Tribunale di Taranto Sez. II, 7 marzo 2002, n. 742 (ud. 7 dicembre 2001). Pres. Chiarelli - P.M. Sebastio e Coccioli Imp. R. e altri 
Datore di lavoro – Poteri - Declassamento professionale dei lavoratori per ristrutturazione aziendale – Indisponibilità – Confinamento in specifico reparto – Condizione di totale inattivita’ e ambiente degradato – Reato di violenza privata – Sussiste – Danni subiti dai lavoratori - Risarcibilità
 
La destinazione allo specifico reparto “non altro era che un tassello della strategia aziendale, utile al fine di attuare il programma di ristrutturazione aziendale, portato avanti in maniera spicciola ed informale e che consentiva di collocare fisicamente, in quello spazio, quei dipendenti che non avessero accettato subito la nuova situazione di esubero, venutasi a creare, ed il conseguente declassamento loro proposto. Per cui la funzione intimidatrice che essa aveva, non era tanto e solo ricollegabile all'idea di un luogo dove non si lavorava, dove concetti quali mansioni e professionalità certo non potevano albergare, ma era anche simbolica, in quanto rappresentava l'allontanamento traumatico dal mondo del lavoro, il precipitare di una situazione lavorativa sino ad allora normale, la possibile anticamera del licenziamento, la fine di ogni possibilità di continuare a fare ciò per il quale si era stati assunti”.

Massima a cura della redazione di Olympus

Giurisprudenza collegata:  Corte Appello Lecce, 10 agosto 2005 ;  Cass. Pen. 31413/2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - (Omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. Premessa. - Ai fini di una migliore comprensione della vicenda e delle decisioni prese dagli imputati, causa della stessa ideazione della palazzina Laf, va ricordato che, come emerso dalla varia documentazione acquisita agli atti e dalle stesse memorie degli imputati, lo stabilimento di Taranto dell'Ilva Spa era diventato di proprietà privata nel maggio del 1995; che secondo precisi accordi presi a livello ministeriale al momento del passaggio di proprietà, la nuova proprietà si impegnava a mantenere un certo livello occupazionale, impegnandosi altresì ad assorbire il personale delle tre società collegate di cui si è detto; che i rapporti con i lavoratori e con i sindacati si erano rivelati subito difficili, tanto da giungere ad una vera e propria rottura delle relazioni sindacali, provocando un massiccio ricorso all'autorità giudiziaria del lavoro (numerose erano state le procedure avviate, e risolte con esiti di varia natura, ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori); che non tutti gli impegni presi dalla nuova proprietà erano stati mantenuti (si veda per es. la necessità dei dipendenti delle tre consociate di adire il giudice del lavoro per costringere l'Ilva ad assumerli, nel rispetto degli impegni presi); che la situazione di conflittualità esasperata aveva spinto i sindacati ad interessare direttamente le istruzioni, al fine di evidenziare la situazione che si era venuta a creare all'interno dello stabilimento, non solo con riferimento al caso della palazzina Laf; che, infatti, vi era stata una ispezione da parte della commissione lavoro del Senato della Repubblica, conclusasi con una pesante denuncia della situazione lavorativa all'interno dell'Ilva e con una «forte condanna politica e morale» per il comportamento dell'azienda a proposito della creazione della palazzina Laf, ove veniva lesa la libertà e la dignità dei lavoratori, secondo una logica ed una pratica «da tempo respinta dalla cultura e della moderna civiltà del lavoro» (brani testualmente ripresi dalla relazione conclusiva dei lavori della commissione). Nello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva portata avanti dalla Commissione, si è parlato di «conflitto plateale, anomalo, abnorme» fra sindacato e proprietà fra i quali le relazioni sindacali «praticamente non esistono», si è evidenziato l'uso «disinvolto se non distorto delle proprie prerogative» da parte del gruppo R., la seria difficoltà del sindacato nel far valere le proprie ragioni, l'eccessivo ricorso «ai superiori interessi aziendali» per giustificare ogni comportamento, magari anche lo spostamento di 50-60 persone alle pulizie civili, si è giudicato inaccettabile che la logica legittima del riordino aziendale fosse sconfinata «nell'esercizio arbitrario del potere e nella compressione dei diritti dei lavoratori», indirizzatasi anche nell'esercitare pressioni, affinché circa duecento impiegati accettassero «volontariamente» la qualifica di operaio. E proprio quale strumento di persuasione emblematico, quale «esempio plateale di una situazione assolutamente inaccettabile perché lesiva dei diritti e della dignità dei lavoratori», veniva portato quello della palazzina Laf, ove erano «ospitati» quegli impiegati che non si erano «piegati alle pretese aziendali», condannati «alla più assoluta inattività», condividendosi sul punto la valutazione operata già dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto, secondo la quale ci si trovava di fronte ad una minaccia di dequalificare il lavoratore, mettendo a rischio la sua salute psico-fisica e mortificando la sua dignità di uomo.

A proposito di tali premesse, importanti ad inquadrare la posta in gioco, a valutare certe scelte decisionali piuttosto che altre, a capire quelle che sono state le priorità seguite nell'ambito del procedimento di ristrutturazione dello stabilimento di Taranto (è stata la stessa difesa degli imputati, del resto, ad insistere sulla importanza di «contestualizzare» tutta la vicenda), non si può non aderire alla tesi, sostenuta da alcuni difensori di parte civile, circa l'atteggiamento di sostanziale inadempienza dell'Ilva Spa rispetto agli impegni presi innanzi al Ministero del lavoro, in sede di acquisizione dello stabilimento, sino ad allora di proprietà pubblica, e sottoscritti dal gruppo R., con una evidente, e confessata in dibattimento, riserva mentale, che lascia trasparire le reali intenzioni del nuovo gruppo dirigente ed il suo davvero scarso senso della legalità, concetto pur sbandierato dalla difesa degli imputati, ma non certo in maniera coerente. Secondo gli accordi presi alla fine del 1996, il gruppo R. assumeva l'obbligo («giuridicamente perfetto» come scriveva il pretore del lavoro in alcuni dei decreti ex art. 28 acquisiti agli atti, tesi alla quale si aderisce integralmente) di assorbire all'interno dei propri ranghi, entro il termine di un anno dalla messa in mobilità, i dipendenti delle tre ditte consociate suddette, che nel frattempo venivano, appunto, messi in mobilità, con la qualifica di provenienza, ottenendo in seguito degli accordi migliorativi prevedenti per tutti l'assunzione ad un livello inferiore rispetto a quello di provenienza e, precisamente, al quarto livello (la conferma di tali accordi migliorativi è stata data dalla deposizione del teste a discarico C. che ne ha fatto espressa menzione).

Scaduto il termine previsto per la mobilità, però, il gruppo R. aveva unilateralmente rimesso tutto in discussione, non procedendo ad assorbire tale personale (con riferimento alla categoria impiegatizia) e cominciando a porre in essere odiosi e vietati sistemi di pressione sui lavoratori (mobbing, bossing?), disponendo, per es., visite mediche arbitrarie, nel corso delle quali gli impiegati venivano valutati secondo parametri usati per le assunzioni degli operai; per cui chi non superava tale forma di visita medica o non accettava di essere assunto come operaio, non veniva preso in considerazione.

I decreti emessi ex art. 28 dall'allora Pretore del lavoro di Taranto hanno dimostrato come dette assunzioni avvennero solo per ordine del giudice, il quale dichiarava «l'antisindacalità... del comportamento dell'Ilva Spa» e ordinava «... alla medesima società... la cessazione della condotta illegittima e la rimozione degli effetti mediante l'assunzione degli ex dipendenti» delle ditte consociate. Secondo l'obbligo assunto, giuridicamente perfetto, all'Ilva Spa veniva dato l'ordine di assumere i lavoratori di cui ai citati accordi, le cui professionalità erano ben note al momento dell'assunzione dell'impegno, a prescindere dalla «incompatibilità degli stessi con gli attuali assetti produttivi aziendali, assetti che la società volontariamente si è data: diversamente opinando, si giustificherebbe l'inattuazione dell'obbligo per circostanze che il debitore stesso ha creato» Nel corpo di detto decreto si evidenziano la pretestuosità dei risultati delle visite mediche (ritenute comunque eseguite in violazione dello Statuto dei lavoratori in quanto non eseguite presso strutture pubbliche), fatte eseguire all'interno dell'azienda sui lavoratori da assumere, risultati usati per negare l'assunzione a suo tempo promessa; l'arbitrarietà dei giudizi di inidoneità, formulati alla stregua dei parametri previsti per il IV livello della categoria operaia; la lesione della buona fede contrattuale da parte del datore di lavoro.

E sulla consapevolezza piena di certe scelte, frutto di una precisa strategia aziendale come tutti i comportamenti che hanno costituito oggetto del processo, è sufficiente leggere la deposizione del teste C. (trattata oltre nella motivazione) o la memoria difensiva depositata in data 5 dicembre 2001, nella quale si legge che tali accordi erano stati sottoscritti «in assenza di alcun obbligo di legge» solo e soltanto per la fortissima pressione sindacale e per accontentare i mediatori del conflitto (Ministero del lavoro e dell'industria), e che le assunzioni in essi previste dovettero essere gestite compatibilmente con il progetto di ristrutturazione in atto dalla fine del 1997: senza pudore, cioè, si è affermato che alcuni accordi siglati a livello ministeriale erano stati sottoscritti con la precisa intenzione di non adempiervi, nonostante l'alto livello istituzionale della figura innanzi alla quale tale parola veniva data! Parola che, tradotta in termini giuridici, significava obbligo giuridico perfetto al quale alla fine il gruppo in questione ha dovuto piegarsi, pur se solo a seguito del ricorso all'autorità giudiziaria. Ma il senso della legalità che ha connotato tutta l'operazione di ristrutturazione all'interno dello stabilimento di Taranto, le cui avvisaglie si erano avute con le vicende appena trattate, viene confermato subito dopo i provvedimenti dei pretori del lavoro, quando gli impiegati che si erano rifiutati di accettare la proposta di assunzione come operai, vengono sì assunti, ma come tali trasferiti immediatamente alla palazzina Laf, senza svolgere neppure un giorno di attività lavorativa. Ecco la pervicacia, l'ostinazione, la caparbietà dell'azienda che si muove con l'unico scopo del profitto aziendale, della ristrutturazione da portare a termine ora e subito, senza tenere in alcun conto la dignità dei lavoratori posti alle proprie dipendenze. La scientificità del comportamento aziendale, con la costante violazione delle norme dell'ordinamento, aveva poi trovato il suo culmine nel corso della ristrutturazione aziendale, della quale ampiamente si parlerà in seguito, con la creazione della palazzina Laf ed il confinamento in essa di quanti non avevano voluto sottostare alle imposizioni dell'azienda in ordine al loro futuro lavorativo.

