Corte di Appello di Trento, Sez. Pen., 13 aprile 2011 - Omessa formazione per l'uso di un carrello elevatore


 

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    Responsabilità del datore di lavoro di una srl  per aver cagionato ad un lavoratore dipendente lesioni personali gravi concretatesi nella "frattura scomposta della falange prossimale del 3 e 4 dito del piede sx in trauma da schiacciamento avampiede sx": era accaduto infatti che, mentre il lavoratore movimentava con il carrello elevatore tre pannelli di armatura - non vincolati - delle dimensioni di 70 cm. di larghezza e 3 m. di lunghezza, improvvisamente durante la marcia e con le forche posizionate verso il basso, il pannello di armatura posto più in alto si spostava leggermente per cui egli scendeva dal carrello per riposizionarlo a mano, ma durante questa operazione lo stesso pannello scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro provocandogli le precisate lesioni.

    L'imputazione per il datore di lavoro consisteva nel non essersi assicurato che i lavoratori incaricati di usare il carrello elevatore ricevessero una formazione adeguata sul suo utilizzo e sui rischi relativi, specificatamente per quanto riguarda la stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello.

     

    Ricorso in Cassazione - Rigetto.

     

    La Corte d'Appello afferma che il fatto che il lavoratore abbia colpevolmente posto in essere una manovra errata all'atto di espletare il lavoro affidatogli è circostanza che non può esonerare da responsabilità un datore di lavoro cui viene fatto carico di non aver posto in essere le premesse proprio per il non verificarsi dell'errore de quo, di per sé ampiamente prevedibile e prevenibile, debitamente provvedendo appunto a dare al lavoratore suindicato un'adeguata formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a sua disposizione (v. art. 38 dpr. n. 626/94), e quindi, in sostanza, sulle migliori tecniche d'impiego del carrello elevatore da lui manovrato.


     



    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    CORTE D'APPELLO DI TRENTO

    SEZIONE PENALE

    composta dai signori magistrati:

    Dott. Carmine Pagliuca - Presidente -

    Dott. Mariano Alviggi - Consigliere -

    D.ssa Anna Maria Creazzo - Consigliere -

    ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

    SENTENZA

     


    nei confronti di

    Az.Lu. nt. (...) residente in Arco (TN) via (...) (dom. det.)

    Non sofferta carcerazione preventiva

    Libero - non comparso

    Imputato

    del reato p. e p. dagli artt. 40 - 590 commi 3 e 5 - 583 comma 1 n. 1 c.p. per avere, il giorno (...), presso il magazzino sito in Arco Loc. S. Giorgio, Via (...), della ditta Impresa Costruzioni F.lli Az. S.r.l., nella qualità di Amministratore unico, datore di lavoro della stessa, cagionato al lavoratore dipendente Ha.Ne. lesioni personali gravi concretatesi nella "frattura scomposta della falange prossimale del 3 e 4 dito del piede sx in trauma da schiacciamento avampiede sx", integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 58, per colpa consistita in imprudenza e negligenza e specificatamente, tra l'altro, nell'inosservanza del disposto degli articoli: 38 comma 1 lett. a) D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 omettendo di assicurare che i lavoratori incaricati di usare il carrello elevatore, ricevessero una formazione adeguata sul suo utilizzo e sui rischi relativi, specificatamente per quanto riguarda la stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello, così che il dipendente sopra indicato, mentre movimentava con il carrello elevatore tre pannelli di armatura - non vincolati - delle dimensioni di 70 cm. di larghezza e 3 m. di lunghezza, improvvisamente durante la marcia e con le forche posizionate verso il basso, il pannello di armatura posto più in alto si spostava leggermente per cui egli scendeva dal carrello per riposizionarlo a mano, ma durante questa operazione lo stesso pannello scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro provocandogli le precisate lesioni. Appellante

    L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in composizione monocratica n. 364/09 del 10/12/2009 che dichiarava l'imputato Az.Lu. colpevole del reato ascrittogli e, concessa la circostanza attenuante del danno risarcito equivalente a tutte le contestate, operata la riduzione di pena per il rito, lo condannava alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

    Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Mariano Alviggi

    Sentito il Procuratore Generale dr. Gi.Fo. che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

    Sentito il difensore di fiducia avv. An.To., di Rovereto che chiede l'accoglimento dei motivi di appello.


