17 La determinazione delle pene.
17.1 ES.
L'imputato è penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi sub A, B e C.
Si tratta di reati dolosi, che appaiono evidentemente fra loro uniti da un medesimo disegno criminoso, ai sensi del 2° comma dell'art. 81 c.p.; la Corte richiama, sul punto, quanto ampiamente già esposto.
All'imputato ES. devono essere riconosciute due attenuanti: quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; quella di cui all'art. 62 bis c.p., c.d. "generiche", in considerazione del comportamento da lui mantenuto nel corso del suo esame davanti a questa Corte: è sufficiente ricordare come egli abbia "riconosciuto" il suo ruolo di datore di lavoro anche per lo stabilimento di Torino, non abbia negato lo stretto controllo che su tale stabilimento egli manteneva, abbia rivendicato a sé la decisione di non effettuare alcun intervento di 'fire prevention' sugli impianti di Torino; tutti dati e fatti che erano già emersi in dibattimento: nondimeno si deve dare atto ad ES. di essere consapevole delle sue responsabilità e di averlo anche manifestato.
Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:
-nel primo comma, punto 3), valutando a favore dell'imputato l'elemento psicologico consistente, per il più grave reato, nel dolo eventuale; sottolineando per contro, punto 2), l'estrema gravità del danno e, punto 1), la persistenza nel tempo della sua condotta omissiva e la determinazione con cui, nonostante "tutto" (v. sopra), abbia perseguito gli obiettivi economici che si era prefissi;
-nel secondo comma, valutando a favore dell'imputato l'assenza di precedenti e le sue condizioni di vita.
Così, la Corte ritiene, individuato come più grave il reato di cui al capo B, di cui all'art. 575, 81 1° comma c.p., di determinare la pena base corrispondente al minimo edittale:
anni 21 di reclusione;
diminuita per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ad anni 16 di reclusione;
diminuita per l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. ad anni 11 di reclusione;
aumentata ex art. 81 1° comma c.p. per la morte delle altre sei persone ad anni 15 di reclusione (8 mesi per ogni omicidio);
aumentata ex art. 81 2° comma c.p. per il reato di cui al capo A (art. 437 1° e 2° comma c.p.) ad anni 16 di reclusione;
aumentata ex art. 81 2° comma c.p. per il reato di cui al capo C (art. 423 c.p.) ad anni 16 mesi 6 di reclusione.
ES. deve pertanto essere condannato alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, dichiarando, ai sensi dell'art. 29 c.p., la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici; dichiarando, ai sensi degli articoli 32 quater e 37 c.p. la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno, pari alla pena inflittagli per il reato di cui al capo A.

17.2 PR., PU., SA. e CAF..
Tutti e quattro gli imputati sono penalmente responsabili dei reati loro ascritti ai capi sub A, D ed E.
Solo il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p., ha natura dolosa: non è pertanto giuridicamente possibile unificare i reati sotto il vincolo della continuazione; la determinazione della pena deve essere effettuata singolarmente per ciascun reato.
A tutti e quattro gli imputati deve essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; attenuante che deve essere considerata per il solo reato di cui al capo D.
Non si ravvisano motivi per concedere l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., ricordando che le c.d. "generiche" devono riferirsi a circostanze diverse da quelle già indicate dal legislatore, devono essere tali da "giustificare una diminuzione della pena" e l'assenza di precedenti condanne (condizione già ricompresa, a contrario, tra quelle indicate nell'art. 133 c.p., per la determinazione della pena, v. 2° comma, numero 2) "non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione".
In particolare, si deve osservare che, contrariamente a quanto osservato con riguardo all'imputato ES., sia PR. sia PU. si sono presentati a questa Corte non semplicemente contestando ogni loro responsabilità, come è loro fondamentale diritto costituzionale di difesa, ma negando anche una serie di fatti e di circostanze emerse documentalmente nel presente giudizio: dal contenuto dei verbali del c.d. "board", alle deleghe, alla loro posizione di garanzia (v. capitoli 13 e 14). Di tal che la Corte non ravvisa neppure nel loro comportamento processuale un motivo idoneo a giustificare tale concessione e la conseguente diminuzione di pena.