Nessun problema ritiene il giudicante sia emerso in ordine alla attendibilità dei testimoni d'accusa escussi, per cui i fatti emersi dalle loro deposizioni (condensati nella contestazione) molto sinteticamente riportati, possono dirsi provati.

La genuinità dell'essenza delle loro deposizioni, toccata con mano dal giudicante nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, la linearità delle deposizioni di quasi tutte le parti lese, non è certamente inficiata dall'enfasi che è stata posta in alcune affermazioni, dall'esagerazione con cui sono stati riportati alcuni episodi, dalla impetuosità con la quale a volte sono stati riferiti alcuni fatti. E nel giudizio di attendibilità si può pure fare a meno di considerare la posizione delle parti lese, riconosciute come parti civili o che tale domanda avevano avanzata e l'hanno vista rigettata per questioni formali (anche se è difficile dimenticare le lacrime del serio e pacato DeP., la triste coerenza del teste Gi., lo sfogo sentito del Cal. con riferimento alla sua situazione familiare venutasi a creare, la fiera dignità del Leone Roberto, e di tanti altri) e di fermarsi ad esaminare invece la posizione di quei testi (per es. In., Al., Mo., Me. Pe., ecc.) che non avevano nulla da guadagnare da questo processo, di quegli impiegati che per le loro condizioni familiari sono stati costretti ad accettare la novazione, di quelle persone che devono avere ancora a che fare con il proprio datore di lavoro oggi imputato, di quelle persone cioè che hanno vissuto visibilmente la testimonianza come una sofferenza, come un fastidio, desiderosi di dimenticare, di non vedersi più toccata la posizione lavorativa, di non dire qualcosa in più che potesse suonare come una condanna per il loro attuale datore di lavoro. Esaminare, quindi, la posizione di quelle persone che avevano tutto l'interesse a ridimensionare quanto detto in sede di indagini e, magari, a manifestare, in quello che sarebbe stato un modo sbagliato se fosse sfociato nella falsa testimonianza, quella fedeltà, quella obbedienza, quella collaborazione col proprio datore di lavoro che pure nei loro confronti non aveva avuto un atteggiamento benevolo. E così si ricordino le testimonianze del teste Al. (fatta accompagnare dai carabinieri) che ha premesso, nella sua deposizione, che non era nel suo carattere fare causa a qualcuno, che non aveva nessuna intenzione di ritrovarsi in un'aula di giustizia e di «fare causa al mio datore di lavoro»; del teste Pe. che ha detto in maniera esplicita dei consigli ricevuti a cancellarsi dal sindacato e non a espletare più attività politica all'esterno (era un consigliere comunale) e che aveva accettato la novazione per le difficoltà economiche nelle quali si era venuto a trovare, essendo unico portatore di reddito in casa ed avendo dei figli da mantenere; del teste Mo. che, riferendosi alla sua veste di teste ha esordito dicendo «avendo fatto la novazione non è che mi sento tanto sereno», testimonianze, tutte assolutamente chiare, ed involontariamente dure, efficaci ed importanti, a favore della tesi accusatoria.

Va inoltre detto che nessuno dei testi indicati a discarico ha veramente portato elementi di segno contrario rispetto alla costruzione dei fatti operata dalle parti lese, essendosi essi posti quale fonte di una possibile valutazione in termini di liceità della condotta tenuta dagli imputati, risultata alla fine assolutamente non condivisibile. Quanto alle dichiarazioni degli imputati che hanno parlato di colloqui civili con i destinati alla palazzina Laf, improntati a canoni di massima correttezza, esse restano prive di alcun valore sia, come detto, da un punto di vista tecnico-formale, essendo state rese nel corso di spontanee dichiarazioni e non nel corso di esami, come tali, quindi, fornite di un valore probatorio inferiore rispetto alla testimonianza, e sia da un punto di vista sostanziale, essendo apparse poco credibili: è stato addirittura sconfortante vedere l'uniformità di tali dichiarazioni, aridamente studiate a tavolino, monotonamente concordi, mai frutto di reali pulsioni interiori, mai frutto di sdegno per l'accusa ricevuta, sentimento che certo sarebbe emerso in modo spontaneo ove una simile accusa fosse stata ingiustamente mossa. Del resto, anche a voler ritenere per un attimo inesistenti le minacce esplicite, pur fatte ai lavoratori e da questi riferite (i testi Ca., Me. Pe., L.M., per es., hanno parlato di espliciti riferimenti al licenziamento o alla cassa integrazione), non è davvero possibile ritenere che a gente tanto professionalmente qualificata, come gli imputati, al punto da rivestire importanti incarichi aziendali, potesse sfuggire il senso implicito della minaccia, il male ingiusto prospettato al lavoratore, al quale si poneva l'alternativa di scegliere, in violazione di consolidati principi di legge, senza l'ausilio del sindacato ed in assenza di chiare motivazioni che potessero dare un senso a quello che gli stava accadendo, fra declassamento e inerzia a tempo indeterminato nella palazzina Laf. È di tutta evidenza che una tale consapevolezza fosse piena e che tale condotta rientrasse in una determinata e studiata strategia aziendale, volta al raggiungimento contemporaneo di più scopi, come appresso si dirà. (Omissis).

2. Il rapporto di lavoro subordinato. -Si concorda pienamente con la premessa fatta dalla pubblica accusa, in sede di discussione finale, secondo la quale nel presente processo, è necessario partire da alcune considerazioni, ovvie e scontate, ma evidentemente non tali per gli imputati, relative alla natura del rapporto di lavoro subordinato e al modo in cui esso debba essere inteso nel nostro ordinamento. Certamente la prestazione del lavoro da parte di un lavoratore subordinato non può essere considerata come una merce qualsiasi, a fronte della quale il datore di lavoro si obblighi semplicemente alla controprestazione della retribuzione: l'attività lavorativa di un uomo, infatti, non può essere venduta o comprata come una qualsiasi cosa materiale, ma può solamente costituire oggetto di un contratto, se vista e qualificata come promessa di lavoro, come promessa di espletare una determinata attività, con la quale il prestatore proietta la propria personalità nel rapporto obbligatorio, che sorge con il proprio datore di lavoro.

Del resto, che il rapporto di lavoro subordinato, proprio per la sua particolarità di incidere direttamente sulla persona del lavoratore, sia normativamente considerato in maniera particolare, distinta da altri tipi di rapporti, al punto da assumere una innegabile tendenza a portarsi su un piano pubblicistico, è confermato dalla forte tutela, già a livello costituzionale, che esso riceve.

Dall'insieme delle norme costituzionali, per quel che qui interessa, possono ricavarsi alcuni principi fondamentali, fra i quali, oltre a quelli del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla libertà sindacale, alla tutela contro gli infortuni ecc., vi è sicuramente quello del diritto (e del dovere) al lavoro, inteso non come diritto ad un generico lavoro, ma come diritto a quello specifico lavoro, corrispondente alla propria competenza specifica e alle proprie capacità qualitative e quantitative di lavoro.

Per cui può ritenersi che il sistema preveda e tuteli l'eguaglianza e l'elevazione dei lavoratori, la personalità del lavoratore e l'iderogabilità dei dirittiche proteggono l'integrità fisio-psichica, oltre che economica, del lavoratore subordinato.

La particolare connotazione del rapporto di lavoro fa sì che la qualità di lavoratore subordinato implichi un vero e proprio status, e cioè lo status professionale, nel quale la persona è presa in considerazione, sulla base dell'esercizio della sua attività di lavoro, da cui discende il diritto al riconoscimento della sua determinata qualità di lavoratore. Il riconoscimento di una tale posizione viene a coincidere con il riconoscimento ad una qualifica particolare e cioè all'identificazione di quell'aspetto della personalità del lavoratore che è dato dalla prestazione e dalla ripetizione in modo stabile e continuativo, cioè professionale, di un determinato lavoro. Ed è per tale particolare connotazione del rapporto, per lo status professionale che identifica il lavoratore, che quest'ultimo ha il diritto soggettivo ad una determinata qualifica, ha il diritto a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica per la quale è stato assunto e ha il diritto a ricevere la retribuzione ed il trattamento previsto per l'attività svolta.

Quale rapporto tendenzialmente duraturo, poi, il rapporto di lavoro subordinato rappresenta un aspetto fondamentale ed un tassello imprescindibile nella evoluzione della personalità del lavoratore, evoluzione non solo professionale, ma anche umana, nel momento in cui il lavoro rappresenta un fondamentale tramite fra l'uomo lavoratore e il mondo in cui esso vive.

In attuazione dei principi costituzionali suddetti, le leggi dello Stato hanno creato una sempre maggiore tutela del prestatore di lavoro, parte debole del rapporto sinallagmatico col datore di lavoro, affinché la sua posizione fosse sempre più al riparo degli arbitri di quest'ultimo. E così, per quel che qui interessa, si leggono nel codice civile le norme basilari che regolano il rapporto di lavoro subordinato (e che dalla Carta costituzionale hanno tratto nuovo vigore e nuova ragion d'essere), come l'art. 2087 c.c., che sancisce il principio della tutela delle condizioni di lavoro, prevedendo la necessità di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; a proposito di tale norma va ricordato che trattasi di normativa posta a tutela di un pubblico interesse (uno dei tanti aspetti di valenza pubblicistica del rapporto di lavoro subordinato), riferito non soltanto alle attrezzature, ai macchinari, e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all'ambiente di lavoro. Una tale forma di tutela ha poi trovato attuazione piena e concreta con lo statuto dei lavoratori che, nel titolo primo, intitolato proprio «della libertà e dignità del lavoratore», ha elencato una serie di precetti, atti a garantire il rispetto della personalità fisica e morale dell'individuo; e così è stato previsto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nonché di professare le proprie idee politiche, sindacali e religiose, il divieto per il datore di lavoro di indagare sulle opinioni politiche o sindacali del lavoratore, il divieto di usare guardie giurate al fine di vigilanza dell'attività lavorativa, il divieto di eseguire visite personali di controllo, il diritto ad una rappresentanza sindacale aziendale, alle assemblee ecc.