     

     

    Fatto

     


    Az.Lu., amministratore unico della "Costruzioni F.lli Az. S.r.l.", è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Rovereto, con sentenza 10.12.2009, di aver provocato per colpa lesioni personali gravi al lavoratore dipendente Ha.Ne. in occasione di un incidente su lavoro occorso l'(...) presso il magazzino della ditta suddetta in Arco, e conseguentemente condannato, con l'attenuante del risarcimento del danno stimata equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di Euro 200,00 di multa.

    Pacifica la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal primo giudice sulla scorta delle risultanze in atti, essendo invero da queste emerso che nella data di cui innanzi il lavoratore, mentre era impegnato nella guida di un muletto, dovendo ad un certo punto provvedere al riposizionamento sulle forche dello stesso di uno dei tre pannelli che stava trasportando e che era in procinto di scivolare, veniva da esso attinto al piede sinistro con le conseguenze lesive in rubrica meglio descritte.

    Altrettanto pacifica, a detta sempre del primo giudice e sulla base appunto delle risultanze processuali, la sussistenza poi dell'addebito mosso all'Az. nel capo d'imputazione, siccome precipuamente inerente la violazione dell'obbligo di cui all'art. 38 D.P.R. n. 626/94, evidenti essendo invero:

    a) il non aver quegli provveduto ad una formazione dello Ha., operaio si specializzato ma normalmente impiegato in altre mansioni, adeguata all'uso del muletto nei trasporti in questione, che diversamente avrebbe il medesimo saputo della necessità di trasportare pannelli delle dimensioni di quello in concreto caduto sul suo piede o assicurandoli al muletto o adottando specifici accorgimenti tali da scongiurarne movimenti incontrollati sulle forche, quale quello di tenere il cestello verso l'interno e non verso il basso (come appunto fatto dall'infortunato);

    b) il necessario nesso di causalità fra la condotta contestata e l'infortunio, che sicuramente non si sarebbe verificato in presenza appunto di una adeguata formazione del lavoratore;
    c) la riferibilità infine all'imputato della condotta omissiva di cui innanzi quale legale rappresentante dell'impresa, e quindi anche quale datore di lavoro dell'infortunato onerato di una posizione di controllo con riguardo alla sicurezza sul lavoro.

    Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, in via esclusiva chiedendone l'assoluzione con formula ampia sotto i profili:
    - dell'essersi in presenza di un infortunio solo avvenuto a causa di un'iniziativa autonoma ed incontrollabile, e quindi anche imprevedibile, dello Ha., operaio specializzato e che aveva frequentato corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro precedentemente all'infortunio stesso, oltre che poi assuntosi la colpa esclusiva di quanto accadutogli in sede di sit 8.1.2008 e totalmente risarcito del danno patito;

    - dell'aver erroneamente considerato poi il primo giudice tale ultima circostanza quale riprova della responsabilità invece del datore di lavoro;

    - dell'aver altresì erroneamente tenuto conto infine lo stesso Tribunale di una durata della malattia, relativa al lavoratore, superiore ai gg. 40 siccome molto benevolmente attestata dai certificati medici allegati in atti, con relativa necessità appunto e di affermare l'insussistenza in realtà della specifica aggravante de qua e di procedere a questo punto alla declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto per mancanza di querela della parte offesa.

     

    Diritto

     


    L'appello va respinto.

    E' infondata, innanzitutto, la solo implicitamente formulata richiesta di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di valida querela in atti, dal momento infatti che, anche a voler condividere i rilievi difensivi (peraltro nel merito infondati, in presenza di valida documentazione sanitaria dallo stesso I.N.A.I.L. non contestata e che non ha motivo alcuno la Corte di disattendere) in ordine alla sussistenza o meno nel caso di specie della circostanza aggravante di cui al comma primo, n. 1 seconda parte, dell'art. 583 c.p. (v. tempo di durata della malattia della parte offesa superiore a gg. 40), in ogni caso si sarebbe pur sempre in presenza, pacificamente, di quella ulteriore circostanza aggravante di cui al comma terzo dell'art. 590 c.p. (v. fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) che di per sé sola rende il reato in esame perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma della norma che precede, e ciò anche indipendentemente quindi dalla mancata presentazione di querela ad opera dello Ha.

