Categoria: 1996
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Tipologia: CCNL
Data firma: 7 febbraio 1996
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Federturismo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Federturismo
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4.
Pari opportunità
Art. 5.
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6
Osservatorio nazionale
Art. 7.
Art. 8 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie.
• a) Commissione paritetica nazionale

• b) Controversie individuali e plurime
• c) Controversie collettive
Capo II - Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 9.
Utilizzo degli impianti
Art. 10.
Politica attiva del lavoro
Art. 11.
Enti bilaterali territoriali
Art. 12.
Contrattazione integrativa territoriale
Art. 13.
Capo III - Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 14.
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 15.
Capo IV - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 16.
Dirigenti sindacali
Art. 17.
Permessi sindacali
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Diritto di affissione
Art. 21.
Assemblea
Art. 22.
Referendum
Art. 23.
Norme generali
Art. 24.
Norma transitoria
Art. 25.
Contributi associativi
Art. 26.
Titolo III - Classificazione del personale
Declaratorie
Art. 27.
Art. 28.
Passaggi di qualifica
Art. 29.
Mansioni promiscue
Art. 30.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 31.
Art. 32.
Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 33
Art. 34.
Periodo di prova
Art. 35.
Art. 36.
Orario di lavoro
Art. 37.
Obblighi del datore di lavoro
Art. 38.
Obblighi dell'apprendista
Art. 39.
Art. 40.
Conclusione del rapporto
Art. 41.
Retribuzione degli apprendisti
Art. 42.
Art. 43.
Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Art. 44.
Capo III - Contratto a tempo parziale
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Dichiarazione a verbale.
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Capo V - Lavoro extra e di surroga
Art. 55.
Capo VI - Contratto a termine
Art. 56.
Capo VII - Contratto di inserimento
Art. 57.
Capo VIII - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 58.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto
Assunzione
Art. 59.
Capo II - Periodo di prova
Art. 60.
Art. 61.
Capo III - Donne e minori
Art. 62.
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 63.
Riduzione dell'orario
Art. 64.
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 65.
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 66.
Art. 67.
Flessibilità
Art. 68.
Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 69.
Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 70.
Recuperi
Art. 71.
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 72.
Lavoro notturno
Art. 73.
Lavoro straordinario
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Capo V - Riposo settimanale
Art. 77.
Lavoro domenicale
Art. 78.
Capo VI - Festività
Art. 79.
Art. 80.
Capo VII - Ferie
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Capo VIII - Permessi e congedi
Congedo per matrimonio
Art. 85.
Congedo per motivi familiari
Art. 86.
Permessi per elezioni
Art. 87.
Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 88.
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 89.
Sanzioni disciplinari
Art. 90.
Assenze non giustificate
Art. 91.
Divieto di accettazione delle mance
Art. 92.
Consegne e rotture
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Corredo - Abiti di servizio
Art. 96.
Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Art. 97.
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 98.
Indennità di funzione
Art. 99.
Formazione e aggiornamento
Art. 100.
Responsabilità civile
Art. 101.
Titolo VI - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione
Art. 102.
Art. 103.
Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 104.
Determinazione della retribuzione oraria
Art. 105.
Capo II - Paga base nazionale
Art. 106.
Capo III - Contingenza
Art. 107.
Capo IV - Corresponsione della retribuzione
Art. 108.
Capo V - Assorbimenti
Art. 109.
Capo VI - Scatti di anzianità
Art. 110.
Art. 111.
Capo VII - Mensilità supplementari
Tredicesima mensilità
Art. 112.
Quattordicesima mensilità
Art. 113.
Capo VIII - Elementi economici integrativi
Art. 114.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Art. 115.
Art. 116.
Art. 117.
Art. 118.
Capo II - Infortunio
Art. 119.
Art. 120.
Capo III - Conservazione del posto
Art. 121.
Art. 122.
Art. 123.
Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 124.
Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 125.
Art. 126.
Art. 127.
Art. 128.
Capo V - Chiamata alle armi
Servizio militare di leva
Art. 129.
Richiamo alle armi
Art. 130.
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso
Art. 131.
Capo II - Preavviso
Art. 132.
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 133.
Capo III - Dimissioni
Art. 134.
Art. 135.
Giusta causa
Art. 136.
Matrimonio
Art. 137.
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa 0 giustificato motivo
Art. 138.
Art. 139.
Licenziamento discriminatorio
Art. 140.
Matrimonio
Art. 141.
Capo V - Procedure di conciliazione e arbitrato
Tentativo di conciliazione
Art. 142.
Collegio arbitrale
Art. 143.
Composizione
Art. 144.
Compiti
Art. 145.
Capo VI - Trattamento di fine rapporto
Art. 146.
Art. 147.
Art. 148.
Capo VII - Restituzione documenti di lavoro
Art. 149.
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata
Art. 150.
Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 151.
Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria
Art. 152.
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo I - Classificazione del personale
Art. 153.
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 154.
Capo III - Apprendistato
Art. 155.
Art. 156.
Stagiaires
Art. 157.
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 158.
Art. 159.
Art. 160.
Art. 161.
Art. 162.
Art. 163.
Art. 164.
Art. 165.
Art. 166.
Art. 167.
Art. 168.
Art. 169.
Art. 170.
Art. 171.
Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 172.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 173.
Lavoro notturno
Art. 174.
Lavoro straordinario
Art. 175.
Capo VI - Festività
Art. 176.
Capo VII - Ferie
Art. 177.
Capo VIII - Elementi economici
Paga base aziende alberghiere minori
Art. 178.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 179.
Art. 180.
Scatti d'anzianità - Norme transitorie
Art. 181.
Premio di anzianità
Art. 182.
Capo IX - Malattia
Art. 183.
Art. 184.
Capo X - Infortunio
Art. 185.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Art. 186.
Capo XII - Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. 187.
Classificazione del personale
Scatti di anzianità
Art. 188.
Trattamento di fine rapporto
Art. 189.
Premio di anzianità
Art. 190.
Disposizioni di raccordo
Art. 191.
Art. 192.
Capo XIII - Procedure di conciliazione e arbitrato
Tentativo di conciliazione
Art. 193.
Collegio arbitrale
Art. 194.
Composizione del collegio
Art. 195.
  Compiti del collegio
Art. 196.
Titolo XI - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta

Capo I - Classificazione del personale
Art. 197.
Capo II - Apprendistato
Art. 198.
Art. 199.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 200.
Art. 201.
Art. 202.
Art. 203.
Art. 204.
Art. 205.
Art. 206.
Art. 207.
Art. 208.
Art. 209.
Art. 210.
Art. 211.
Art. 212.
Art. 213.
Art. 214.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 215.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 216.
Lavoro notturno
Art. 217.
Lavoro straordinario
Art. 218.
Capo V - Festività
Art. 219.
Capo VI - Ferie
Art. 220.
Capo VII - Elementi economici
Paga base aziende minori
Art. 221.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 222.
Art. 223.
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 224.
Mensilità supplementari
Art. 225.
Capo VIII - Malattia
Art. 226.
Art. 227.
Capo IX - Infortunio
Art. 228.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 229.
Capo XI - Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 230.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo I - Classificazione del personale
Art. 231.
Art. 232.
Capo II - Apprendistato
Art. 233.
Art. 234.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 235.
Art. 236.
Art. 237.
Art. 238.
Art. 239.
Art. 240.
Art. 241.
Art. 242.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 243.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 244.
Lavoro notturno
Art. 245.
Lavoro straordinario
Art. 246.
Festività
Art. 247.
Art. 248.
Ferie
Art. 249.
Permessi e congedi
Art. 250.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 251.
Capo VI - Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 252.
Capo VII - Trattamento economico dei percentualisti
Indennità di contingenza
Art. 253.
Percentuale di servizio
Art. 254.
Art. 255.
Art. 256.
Art. 257.
Art. 258.
Art. 259.
Art. 260.
Art. 261.
Art. 262.
Art. 263.
Art. 264.
Art. 265.
Mensilità supplementari
Art. 266.
Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 267.
Art. 268.
Capo VIII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 269.
Capo IX - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 270.
Infortunio
Art. 271.
Capo X - Pulizia dei locali
Art. 272.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Art. 273.
Capo XII - Norme per i locali notturni
Art. 274.
Art. 275.
Art. 276.
Art. 277.
Art. 278.
Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 279.
Art. 280.
Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali).
Art. 281.
Cambi di gestione
Art. 282.
Art. 283.
Art. 284.
Art. 285.
Art. 286.
Art. 287.
Art. 288.
Art. 289.
Art. 290.
Trattamenti salariali integrativi
Art. 291.
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 292.
Indennità supplementare
Art. 293.
Clausola di inscindibilità
Art. 294.
Indennità speciale
Art. 295.
Orario di lavoro
Art. 296.
Sciopero nelle mense ospedaliere
Art. 297.
Confronto settoriale
Art. 298.
Capo XV - Refezione.
Art. 299.
Capo XVI - Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 300.
Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo I - Classificazione del personale
Art. 301.
Capo II - Contratti a termine
Art. 302.
Art. 303.
Art. 304.
Art. 305.
Art. 306.
Art. 307.
Art. 308.
Capo III - Orario di lavoro
Art. 309.
Distribuzione orario settimanale
Art. 310.
Art. 313.
Lavoro straordinario
Art. 311.
Festività
Art. 312.
Capo IV - Indennità di contingenza
Art. 313.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 314.
Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 315.
Capo VII - Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 316.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 317.
Infortunio
Art. 318.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Art. 319.
Capo X - Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 320.
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo I - Classificazione del personale
Art. 321.
Capo II - Apprendistato
Art. 322.
Capo III - Contratto a termine
Art. 323.
Art. 324.
Art. 325.
Art. 326.
Art. 327.
Art. 328.
Art. 329.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 330.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 331.
Lavoro notturno
Art. 332.
Lavoro straordinario
Art. 333.
Festività
Art. 334.
Capo V - Indennità di contingenza
Art. 335.
Capo VI - Trattamenti salariali integrativi
Art. 336.
Capo VII - Scatti di anzianità
Art. 337 - Norma transitoria.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Art. 338.
Infortunio
Art. 339.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Art. 340.
Capo X - Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 341.
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale
Art. 342.
Capo II - Apprendistato
Art. 343.
Art. 344.
Capo III - Orario di lavoro
Art. 345.
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 346.
Lavoro straordinario
Art. 347.
Capo IV - Festività
Art. 348.
Capo V - Ferie
Art. 349.
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Art. 350.
Art. 351.
Art. 352.
Art. 353.
Art. 354.
Capo VII - Trattamenti salariali integrativi
Art. 355.
Art. 356.
Paga base agenzie minori
Art. 357.
Indennità di contingenza
Art. 358.
Provvigioni
Art. 359.
Indennità di cassa
Art. 360.
Scatti di anzianità
Art. 361.
Art. 362 - norma transitoria.
Cambi di livello
Art. 363.
Anzianità convenzionale
Art. 364.
Mensilità supplementari
Art. 365.
Art. 366.
Capo VIII - Malattia
Art. 367.
Capo IX - Infortunio
Art. 368.
Sospensione dal lavoro
Art. 369.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 370.
Capo XI - Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 371.
Allegati
Allegato 1 Elementi della retribuzione
Allegato 2 Tabella aziende minori (alberghi e complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta)
Allegato 3 Tabella aziende minori (pubblici esercizi e stabilimenti balneari di terza e quarta categoria)
Allegato 4 Tabella aziende minori (imprese di viaggio e turismo)
Allegato 5
• Accordo per l'indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni
• Accordo 22 gennaio 1983 tra il governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro
• Legge 26 febbraio 1986, n. 38 Disposizioni in materia di indennità di contingenza.
• Legge 13 luglio 1990, n. 19 Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.
Allegato 6
• Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
• Accordo interconfederale 22 giugno 1995
Allegato 7
• Contratti di formazione e lavoro (CFL)
• Accordo interconfederale 18 dicembre 1988
• Politiche di formazione professionale
Allegato 7.0 Procedura per la verifica della conformità
Allegato 7.1 Schema riepilogativo di progetto di formazione lavoro
Allegato 8 Protocollo su formazione professionale e organismi paritetici bilaterali 20 gennaio 1993
Allegato 8.1 Analisi dei fabbisogni formativi dell'industria e dei servizi
• A) Obiettivi e indirizzi generali dell'iniziativa
• B) Tempi e modalità di elaborazione del progetto di fattibilità
• C) Risorse professionali impegnate e strutture in gestione dell'iniziativa
• D) Risorse finanziarie cui attingere, per l'elaborazione del progetto e per la sua realizzazione
Allegato 9
I - Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL)
• 1) Durata dei contratti e attività formativa.