Con riguardo agli imputati SA. e CAF. si deve ricordare che il loro comportamento successivo ai reati è stato, nell'immediato, quello di cercare (tentativo "disperato" proprio per le condizioni in cui lo stabilimento si trovava) di "presentare" lo stabilimento di Torino in modo "diverso" e migliore" rispetto a quello che effettivamente era; ci si riferisce agli episodi, sopra riportati, della "pulizia straordinaria" e della sostituzione degli estintori. Nel corso del presente dibattimento, si deve quantomeno stigmatizzare la loro iniziativa di organizzare una cena nell'estate 2009 (cena poi svoltasi, alla presenza loro e dei testimoni, v. sopra) con un nutrito gruppo di colleghi ed ex colleghi che dovevano testimoniare innanzi a questa Corte nell'autunno successivo, tra l'altro dopo che il teste GV. (v. citato) aveva già presentato la sua denuncia; la Corte non vuole qui neppure ricordare gli episodi, oggetto di altro procedimento, indicati nella parte relativa allo "svolgimento del processo", ma non si può esimere dal rinviare, sul punto, alle dichiarazioni spontanee rese da CAF. (v.). Lo stesso CAF. che, durante il suo esame, non solo afferma che la descrizione dello stabilimento di Torino emersa dai testi non corrispondeva alla realtà "forse" perché i testi erano mossi da "interesse"; ma riferisce, a domanda del Pubblico Ministero, che anche le fotografie non "rendevano" tali condizioni. Comportamenti ed affermazioni di CAF. a fronte dei quali non appare sufficiente il riferimento positivo allo stesso CAF. che emerge dalle dichiarazioni di BO. (v., citato ed anche altri testi), come di persona che " ... nel momento in cui aveva l'opportunità, la possibilità di farlo ha sempre tentato di risolvere i problemi" (v. udienza 5/3/2009, pag. 19-20).
In breve, anche per SA. e per CAF. la Corte non ravvisa alcun motivo idoneo a giustificare tale concessione e la conseguente diminuzione di pena.
Con riferimento alla ritenuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., da applicare come si è detto al reato sub D, si deve osservare che tale reato è aggravato da due circostanze: quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p. (colpa c.d. "specifica", perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. (la colpa c.d. "cosciente" o "con previsione"); nel giudizio di comparazione tra attenuante ed aggravanti, di cui all'art. 69 c.p., la Corte ritiene che le due ultime debbano prevalere sulla prima.
I motivi si traggono esaminando tali circostanze, così come si presentano nel caso di specie; dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. gli imputati legittimamente beneficiano, ma essa è di carattere meramente oggettivo, esterno ed estraneo rispetto alle persone degli imputati, poiché si tratta di un esborso economico, sia pure ingente, sostenuto dall'azienda; invece, entrambe le aggravanti riguardano il profilo soggettivo degli imputati, in particolare quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p. caratterizzata dalle numerose e gravi violazioni accertate (v. sopra, vari capitoli), quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. caratterizzata dalla intrinseca gravità dell'evento oggetto di rappresentazione.
Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:
-nel primo comma, valutando a sfavore degli imputati sia la gravità del danno (numero 2) sia il grado della colpa (numero 3);
-nel secondo comma, valutando a favore degli imputati l'assenza di precedenti (numero 2) e le loro condizioni di vita (numero 4), per contro, in particolare per gli imputati SA. e CAF., valutando a loro sfavore la condotta susseguente al reato (numero 3).
La Corte deve domandarsi se la determinazione della pena debba o meno differenziarsi tra gli imputati PR., PU., SA. e CAF.; si deve osservare che i primi due rivestono una posizione di vertice (v. capitolo 13) che certamente comporta una maggiore responsabilità; sotto questo profilo, quindi, a loro dovrebbe essere applicata una pena maggiore; d'altro canto SA. e CAF., pur non possedendo poteri significativi (v. sopra più volte) e quindi, sotto questo profilo, meritando una pena minore, hanno però non solo di fatto "gestito", con le modalità e gli esiti che abbiamo diffusamente esposto, lo stabilimento di Torino, ma hanno mantenuto una condotta susseguente al reato e processuale come appena sopra ricordata e che non può essere definita "buona".
La Corte ritiene quindi che, per i motivi esposti, sia congrua una pena identica per tutti e quattro gli imputati, così in concreto determinata:
-per il reato di cui al capo D), art. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2, 3 (ora 4) c.p.:
concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenuta subvalente rispetto alle aggravanti contestate;
pena base, in misura superiore al minimo edittale per quanto già esposto, anni 4 di reclusione;
aumentata ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p. ad anni 5 mesi 4 di reclusione;
aumentata ai sensi del comma 3 (ora 4) dell'art. 589 c.p. ad anni 9 (aumento di anni 3 mesi 8) di reclusione.