    In secondo luogo, e nel merito, anche la pretesa assolutoria dell'appellante risulta infondata per la semplice ragione che l'ammissione di colpa del predetto è circostanza a sua volta inidonea senz'altro, in ogni caso, a spogliare di penale rilevanza la condotta omissiva addebitata all'imputato, avendo infatti ancora di recente affermato la Suprema Corte, in linea con i suoi costanti pronunciamenti sul punto de quo, che: "L'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, potendosi escludere l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento: dovendosi al riguardo considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro: con la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli" (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 11 - 26 gennaio 2011 n. 2606).

    Ditalchè l'aver l'Ha. colpevolmente posto in essere una manovra errata all'atto di espletare il lavoro affidatogli è circostanza che non può quindi esonerare da responsabilità un Az. cui viene fatto carico di non aver posto in essere le premesse proprio per il non verificarsi dell'errore de quo, di per sé ampiamente prevedibile e prevenibile, debitamente provvedendo appunto a dare al lavoratore suindicato un'adeguata formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a sua disposizione (v. art. 38 dpr. n. 626/94), e quindi, in sostanza, sulle migliori tecniche d'impiego del carrello elevatore da quegli manovrato in occasione dell'evento lesivo per cui si procede.

    Obbligo, quello previsto dalla norma che precede, che per quanto si evince dalle risultanze processuali non ha lo stesso Az. sicuramente rispettato, dal momento infatti che:

    - nessuna specifica prova è stata dal medesimo fornita a tal riguardo (ad es. dimostrando di aver consegnato allo Ha. il libretto di istruzioni sull'impiego del carrello de quo, e/o di avergli fatto seguire un corso specifico per il suo uso);

    - né egli né lo stesso lavoratore hanno dichiarato e dimostrato poi che i "corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro" di cui ha parlato il secondo, l'8.1.2008 in sede di s.i.t., altresì avessero in qualche modo riguardato anche le migliori tecniche di impiego di macchinari del genere proprio del carrello suddetto;

    - la dedotta specializzazione ed esperienza dello stesso Ha. in nessun modo può altresì estendersi alla specifica mansione al medesimo affidata il giorno dell'evento lesivo, avendo infatti dichiarato il teste Sa.Se. di essere l'unico "mulettista" in magazzino alle dipendenze della ditta "F.lli Az. S.r.l.", e la stessa parte offesa (in occasione della prima sua audizione) di usare solitamente "attrezzature individuali e personali quali cazzuola, martello, badile, tenaglia ecc." e solo occasionalmente "mezzi meccanici se necessari e solo sui cantieri" (e non già quindi in magazzino);

    - la natura stessa della manovra nel caso di specie posta in essere dal lavoratore di per sé ulteriormente conferma infine la fondatezza dell'accusa mossa all'Az., e ciò sulla scorta delle dichiarazioni sempre di quel teste Se. in precedenza citato laddove cioè afferma che in casi similari operava egli o inserendo i pannelli di armatura indicati in rubrica in un'apposita cassa destinata a non farli sbandare, quale nello specifico non utilizzata dalla parte lesa, o operando con il cestello verso l'interno piuttosto che invece verso il basso, come appunto fatto dallo Ha.

     


    Ne consegue che la pretesa assolutoria dell'appellante debba essere pertanto, a questo punto, rigettata, con integrale conferma quindi della decisione gravata, in assenza altresì idi ulteriori deduzioni e richieste subordinate in punto pena, e relativa condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali del grado. Termine infine di giorni 30 per il deposito della sentenza.




    P.Q.M.

     



    La Corte d'Appello di Trento, Sezione Penale;

    visto l'art. 599 del Codice di Procedura Penale;

    conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

    Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

    Così deciso in Trento il 6 aprile 2011.

    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.