• 2) Tipologie contrattuali.
• 3) Inquadramento e trattamento economico e normativo.
• 4) Armonizzazione del testo contrattuale con la vigente disciplina legislativa.
• 5) Decorrenza.
• Organismi bilaterali e formazione professionale
Allegato 10
• Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
• Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973
Allegato 11 Lavoratori stagionali
Allegato 12 Premio di anzianità aziende alberghiere
Statuto e regolamento per la costituzione dell'ente bilaterale territoriale dell'industria turistica
• Art. 1 - Costituzione.
• Art. 2 - Natura.
• Art. 3 - Durata.
• Art. 4 - Sede.
• Art. 5 - Scopi.
• Art. 6 - Soci e Beneficiari.
• Art. 7 - Finanziamento.
• Art. 8 - Organi dell'EBIT.
• Art. 9 - Assemblea.
• Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
• Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
• Art. 12 - Il Presidente.
• Art. 13 - Il Vice Presidente.
• Art. 14 - Il Comitato Esecutivo.
• Art. 15 - Poteri del Comitato Esecutivo.
• Art. 16 - Riunioni del Comitato Esecutivo.
• Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci.
• Art. 18 - Il Patrimonio dell'EBIT.
• Art. 19 - Gestione dell'EBIT.
• Art. 20 - Bilancio dell'EBIT.
• Art. 21 - Liquidazione dell'EBIT.
• Art. 22 - Modifiche statutarie.
• Art. 23 - Controversie.
• Art. 24 - Disposizioni finali.
• Regolamento

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria turistica

Addì, 7 febbraio 1996 in Roma tra la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo), espressamente delegata dalle Associazioni in essa federate: Agens Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi Connessi, Assotour Associazione Nazionale dei Tour Operators, Assotravel Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo, Ucina Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini, Unai Unione Nazionale Alberghi Italiani […] Con l'assistenza di Confindustria […] da una parte e dall'altra la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams-Cgil, […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs […] e con la partecipazione della Uil - Unione Italiana del Lavoro - […];
Si è stipulato il presente CCNL valevole per i dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica aderenti ad Associazioni federate in Federturismo, composto da 15 titoli, 371 articoli e 12 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa al CCNL
[…]
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1.

Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate e il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie e ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 23 del DM 8.5.76;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering e altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17.5.83 n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti e approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
Nota a verbale.
Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto 1 dell'art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico- ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1. Le norme dell'accordo 27.3.79 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti e articoli del presente testo a stampa.

Art. 2.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi Interconfederali.
Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 3.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o un'unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4.

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturati del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato d'attuazione della legge quadro.
In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento e all'elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6.

Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
L'Ente Bilaterale Nazionale, nell'ambito di quanto contenuto nella Premessa, si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Territoriali previsti al successivo art. 13, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori. A far data dall'1.9.95, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,40% di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il restante 85% verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l'Inps ai sensi della legge n. 311/73.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
Chiarimento a verbale.
Le Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Nell'ambito di tale convenzione sarà definita la quota destinata ad assicurare il funzionamento degli istituti contrattuali che regolano le relazioni sindacali quali, ad esempio, le Commissioni Paritetiche.
Verranno inoltre definite le modalità di verifica dell'utilizzo delle somme a questo titolo versate.

Osservatorio nazionale
Art. 7.

L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo art. 12 sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro (CFL);

Art. 8 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie.
a) Commissione paritetica nazionale.
Le parti confermano il comune convincimento che a un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino e antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da 6 membri effettivi e 6 supplenti di cui 6 in rappresentanza di Federturismo e 6 in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti e si riunirà presso la sede di Federturismo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede di Federturismo.
b) Controversie individuali e plurime.
Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori. In caso di mancato accordo la soluzione delle controversie interpretative del contratto collettivo, prima che sia adita l'Autorità Giudiziaria, potrà essere concordemente affidata alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della commissione di cui al presente articolo.
Nota a verbale.
Le parti nel confermare l'obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dall'articolo di cui sopra, si impegnano a incontrarsi, dopo l'emanazione della procedura prevista dall'ultimo capoverso del punto 2.2. dell'accordo interconfederale 25.1.90, per coordinare la clausola del presente contratto con quelle interconfederali.
c) Controversie collettive.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla 1a parte del CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.

Capo II - Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 9.

Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto Le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Politica attiva del lavoro
Art. 11.

Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera te le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale, sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal comma 10 del successivo art. 88;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.

Enti bilaterali territoriali
Art. 12.

L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno di norma destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra le Parti a livello territoriale, in ragione della provenienza del gettito.
L'Ente istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di CFL, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale.
L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
Inoltre, l'Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Nota agli artt. 6 - 7 - 12 - 12 bis.
La stesura degli artt. 6 - 7 - 12 - 12 bis della presente stesura, che corrispondono agli artt. 6 - 7 - 13 - 14 e relativi allegati del CCNL turismo 6.10.94, verrà adeguata e definita da una Commissione Paritetica, composta da 6 membri per ciascuna delle 2 parti stipulanti, che si riunirà entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e concluderà i suoi lavori entro il prossimo 30.6.96.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione procederà anche alla definizione degli Statuti e dei Regolamenti degli istituti contrattuali previsti nei sopra menzionati articoli.