Importante, ai fini della valutazione dei fatti per cui è processo, è poi l'art. 2103 c.c., laddove stabilisce la necessità che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, prevede la immodificabilità in pejus delle mansioni, statuisce la nullità di ogni patto contrario, al fine di tutelare il lavoratore dalle possibili prevaricazioni datoriali, nella nota consapevolezza che proprio la posizione di contraente più debole e non invece una sua genuina volontà in tal senso, possa indurre il dipendente ad accettare mansioni inferiori. A proposito delle interpretazioni che di tale articolo vengono fatte, si è ben consapevoli della esistenza di una tesi interpretativa meno rigida, a fronte di quella più aderente alla lettera della legge che prevede la nullità del patto contrario in ogni caso, secondo la quale, in nome di una maggiore tutela del lavoratore si finirebbe al contrario per danneggiarlo nei casi in cui, a fronte della accertata impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro con le proprie originarie mansioni, gli si negasse la possibilità di rimanere a lavorare per lo stesso datore di lavoro, ma con mansioni diverse, anche inferiori. Non sta a questo giudice penale ritenere più aderente allo spirito normativo, oltre che alla lettera della legge, questa o quella tesi, essendo sufficiente ricordare che i sostenitori di questa seconda ipotesi di lettura del secondo comma dell'art. 2103 c.c. convengono tutti nel ritenere indispensabile la presenza e la protezione sindacale in casi come questi, al fine di verificare prima di tutto la serietà dei presupposti prospettati dal datore di lavoro e poi la effettiva sussistenza della volontà del lavoratore in tal senso.

Non è un caso, del resto, che il legislatore abbia previsto in maniera specifica, all'art. 4, comma undicesimo della L. n. 223/1991, la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte (anche peggiorative) solo e soltanto se esistano degli accordi sindacali, stipulati nel corso delle procedure previste nei casi di eccedenze di personale, regolati dalla legge stessa, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti in esubero.

In ogni caso, dunque, sul riconosciuto presupposto della natura del rapporto di lavoro quale rapporto fondamentale nello stato democratico e della necessità di tutelare, oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la personalità e la dignità umana più debole, le norme meramente privatistiche che regolano il rapporto fra lavoratore e datore di lavoro, dalla sua costituzione alla sua estinzione, sono state affiancate, da un lato, dalle norme imperative di diritto pubblico che impongono direttamente obblighi legali a carico delle parti del rapporto e, dall'altro, da norme di diritto sindacale che regolano l'attività delle associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, finendo col sancire il declino dell'importanza del contratto individuale di lavoro, con l'esaltare la funzione del contratto collettivo e delle norme inderogabili, quali fonte diretta della disciplina del rapporto e con l'esaltare la funzione del rapporto sociale organizzato che si frappone fra il datore di lavoro ed il singolo lavoratore, coadiuvando quest'ultimo nella sua difficile posizione subalterna rispetto al primo. È la stessa autonomia del diritto del lavoro che ha un senso solo e soltanto se si tiene presente il suo fine principale, nell'ottica di quella che è stata definita la costituzionalizzazione del diritto del lavoro, di attenuare gli effetti più deleteri della subordinazione e di fornire la garanzia a valori riconosciuti costituzionalmente come la libertà, la dignità e la sicurezza umana del prestatore di lavoro.

Se la premessa è questa, può certamente affermarsi che la condotta tenuta dal datore di lavoro nell'assegnare le odierne parti lese alla palazzina Laf, senza far loro svolgere alcuna attività lavorativa, non può ritenersi in linea con i principi vigenti nel nostro ordinamento ed innanzi molto sinteticamente esposti. La giurisprudenza civile, assolutamente prevalente, ritiene illegittima la condotta del datore di lavoro che non utilizzi il lavoratore nelle proprie mansioni: in tali casi, infatti, la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, a prescindere dal fatto che si continui a percepire lo stipendio, lede il diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore. È stato detto recentemente (Cass., sez. lav., 5 ottobre 2001, Perna c. Rai Radiotelevisione Italiana Spa) che la condizione di inattività nella quale si costringe il prestatore di lavoro sia lesiva «del fondamentale diritto al lavoro, inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza... il giudice di appello ha enunciato un concetto di lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e ha ritenuto che lesione produca automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), anche se determinabile necessariamente solo in via equitativa. La Corte non ritiene censurabile la statuizione... In diverse, significative, pronunce questo giudice ha, infatti, rilevato che la modifica in peius (ovvero la negazione o l'impedimento) delle mansioni dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Infatti il demansionmento non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale, che o rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa».

Nel caso in esame, però, il tentativo di procedere al declassamento professionale degli inviati alla palazzina Laf è stato non solo illegittimo sotto il profilo del diritto del lavoro ma, per le modalità di attuazione, frutto di una precisa volontà intimidatoria, e per lo scopo cui esso mirava, è sfociato nel campo della illiceità penale, provocando un ingiusto danno a detti lavoratori. Con brillanti ed efficaci discussioni, la difesa degli imputati ha puntato il dito soprattutto in una direzione e cioè quella che, a partire dalla ritenuta legittimità del potere del datore di lavoro di ristrutturare la propria azienda, portava alla impossibilità tecnica e giuridica di configurare, nei fatti emersi al processo, il delitto di tentata violenza privata; si è cercato di evidenziare come, rispetto alla fase delle indagini preliminari, che aveva portato la pubblica accusa a formulare la contestazione, il quadro degli elementi da valutare fosse radicalmente cambiato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e come, quindi, a seguito di tale mutato quadro probatorio, fosse impossibile riscontrare gli estremi della violenza privata, nella forma del tentativo. Si è infatti detto che la fattispecie concreta aveva superato la contestazione e si opponeva ad una prima lettura superficiale del caso, a quella che poteva essere stata la prima impressione. Erano infatti emersi numerosi nuovi elementi, quali la esigenza di ristrutturazione, la nascita degli esuberi impiegatizi, la necessità di coprire nuovi posti di operaio, la individuazione degli esuberi avvenuta secondo criteri oggettivi, la volontà di non espulsione di costoro, l'assenza di altre soluzioni praticabili e la costante ricerca di un nuovo collocamento per gli esuberi manifestatasi attraverso proposte alternative, che rendevano evidente lo sforzo, fatto dalle accuse pubblica e privata, in violazione del principio di legalità, di plasmare i fatti per farli rientrare in una fattispecie penale. In realtà tale impostazione non può essere accolta, visto che una attenta lettura di tutti gli elementi istruttori raccolti nella lunghissima istruttoria dibattimentale porta non solo a ritenere provati i fatti contestati dal capo a) al capo j) di rubrica, ma anche a qualificarli nella fattispecie del tentativo di violenza privata.

3. La violenza privata. - Introduzione.

Quando si parla del reato di violenza privata, previsto dall'art. 610 della sezione III del titolo XII del libro II del codice penale, nell'ambito dei delitti contro la persona, ed in particolare contro la libertà morale, si intende fare riferimento ad una fattispecie che tutela la libertà personale in uno degli aspetti più pregnanti e cioè quello della libertà morale, della libertà di autodeterminarsi spontaneamente, al di fuori di qualunque limite o condizione che non sia legittimamente posta.

Quanto all'elemento oggettivo di tale fattispecie, occorre la contemporanea presenza di una condotta violenta e/o minacciosa, di una condotta di coartazione, che possa essere considerata illegittimo e, infine, di un danno ingiustamente provocato.

Ed invero.

3.1. La condotta di coartazione. -Quando s parla di condotta di coartazione nel delitto di violenza privata, secondo nozioni generali di diritto penale, con riferimento alla violenza, sia assoluta che relativa, si intende l'uso di qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale; con riferimento alla minaccia, si intende la prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente, che riguardi non solo la vita e l'incolumità della persona, ma che può anche riguardare la libertà, il pudore, l'onore ecc. del soggetto passivo. La minaccia utile a configurare il reato di violenza privata, quindi, consiste in un'attività del soggetto agente che pone le condizioni necessarie per la verificazione del male prospettato e dipendenti dalla sua volontà, per evitare il quale la vittima è costretta ad un determinato comportamento. Quando, poi, si parla di minaccia implicita, si ritiene sufficiente a configurarla un atteggimento intimidatorio, quando questo, in considerazione delle condizioni ambientali in cui l'episodio si svolge, sia idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nella vittima la capacità di determinarsi liberamente.

Nel caso di specie sono state riscontrate, oltre alla illegittimità della condotta e alla sua finalizzazione alla creazione di un danno ingiusto, il carattere, quanto meno, minaccioso di detta condotta: si potrebbe sostenere, a ragione, che la condotta degli imputati abbia anche integrato gli estremi della violenza relativa, «della vis compulsiva», invece che quelli della minaccia pura e semplice, o che, addirittura, abbia integrato entrambe tali forme. Nei casi di vis compulsiva, infatti, la persona offesa dal reato viene spinta ad un determinato comportamento, sotto la pressione della causazione di un male attuale (l'effettivo invio alla palazzina Laf nel caso concreto), producendo nel soggetto passivo quel perturbamento psichico che lo spinga a tenere quella azione (la novazione del contratto) od omissione che altrimenti non avrebbe tenuto. Per cui, pur se è innegabile che la vis compulsiva contenga per lo più elementi di minaccia, essa si distingue della mera minaccia: quest'ultima, infatti, si concreta in una causazione eventuale di un male futuro, dipendente dalla volontà del soggetto agente, che è solo annunciata, mentre la prima consiste nella predisposizione dei presupposti per una verificazione immediata del male.

Potrebbe anche dirsi che nel caso di minaccia «si ha una angoscia anticipatoria per un evento percepito come pericoloso o dannoso per la vittima, mentre la violenza implica come conseguenza una destrutturazione della personalità in atto reale o effettiva».

Qualunque soluzione si intenda prediligere, e sembra davvero possibile dire che la condotta di tutti gli imputati abbia integrato prima gli estremi della mera minaccia e poi quella della coazione relativa, quel che è certo che è detta condotta, adeguatamente specificata in contestazione (dove si è letto sia della mera minaccia di andare a finire alla palazzina Laf e sia dell'effettivo trasferimento a detta palazzina - coazione relativa -), è apparsa assolutamente idonea a configurare quella lesione alla libertà di autodeterminazione delle vittime del reato.

Nonostante il tentativo operato dalla difesa, nel corso della discussione finale ed in sede di allegate memorie difensive, di fornire al giudicante una lettura dei fatti in un'ottica di legalità, può affermarsi che non vi sia alcun dubbio in ordine alla illiceità di detti fatti e alla possibilità di una loro qualificazione nel reato di tentativo di violenza privata: gli imputati, infatti, violando le norme procedimentali che regolano in maniera tassativa le ipotesi di ristrutturazione aziendale, seguendo un preciso piano aziendale, frutto non certo di una decisione estemporanea, ma di una precisa volontà concordata e studiata a tavolino, avevano dall'oggi al domani individuato arbitrariamente un certo numero di lavoratori in esubero, li avevano allontanati all'improvviso dalla loro realtà lavorativa, di fatto espellendoli dal circuito produttivo, li avevano inviati nella palazzina Laf a non lavorare, nel tentativo, poi non riuscito per la opposizione dei lavoratori, di far loro accettare la novazione del contratto di lavoro con declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio, prospettata come unica possibilità per il reinserimento nel contesto lavorativo aziendale (ed in questa affermazione è possibile riscontrare tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, e cioè il carattere minaccioso della proposta, il carattere illegittimo della condotta e la conseguente ingiustizia del danno).

