Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p., ordinanza 14 febbraio 2012 - Omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica ed esclusione di costituzione di parte civile del sindacato


 



Il Giudice dr. Andrea Ghinetti, deliberando sulla costituzione delle parti civili FILCAMS FILT CGIL nel procedimento in epigrafe, sentite le parti pronuncia la seguente



ORDINANZA



L'azione civile nel processo penale postula la commissione di un reato dal quale siano derivate conseguenze civili consistenti essenzialmente nella produzione di un danno, patrimoniale o non.
Nonostante la natura autonoma della fonte di responsabilità civile da riconoscersi all'art. 185 c.p., il danno cui è collegata, ossia il danno provocato, assume comunque valenza civilistica.
In particolare, la pretesa è connessa alla lesione di una situazione giuridica soggettiva quale tipicamente un diritto soggettivo (a certe condizioni anche relativo), ovvero altre situazioni di vantaggio, consistenti in interessi legittimi, situazioni di fatto come il possesso, aspettative di diritto o comunque fondate su un legittimo affidamento, come nel caso della perdita di chances.
Tuttavia, il nesso tra la fonte produttiva e il danno resta disciplinato dall'art. 1223 cc. in termini di consequenzialità immediata e diretta escludendosi, quindi, obblighi risarcitori per ipotesi di danno indiretto, riflesso od occasionale, in mancanza di una norma che deroghi la disciplina generale dell'illecito civile.
Normalmente, il soggetto passivo del reato (o chi ne esercita le facoltà come i prossimi congiunti) è anche il danneggiato e può pertanto far valere la pretesa civilistica essendo il nesso tra reato e danno lamentato evidente. Diversamente, nelle ipotesi nelle quali non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato, ovvero quando lo stesso reato produca un danno sia alla persona offesa che ad altro soggetto, va condotto un rigoroso scrutinio ex art. 1322 cc. tanto sul danno effettivo che sul nesso di consequenzialità immediata e diretta.

E' questo il caso del problematico riconoscimento di ipotesi risarcitorie, e dunque della possibilità di costituzione quale parte civile, a favore di enti che non vantano la titolarità di quello specifico interesse protetto da quella norma penale.
Solo qualora il reato abbia leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione, distinta e separata dalle generali finalità dell'ente, ne va riconosciuta la legittimazione attiva. In altri termini, deve potersi enucleare un interesse proprio e differenziato direttamente danneggiato dal reato, che legittimerebbe (non lo ius postulandi riconosciuto nel processo penale alla persona offesa, nonché agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato alle condizioni di cui all'art. 91 c.p.p., ma) la proposizione di autonoma azione civile.


La Suprema Corte con sentenza n. 38835/2008, accogliendo il ricorso del Comune di Roma avverso il provvedimento di esclusione dello stesso quale parte civile in un processo per violenza sessuale occorsa in territorio capitolino, ha configurato in capo all'ente locale la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicché esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale.
Secondo la Corte, ciò in quanto tra gli scopi primari e autonomi del Comune di Roma rientra, secondo lo Statuto adottato (che, in forza del T.U. comma 1, è un atto normativo atipico), la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.
Anche il procuratore delle costituende organizzazioni sindacali, nel proprio atto di costituzione, richiama da un lato gli scopi statutari dell'Ente e la concreta opera di patronato e di diretta interlocuzione per la tutela della sicurezza dei lavoratori in generale e presso Esselunga, dall'altro il danno patrimoniale, in relazione all'impiego di specifiche risorse allo scopo di prevenire tale tipo di reato, e non patrimoniale, quest'ultimo non meglio qualificato.

Ritiene il Tribunale, in consapevole radicale dissenso rispetto ai principi espressi nella motivazione precede e ai motivi rappresentati nell'atto di costituzione, che il predetto Ente non possa vantare né una concreta lesione di un proprio diritto soggettivo, né un effettivo e concreto danno conseguenza immediata e diretta del reato che ne occupa.
Il sindacato e le sue articolazioni sono associazioni non riconosciute, di rilevanza anche costituzionale, finalizzate alla rappresentanza e alla tutela degli interessi economici e sociali dei lavoratori: per questo la Legge 3 agosto 2007 n. 123 esplicitamente attribuisce loro in materia di infortuni sul lavoro i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa, non al danneggiato, per consentire dunque il loro ingresso nel processo nelle forme e per le finalità di cui agli artt. 91 ss.

Non si vede anzitutto come si possa affermare che il sindacato, per il fatto di essere l'ente esponenziale di una parte dei lavoratori predetti, o perché lo abbia scritto nello statuto che esso stesso si è unilateralmente dato, possa vantare una situazione giuridica soggettiva suscettibile di venire lesa dalla commissione di omicidio colposo con violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro. I valori e i principi costantemente recepiti negli statuti non configurano diritti soggettivi né interessi giuridicamente rilevanti in capo all'Ente, non costituendo all'evidenza alcun fascio di rapporti attivi da un lato (in capo all'Ente) e passivi dall'altro (in capo a tutti i consociati o a determinati soggetti), coercibili e direttamente tutelabili, che caratterizzano appunto tali situazioni giuridiche soggettive.

Né le intraprese attività apprestate in via preventiva e finalizzate tutelare la generalità dei lavoratori, che costituiscono momento di qualificata attuazione della missione sindacale, valgono a trasformare tali interessi generici e diffusi in una concreta e specifica condizione giuridica soggettiva dell'Ente medesimo, direttamente lesa dalla commissione di un reato: quasi che l'apprestamento di un tale genere di servizio, siccome dà contenuto effettivo al principio, vada a costituire un diritto in capo al sindacato, in ipotesi offeso esso stesso dalla commissione di un reato la cui vittima può rivolgersi a strutture patronali per domandare assistenza.
Né le spese per i servizi e le attività preventive e di assistenza dei lavoratori, che l'atto di costituzione adombra, sono evidentemente conseguenza immediata e diretta dello specifico reato, di talché non può nemmeno predicarsi un danno patrimoniale quantificabile.

Infine, occorre riflettere su come l'ammissione di parti civili ulteriori e diverse rispetto alla vittima del reato, essendo l'azione essenzialmente finalizzata al risarcimento del danno, rischi di privare in ipotesi la vittima principale del giusto ristoro del danno diretto patito, aumentando il numero dei concorrenti al patrimonio dell'autore del reato.
La replica che, in casi consimili, il valore della costituzione sarebbe solo simbolico prova troppo, e cioè conferma che non di danneggiato da reato si tratta, ma di ente esponenziale che solo per ragioni di opportunità lato sensu politica intenderebbe divenire parte (sostanzialmente pubblica ma agente iure privatorum) del processo, assumendosi sponte sua una rappresentanza della comunità dei lavoratori per un delitto percepito come particolarmente grave: ma nel processo penale lo Stato comunità e le sue articolazioni, ossia gli interessi pubblici, sono istituzionalmente rappresentati dai magistrati esercenti il pubblico ministero e l'azione ad adiuvandum del sindacato può essere espletata nelle forma appositamente previste dagli artt. 91 ss. c.p.p.


In conclusione, la costituzione delle parti civili FILCAMS FILT CGIL non è ammessa e le stesse vengono qui escluse.


 

Vedi anche: Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2010, n. 22558 - Costituzione parte civile OO.SS.