-per il reato di cui al capo E, art. 61 n. 3 c.p., 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p.:
pena base, in misura superiore al minimo edittale, anni 1 mesi 2 di reclusione;
aumentata ai sensi dell'art, 61 n. 3 c.p. ad anni 1 mesi 6 di reclusione,
-per il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p.:
pena base pari al minimo edittale, anni 3 di reclusione.
Gli imputati PR., PU., SA. e CAF. devono così essere condannati, ciascuno, alla pena complessiva di anni 13 mesi 6 di reclusione; dichiarando, ai sensi dell'art. 29 c.p. (per il reato doloso, sub A, ex art. 33 c.p.), la loro interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; dichiarando, ai sensi degli art. 32 quater e 37 c.p., la loro incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni 3, pari alla condanna loro inflitta per il reato di cui all'art. 437 c.p.

17.3 MO.
L'imputato MO. è penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi sub A, D ed E.
Solo il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p., ha natura dolosa: non è pertanto giuridicamente possibile unificare tali reati sotto il vincolo della continuazione; la determinazione della pena deve essere effettuata singolarmente per ciascun reato.
All'imputato MO. deve essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; attenuante che deve essere considerata per il solo reato di cui al capo D.
All'imputato MO. deve essere riconosciuta e considerata, per tutti i reati a lui ascritti, anche l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., in conseguenza del corretto comportamento processuale da lui manifestato nel corso dell'esame innanzi a questa Corte; l'argomento è già stato esposto nel capitolo 14 e si deve qui pertanto richiamare.
Nel giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, di cui all'art. 69 c.p., per il reato di cui al capo D, la Corte ritiene corretta, per l'imputato MO., una valutazione di equivalenza; si deve qui richiamare, per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., quanto già esposto nel precedente paragrafo e cioè il suo carattere meramente oggettivo, esterno ed estraneo rispetto alle persone degli imputati, trattandosi di esborso economico, sia pure ingente, sostenuto dall'azienda; oltre a quanto già esposto su entrambe le aggravanti: quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p., caratterizzata dalle numerose e gravi violazione accertate, quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. caratterizzata dalla intrinseca gravità dell'evento oggetto di rappresentazione. La Corte ritiene di conseguenza che, ferme restando tali considerazioni, aggiungendo che la competenza e professionalità in campo tecnico (v. sopra) rendono la colpa dell'imputato MO. di grado maggiore rispetto a quella degli imputati PR., PU., SA. e CAF., la concessione anche dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. possa spostare la comparazione a favore dell'imputato solo fino alla equivalenza e non oltre.
Anche per i reati di cui ai capi A ed E la Corte ritiene corretta la equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. e, rispettivamente, l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p.
Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:
-nel primo comma, valutando a sfavore dell'imputato sia la gravità del danno (numero 2) sia il grado della colpa (numero 3) ;
-nel secondo comma, valutando a favore dell'imputato l'assenza di precedenti (numero 2) e le sue condizioni di vita (numero 4).
La Corte ritiene quindi che, per i motivi esposti, la pena per MO. debba essere in concreto così determinata:
concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. per tutti i reati a lui ascritti e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. per il solo reato a lui ascritto sub D), considerate sia la prima (con riferimento a tutti i reati) sia entrambe (con riferimento al reato sub D) equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati;
-per il reato sub D) (art. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e già 3, ora 4 c.p.), ritenute equivalenti le attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e 62 bis c.p. alle contestate aggravanti di cui all'art. 61 n. 3 c.p. e 589 2° comma c.p.: p.b. anni 4 di reclusione, aumentata ai sensi del già 3° ora 4° comma dell'art. 589 c.p. di anni 3 mesi 8 di reclusione e così ad anni 7 mesi 8 di reclusione;
-per il reato sub A) (art. 437 1° e 2° comma c.p.) ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. equivalente rispetto alla contestata aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p., anni 2 di reclusione e così anni 9 mesi 8 di reclusione;
-per il reato sub E) (art. 61 n. 3, 449 in relazione all'art. 423 c.p.), ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62bis c.p. equivalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p., anni 1 mesi 2 di reclusione;
L'imputato MO. deve così essere condannato alla pena complessiva di anni 10 mesi 10 di reclusione; dichiarando, ai sensi degli art. 32 quater e 37 c.p., la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni 2, pari alla condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 437 c.p.