Contrattazione integrativa territoriale
Art. 13.

Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente contratto Collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:

b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale e in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l'attuazione dei CFL di cui al presente contratto nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro e al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;
d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
e) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
f) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 68;
g) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 71;
h) il superamento del limite di 90 ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
i) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 46;
l) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 55;
m) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
n) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'art. 33;
o) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
p) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
[…]
r) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 55.
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
Aziende alberghiere
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 72);
- …
- regolamentazione nastro orario stagionali (art. 160);
- contratti a termine e aziende di stagione (artt. 165, 166, 167);

Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 72);
- contratti a termine e aziende di stagione (artt. 203, 208, 209);

Aziende pubblici esercizi
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 72);
- ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 244);

Stabilimenti balneari
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 72);
- interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 63, 70 e 309);
..
Alberghi diurni
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 72);

- ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 331).
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del protocollo del 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli artt. 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16.2.87, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dall'art. 15 del presente contratto.

Capo III - Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 14.

Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale e aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Contrattazione integrativa aziendale
Art. 15.

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300;

d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 64 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 68;
i) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 69.
La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del protocollo del 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.

Capo IV - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 16.

Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti i lavoratori possono eleggere un solo delegato aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
[…]

Diritto di affissione
Art. 21

È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Assemblea
Art. 22.

Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Norme generali
Art. 24.

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 e all'accordo interconfederale 20.12.93.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell'Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo III - Classificazione del personale
Declaratorie
Art. 27.

[…]
Dichiarazione a verbale.
Le Parti demandano all'Osservatorio Nazionale il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo e alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo 6 mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Premessa

Le Parti, in specifica considerazione delle caratteristiche proprie del settore turistico, riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente e in corso di emanazione al fine di promuovere e potenziare le occasioni di impiego nonché di pervenire a un miglior utilizzo degli impianti e delle attrezzature anche facilitando il prolungamento delle fasi stagionali e un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.
In particolare le Parti confermano la validità, in aggiunta al contratto a tempo indeterminato, di altri strumenti quali l'apprendistato, il contratto formazione e lavoro, il contratto di inserimento, il contratto a termine, il lavoro extra, il contratto a tempo parziale nonché le altre tipologie di rapporti di lavoro che saranno individuate dalla legislazione.

Capo I - Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 31.

Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge in materia d'età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (DPR 4.1.71 n. 36).
Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 33.

[…]
Con riferimento ai limiti d'età per la quale è ammesso l'apprendistato, le parti si impegnano, previe intese territoriali e/o aziendali, a svolgere le opportune azioni di competenza dirette ad estendere anche al settore delle agenzie di viaggio quanto previsto al comma 5, art. 21, legge n. 56/87 per le qualifiche ad alto contenuto professionale.

Orario di lavoro
Art. 37.

L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a 15 anni non può superare le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali e le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti d'età compresa tra i 14 e i 15 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 2 e 3, legge 19.1.55 n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retribuitivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Obblighi del datore di lavoro
Art. 38
.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Obblighi dell'apprendista
Art. 39.

L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Retribuzione degli apprendisti
Art. 43.

Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Art. 44.

I CFL sono disciplinati dalle intese interconfederali del 18.12.88 e successive integrazioni di cui agli allegati 7-8-9 (1).
(1) Gli accordi di cui sopra sono stati definiti con riguardo all'art. 3 della legge n. 863/84, all'art. 8 della legge n. 407/90, all'art. 9, comma 1, legge n. 159/91, all'art. 16, legge n. 451/94 e all'art. 6, comma 1, DL n. 572/94 in via di conversione.

Capo III - Contratto a tempo parziale
Art. 50.

Nel corso degli incontri previsti a livello regionale, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando le specificità del settore e dei suoi comparti.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 54.

Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 76 al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all'art. 68 nonché i permessi non goduti di cui all'art. 64 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e 14a mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di 1/12 delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
[…]

Capo V - Lavoro extra e di surroga
Art. 55.

[…]
Le imprese comunicheranno alle RSU, quadrimestralmente gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.
Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal T.U. 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
[…]

Capo VI - Contratto a termine
Art. 56.

[…]
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni, qualifiche e durata del rapporto dovranno essere comunicati per le fattispecie di cui alle lett. a) e b) entro il termine massimo di 3 mesi alle RSU - o, in assenza, alle OO.SS. competenti - e all'Ente Bilaterale.
Per la fattispecie di cui alla lett. c) tale comunicazione dovrà essere preventiva all'assunzione.
[…]

Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo III - Donne e minori
Art. 62.

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale

Art. 63.
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
[…]

Flessibilità
Art. 68.

In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per 1 o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 63 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 63 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 63 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 63 non potrà superare le 6 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 15 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare l'istituto della flessibilità, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi, al fine di procedere a un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 69.

Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario e una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 60, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
Con riferimento agli artt. 68 e 69 del presente contratto, resta inteso che, per quanto riguarda il ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora successiva all'orario definito.

Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 70.

L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a 15 anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui ai commi precedenti hanno diritto a un'interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di 4 ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 67.

Recuperi
Art. 71.

È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 72.

È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora e un massimo di 1 ora al giorno.

Lavoro straordinario
Art. 74.

Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 63 e 68 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2 del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
(*) vedi allegato 6

Art. 75.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al comma 2 la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Art. 76.
Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno 1 volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.

Capo V - Riposo settimanale
Art. 77.
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore

Art. 89.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, e in particolare:

b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;

f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni dei datore di lavoro.

Sanzioni disciplinari
Art. 90.

Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni 5.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[...]

Corredo - Abiti di servizio
Art. 96.

[...]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[...]

