondazioni" e di non fare altro, come dallo stesso ammesso e riconosciuto.

 

- Che invece, come gia' sopra evidenziato, rientrava esclusivamente nell'appalto assunto dalla ditta del L. l' attivita' di demolizioni delle pareti, per cui l'infortunio era avvenuto solo perche' il B. utilizzando la minipala della ditta aveva violato le consegne provvedendo alla demolizione del muro, su sua iniziativa o meglio ancora su richiesta del capocantiere L..

 

- Che tale attivita' di demolizione si poneva quindi al di fuori delle mansioni assegnate dal G. al B. e veniva svolta contro le espresse direttive del datore di lavoro confermate anche la stessa mattina dei fatti.

 

- Che in realta' tale attivita' di demolizione del muro con l'escavatore era stata effettuata dal B. su richiesta del L. che, nella sua qualita' anche di capocantiere che sopraintendeva ai lavori aveva dato al B. l'ordine di demolirlo con la minipala, senza averlo previamente messo in sicurezza, puntellandolo.

 

Da tutto cio' sempre secondo l'appellante conseguiva che il predetto comportamento del B. era da considerarsi abnorme e tale quindi da interrompere il nesso di causalita' fra la precedente condotta del G. e l'evento ai sensi dell'art. 40 c.p.- Infatti , era imprevedibile che il dipendente si fosse messo a svolgere un'attivita' di demolizione del muro estranea alle mansioni e al procedimento lavorativo cui era impiegato dalla sua ditta e contravvenendo agli ordini che gli erano espressamente stati impartitigli anche la mattina dell'incidente di fare solo la puliza del cantiere e asporto delle fondazioni e non altro anche se glielo avesse richiesto il capocantiere.

 

L'appellante rileva infine che le contrarie affermazioni del L., che aveva addossato tutta la responsabilita' al B. e alla ditta del G., erano del tutto inattendibili in quanto egli aveva negato anche l'evidenza, ossia di essere il capocantiere, di aver sottoscritto il contratto di subappalto con cui la sua ditta aveva assunto l'incarico relativo alla demolizione e ricostruzione delle pareti,nonche' le precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari in cui aveva riconosciuto di essere stato lui a impartire l'ordine al B. di procedere alla demolizione del muro poi franato con la minipala in suo uso. Parimenti inattendibili erano anche le dichiarazioni in tal senso rese dal teste suo connazionale Dr.F., trattandosi di teste compicente che aveva dato tutta la colpa all'escavatorista essendo evidentemente interessato a difendere l'amico .

 

Tanto premesso osserva la Corte che la decisione di condanna del G. assunta dal Tribunale poggia come si è detto sostanzialmente sulle dichiarazioni accusatorie rese dal N.L., sulla cui attendibilita' tuttavia questa Corte nutre seri dubbi.

 

Invero, oltre al fatto che il L. si è costituito parte civile cosi' ponendosi in una posizione dichiaratamente di parte che impone al giudice la massima attenzione nel vagliare la veridicita' delle sue dichiarazioni è da evidenziarsi che la documentazione acquisita e gli stessi ispettori della USL che effettuarono le indagini lo smentiscono clamorosamente.

 

Infatti come si è gia' avuto sopra modo di evidenziare, innanzitutto, il contratto di subappalto stipulato dalla ditta del G. con l'appaltarore principale "per costruire di M.S." , non prevedeva affatto, come sostenuto dal L. l'attivita' di demolizione di muri, sebbene solo l'attivita' di "pulizia del cantiere, area cantiere e asporto fondazioni", ma quel che piu' conta era proprio il contratto di subappalto stipulato dalla ditta del L. "Alba Edil"che prevedeva che essa eseguisse proprio "l'attivita' di demolizione e ricostruzione delle murature".- E' evidente allora l'interesse del L. a gravare sulla ditta del G. l'esercizio di quell'attivita' demolitiva che invece competeva proprio a lui e alla sua ditta e che è stata la causa dell'incidente . Ma vi è ancora di piu' a mettere in dubbio le affermazioni accusatorie del L. e cioè l'assodata circostanza che, non solo i documenti, ma anche gli stessi testi escussi a cominciare dagli ispettori della Usl che svolsero le indagini hanno ribadito che l'attivita' in concreto svolta dalla ditta G. era solo quella sopradetta, mentre autotrasporti e quella del L. una ditta edile conferma che esulava dall'attivita' della ditta del G. l'attivita' di demolizione e ricostruzione di murature che invece era connaturata all'oggetto sociale della ditta del L. , che era una vera e propria impresa edile.

