Tipologia: Ipotesi di Intesa
Data firma: 22 maggio 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Direct Line Insurance SpA e Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Direct Line Insurance
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

 Indice
Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 1.2 Salvaguardia dell'occupazione
Art. 2 Diritto d’informazione
Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 4 Le tutele
Art. 4.1 Tutela della Privacy
Art. 4.2 Funzioni automatic call distributor (ACD)
Art. 4.3 Funzione dei sistemi informativi aziendali
Art. 4.4 Tutela e agibilità sindacale
Art. 4.5 Tutela della salute
Art. 4.6 Mobbing lavorativo
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 5.1 Norme di applicazione e modifica dell'orario di lavoro
Art. 5.2 Rilevazione orario di entrata e di uscita
Art. 5.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 5.3.1 Orario di lavoro
Art. 5.3.2 FlexTime
Art. 5.3.3 Straordinario
Art. 5.3.4 Banca ore
Art. 5.4 Personale soggetto a turni
Art. 5.4.1 Norme generali
Art. 5.4.2 IT: Lavoratori su turni
Art. 5.4.3 Indennità di turno
Art. 5.5 Reperibilità
Art. 5.6 Clausole di elasticità
Art. 5.7 Tolleranza ritardi
Art. 6 Indennità cuffia
Art. 7 Permessi
Art. 7.1 Permessi retribuiti
Art. 7.2 Permessi non retribuiti
Art. 8 Lavoratori studenti
Art. 8.1 Permessi studio
Art. 8.2 Permessi esame
Art. 8.3 Permessi test ammissione università
 Art. 8.4 Concorso spese universitarie
Art. 8.5 Premio laurea e laurea breve
Art. 8.6 Premio di maturità
Art. 9 Aspettative
Art. 10 Ferie
Art. 10.1 Ex festività
Art. 10.2 Festività
Art. 11 Riepilogo situazione pregressa del lavoratore
Art. 12 Rimborso spese
Art. 12.1 Missioni per i dipendenti
Art. 12.2 Anticipo cassa
Art. 13 Assistenza sanitaria
Art. 14 Polizza infortuni
Art. 15 Previdenza
Art. 16 Premio aziendale di produttività
Art. 17 Agevolazioni
Art. 17.1 Ticket Restaurant
Art. 17.2 Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti
Art. 17.3 Mutui e conti correnti
Art. 17.4 Abbonamento ai mezzi pubblici
Art. 17.5 Asilo nido
Art. 17.6 Anticipo TFR
Art. 18 Rotazione delle mansioni
Art. 19 Assunzioni
Art. 20 Interprete per dipendenti audiolesi
Art. 21 Decorrenza
Art. 22 Scadenza
Allegati
Allegato n. l "Griglia orari dei turni".
Allegato n. 2 "Legenda turni personale cali center".
Allegato n. 3 "Griglia orari dei turni Information Technology".
Allegato n. 4 "Assistenza sanitaria e polizza infortuni"
Allegato n. 5 " Accordo schema provvigionale anno 2008- 2009 - 2010
Allegato n. 6: Dichiarazione della Compagnia in tema di lavoro straordinario
Allegato n. 7: Dichiarazione delle OO.SS.

Ipotesi d'intesa contratto integrativo aziendale Direct Line Insurance spa
Con riserva di lettura per la verifica del testo

Il giorno 22 maggio 2008 in Milano tra la Direct Line Insurance SpA e le Organizzazioni Sindacali Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna è stata raggiunta la seguente ipotesi di intesa per il Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA) costituisce contrattazione di secondo livello, di carattere integrativo rispetto alle previsioni del CCNL per il personale non dirigente dipendente, con il quale si intende regolamentare una serie di istituti di Direct Line Insurance S.p.A.
A mezzo del CIA, le Parti stipulanti hanno inteso rendere ufficiali e verificabili, da tutti i lavoratori, tutte le norme contrattuali ulteriori al CCNL che entreranno in vigore nella Compagnia, e perciò fornire un notevole impulso alla chiarezza organizzativa, al livello di soddisfazione complessivo ed alla qualità dei rapporti di lavoro.
Il presente CIA intende proseguire nel senso della tutela sempre maggiore dei rapporti di lavoro dando una forma strutturata e concreta alle relazioni sindacali.