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo II - Infortunio
Art. 119.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Capo III - Conservazione del posto
Art. 123.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 124.
[...]
Ai sensi dell'art. 9 della legge 14.12.70 n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da TBC fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 125.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]

Art. 127.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 70 e 72 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[...]

Art. 128.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 138.

Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300, 11.5.90 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 C.C.);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r.r., al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) del comma 7 dell'art. 90;

d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche e impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;

h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 90;
l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.

Titolo X - Aziende alberghiere
Capo III - Apprendistato
Stagiaires
Art. 157.

Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 158.

La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'art. 52.
Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.

Art. 160.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 161.
[…]
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.

Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 172.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 173.
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Lavoro straordinario
Art. 175.

[…]
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Titolo XI - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione

Art. 200.
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 52.

Art. 201.
Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.

Art. 203.
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 204.
[…]
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 215.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
La norma di cui al comma 2 dell'art. 68 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 216
.
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Capo IX - Infortunio
Art. 228.

Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni in caso d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione

Art. 235.
La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 52.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale

Art. 243.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 244.

L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Capo IX - Malattia e infortunio
Infortunio
Art. 271.

[…]
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt. 116 e 270, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'Inps;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Capo X - Pulizia dei locali
Art. 272.

Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XII - Norme per i locali notturni
Art. 277.

Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 278.
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli accordi integrativi provinciali.

Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 279.

Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10.9.23 n. 1955.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli accordi integrativi provinciali in vigore.

Confronto settoriale
Art. 298
.
Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e dell'opportunità di definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:
- durata degli appalti;

- integrazioni e alcune normative, quale quella del part-time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.

Capo XV - Refezione.
Art. 299.

Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane e una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo II - Contratti a termine
Art. 302.

La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'art. 52.

Capo III - Orario di lavoro
Art. 309.

In deroga a quanto previsto dall'art. 63 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio e in 44 ore per il personale non impiegatizio.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.

Distribuzione orario settimanale
Art. 310.

La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

Capo VIII - Malattia e infortunio
Infortunio
Art. 318.

[…]
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli artt. 116 e 317 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'Inps;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo III - Contratto a termine
Art. 323.

La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 52.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 330.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 331
.
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Capo VIII - Malattia e infortunio
Infortunio
Art. 339.

[…]
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli artt. 116 e 338 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 15 milioni;
- morte: 10 milioni.

Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo II - Apprendistato
Art. 344.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, anche se in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, maturità o titolo equivalenti.
A parziale deroga di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 343, con riferimento ai limiti d'età per i quali è ammesso l'apprendistato, per le qualifiche inquadrate al 3° livello e oltre, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato, previe intese territoriali, a 22 anni, per i giovani in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, maturità o titolo equivalente. Tale elevazione di età non è consentita in caso di attinenza del titolo di studio alle mansioni svolte.
Per gli apprendisti assunti antecedentemente alla data d'entrata in vigore del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

Capo III - Orario di lavoro
Art. 345.

A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 63, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri e inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 346.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in un'intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
[…]
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.

Capo IX - Infortunio
Art. 368.

Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte.

Allegati
Allegato 7
Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Accordo interconfederale 18 dicembre 1988

[…]
2. Durata dei contratti e attività formativa.
[…]
Per essere considerati conformi alla presente regolamentazione i progetti devono altresì prevedere:
- per le qualificazioni di cui al punto a) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 40 ore di formazione teorica per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata di 12 mesi e 10 ore ulteriori di formazione teorica per ogni trimestre di maggior durata per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata eccedente i 12 mesi;
- per le qualificazioni di cui al punto b) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 60 ore di formazione teorica per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata di 18 mesi e 10 ore ulteriori di formazione teorica per ogni trimestre di maggior durata per i contratti per i quali l'impresa abbia indicato una durata eccedente i 18 mesi;
- per le qualificazioni di cui al punto c) 40 ore di formazione tecnico-pratica e 100 ore di formazione teorica.
Le imprese potranno realizzare le attività di formazione teorica nella sede aziendale ovvero presso strutture esterne pubbliche o private. La formazione teorica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
Per i CFL stipulati con giovani in possesso di diplomi di qualifica conseguiti presso un istituto professionale o di attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'art. 14, legge 21.12.78 n. 845, e preordinati al conseguimento di qualificazioni inerenti ai diplomi e agli attestati predetti, le ore di formazione teorica possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da un numero equivalente di ore di formazione tecnico-pratica.
Nota a verbale.
Nei casi in cui il progetto preveda contratti per periodi inferiori a 12 mesi anche non continuativi (misura minima prevista per i CFL), la Commissione bilaterale effettuerà di volta in volta la verifica di congruità, ferma restando l'esigenza di un numero idoneo di ore di formazione teorica e tecnico-pratica.
[…]

La commissione bilaterale attivata per la verifica di conformità dei progetti predisposti per i CFL riceverà anche tutte le informazioni sulle richieste riguardanti l'inserimento lavorativo previsto dal presente punto
10. La commissione bilaterale si organizzerà in modo da predisporre le verifiche previste dall'accordo medesimo.
All'atto della richiesta di nulla osta per le assunzioni di cui al presente punto 10, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa a un'Associazione aderente alla Confindustria.
[…]
Dichiarazione congiunta.
Le parti concordano sull'esigenza che i CFL stipulati dalle imprese industriali e artigiane che esercitano le medesime attività produttive abbiano contenuti omogenei.
Le parti convengono inoltre che eventuali CFL concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del CFL non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione.