 

Ne è riprova oggettiva di cio' che proprio il piano operativo sicurezza dell'Alba Edil contemplava proprio "l'attivita' di demolizione e ricostruzione di murature", e prevedeva in proposito l'adozione di idonee misure di sicurezza per prevenire crolli quali la puntellatura dei muri da demolire, che guarda caso nel caso di specie era stata del tutto omessa. (cfr. relazione ASL, citata e dich. Ba.. POS della ditta Alba costruzioni).

 

E' da dire ancora che il L. era anche il capocantiere come risulta dagli accertamenti della Usl , dalla deposizone dell'isp. Ba., e da quelle del M. (che lo ha indicato alternativamente come tale insieme al suo consocio della Albaedil) e che egli si è contradetto allorche' in sede di esame dibattimentale ha negato di essersi rivolto al B. per dargli disposizioni su come effettuare la demolizione del muro , quando invece aveva ammesso cio' nel corso della sua deposizione a SIT avanti ai funzionari della ASL che del 17.11.2004, con cio' rendendo plausibile, atteso anche il suo ruolo di capocantiere, che fu il L. a richiedere la demolizione del muro colla sua minipala al B., per cui anche per tale verso appare evidente l'interesse del L. a spostare sul G. la responsabilita' dell'accaduto e quindi la mancanza di ogni valenza probatoria delle sue dichiarazioni. Né la credibilita' del L. puo' essere avvalorata dalla deposizione del Dr., in quanto trattasi di un teste interessato essendo dipendente e connazionale del L. e che per giunta ha reso una testimonianza del tutto anodina e incerta e quindi priva di consistenza probatoria .-

 

In tale assodato contesto probatorio reputa pertanto la Corte che la deposizione del L. sia insufficiente a fondare il giudizio di responsabilita' a carico del G. e che pertanto debba ritenersi la sua ditta estranea ai fatti, in quanto per contratto e di fatto mai aveva svolto mansioni di demolizione di muri, ma solo quella del tutto diversa di pulizia del cantiere e asporto delle fondazioni, rispetto a cui l'evento letale non si pone in alcun rapporto causale.

 

Resta ovviamente il fatto che il crollo del muro fu conseguente alla improvvida attivita' del B. che, come ritenuto in sentenza, prese a demolire il muro dal basso, ma è evidente che per le teste' esposte ragioni si tratto' di un'iniziativa propria e esclusiva di quest'ultimo (anche se versomilmente su istigazione del L., come teste' precisato), presa in totale violazione alle disposizioni impartite, anche quello stesso giorno dall'imputato e da suo padre, esulante del tutto dalle funzioni affidategli, che erano solo quelle di provvedere col martello di cui era dotata la minipala a frantumare le fondazioni per asportarle dal cantiere, insieme alle macerie derivanti dalle demolizioni.

 

L'assunto è del resto confermato dalle stesse dichiarazioni ammissive del B. che ha lealmente riconosciuto che anche la mattina dei fatti aveva ricevuto dall'imputato e dal padre l'ordine di rimuovere solo il materiale di risulta, cioè le macerie del cantiere , con cio' implicitamente riconoscendo di aver svolto mansioni di demolizione che esulavano del tutto dalle sue funzioni e dagli ordini impartitigli.

 

Si verte, quindi, in altre parole, in un comportamento eccezionale e imprevedibile del lavoratore in quanto esulante dalle proprie funzioni, come tale da ritenersi abnorme e quindi idoneo a interrompere il nesso di causalita' fra la condotta del datore di lavoro e l'evento ai sensi dell' art. 40 e 41 c.p.,cosi' come statuito anche dalla giurisprudenza della S.C.-

 

D'altra parte il fatto che non rientrasse fra i lavori appaltati dalla ditta del G. e quindi fra le mansioni dei propri dipendenti l'attivita' di demolizione di muri esclude anche la sussistenza di quelle colpevoli negligenze nella condotta del G. evidenziate dal Tribunale (il non aver provveduto alla formazione del B. in ordine alla attivita' di demolizione, alla redazione del prescritto piano operativo di sicurezza, a fornire al B. mezzi idonei alla demolizione di muri e infine per aver fatto svolgere l'attivita' di demolizione senza la previa doverosa puntellautura della parete da demolire), poiche' tutto cio' essendo inerente a attivita' di demolizioni che la ditta del G. non aveva appaltato né doveva svolgere, esulava da ogni possibile previsione e obbligo.

 

P.Q.M.

 

Visto l' art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa il 12.10.2010 dal Tribunale di Lucca, s.d. di Viareggio, appellata da G.V., assolve quest'ultimo dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste

 

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