Come si legge nella contestazione, infatti, gli imputati, comunicando a ciascuno dei lavoratori -parti lese del processo - lo stato di esubero nel quale si era venuto a trovare in forza di una ristrutturazione aziendale in corso (fermo restando per il Pa. il diverso iter di cui si è detto), lo avevano allontanato dal posto di lavoro e gli avevano prospettato l'alternativa fra la possibilità di un suo immediato reimpiego, solo se avesse accettato la proposta di procedere alla novazione del contratto di lavoro, passando dalle mansioni impiegatizie alle mansioni di operaio, inferiori rispetto a quelle possedute (si ricordi che trattasi di impiegati di settimo ed ottavo livello che dovevano accettare la qualifica di operaio di terzo livello) e l'invio alla palazzina Laf, in attesa di ricollocamento. Anche a voler tralasciare le affermazioni delle parti lese, pur assolutamente credibili, secondo le quali il contenuto del colloquio che esplicitava tali proposte era connotato da un tono assolutamente perentorio ed esplicitamente minaccioso (si ricordino le affermazioni esplicite in tal senso di Ca., Me. Pe., L.M.), va detto che la valenza e l'entità della minaccia, intrinsecamente portata da un colloquio di tal fatta e dal contenuto stesso della proposta, piovuto sul capo del lavoratore come un fulmine a ciel sereno, sono di una allarmante evidenza: porre, infine, ad un lavoratore l'alternativa fra l'accettare la novazione del rapporto contrattuale, con modificazione peggiorativa delle mansioni e l'essere trasferito alla palazzina Laf a non fare nulla, rappresenta una piena minaccia, si vedrà perché illegittima, di un male futuro.

A nulla è valso il sottolineare, da parte della difesa, la circostanza che alcuni di detti impiegati, al momento dell'invio della palazzina Laf non avevano subito l'alternativa palazzina-novazione, in quanto, come appresso si chiarirà meglio, ad un certo punto della loro permanenza alla palazzina, tutti quanti avevano avuto un «colloquio» con il Gr., nel corso del quale tale alternativa era stata loro posta con chiarezza.

È importante intendersi sulla valenza che la palazzina Laf aveva all'inizio del suo utilizzo, a volte troppo esasperata nel corso del processo: tale palazzina, infatti, al di là della funzione di «voce del padrone» che avrebbe assunto nel tempo e che sicuramente ha assunto, non altro era che un tassello della strategia aziendale, utile al fine di attuare il programma di ristrutturazione aziendale, portato avanti in maniera spicciola ed informale e che consentiva di collocare fisicamente, in quello spazio, quei dipendenti che non avessero accettato subito la nuova situazione di esubero, venutasi a creare, ed il conseguente declassamento loro proposto. Per cui la funzione intimidatrice che essa aveva, non era tanto e solo ricollegabile all'idea di un luogo dove non si lavorava, dove concetti quali mansioni e professionalità certo non potevano albergare, ma era anche simbolica, in quanto rappresentava l'allontanamento traumatico dal mondo del lavoro, il precipitare di una situazione lavorativa sino ad allora normale, la possibile anticamera del licenziamento, la fine di ogni possibilità di continuare a fare ciò per il quale si era stati assunti. Ecco il fulcro del senso intimidatorio della palazzina Laf, la sua forza di coazione, il significato di prospettazione di un male ingiusto, poi concretamente realizzatosi.

Male ingiusto rappresentato da quello che, paradossalmente, poteva essere visto per i dipendenti come la fine della parentesi buia, come l'uscita dal tunnel della Laf e cioè il ricollocamento all'interno dell'azienda in una qualifica diversa ed inferiore rispetto alla propria; da un lato, cioè vi era la prospettata impossibilità di continuare a lavorare secondo la propria qualifica di appartenenza, accompagnata dall'effettivo, immediato, brusco ed immorale allontanamento dalla realtà produttiva, dall'altro l'alternativa di potervi rientrare alla sola condizione umiliante di accettare un forte declassamento professionale. In questo meccanismo sottile, pertanto, pare davvero lampante la sussistenza della coartazione, pare davvero evidente il subdolo condizionamento, posto al lavoratore, al fine di fargli accettare la novazione.

Si è detto prima come venga considerato nel nostro ordinamento il lavoro (forse sarebbe meglio dire cosa è di per sè il lavoro e di come mirabilmente gli sia stata data una veste giuridica dal nostro legislatore costituzionale e dal legislatore ordinario successivo che alcuni di detti principi ha inteso attuare e rendere concreti), come esso rappresenti la capacità professionale, la «faccia sociale» di ciascun cittadino, uno dei canali principali attraverso i quali si esplica la propria personalità, uno dei modi attraverso i quali si attuano le proprie aspirazioni, uno degli strumenti a mezzo dei quali si contribuisce non solo al proprio progresso morale e spirituale, ma un'attività doverosa che consente all'uomo di concorrere al progresso materiale e spirituale della società in cui vive. Lavoro, ai tempi odierni, non significa prestazione di una qualsiasi attività impiegatizia od operaia che sia, ma significa espletamento di mansioni specifiche, estrinsecazione di qualifiche professionali, esistenza di profili professionali specifici, di veri e propri status professionali che limitano il potere discrezionale del datore di lavoro e determinano il trattamento normativo, economico e previdenziale del lavoratore. Ne consegue, allora, che prospettare la lesione di un tale aspetto della propria personalità, rappresenti una vera e propria minaccia per colui che la subisce.

Quanto alla entità della minaccia, poi, vanno esaminati alcuni aspetti che hanno contribuito a rendere il quadro della situazione ancora più fosco ed opprimente, chiarendo ancora di più il senso intimidatorio della condotta degli imputati e manifestando il notevole livello da esso raggiunto, nei confronti della capacità delle vittime di autodeterminarsi. Quasi tutti gli inviati alla palazzina Laf avevano all'incirca l'età di cinquanta anni, con alle spalle quasi trenta anni di lavoro, e si trovavano pertanto in una particolare situazione di maggiore debolezza, connessa a tale loro status per il fatto di essere quasi tutti padri di famiglia, con figli da mantenere, magari impegnati in studi universitari, di avere obiettivamente maggiori difficoltà a riconvertirsi professionalmente (specie se la riconversione si fosse rivolta verso il basso), di avere una posizione oramai poco spendibile sul mercato del lavoro, assumendo pertanto una posizione di particolare debolezza, rispetto alla forza del datore di lavoro, in uno stabilimento, fra l'altro, dove era diventata quasi nulla la presenza dei sindacati.

Per i predestinati, inoltre, non vi era stata alcuna avvisaglia di cosa stessa per riservare loro il destino, nessuno era stato avvertito della stessa esistenza di una ristrutturazione aziendale, per cui la situazione che erano stati costretti ad affrontare era stata subito difficile, non transitata attraverso una fase di riflessione che forse, almeno, avrebbe conentito di farsene una ragione. Essi non avevano saputo, perché nessuno li aveva mai informati, i motivi per i quali la individuazione dell'esubero fosse caduta su di loro, dipendenti quasi tutti senza alcun addebito nella carriera professionale, rendendo così impossibile trovare una giustificazione a quanto stava loro accadendo e ancora più difficile sopportare la situazione.

Un simile elenco di circostanze contribuisce in maniera importante a dare all'atteggiamento e alla condotta degli imputati quel carattere intimidatorio necessario per il verificarsi della coartazione, e a fornire quel giudizio di assoluta idoneità alla eliminazione o alla riduzione sensibile della capacità di determinarsi liberamente della vittima. Si ripete, la minaccia penalmente rilevante nel processo non è rappresentata sic et simpliciter dall'invio provvisorio alla palazzina Laf, in quanto questa non va vista in sé e per sè; ma come strumento di un più ampio progetto, avente un chiarissimo significato: o ci si piegava alle unilaterali volontà dell'azienda, non verificate e non verificabili al momento dei fatti da altri che non fossero i vertici aziendali, con l'esclusione voluta dei sindacati, e pertanto si accettava di fare l'operaio; oppure si restava fuori da ogni possibilità di lavoro, con conseguente espulsione traumatica dal mondo lavorativo. Per cui è errata l'equazione, affacciatasi nel processo, minaccia = palazzina Laf intesa soltanto come temporaneo peggioramento delle proprie aspirazioni professionali, essendo esatta invece quella più articolata minaccia = possibile espulsione dal mondo del lavoro, attraverso l'invio alla palazzina Laf, intesa come punto di non ritorno e come «regime umiliante», dal quale si poteva uscire solo accettando la novazione. La minaccia, poi attuata, di andare a finire alla palazzina Laf, dunque, non era rappresentata soltanto dalla prospettazione della mancata assegnazione di qualunque tipo di incarico e nel trascorrere la giornata lavorativa intera nella più assoluta inerzia, ma consisteva nella prospettazione di un vicolo cieco, nel quale si era oramai finiti e dal quale si poteva uscire soltanto sottoponendosi alle volontà aziendali, accettando la novazione (fatto di per sè grave e minaccioso in quanto produttivo di un danno alla propria dignità umana e professionale), all'infuori di concetti come dignità, attitudini professionali, capacità professionale, svolgimento di attività lavorativa decorosa ecc.

Del resto, la contestazione è costruita in tal senso in maniera assolutamente chiara e precisa, tale da non lasciare adito ad alcun dubbio: la palazzina Laf, in detta contestazione, rappresenta quel «girone dantesco», per usare una efficace espressione usata nel corso della discussione del P.M., «quel luogo senza tempo», «quel purgatorio in terra», «quel marchio dell'inutilità e dell'infamia» (per ricorrere a delle espressioni usate in sede di discussione delle parti civili), nel quale si era sottoposti ad un regime di vita umiliante a «tempo indeterminato» e dal quale si poteva uscire solo accettando la novazione. Si ribadisce, allora, la sottile ma importante precisazione, innanzi evidenziata, che consente di vedere la minaccia della Laf non solo e non tanto nella provvisoria inerzia lavorativa, quanto nel fatto che tale inerzia veniva vissuta come l'anticamera della possibile espulsione dal mondo del lavoro, ove non si fosse accettato le determinazioni dell'azienda.