Politiche di formazione professionale
Le parti stipulanti, muovendo dal concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste un'importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione e, al tempo stesso, della maggiore competitività internazionale del sistema produttivo;
considerando come obiettivo di comune interesse la realizzazione di un più elevato grado di occupabilità dei lavoratori in attesa di inserimento lavorativo attraverso azioni miranti a colmare il divario qualitativo tra professionalità potenziale dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda di lavoro espressa dal sistema produttivo;
hanno concordato di istituire, a livello interconfederale, una Commissione tecnica bilaterale alla quale viene demandata la definizione del ruolo attivo che le Confederazioni firmatarie del presente accordo possono svolgere nei confronti delle politiche formative che possono essere realizzate nella forma di organismi costituiti pariteticamente fra le parti e tesi a promuovere e progettare le attività di formazione professionale nonché a formulare proposte a Enti o istituzioni competenti per la medesima attività.
L'attività della Commissione avrà come obiettivo prioritario quello di definire un progetto di fattibilità di tali organismi paritetici a livello regionale entro 6 mesi.
Dovrà inoltre perseguire il miglioramento e l'intensificazione delle attività di orientamento professionale e la accentuazione della rispondenza delle politiche e delle azioni formative alla domanda di professionalità proveniente dal mercato del lavoro, con particolare riferimento ai gruppi di lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro e alle aree del Mezzogiorno.
A tal fine alla Commissione è demandato in particolare lo studio di iniziative congiunte che, anche attraverso l'effettuazione di esperimenti pilota da realizzarsi in ambiti concordati, siano idonei a:
a) accentuare la rispondenza delle azioni formative alla domanda di professionalità espressa dal mercato, anche attraverso il coordinamento tra le attività dei rappresentanti delle parti stipulanti nelle Commissioni regionali per l'impiego ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5, lett. b) e d), legge n. 56/87;
b) formulare proposte volte alla definizione dei requisiti al rispetto dei quali è subordinato l'accesso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, delle attività formative, ivi compresi gli standard inerenti ai CFL per i quali le imprese chiedano il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della formazione;
c) promuovere l'organizzazione da parte delle regioni di attività formative funzionali a successive assunzioni in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, legge n. 863/84;
d) valutare il grado di efficienza dei Centri di formazione professionale esistenti, avendo riguardo sia alle caratteristiche organizzative e alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi della formazione erogata nonché al contributo da essa fornito all'inserimento lavorativo degli utenti;
e) definire le modalità e i contenuti delle verifiche periodiche da effettuare con periodicità annuale a livello regionale, a partire dal 1990, sull'andamento complessivo dei CFL;
f) definire i contenuti e la durata minima della quota di formazione teorica relativa ai CFL avente per oggetto nozioni generali in materia di prevenzione antinfortunistica e di regolamentazione del rapporto di formazione e lavoro;
g) offrire la possibilità alle imprese che non realizzino nella sede aziendale la formazione teorica relativa ai CFL, di ricevere indicazioni in merito all'attuazione della formazione predetta presso strutture esterne da individuare concordemente anche sulla base delle valutazioni di cui al punto d).
Le conclusioni raggiunte dalla Commissione in ordine ai singoli punti verranno sottoposte alle Confederazioni stipulanti ai fini delle definitive determinazioni.
Le proposte in ordine ai punti e), f) e g) dovranno essere presentate entro 6 mesi dall'insediamento della Commissione.
Le Confederazioni stipulanti conferiranno alla Commissione il compito di seguire la realizzazione delle iniziative congiunte che siano state concordate e di presentare, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, una relazione finale sui risultati raggiunti, sulla base dei quali potrà essere concordata l'estensione dell'iniziativa ad altre aree territoriali.

Allegato 8.1 Analisi dei fabbisogni formativi dell'industria e dei servizi
L'elaborazione di un progetto di fattibilità finalizzato a realizzare un sistema permanente di rilevazione di fabbisogni formativi, promosso e gestito dalle parti sociali, richiede un'analisi propedeutica dei seguenti elementi di base:
a) obiettivi e indirizzi generali dell'iniziativa;
b) tempi e modalità di realizzazione del progetto di fattibilità;
c) risorse professionali impegnate e struttura di gestione dell'iniziativa;
d) risorse finanziarie ipotizzabili per l'elaborazione e gestione del progetto.

A) Obiettivi e indirizzi generali dell'iniziativa:
- puntare verso uno strumento di indirizzo dell'offerta formativa in "grande", di tipo qualitativo;
- indicare, con periodici aggiornamenti, quali sono, come si articolano e con quale intensità i fabbisogni di formazione;
- fornire elementi per organizzare in maniera flessibile il sistema di formazione professionale, per rispondere meglio alle esigenze locali;
- definire la qualità della domanda per "ceppi professionali" con l'individuazione delle conoscenze di base relative alle specificità funzionali e alle capacità trasversali ad esse correlate;
- verificare le aggregazioni per "ceppi professionali" con imprenditori e aziende, attraverso le relative aggregazioni settoriali;
- stimare la qualità dei fabbisogni in termini di fabbisogni critici, emergenti, in declino.

B) Tempi e modalità di elaborazione del progetto di fattibilità
Si ritiene che nell'arco di 2 mesi un gruppo di esperti opportunamente individuati possa elaborare un progetto esecutivo di fattibilità che, sulla base degli elementi forniti, sia in grado di definire:
B1. il modello di indagine;
B2. il campione di rilevazione (settoriale e territoriale);
B3. l'impianto organizzativo generale;
B4. i costi dell'iniziativa e dei successivi aggiornamenti;
B5. le possibili fonti di finanziamento.
Gli esperti da coinvolgere saranno scelti di comune accordo fra quelli di rilevanza specifica nazionale, dalle Parti stipulanti che assumeranno la responsabilità dell'intera iniziativa nei confronti delle istituzioni pubbliche.

C) Risorse professionali impegnate e strutture in gestione dell'iniziativa:
1. Organismi bilaterali di livello centrale e regionale.

A livello centrale l'Organismo bilaterale nazionale avrà il compito di:
- rendere esecutiva l'iniziativa, promuoverla e diffonderla a tutti i livelli;
- controllare la realizzazione dell'iniziativa, attraverso esami periodici dello stato di attuazione;
- amministrare le risorse finanziarie.
A livello regionale gli Organismi bilaterali avranno la responsabilità di:
- realizzare le analisi dei fabbisogni sulla base del progetto esecutivo e del relativo modello messo a punto a livello centrale;
- orientare le amministrazioni regionali verso l'uso dei risultati delle analisi dei fabbisogni;
- amministrare le risorse finanziarie.