Art. 2 Diritto d'informazione
Con riferimento a quanto previsto dai CCNL, per quanto riguarda l'informazione a livello aziendale, Direct Line spa si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal CCNL e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle OO.SS. un prospetto semestrale (periodo gennaio - giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale.
[…]
L'Azienda si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle imprese appaltatici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Le Parti concordano nel l'affermare che lo strumento della formazione è fondamentale nei processi di mobilità professionale.
In relazione alle esigenze formative l'Azienda informerà preventivamente le RSA sulla tipologia, sui contenuti dei corsi pianificati, sulle funzioni coinvolte e sul numero dei partecipanti riguardo ai quali le RSA potranno formulare le loro proposte.
Potranno partecipare ai corsi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a tempo parziale; ì criteri di scelta devono garantire pari opportunità uomo-donna, nei rispetto delle Leggi 903/77 e 125/91. Verranno organizzati, in funzione dei fabbisogni rilevati, corsi finalizzati a:

- sviluppare un addestramento per un corretto ed efficiente utilizzo di strumenti informatici;
- tenere aggiornato e migliorare il bagaglio di conoscenze utili allo svolgimento della mansione.
Le Parti riconoscono che, in occasione di attività formative e contestualmente al loro svolgersi, i dipendenti assunti a tempo parziale possano essere chiamati a svolgere lavoro supplementare nella misura seguente:
- Dipendenti assunti nell'anno fino a concorrenza di 130 ore annue.
- Dipendenti non assunti nell'anno fino a concorrenza di 50 ore annue.
Ogni ora di lavoro supplementare, svolta durante il periodo di attività formativa, verrà prestata dai dipendenti solo con il consenso degli stessi e sarà compensata con la normale retribuzione oraria.
Il lavoro supplementare svolto durante l'attività formativa è da intendersi in uno dei seguenti casi: qualora l'attività formativa si protragga oltre l'orario part-time;
qualora l'operato del dipendente sia effettuato senza impatto sull'attività produttiva (training);
qualora, pur operando in ambito produttivo e reale, venga esercitata una funzione di affiancamento continuativa.
In quest'ultimo caso il lavoro supplementare richiesto al lavoratore non potrà essere superiore alle 18 ore e 30 minuti settimanali.
Negli incontri pianificati con la Direzione, le RSA verranno informate dei corsi effettuati e dei fabbisogni che si intendevano coprire con le iniziative messe in atto.
Inoltre viene istituito un monte ore annuale, di 5 ore e 30 minuti mediamente per dipendente, da utilizzarsi a scopi formativi in funzione delle necessità rilevate dai dipendenti stessi, in Particolare allo scopo di colmare, analogamente a quanto sopra espresso, eventuali lacune formative.
Il dipendente potrà richiedere all'Azienda di usufruire di tale monte ore in funzione delle effettive esigenze e fino ad esaurimento del monte ore annuale. Tutte le richieste di formazione e i relativi esiti saranno comunicati alle RSA dall'Azienda stessa.

Art. 4 Le tutele
Art. 4.5 Tutela della salute

Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 626/94, e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute. Sarà a carico dell'Azienda il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni, oltre alle visite previste dalla legge in vigore (visita oculistica):
• analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi rumorosi;
• visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.
Eccezionalmente verranno soddisfatte richieste anche in tempi diversi.
Ciascun rappresentante della sicurezza (RLS) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "RLS" con accesso dalla propria postazione di lavoro.

Art. 4.6 Mobbing lavorativo
In linea con la dichiarazione delle Parti sul Mobbing Lavorativo espressa nel CCNL, l'Azienda e le RSA si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della liberta, della dignità e dell’inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.
Inoltre in riferimento a quanto già previsto dall'art.51 del CCNL, le Parti concordano nel costituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e RSA sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.
Le Parti si incontreranno entro 90 giorni dalla firma del contratto integrativo aziendale per tale scopo.

Art. 5 Orario di lavoro
Art. 5.1 Norme di applicazione e modifica dell'orario di lavoro

Eventuali variazioni dell'orario lavorativo rispetto a tutti i dipendenti saranno concordate e sottoscritte con le RSA e le OO.SS.

