Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 aprile 2008
Validità: 22.04.2008 - 30.04.2011
Parti: Banca Sella Holding SpA e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Sella Holding spa
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 (Premesse)
Art. 2 Premio aziendale
Art. 3 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
 Art. 4 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 5 Previdenza complementare
Art. 6 Polizza sanitaria
Art. 7 Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo
Contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a)
Contratto integrativo aziendale di Banca Sella Holding S.p.A.

In Biella, il giorno 22 aprile 2008 tra la Delegazione Aziendale di Banca Sella Holding SpA (di seguito, per brevità, 1'"Azienda"), e la Delegazione Sindacale costituita dalle Rappresentanze Sindacali Fiba-Cisl e Fisac-Cgil (di seguito, per brevità, le "OO.SS"), (laddove collettivamente indicate: le Parti)

Premesso che:
a) in data 27 novembre 2006 le OO.SS. hanno presentato all'Azienda la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale;
b) è stata positivamente esperita dalle Parti la verifica circa la conformità ai demandi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
c) in data 12 marzo 2007 sono stati illustrati alle Organizzazioni Sindacali le linee guida e gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Banca Sella per il triennio 2007/2009, Piano che prevede, in particolare, la crescita del Gruppo nel rispetto dell'imprescindibile valore dell'indipendenza;
d) che nel corso del predetto incontro è stato evidenziato il ruolo che assumono corrette e costruttive relazioni sindacali;
e) in data 8 maggio 2007 si è dato avvio , nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 dell'ex CCNL 12/02/2005, alla fase di contrattazione integrativa aziendale;
f)alla luce delle nuove previsioni dì cui all'accordo di rinnovo del CCNL 8/12/2007, nel prendere atto dell'ampliamento del novero di materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale, le Parti hanno concordemente ritenuto di inserire nel presente accordo anche le previsioni in materia di assistenza sanitaria e previdenza complementare;
g) che in data 5 marzo 2008 sono stati fomiti ed illustrati alle Organizzazioni Sindacali gli aggiornamenti in merito alle linee guida ed agli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo Banca Sella per il triennio 2007/2009 e che in tale sede è stato confermato il ruolo che assumono corrette e costruttive relazioni sindacali;
all'esito di tale fase negoziale

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 3 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
L'Azienda ricercherà tempo per tempo le forme più idonee per la protezione dei lavoratori da atti criminosi a scopo di rapina e comunicherà quelle rilevanti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nell'ambito dell'incontro annuale previsto dal CCNL di settore; terrà inoltre in attenta considerazione le eventuali osservazioni e proposte delle medesimi.
A tale scopo, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a quanto segue:
• ad assumere l'onere per la visita specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da eventi criminosi;
• ad accogliere la richiesta del lavoratore, vittima di rapina, di trasferimento ad altro servizio, ufficio o succursale;
• a valutare, quando eventualmente necessario, la revisione della sistemazione e posizione del cassiere rispetto al denaro ed agli strumenti di lavoro in modo da evitare furti con destrezza (adottando opportuni accorgimenti di difesa della cassa, sia verso la Clientela, sia verso altri cassieri);
• ad installare in tutte le succursali non concepite come "succursali aperte"(esclusi gli sportelli Aziendali e gli uffici di rappresentanza, oltre ovviamente alla tesorerie) porte a bussola blindate con rilevatore di metalli, strumenti di dissuasione ritenuti idonei per rafforzare la difesa quali roller cash e telecamere per la registrazione delle presenze in Azienda; per quanto concerne le "succursali aperte" la sicurezza viene garantita da locale blindato, cash in/cash out e sistema antirapina;
• a valutare negli sportelli aziendali e negli uffici di rappresentanza e nelle tesorerie l'adozione di strumenti idonei per rafforzare la difesa;
• a controllare e revisionare le posizioni di installazione del comando della porta a bussola nelle succursali nel caso in cui dall'attuale posizione di comando non sia chiaramente visibile la persona rimasta bloccata nella porta;
• ad adottare, se necessario, soluzioni tecniche che regolamentino l'accesso durante l'orario di lavoro ad estranei (non personale dell'Azienda) nei locali adibiti ad uffici della sede e delle succursali.
L'Azienda si impegna a conservare il posto di lavoro, anche oltre i limiti previsti dal CCNL di settore, con diritto al trattamento economico, ai dipendenti che dovessero subire gravi lesioni fisiche a seguito di rapina, purché tali lesioni non si possano configurare come inabilità permanente totale.
L'Azienda si impegna a garantire che il trasporto dei valori verso i Bancomat remoti sia effettuato da Personale della Vigilanza (esterna o interna). L'Azienda si impegna inoltre a garantire il trasporto periodico da e verso le Tesorerie di valori significativi (per significativi si intendono importi superiori a 5.000,00 euro) da parte di Personale della Vigilanza.
L'Azienda conferma di assicurare tutti i dipendenti con apposita polizza assicurativa, che tempo per tempo verrà trasmessa alle OO.SS., con onere a suo carico, coprente rischi di morte e/o di invalidità permanente totale o parziale per infortuni professionali, con un massimale di 60.000,00 euro per ciascun dipendente.

Art. 4 Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia è stata regolamentata dalle disposizioni del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.