A tal proposito non sembra inutile ricordare che la minaccia penalmente rilevante può essere diretta così come indiretta, può essere esplicita così come implicita, può essere determinata così come indeterminata (valendo tale ultima situazione addirittura a potenziarla): per cui non possono trovare accoglimento le obiezioni in ordine al fatto che non fosse stata mai prospettata l'alternativa del licenziamento, che non a tutti fosse stata prospettata già dall'inizio la novazione, che fosse stata data a qualcuno la speranza che la sistemazione alla Laf sarebbe stata provvisoria e via dicendo.

Non si vorrà neanche dare peso a quanti hanno detto che avevano subito la minaccia esplicita del licenziamento o della cassa integrazione, ove non avessero accettato la novazione (per es. L.M. e Ca.), che si erano sentiti dire che l'azienda non sapeva che farsene della loro professionalità e che pertanto la permanenza alla Laf si sarebbe potuta protrarre anche per molto tempo. Intesa la palazzina Laf nel modo di cui sopra si è detto, l'invio ad essa rappresentava esso stesso, in quanto tale, la minaccia, la prospettazione di un male futuro, poi realizzatosi, e cioè quello di essere espulso dal contesto lavorativo, cioè di essere andato a finire in quel gruppo di lavoratori, privi di qualsiasi destino che non fosse quello della novazione, con declassamento della posizione lavorativa. Già al momento del primo colloquio, allora, il reato può ritenersi configurato e delineata in tutti i suoi aspetti di illecito penale la condotta dell'agente. Ma, ammesso pure che per qualche lavoratore non fosse stata prospettata in maniera chiara la suddetta alternativa, può sempre dirsi che il reato si sia configurato al momento dell'effettivo invio alla palazzina Laf, nel momento in cui, cioè, alla condotta minacciosa, si è aggiunta la condotta di coazione relativa, la predisposizione concreta dello strumento idoneo al verificarsi immediato ed attuale del male.

Ad arricchire questo quadro, inoltre, contribuisce il riferimento a quel momento indiscusso ed indiscutibile della vicenda, che tutte le parti lese hanno vissuto, e precisamente al colloquio che ciascuno di essi ha avuto con il Gr., con quella anomala figura cioè, appositamente creata, di responsabile della gestione della palazzina Laf: ammesso pure, ma tale affermazione si contesta, che non per tutte le parti lese la prospettiva dell'invio alla palazzina abbia rappresentato il momento iniziale nel quale lavolontà coercitiva dell'azienda si sia manifestata in maniera chiara, certamente tale momento è arrivato, sia quando il lavoratore è stato effettivamente «assegnato» alla palazzina, e sia, ancora, in maniera assolutamente esplicita, quando tutti quanti hanno avuto il primo colloquio con il Gr., momento tipico della vicenda ed illuminante su quella che era la strategia aziendale decisa nei confronti degli inviati alla Laf.

Con una professionalità ed un cinismo degni di miglior causa, il Gr. era solito presentarsi con regolarità alla palazzina Laf, al fine di verificare se ciascuno degli abitanti la palazzina avesse finalmente deciso di accettare la novazione, avesse cioè «spontaneamente» maturato la decisione di sottostare all'unica proposta, illegittima e lesiva della sua dignità, che il suo datore di lavoro gli aveva prospettato. Un colloquio nel quale si ribadiva che l'unica possibilità di ritornare a lavorare all'interno dell'Ilva era quella di fare l'operaio di terzo livello, altrimenti non ci sarebbe stata alcuna altra possibilità (altro che tentativo costante di ricollocamento), nel quale si proponeva, a chi ne avesse i requisiti, l'eventuale mobilità lunga per essere transitati (a spese dello Stato!) sino alla pensione, nel quale a volte si diceva espressamente che l'alterantiva alla novazione era il licenziamento o la cassa integrazione, nel quale il senso della proposta era precostituito, identico per tutti e sordo a qualsiasi altra possibilità, nel quale si chiariva che l'attesa alla palazzina Laf avrebbe potuto allungarsi a tempo indeterminato (altro che destinazione temporanea in attesa di ricollocamento), nel quale non si arrivava quasi mai nemmeno a prospettare la mansione concreta che si sarebbe svolta nel caso di accettazione della novazione, in maniera da non consentire neppure una scelta pienamente consapevole ai destinatari della proposta. Detto colloquio è stato il culmine della intimidazione, il far toccare con mano ai lavoratori che da quella situazione non si usciva se non con la illegittima novazione peggiorativa delle mansioni, e, quindi, indiscutibile emerge la conferma della sussistenza di quel male ingiusto, terribilmente avvertito dai lavoratori, più che sufficiente ad integrare una minaccia penalmente rilevante.

E il quadro della situazione appare ancora più fosco se, a quanto detto, si aggiunge che detto colloquio, che si ripeteva ciclicamente provocando un vero e proprio stato di «angoscia», avveniva secondo certe modalità precise, «invitando» i lavoratori uno alla volta, mai insieme, nella prima stanza a destra rispetto al corridoio che i lavoratori si affrettavano a liberare per il Gr., non con un tono pacato e corretto, come riferito dall'imputato, bensì col tono di «chi gestisce il potere», «... che non prevede risposta...», con atteggiamento di sfida, di provocazione, addirittura «di guappo» (si veda il pacatissimo teste DeP.). O se si aggiunge ancora che il Gr. infarciva la sua «proposta», «invitando i lavoratori a non dimenticare il fatto di essere padri di famiglia», «di avere una certa età», per cui non erano prevedibili per loro sviluppi positivi della vicenda, ribadendo loro che l'azienda non sapeva che farsene della esperienza professionale più che decennale che quasi tutti loro avevano, affermando che l'azienda non doveva dare conto a loro delle scelte che si stavano assumendo e che non doveva dare spiegazioni a nessuno, ed esponendo, infine, il punto di vista dell'azienda, che non gradiva molto i dipendenti che si infortunavano, che intraprendevano azioni giudiziarie nei suoi confronti, che appartenevano ai sindacati.

In forza di tali considerazioni, frutto di elementi di fatto certi ed incontrovertibili, non può, allora, rimanere alcun dubbio sulla interpretazione ed il senso del primo colloquio, che tutte le parti lese hanno avuto con gli imputati, sul fatto che, nel preciso istante in cui ciascuno degli inviati alla Laf ha avuto il colloquio col Gr., ha definitivamente capito quanto gli era accaduto, ha definitivamente colto il senso dell'invio alla palazzina Laf, e ha abbandonato ogni speranza di poter ritornare in fabbrica a fare l'impiegato. Non sembra davvero possibile intravedere una qualsiasi diversa interpretazione ai fatti oggi contestati.

Ed alcuna critica, allora, può essere mossa alla formulazione della contestazione che, in maniera sufficientemente precisa, ha salvaguardato la complessità del fatto e l'indicazione di un tempo del commesso reato, che ha ricompreso giustamente tutto l'arco temporale entro il quale la vicenda si è svolta, a partire dal momento in cui si prospettava l'invio alla palazzina Laf, per giungere al momento dell'effettivo invio alla stessa.

Si è detto, a tal proposito, che la contestazione non è coerente e comprensibile, se si considera che il reato di violenza privata è un reato istantaneo, mentre la contestazione da un lato contiene in sè la previsione di più condotte, distinte dal punto di vista temporale, per ogni singolo reato, ma contemporaneamente non contiene l'indicazione specifica dell'art. 81 c.p. (si vedano le contestazioni costruite per le posizioni singolarmente prese di Pa. Giuseppe e LaB. Antonino, prive di tale indicazione, sì da lasciare intendere che anche per le altre contestazioni, relative a più parti offese, l'indicazione dell'art. 81 c.p. fosse rivolta a chiarire la commissione in continuazione di più reati verso diverse parti lese e non la commissione di più condotte all'interno dello stesso reato).

Una tale attenta osservazione, in realtà, non serve a spostare il senso ed il contenuto della contestazione, dovendosi specificare che la classificazione del reato come «istantaneo» inerisce soltanto al momento della consumazione del reato, al momento della verificazione dell'evento, e non certo al momento della condotta, che può benissimo estrinsecarsi in una serie di azioni da parte dell'agente, come verificatosi nel caso di specie, tutte oggetto del medesimo dolo.

Per cui sia se si voglia considerare il reato realizzato al momento della formulazione della minaccia di andare a finire alla palazzina Laf, sia al momento dell'invio alla palazzina Laf, sia al momento del colloquio col Gr., il senso non cambia, rimanendo perfettamente logica la contestazione, anche in assenza di indicazione dell'art. 81 c.p. (nel contesto della formulazione dei vari capi d'imputazione si legge esplicitamente del «perdurare a tempo indeterminato» della situazione negativa prospettata e del «perdurante diniego opposto dall'interessato», lasciandosi intendere così chiaramente non solo il perdurare della inattività forzosa inflitta, ma il perdurare della stessa condotta coercitiva).

Sul punto, la migliore dottrina ritiene assolutamente possibile che la costrizione del soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa, avvenga con successive azioni coercitive, ritenendo valida questa affermazione anche per quel che riguarda il tentativo: fermo restando che i più fatti di violenza o minaccia che fossero stati rivolti ad ottenere quell'unica azione, costituiscono un unico delitto. Nel caso di specie, la condotta tenuta da ciascuno degli imputati si è inserita come protagonista nel quadro intimidatorio rappresentato dalla palazzina Laf, avendo rappresentato la prima e determinante minaccia di espulsione dal contestato lavorativo, la prima compressione della libertà di determinazione del soggetto passivo, per cui il ruolo da ciascuno di essi avuto è ben indicato e ricompreso nell'ambito della contestazione.

3.2. L'illegittimità del fatto. -Precisato in tale maniera il carattere illecito della condotta posta in essere dagli imputati, va ora posta l'attenzione su quell'altro requisito della fattispecie, da alcuni ritenuto indispensabile ad integrare il reato, e cioè quello della illegittimità del fatto.

Si è detto, da autorevolissima dottrina, che il carattere della illegittimità riguarda «l'essenza giuridica, cioè l'obiettività del fatto», non dovendosi confondere con le cause di non punibilità di cui agli artt. 52 e 54 c.p.; esso «significa ingiustizia dell'imposizione di volontà e della coercizione» e non anche ingiustizia dell'obiettivo che mediante la coazione si vuole raggiungere, significa che il soggetto passivo non deve essere tenuto a fare, tollerare od omettere quella tale cosa in quelle condizioni. Per cui, il reato non si configura quando risulti che l'agente aveva il diritto di imporre ad altri, con violenza o minaccia, un comportamento determinato, mentre resta integrato quando l'agente non ha alcuna facoltà giuridica di imporre quella azione, tolleranza od omissione.