Art. 5.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 5.3.1 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
[…]
Pausa pranzo: un ora con uscita dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Art. 5.3.2 Flex Time
È prevista una possibilità di flessibilità negli orari d'ingresso e di uscita, come specificato più avanti, per tutte le figure professionali previste da CCNL ad eccezione di quelle specificate nel successivo art. 5.4.
[…]
Pausa pranzo: fermo restando la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 9.30 - 17.00; il venerdì ore 9.30-12.30), per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo 30 minuti ad un massimo di un ora e mezza nell'intervallo compreso tra le 12.30 e le 14.30.
È facoltà del dipendente sia full time che part time usufruire del flex time e/o dello straordinario (quando richiesto ed autorizzato).
Resta inteso che in caso di flex-time negli orari sopra descritti non è richiesta autorizzazione scritta.
Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un accumulo massimo di 8 ore in negativo e di 8 ore in positivo.
Le ulteriori eccedenze positive saranno fatte confluire, se autorizzate, nel lavoro straordinario.
Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, verranno eccezionalmente considerate alla stregua di permessi retribuiti e sottratte dai complessivo monte ore individuale.
Tale accumulo è utilizzabile anche per permessi retribuiti all'interno della fascia obbligatoria di presenza, in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione scritta del responsabile.
I permessi indicati non possono essere fruiti nell'arco della giornata in misura superiore alle 4 ore. Resta inteso che qualora il dipendente volesse assentarsi senza rientrare dalla pausa pranzo o volesse entrare in azienda dopo la pausa pranzo stessa il numero di ore da computare come permesso 'flex time' è 4.
È prevista inoltre una flessibilità degli orari in coincidenza con la pausa pranzo.
Ai lavoratori sarà data la possibilità di verificare il cumulo in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente.
Potranno beneficiare del flex time - all'ingresso, all'uscita ed in pausa pranzo (solo per il personale full time) tutti i dipendenti, ad esclusione di coloro che lavorano su turni e in turno fisso.
[...]

Art. 5.3.4 Banca Ore
In base all'art. 115 del CCNL applicato è istituita la banca ore.
L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra l'Azienda e l'interessato. Tuttavia, qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà nei seguenti casi:
per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso alla Società almeno 2 giorni lavorativi prima;
per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Le ore accumulate nella Banca delle ore costituiscono uno strumento di flessibilità dell'orario e quindi - come l'art. 115 CCNL prevede espressamente - non costituiscono lavoro straordinario.
Data la difficoltà di concedere un numero troppo elevato dì permessi, il CCNL stabilisce che solo le prime 50 ore di lavoro autorizzate ed eccedenti l'orario normale giornaliero possano confluire nella Banca delle ore.
Oltre tale soglia, il dipendente svolgerà invece lavoro straordinario a tutti gli effetti, maturando il diritto a specifiche indennità in base alle norme vigenti ma non a riposi compensativi.

Art. 5.4 Personale soggetto a turni
Art. 5.4.1 Norme generali

Il concetto di "turnista" si applica a tutte le figure il cui orario di lavoro non è soggetto al flex time o non ha un orario fisso.
[…]
In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni (Allegato n. l "Griglia orari dei turni".) L'Azienda si impegna ad informare le RSA preventivamente e a comunicare ai singoli dipendenti con cadenza semestrale la matrice dei turni di lavoro con un preavviso di 30 giorni prima dell'inizio della stessa. Le variazioni dei turni, art. 169 CCNL, dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 30 giorni, per il personale part time sarà necessario il consenso del lavoratore.
Per i lavoratori a tempo parziale non potrà essere utilizzata la fascia centrale dei turni, orario di inizio dalle ore 10,00 alle ore 12,00, se non previo accordo con le RSA, con esclusione delle richieste di turno fisso e dei turni cadenti nelle giornate di sabato.
I turni di lavoro con orario finale alle ore 20,00 o alle ore 21,00 non potranno essere assegnati a ciascun dipendente in misura superiore al 50% di tutti i turni di lavoro su base semestrale con non più di due settimane consecutive. In allegato viene riportata la legenda dei turni (Allegato n. 2 "Legenda turni personale cali center").
I turni limitatamente ai sabato devono prevedere un intervallo di almeno due settimane consecutive con sabato libero.
[…]
Cambio giornata di riposo
[…]
L'Azienda accoglierà richieste di turni speciali di lavoro ai lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99 ed alle lavoratrici in gravidanza, oltre il terzo mese.
[…]
In ogni caso l'Azienda farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti.