2. Altri esperti, prescelti di comune accordo dagli Organismi bilaterali a sostegno della loro attività.
A livello centrale e regionale si potrà fare ricorso ad esperti e strutture specialistiche esterne che, in funzione delle risorse attivate potranno essere utilizzate per la gestione dell'iniziativa.

D) Risorse finanziarie cui attingere, per l'elaborazione del progetto e per la sua realizzazione
Il Gruppo di esperti incaricato, elaborerà un pre-progetto di fattibilità da presentare alle istituzioni pubbliche per il finanziamento dell'iniziativa.
A questo riguardo si propongono 4 ipotesi di finanziabilità:
1) legge n. 492/91 che interviene per innovare i sistemi formativi regionali. In questo caso il pre-progetto andrebbe elaborato con una distribuzione regionale dei costi presunti;
2) legge n. 845/78 che all'art. 18 finanzia studi e ricerche promosse dal Ministero del Lavoro;
3) finanziamento o cofinanziamento comunitario;
4) altri provvedimenti legislativi.

Allegato 9
[…]
Le parti hanno altresì concordato le intese di cui alla 2a parte del presente accordo in vista dell'obiettivo di dare impulso all'attuazione del protocollo 20.1.93 sulla formazione professionale anche mediante un rilancio del ruolo degli organismi paritetici bilaterali.

I - Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL)
1) Durata dei contratti e attività formativa.

Nel punto 2 dell'accordo interconfedera1e 18.12.88, il 2° e il 3° capoverso sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) del successivo paragrafo 2 (Tipologie contrattuali), prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) del successivo paragrafo 2, prevedano un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa compreso tra 100 ore per 18 mesi di durati e 120 ore per 24 mesi di durata.
Le parti convengono che non sono retribuite le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 100 alle 120 o alle 140 indicate nel precedente capoverso per le professionalità e per le durate ivi previste.
Le ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa comprendono 40 ore riservate allo svolgimento di formazione tecnico-pratica, secondo le modalità e i contenuti indicati nel progetto formativo presentato e dichiarato conforme.
La "nota a verbale" al punto 2 dell'accordo interconfederale 18.12.88 si applica ai progetti che prevedono contratti di durata inferiore a 18 mesi.
Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451, che prevedano una durata di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica. La formazione predetta dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale e antinfortunistica. Le parti convengono che le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non siano retribuite.

La formazione teorica relativa ai progetti di cui al precedente capoverso viene determinata in modo conforme alle disposizioni di cui al punto 3 delle deliberazioni assunte il 28.2.90 dalla Commissione tecnica bilaterale istituita in attuazione dell'accordo interconfederale 18.12.88 con gli adattamenti di seguito indicati:
a) la formazione teorica deve avere una durata non inferiore a 20 ore sia per gli "addetti ad attività di produzione" che per gli addetti ad attività di impiego";
b) i temi specifici relativi alle aree tematiche di cui alle predette deliberazioni devono essere integrati con nozioni relative alla organizzazione del lavoro;
c) in sostituzione del prospetto costituente l'allegato 1 del punto 3 delle deliberazioni predette, la ripartizione delle 20 ore di formazione teorica verrà effettuata come segue per tutti i lavoratori:
Prevenzione antinfortunistica 10 ore
Disciplina rapporto 6 ore
Organizzazione lavoro 4 ore
Le disposizioni di cui al punto 3) delle deliberazioni sopra richiamate con gli adattamenti di cui ai precedenti capoversi trovano applicazione anche nei confronti dei progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), legge n. 451/94.
I progetti possono prevedere una diversa ripartizione delle 20 ore predette, fermo restando l'obbligo di riservare a ciascuna delle 3 aree tematiche suindicate almeno 4 ore.
I progetti predisposti ai sensi del comma 10, art. 16, legge n. 451/94 devono contenere l'indicazione delle imprese presso le quali avrà esecuzione il contratto, nonché dei prevedibili periodi di permanenza presso ciascuna di esse. Nel progetto di formazione e lavoro dovranno essere indicate le modalità di svolgimento delle attività formative previste dal presente accordo e l'eventuale ripartizione delle predette attività tra le diverse imprese.

Organismi bilaterali e formazione professionale
La concreta realizzazione dell'indagine sui fabbisogni di professionalità continua ad avere importanza centrale ai fini dell'attuazione del protocollo del 20.1.93.
La disponibilità dei dati sulla natura dei fabbisogni rilevati mediante l'indagine consentirebbe infatti l'attuazione dei compiti più qualificanti assegnati dal protocollo agli organismi paritetici, quali il sistematico esercizio di un ruolo attivo nei confronti delle pubbliche istituzioni preposte alla programmazione delle attività formative e la prospettazione di interventi di qualificazione professionale atti a facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.
Le confederazioni stipulanti confermano il proprio impegno a promuovere la stipulazione con le autorità competenti della convenzione prevista dal protocollo per la realizzazione dell'indagine relativa ai fabbisogni.