Da altra dottrina si è, invece, ritenuto che la indicazione specifica di tale requisito sia da un lato superflua, in quanto per configurare il reato sarebbe sufficiente l'assenza di una delle situazioni giustificanti indicate negli artt. 51-54 c.p., dall'altro lato lesiva della formulazione letterale della legge, che a tale requisito non fa riferimento.

Tralasciando dette dispute dottrinarie, va sicuramente affermato che, nel caso di specie, occorrerà verificare se il fatto può essere inteso come legittimo nel senso di permesso dall'ordinamento, o se, al contrario, debba essere inteso come illecito, in quanto vietato.

Sul punto, ha molto insistito la difesa degli imputati, ribadendo la legittimità del comportamento degli imputati, l'esistenza del diritto (e della necessità) di procedere alla ristrutturazione aziendale, la legittimità della creazione degli esuberi e dei criteri usati per giungere alla individuazione degli stessi, la legittimità del ricorso allo strumento contrattuale della novazione ecc.

Anche su detta questione, dunque, occorrerà soffermarsi.

A proposito della esigenza di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, prospettata da tutti gli imputati, in sede di spontanee dichiarazioni, e che avrebbe dovuto rappresentare la fonte della legittimità del loro comportamento, va ricordato che, per simili evenienze, un attento legislatore è intervenuto in maniera consistente, prevedendo delle precise modalità di attuazione di tali ristrutturazioni, che, nelle grandi imprese, come l'Ilva, devono seguire un determinato iter, predefinito normativamente, e devono passare attraverso il controllo e la verifica delle organizzazioni sindacali, oltre che degli organi istituzionali, chiamati a sovrintendere a tali operazioni. È noto infatti che, in caso di eventi aziendali strutturali, quale la ristrutturazione, che portino alla creazione di esuberi di personale, il datore di lavoro debba ricorrere a vari ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria, la mobilità, ecc. In questo processo, ritenuto provato ciò che gli imputati hanno detto e che è stato confermato dai testimoni a carico e cioè che vi sia stata una reale ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con creazione di esuberi, è certamente risultato provato che una tale vicenda, di solito così traumatica anche per lo stesso imprenditore (è di questi giorni il problema della ristrutturazione della più grande azienda automobilistica italiana), non ha seguito alcun iter formale, in quanto nessuna procedura prevista dalla legge è stata seguita: pertanto, anche a voler ritenere esistente la necessità di una ristrutturazione, sono rimasti oscuri tutti i punti che avrebbero dovuto rappresentarne i presupposti.

Certamente modesto è il rilievo di quelle fotocopie allegate, per es., ad alcune memorie degli imputati (allegate anche all'accordo sindacale dell'ottobre-novembre 1999), che dovrebbero fornire la prova del piano investimenti previsto per gli anni 1998-2002 (per un periodo, quindi, successivo a quello nel quale è iniziata la vicenda Laf): tale piano di investimenti resta privo di valore probatorio in questo processo, perché non rilevante ai fini della vlautazione della condotta degli imputati, neppure sotto il profilo, e non potrebbe essere diversamente del resto, del riferimento concreto alla creazione di esuberi di personale. Non si è potuto pertanto sapere da quali necessità era sorta l'esigenza di procedere alla ristrutturazioneriorganizzazione, né quali fossero stati i criteri di scelta del personale da ritenere in esubero, tali certo non essendo i generici riferimenti fatti dagli imputati alla professionalità quale unico criterio guida nella individuazione (ed essendo emerso al contrario che alla Laf ci sono andati a finire quei dipendenti, con una certa anzianità di servizio e che avevano creato qualche problema all'azienda!).

La domanda che chi giudica si è posta, a tal proposito, è stata la seguente: è possibile che in una azienda di così grosse dimensioni, facente parte di un «... gruppo nel quale -come noto - sono impiegate decine di migliaia di dipendenti in tutto il mondo, per un fatturato complessivo annuo che si attesta attorno ai diecimila miliardi di lire...» (dalla memoria difensiva di R.E. depositata in data 29 luglio 1999, acquisita al processo), la decisione di ricorrere ad una riorganizzazione dell'azienda sia stata lasciata alla buona volontà ed all'impegno di singoli «modesti» capi reparto e non sia rientrata piuttosto in un piano strategico di ampio respiro, discusso a livello societario, valutato, ponderato in tutti i suoi elementi, non certo per considerare le tragiche conseguenze che avrebbe potuto portare in termini occupazionali, ma quanto meno per valutare l'efficacia di un simile intervento, rispetto agli scopi prefissi del miglioramento dell'efficacia, della qualità dei prodotti, della diminuzione delle spese superflue ecc.; possibile che un tale piano non sia stato accompagnato da studi di programma, da progetti, da decisioni degli organi di vertice della società, cioè di «documenti» che si sarebbe potuto portare all'attenzione di questo giudice e che la ristrutturazione sia stata, invece, considerata come una conseguenza «inevitabile» connessa alla privatizzazione dell'azienda che «ha prodotto naturalmente l'esubero di una rilevante quantità di dipendenti...» (brani ripresi sempre dalla sopra citata memoria difensiva)?

È evidente che la risposta non può che essere negativa e che se la eccessiva informalità con la quale si è proceduto alla ristrutturazione, avente uno scopo ben definito del quale si dirà, ha rappresentato un prezzo per i dipendenti al momento della sua attuazione, ha, al contrario, rappresentato un prezzo per gli imputati in questa sede. Per tale assoluta informalità, infatti, non vi è stata la possibilità da parte di questo giudicante di valutare i percorsi seguiti nella decisione aziendale, sia circa il numero degli esuberi, sia circa i criteri di individuazione dei singoli dipendenti da estromettere dal ciclo produttivo.

Non solo: anche se tali atti fossero stati portati all'attenzione di questo magistrato, il vizio della illegittimità della procedura seguita, o meglio dell'assenza di qualsiasi procedura, e quindi la illegittimità della condotta tenuta dagli imputati sarebbe rimasta intatta. Anche a tale proposito sembra opportuno riprendere alcuni fondamentali concetti e principi codificati nel nostro ordinamento, già a livello costituzionale.

La nostra Costituzione sancisce il diritto al lavoro ed esalta l'interesse alla occupazione che l'ordinamento deve avere; e se tale diritto al lavoro non può essere visto come diritto soggettivo, inteso come pretesa ad un determinato e specifico posto di lavoro, certamente deve essere visto come bisogno generalizzato di occupazione, come tutela dell'interesse collettivo alla difesa dei livelli di occupazione e al controllo della distribuzione delle occasioni di impiego. È noto, poi, che tale tema venga a confluire in quell'altro, relativo al diritto del datore di lavoro di prendere le decisioni ritenute economicamente utili per l'impresa, peraltro da attuare nel rispetto, fra le altre cose, della libertà e della dignità delle persone.

Dall'interferenza di tali posizioni soggettive, che possono spesso porsi in contrasto, sorge la necessità di armonizzare e di limitare i rispettivi diritti, specie nei casi in cui ci si trovi di fronte ad una eccedenza di personale e alla conseguente necessità di una riduzione dello stesso, con la inevitabile necessità di ricorrere in tali casi all'intervento dello Stato, quale supporto imprescindibile per tutelare entrambe tali posizioni: ed è proprio da questa necessità di armonizzazione delle suddette posizioni che sono nati istituti quali la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, la mobilità, che si è proceduto ad una legificazione in materia di licenziamenti collettivi ecc.

Con tali interventi si è cercato di disciplinare tutte quelle ipotesi nelle quali ci si venga a trovare di fronte alla necessità di procedere alla sospensione del rapporto di lavoro, sia dal punto di vista della obbligazione di lavoro che da quello della obbligazione della retribuzione. L'istituto della cassa integrazione straordinaria, per es., è stato creato proprio per regolare le ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che creano situazioni di tipo strutturale, tendenzialmente causa di una durevole eccedenza di personale. Per ottenere la concessione del trattamento di integrazione straordinaria è stata prevista una determinata procedura che prevede la consultazione sindacale, in via preventiva, rispetto alla sospensione dell'attività, la presentazione della richiesta di ammissione, corredata dal programma di risanamento e da tutta la documentazione prevista presso l'ufficio provinciale del lavoro, la valutazione da parte della commissione provinciale dell'impiego, la valutazione da parte del Ministero del lavoro, fondata sul lavoro di un apposito comitato tecnico, la indicazione di determinati criteri in ordine alla scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione ecc.

Nel caso di specie, si è letto nelle memorie difensive e lo si è sostenuto nella prima arringa difensiva, l'Ilva Spa ed i suoi vertici avevano deciso di procedere ad una ristrutturazione aziendale che portasse ad un potenziamento degli impianti produttivi, ad una maggiore efficacia di gestione, e ad un conseguente aumento della produzione. E, ritenendo che il diritto del datore di ristrutturare l'azienda fosse intangibile e di rango costituzionale, in quanto protetto dall'art. 41 Cost., avevano concluso affermando che: all'interno della disposta riorganizzazione aziendale erano stati individuati, sulla base del criterio della professionalità, certi esuberi impiegatizi in vari settori, non era stato possibile procedere ad un loro immediato ricollocamento in altre posizioni lavorative equivalenti, vista la riduzione del numero degli impiegati, pertanto, si era deciso, come mera soluzione logistica temporanea, di collocare i lavoratori in esubero nella palazzina Laf, in attesa di trovare loro una nuova collocazione, prospettando loro, altresì, la possibilità, priva di alcun contenuto minaccioso, di tornare subito a lavorare con le mansioni di operaio, visto che in tale categoria il già citato piano di ristrutturazione aziendale avrebbe creato nuove possibilità (a sostegno sono stati forniti anche dei numeri, in realtà non verificabili, ma che pure possono essere presi per buoni, secondo i quali il numero degli operai era aumentato del 34% mentre quello degli impiegati era diminuito del 28%).

Una simile impostazione è assolutamente insostenibile e, fermo restando il discorso già fatto sulla valenza di coercizione delle singole condotte poste in essere in danno dei dipendenti inviati alla Laf, sembra addirittura paradossale doverne rimarcare l'assoluta infondatezza giuridica.