Art. 5.4.2 IT: Lavoratori su turni
In questo caso l'orario è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 6 giorni la settimana compresi tra il lunedì ed il sabato di cui 5 giorni lavorativi ed un riposo settimanale, all'interno della fascia oraria d'apertura dell'Azienda.
Per il personale interessato, è ammesso il flex time con un monte ore ed una logica analoghi a quelli dei dipendenti con questa possibilità, con esclusione della possibilità di entrare dopo l'inizio del primo turno o uscire prima della fine dell'ultimo turno.
I periodi lavorativi effettuati prima dell'orario di apertura e/o dopo l'orario di chiusura dovranno comunque essere conteggiati come flex time e/o straordinario.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 98 del vigente CCNL, per il personale turnista full-time del reparto IT con turno fino alle ore 21,00, potrà essere previsto l'ingresso posticipato di 30 minuti rispetto all'inizio del turno, con la riduzione della pausa pranzo a 30 minuti.
In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni (Allegato n. 3 "Griglia orari dei turni Information Technology").
Anche in questo caso è prevista l'indennità di turno.

Art. 5.5 Reperibilità
Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area IT/CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.
[…]
Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall'art. 108 del CCNL ha diritto ad essere esonerato dall'applicazione di tale istituto.
La reperibilità strutturale è vincolata ai seguenti criteri:
Per i team System Suppone Security Networking, Unix System (Supporto produzione) e Sviluppatori (Analisti programmatori)
• al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
• non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
• almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).
Per il team Windows System
• dalla fine dell'orario di lavoro ordinario alle ore 21,00 da lunedì a venerdì e alle ore 17,00 il sabato;
• non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
• almeno tre settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).
[…]
Qualora il lavoratore in reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24.00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D. Lgs. n.66 del 2003.
Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL, e del presente contratto integrativo aziendale.

Art. 6 Indennità cuffia
Per il personale che opera in centrali specializzate in canali telefonici e/o telematici, ovvero cali center, è istituita una speciale indennità ed. "di cuffia" pari a euro 100 lordi all'anno con decorrenza dall'anno 2010.
[…]

Art. 18 Rotazione delle mansioni
Si riconfermano i contenuti dell'art. 97 e 98 del CCNL, con le seguenti modifiche.
Il periodo di 5 anni di cui ai comma 1° art. 98 è ridotto a 3 anni.
Nel caso in cui si verificasse una situazione di parità fra lavoratori/trici richiedenti con riguardo alle condizioni di legge, avrà diritto di priorità il lavoratore/trice con i seguenti requisiti:
• provenienza da un reparto di lavoratori/trici addetti al cail center (front line) perché esposti ad uno stress maggiore;
• anzianità di servizio aziendale.
A fronte del cambiamento di mansione farà seguito il corretto inquadramento previsto dal CCNL.

Art. 20 Interprete per dipendenti audiolesi
L'Azienda si impegna a fornire a proprie spese un interprete per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agii stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.

Allegati
Allegato n. 6: Dichiarazione della Compagnia in tema di lavoro straordinario

La Compagnia si adopererà a contenere le ore di lavoro straordinario rispetto alla situazione attuale.

Allegato n. 7: Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS ribadiscono la loro contrarietà all'utilizzo di lavoratori precari e/o con contratti atipici, ritenendo come valore inalienabile per tutti la garanzia di un posto di lavoro a tempo indeterminato e a condizioni dignitose.
Pertanto, se l'organico dovesse risultare insufficiente a causa di un aumento dei carichi di lavoro le OO.SS stesse chiederanno alla Compagnia un incontro finalizzato a studiare un piano complessivo di assunzione di nuove risorse.
Le OO.SS inoltre invitano a non ricorrere a società esterne per le attività di "overflow".