Esse concordano inoltre sull'opportunità di dare impulso alla realizzazione di altre iniziative, previste dal protocollo, distinte e autonome rispetto all'indagine predetta.
Per un rilancio del ruolo degli organismi bilaterali, le parti confermano quanto previsto nel protocollo in merito agli aspetti organizzativi e all'attribuzione dei compiti a livello nazionale e regionale, procedendo contestualmente all'individuazione di alcune urgenti azioni, funzionali a tale obiettivo.
In particolare esse concordano sulla necessità di:
1) istituire, con un paritetico contributo finanziario delle parti firmatarie, nei limiti di impegno di spesa necessario alla sua formale costituzione, l'Organismo Nazionale Bilaterale sotto forma di organismo con personalità giuridica e articolato in sedi locali attraverso gli Organismi Bilaterali Regionali che faranno parte integrante dello stesso organismo;
2) verificare la situazione in essere, in merito alle attività svolte dagli Organismi Bilaterali, al fine di sviluppare le attività previste dal protocollo del gennaio 1993, in particolare per lo sviluppo della formazione continua, ricorrendo anche a sostegno tecnico-progettuale agli interventi di formazione continua prevista dai programmi dell'Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo e dalla legislazione nazionale (con particolare riferimento all'art. 9, comma 3, legge n. 236/93) e regionale, nonché di quanto indicato al punto A2 del protocollo stesso in merito alla predisposizione e alla sperimentazione di modelli formativi per le donne, per i disabili, per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori in mobilità. Per questi ultimi dovranno essere promossi in maniera diffusa gli interventi degli Organismi Bilaterali previsti ai punti A4 e A5 del protocollo;
3) definire à livello di Organismo Bilaterale Interconfederale, anche con il supporto delle categorie, così come già definito nel protocollo del gennaio 1993, gli indirizzi e i criteri operativi da attuare a cura degli Organismi Bilaterali Regionali sia nei confronti degli interlocutori istituzionali, sia per la progettazione delle iniziative formative antinfortunistiche di cui alla normativa di recepimento della Direttiva CEE n. 89/391, da effettuare per i lavoratori da assumere con CFL, nell'ambito della formazione prevista dalle presenti intese, e per gli altri lavoratori, al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di recepimento;
4) individuare, d'intesa con gli organismi paritetici di 3 regioni meridionali, alcune iniziative sperimentali nell'ambito di quelle previste dal protocollo, rispetto alle quali l'organismo nazionale si rende disponibile a fornire all'organismo regionale, con modalità da concordare, il supporto e l'assistenza alla progettazione e alla esecuzione dell'iniziativa prescelta;
5) promuovere la realizzazione di un intervento di formazione dei quadri degli organismi regionali: infatti il corretto funzionamento degli Organismi richiede un preventivo periodo di formazione dei suoi componenti, per acquisire la necessaria sensibilità su alcuni temi "politici". Per esempio, sarebbe opportuna un'opera di diffusione delle conoscenze sui vari modelli di relazioni industriali, in rapporto all'attività di programmazione aziendale dell'attività di formazione e sulla successiva gestione. Questa iniziativa potrebbe essere finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e, in particolare, in base a quanto previsto dal Piano Nazionale di Sviluppo relativo all'Obiettivo 4 in materia di " ... formazione degli esperti delle parti sociali";
6) elaborare moduli di base per la realizzazione degli interventi formativi di cui all'art. 16, legge n. 451/94, anche al fine della definizione del modello per la certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori alla scadenza del contratto di formazione come previsto dal comma 9 del predetto articolo.

Gli Organismi Bilaterali regionali potranno intervenire presso le Regioni affinché prevedano, nei loro piani, spazi consistenti per l'effettuazione degli interventi formativi da parte delle strutture convenzionate utilizzando le relative risorse comunitarie disponibili concernenti l'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.

Gli Organismi regionali potranno attivarsi per l'accesso ad altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali o regionali.

Sul piano operativo, per giungere all'attuazione concreta delle iniziative sopradescritte e alla definizione di un assetto organizzativo compiuto, l'Organismo Nazionale Bilaterale usufruirà dal 1 aprile p.v., di un apposito locale attrezzato messo a disposizione da Confindustria e delle risorse necessarie a svolgere le funzioni di Segreteria, per procedere:

Entro il 31 maggio 1995
- alla verifica della situazione in essere di cui al punto 2);
- alla predisposizione dei modelli formativi inerenti ai CFL di cui al presente accordo e relativa definizione del modulo per la certificazione di risultati di cui al punto 6);
- all'elaborazione e presentazione del programma di formazione dei quadri delle organizzazioni firmatarie, membri degli Organismi Bilaterali costituiti o in via di costituzione di cui al punto 5);

Entro il 30 giugno 1995
- ad individuare, sulla base dei risultati acquisiti dalla verifica della situazione in essere e delle azioni avviate nella 1a fase, la formula giuridica più idonea all'attuazione di quanto previsto al punto 1) del presente accordo;

Entro il 31 luglio 1995
- all'elaborazione di un piano promozionale nei confronti dei rispettivi sistemi associativi per l'avvio operativo degli Organismi regolamentati.

Ad ogni scadenza le parti procederanno all'esame del lavoro svolto per assumere le relative decisioni operative al fine di giungere alla definitiva costituzione dell'Organismo Bilaterale Nazionale e delle sue articolazioni territoriali.
A prescindere da queste scadenze e al fine di realizzare i compiti che il protocollo del gennaio 1993 assegna agli Organismi, le parti ritengono opportuno che essi usufruiscano di una fonte di finanziamento certa nel tempo e nell'ammontare.
L'accordo prevede una serie di attività a carattere sistematico, che presuppongono una programmazione su base annuale e pluriennale.
Per questo le parti ritengono opportuno che, al di là delle capacità autonome di finanziamento che tali organismi saranno in grado di sviluppare, si realizzi una modifica dell'attuale legislazione al fine di utilizzare le attuali risorse pari al gettito originato dal prelievo dello 0,30% o a parte di esso per il finanziamento delle attività degli organismi bilaterali, nell'ambito di una legislazione per la costituzione anche nel nostro Paese di un vero sistema di formazione continua.

Statuto e regolamento per la costituzione dell'ente bilaterale territoriale dell'industria turistica(*)
(*) Il presente statuto e regolamento valgono anche per la costituzione e il funzionamento dell'EBIT Nazionale, che avrà sede presso Federturismo, viale dell'Astronomia 20 in Roma.

Art. 1 - Costituzione.
1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica 7.2.95 è costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della Federturismo e della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil l'Ente Bilaterale Territoriale della industria turistica, di seguito denominato EBIT.

Art. 5 - Scopi.
1) L'EBIT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3) L'EBIT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
4) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di CFL, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale;
e) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.