Con la L. n. 223/1991, infatti, il legislatore ha disciplinato in modo organico diversi istituti giuridici, tutti attinenti alla materia della occupazione (appunto cassa integrazione, licenziamenti collettivi, mobilità, ecc.) allo scopo di coordinare e unificarne la relativa disciplina, prevedendo per ciascuno di essi una forma di diffuso controllo preventivo del programma che l'imprenditore intende attuare, esercitato dalle associazioni sindacali di categoria e da organismi pubblici. Per cui la legittimità o l'illegittimità dei provvedimenti finali di tali istituti dipendono, non tanto dalle ragioni addotte dal datore di lavoro e dalle scelte di politica aziendale (essendo queste effettivamente insindacabili ex art. 41 Cost.), quanto dalla regolarità formale del procedimento instaurato per la selezione del personale, soggetto a subire tali scelte. Il controllo della legittimità dei provvedimenti finali, che sanciscono le sospensioni del rapporto di lavoro o addirittura il recesso, è collegato al regolare svolgimento di una serie di adempimenti formali e di singole fasi procedurali, che il datore di lavoro deve porre in essere per l'attuazione del programma di riduzione del personale eccedente, dato che l'inosservanza della procedura incide sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale, in modo da causare l'inefficacia del singolo provvedimento di sospensione o di licenziamento, con la possibilità che ciascun lavoratore interessato possa far valere tale inefficacia in sede giudiziaria.

e per ultimo dalle Sez. Un. civili con la pronuncia dell'11 maggio 2000, rappresentano il nostro diritto esistente e vivente in tema di eventi straordinari, che pongono il datore di lavoro nella impossibilità di adempiere alla propria obbligazione: concetti come sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, al di fuori di queste procedure, come licenziamento unilateralmente deciso, non trovano spazio nel nostro ordinamento, avendo appunto il legislatore regolamentato il legittimo diritto del datore di lavoro di darsi una nuova organizzazione sindacale, allo scopo di garantire i singoli lavoratori e cioè quei soggetti sui quali ricadono, in termini di massimo pregiudizio, gli effetti finali delle scelte datoriali.

E il discorso non cambia anche se lo si affronta sotto il profilo della proposta di novazione: è vero che un tale strumento possa essere legittimamente utilizzato, quale strumento di ricollocamento aziendale, con possibile declassamento della qualifica, ma è pure vero che una simile evenienza, stanti gli artt. 2103 c.c. e 4, comma 11, L. n. 223/91, va sfruttata previa trattativa sindacale, previo riconoscimento dei presupposti che impediscano il ricorso a diverse soluzioni.

Al di fuori di tali schemi, anche il ricorso a tale strumento è illegittimo, perché solo previi accordi sindacali la posizione del lavoratore può dirsi protetta e garantita. Se le cose stanno così, allora, non è chi non veda come nel caso di specie non è possibile neppure arrivare a parlare di illegittimità della procedura, dovendosi piuttosto parlare di assoluta inesistenza della procedura!

In presenza della necessità di procedere alla ristrutturazione aziendale, allora, e della creazione di esuberi di personale, si è deciso in maniera arbitraria ed illegittima di aggirare, anzi di pretermettere le norme regolanti le ipotesi di ristrutturazione aziendale, poste a garanzia dei lavoratori, procedendo unilaterlamente a senso unico, senza confronto sindacale, senza il controllo degli organismi pubblici, e, si badi bene, riuscendo ad evitare il controllo giurisdizionale, che sempre sovrintende al regolare svolgimento delle procedure previste: non si deve dimenticare, infatti, che le rigorose procedure previste non solo rappresentano una garanzia di per sè, ma sono esse stesse sottoposte alla possibilità di una ulteriore verifica, da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, pertanto, saltando a piè pari ogni forma di controllo amministrativo, si è riusciti anche ad ottenere il risultato di saltare ogni forma di controllo giurisdizionale.

In forza di tali considerazioni, allora, è possibile affermare che il comportamento degli imputati è stato illegittimo in quanto non tutelato, in quella forma, da nessuna norma dell'ordinamento costituito, anzi, di fatto vietato proprio per evitare arbitrii da parte del datore di lavoro e per garantire la massima trasparenza a tale tipo di operazione e la massima tutela possibile ai lavoratori, che vengono drammaticamente colpiti da queste vicende.

Può dirsi, pertanto, raggiunta la piena prova, oltre che del carattere di coercizione della condotta, della illegittimità della stessa.

3.3. Il movente. - Ma, la riflessione sulla illegittimità della condotta, sfociata poi nella illiceità penale, appare determinante ai fini di una corretta comprensione di tutta la vicenda, finendo col rappresentare il filo conduttore di tutta la condotta aziendale, il movente: a tale linea aziendale, infatti, deve essere data una spiegazione, non potendo pensare che una struttura imprenditoriale così grande agisca sulla base di impulsi ed istinti e non preordini, al contrario, i passi da seguire nella gestione di un delicato passaggio di ristrutturazione di un grosso stabilimento come quello di Taranto. E l'unica risposta logica che è stato possibile trarre dagli atti del processo è che lo scopo che l'azienda si era prefisso era stato quello di procedere alla ristrutturazione dell'azienda al più presto possibile e al di fuori di qualsiasi procedura formale, vista come una difficoltà burocratica, che avrebbe inevitabilmente portato sia ad un allungamento dei tempi, sia alla presenza di controlli esterni di varia natura, presenza che si voleva fortemente evitare. Ed allora, dopo aver bruciato ogni forma di rapporto con il sindacato, delegittimandolo come interlocutore nelle relazioni indutriali e approfittando quindi del diminuito potere dello stesso, l'azienda è andata avanti per la sua strada, nella sola ottica del profitto aziendale e della massimazione del profitto (il Ca. si è vantato del fatto che l'Ilva sia diventata la prima produttrice di tubi al mondo e di essere diventata produttrice di ricchezza), decidendo deliberatamente di procedere alla ristrutturazione in maniera unilaterale, scavalcando qualsiasi ostacolo che potesse frapporsi rispetto a questo obiettivo (ha detto il teste De Biasi «la trattativa con i sindacati prese una piega negativa... cosicché la possibilità di raggiungere in tempi rapidi un accordo svanì...»).

E la palazzina Laf ha rappresentato uno strumento perfettamente inserito in questa logica, secondo la quale gli impiegati in esubero, che non potevano certo rallentare la ristrutturazione in atto, dovevano essere messi, a tacere, prospettando loro una sola possibilità per rimanere nell'azienda, quella, cioè, di accettare la novazione del rapporto di lavoro.

Ha avuto buon gioco la difesa, nel corso della discussione finale, nel sottolineare come il processo non aveva fornito la prova che la palazzina Laf, come ritenuto dalle parti private, fosse stata ideata e progettata per spezzare la resistenza di impiegati troppo sindacalizzati, o politicizzati, o comunque in grado di dare fastidio all'azienda; chi giudica concorda pienamente, pur con delle precisazioni che di seguito si faranno, con questa conclusione, ritenendo appunto che la palazzina Laf non fosse stata ideata per tale scopo.

Effettivamente sarebbe stato uno strumento troppo eclatante, assolutamente sproporzionato, rispetto all'obiettivo da raggiungere, così come è stato detto.

Ed allora, se la logica deve poter avere ingresso nel processo per fornire la possibilità di dare una spiegazione razionale agli eventi, deve dirsi che la palazzina Laf ha rappresentato una immorale soluzione, rivelatasi poi meramente apparente, ad uno dei tanti problemi che la condotta prescelta di procedere unilateralmente aveva portato con sè. Per gli impiegati individuati come esuberi, cioè, per i quali ci sarebbe stata la possibilità di utilizzo nel settore operaio, che non avevano accettato la novazione già al primo colloquio, non potevano essere avviate le procedure relative agli ammortizzatori sociali o ai licenziamenti collettivi, che avrebbero provocato solo rallentamenti (e non solo, quindi, perché non vi era dialogo con il sindacato); per cui, occorreva trovare comunque una soluzione che li spingesse piano piano, in maniera apparentemente indolore, come il garantire loro il regolare trattamento retributivo, ad accettare la novazione, affinché la ristrutturazione potesse compiersi senza ostacoli e senza interventi dall'esterno. Ed ecco la palazzina Laf, il parcheggio illusoriamente temporaneo degli impiegati recalcitranti che, col tempo, avrebbero ceduto psicologicamente e avrebbero accettato la novazione.

Può benissimo dirsi che la ristrutturazione dell'Ilva sia stato un lavoro portato avanti in splendida solitudine, secondo una pericolosa cultura della fretta del fare e del fare in fretta e da soli, da parte di chi aveva deliberatamente deciso di rifiutare la strada della ricerca della mediazione del consenso, quando invece la gestione di così delicati passaggi aziendali, dalle conseguenze umane a volte gravissime, dovrebbe richiedere una certa dose di flessibilità, una diversa capacità di ascolto e, se del caso, di revisione delle proprie posizioni.

Del resto, una simile interpretazione dei fatti, ben si inquadra negli eventi successivi, se si considera che un simile disegno può dirsi perfettamente riuscito, nel momento in cui, nell'ottobre e novembre del 1999, si è sì ripreso il dialogo con i sindacati e si è giunti alla sottoscrizione di accordi, beffardi, che hanno previsto una soluzione definitiva alla ristrutturazione dell'azienda, accordo però che è stato sottoscritto partendo da una situazione di fatto oramai precostituita unilateralmente e da una ristrutturazione oramai abbondantemente avviata (le cifre portate dagli imputati quale riprova di tale ristrutturazione non lasciano adito ad alcun dubbio sul punto) e che è apparso come una mera presa d'atto di quanto già accaduto! È sempre nella memoria difensiva degli imputati del 5 dicembre 2001 che si legge di questo accordo che «recepiva i temi della ristrutturazione e riorganizzazione, esprimeva una valutazione positiva dei programmi di investimento e riassetto previsti dal piano stesso... regolamentava la gestione degli esuberi e delle nuove necessità aziendali». A proposito di tali accordi, va pure detto, la difesa ha sostenuto che gli stessi rappresentavano la prova della leigttimità del comportamento aziendale, consacrato dal riconoscimento sindacale. In realtà, tali accordi, frutto di scelte non note e forse serviti a sanare le relazioni sindacali, sino allora parecchio compromesse, non possono essere ritenuti idonei a fornire di una diversa luce comportamenti pregressi, né a sanare dei fatti illeciti commessi in precedenza.

Per completare il quadro sulle finalità avute e assunte dalla palazzina Laf, occorrerà spendere alcune parole su ulteriori due aspetti della vicenda, molto utili per capire a fondo la logica che aveva portato alla sua creazione e per contribuire alla prova dell'elemento psicologico, sotto il profilo della piena consapevolezza degli imputati degli scopi e della funzione della palazzina.

Quanto alla prima considerazione, si è appena detto che la difesa ha avuto buon gioco nell'affermare che la stessa non era stata progettata per spezzare la resistenza di impiegati per qualunque motivo scomodi, in quanto l'istruttoria dibattimentale non ha fornito alcuna indicazione sicura in tal senso. Si è anche detto che, entro certi limiti, il giudicante concorda con tale impostazione, ritenendo che la palazzina Laf non sia stata ideata per tale scopo.

Ma, ed ecco i limiti, non può essere taciuta una certa uniformità nelle posizioni dei prescelti per la palazzina Laf, non può essere negato un sottile filo conduttore che ha accomunato le loro posizioni: quasi tutti avevano la stessa qualifica, alta, e la stessa età (sul punto non può essere taciuto l'amaro ed ironico controesame rivolto dal P.M. al teste a discarico Cola, nell'udienza del 22 maggio 2001, nel corso del quale si è paragonato un uomo professionalmente maturo ad un uomo oramai prossimo alla «rottamazione» dal punto di vista lavorativo) e si trovano quindi, per quanto possa sembrare paradossale, in una posizione di estrema debolezza nei confronti del datore di lavoro, perché più forte da loro veniva vissuto il dramma della caduta dell'autostima, una volta informati del loro stato di esubero, la sensazione amara di un ritorno indietro della vita lavorativa di circa trenta anni, senza più però avere la forza e la vitalità tipica dell'età giovanile, di adeguarsi a nuove attività e di riconvertirsi brutalmente e all'improvviso in una nuova attività lavorativa.

Quasi tutti, poi, erano gli unici portatori di reddito all'interno delle rispettive famiglie, quasi tutti si trovavano al culmine della loro vita di impegni finanziari già in precedenza assunti (mutui, figli all'università ecc.), sicché la prospettiva di rimanere senza lavoro, in assenza di alcun preavviso, di sostegno sindacale e di alcuna significativa motivazione, non poteva che essere vissuta in maniera drammatica.

Ma l'aspetto più saliente è rappresentato dal fatto che quasi tutti gli impiegati inviati alla Laf avevano avuto nella loro vita lavorativa recente qualcosa che aveva rappresentato un fastidio, anche banale, per l'azienda o per il loro superiore diretto, e che ne aveva minato il giudizio di efficienza. E così vanno ricordare, a campione, le posizioni comuni degli impiegati provenienti dalle ditte consociate i quali, provenendo dall'esterno, avevano osato opporre il loro rifiuto al volere dell'azienda che doveva assorbirli al suo interno, le posizioni di Va., reo di aver sbagliato una operazione contabile, di Cal. di aver sbagliato una operazione di spedizione (il teste a discarico Ca. ha detto chiaramente che il Cal. era stato spostato perché aveva sbagliato detta operazione e che il suo reparto non era stato interessato da esuberi!), di LaB. (il quale si era poi effettivamente laureato!) e Giove, fuori dall'azienda da molti anni per motivi collegati agli studi universitari, cui stavano procedendo, e che non venivano visti di buon occhio per il fatto che continuavano a chiedere permessi, connessi a tale finalità di studio, di Gi. e molti degli impiegati del Sia i quali, per la possibilità loro riconosciuta, per contrattazione collettiva, di usufruire di un orario elastico, nell'inizio della giornata lavorativa, avevano rifiutato l'ordine aziendale di uniformarsi ad un orario identico per tutti, di Fa.Co. la quale aveva osato lamentarsi per il cattivo funzionamento di una macchina posta a protezione di prodotti pericolosi per la salute, di Co. e Pa. che non avevano ritirato delle cause di lavoro in piedi contro l'azienda ma addirittura, il Pa., si era rifiutato di assecondare ed aiutare il proprio superiore diretto nel cogliere in fallo altri colleghi di lavoro, di Sp., Fa. e Lo. che avevano avuto delle discussioni e degli screzi rispettivamente con un capoturno, col superiore diretto o con un collega, di Axo e DeP. che avevano avuto degli infortuni sul lavoro.

Hanno avuto un ben dire i testi a discarico, sentiti sul punto, nell'affermare che l'unico criterio seguito per la individuazione degli esuberi era stato quello della professionalità, intesa come capacità di garantire una certa efficienza sul posto di lavoro, un certo spirito di gruppo ecc.: pare quanto meno strano che tale capacità professionale non sia stata rinvenuta in persone dotate di notevole esperienza lavorativa e di riconosciuta capacità (l'esempio di Pa. Giuseppe del quale tutti, anche i testi a discarico - per es. Ca., responsabile del Ced all'interno del Sia , hanno sottolineato la valenza professionale, valga per tutti, senza dimenticare, comunque le dichiarazioni del teste a discarico Sc. che ha parlato del suo sottoposto Za. come di un dipendente molto bravo) che tutte, guarda caso, si trovavano in una posizione per così dire poco gradita all'azienda. In realtà il carattere minaccioso, vessatorio, intimidatorio della palazzina Laf va rinvenuto anche nel fatto che in detta palazzina, nella stragrande maggioranza dei casi, ci andava a finire, a mo' di sanzione disciplinare non codificata, colui il quale, possibilmente non giovane, aveva avuto qualche problema o contrasto con l'azienda. Indiretta conferma di tale affermazione viene fornita da quei, pochissimi ma enfatizzati casi, nei quali si è dimostrato, con l'assunzione della prova a discarico, che alcuni impiegati che avevano accettato la novazione con passaggio alla qualifica di operaio, erano poi ridiventati impiegati quando si erano distinti per i loro meriti: una simile situazione, lungi dal dimostrare la legittimità dell'operato degli imputati, sta solo a dimostrare ulteriormente che un importante criterio utilizzato dall'azienda nel decidere le sorti dei propri dipendenti era quello della ubbiedienza e della massima disponibilità ai voleri dei superiori.

E proprio per tale motivo, ed ecco la seconda considerazione, la palazzina Laf era diventata nel tempo il segno forte e incombente della «voce» del datore di lavoro, il segno inequivocabile del destino che spettava a chi si rifiutava di sottostare ai voleri dell'azienda («una straordinaria cassa di risonanza» ha detto il teste Galiano). Certamente non può dirsi raggiunta la prova che la palazzina Laf sia nata anche a tale specifico scopo, ma altrettanto certamente può dirsi, perché affermato da parecchi testi d'accusa e perché, la logica lo porta a ritenere, tutti i dipendenti conoscono bene ciò che succede all'interno dello stabilimento in cui lavorano, che all'interno di detto stabilimento la palazzina Laf avesse assunto l'immagine, il significato, il senso, poi consapevolmente sfruttato, della sanzione che spettava ai dissenzienti, a chi si infortunava e denunciava l'infortunio, a chi intraprendeva azioni giudiziarie contro l'Ilva, a chi commetteva errori sul posto di lavoro.

E la riprova che la palazzina Laf fosse diventata in poco tempo un simile spauracchio, può rinvenirsi nella risposta alla domanda che ci si può porre sul perché essa sia stata idetata e mantenuta anche dopo, per es. la visita della Commissione senatoriale, sul perché si sia sentita l'esigenza di trovare una sistemazione logistica umiliante a quegli impiegati che venivano indicati come esuberi.

Non è facile credere alla prospettazione difensiva, per cui tale soluzione appariva l'unica possibile una volta venuto meno fisicamente il posto di lavoro e venuta meno, quindi, la possibilità di occupare il lavoratore dichiarato esubero: visto, infatti, che al lavoratore dichiarato in esubero veniva erogato ugualmente lo stipendio, perché non pensare di continuare ad utilizzarlo nel settore di provenienza a dare il suo contributo, che avrebbe certo rappresentato un qualcosa in più dato all'azienda, rispetto alla totale inerzia? Poteva forse la sua presenza arrecare nocumento all'attuazione della ristrutturazione in un posto fisico che lo avev visto come protagonista sino al giorno prima? Perché non pensare a soluzioni meno traumatiche che prevedessero, per es., una sorta di rotazione dei lavoratori, visto che si era così sicuri che prima o poi si sarebbe trovata una nuova sistemazione per tutti? Del resto trattavasi di poche decine di unità lavorative, su un numero di dipendenti che si aggirava intorno alle diecimila unità! È evidente che a tali domande non si riesce a dare una risposta se non quella accennata prima e cioè che il ricorso alla palazzina Laf aveva anche la finalità indiretta di testimoniare la forza raggiunta all'interno dello stabilimento dal datore di lavoro, che occorreva sottomettersi ai suoi voleri, che «il vento era cambiato».

Per cui, se è vero che la palazzina Laf non nasce con la specifica funzione di piegare la resistenza di alcuni impiegati maggiormente sindacalizzati, è altrettanto vero che in detta palazzina ci andavano a finire gli impiegati scomodi, che avevano qualche conto da pagare, che si erano opposti a ordini illegittimi, che avevano raggiunto una certa età ed una certa maturità, nella quale si diventa meno manovrabili.

Quanto al danno prospettato e alla sua ingiustizia (va ritenuto danno qualsiasi lesione o messa in pericolo di un interesse, personale o patrimoniale, facente capo al soggetto passivo, purché si tratti di un interesse giuridicamente rilevante), non sembra davvero il caso di aggiungere alcunché, visto che il danno immediato, contra ius, rappresentato dal mancato svolgimento di attività lavorativa e sia quello più indiretto, altrettanto contra ius, rappresentato dal fatto che si voleva ottenere dai dipendenti, in violazione di legge, la novazione del contratto, che prevedeva il loro declassamento professionale, il peggioramento delle loro aspirazioni professionali, il mutamento della loro carriera lavorativa.

3.4. Il tentativo. - Il delitto di violenza privata, quale reato di evento, si consuma nel momento in cui il soggetto passivo ha compiuto l'azione richiesta dall'autore sotto l'effetto dei mezzi coercitivi. Si è detto che il costruire, da parte del legislatore, il reato in questione come reato d'evento, se risponde a precise opzioni di politica penale, consentendo un controllo sull'adeguatezza della condotta a costituire causa di una modificazione dell'altrui libera volontà, non consente di ritenere rispettata l'intima essenza e l'ambito della libertà morale che esso stesso intende tutelare: l'offesa a tale libertà, infatti, si realizzerebbe nell'atto stesso in cui la condotta di coartazione è usata per costringere il soggetto passivo e non solo quando questa costrizione si verifica.

Certo è che, de iure condito, non può che prendersi atto di questa situazione e ritenere che, nel caso in questione, il delitto si sia realizzato nella forma del tentativo. L'esposizione dei fatti accaduti consente di non soffermarsi parecchio, salvo quanto appresso si dirà per confutare le argomentazioni difensive, in ordine alla configurabilità di tale tentativo: la condotta posta in essere dagli imputati, infatti, è apparsa, in concreto, assolutamente idonea ed adeguata alla commissione del delitto, essendo capace di contribuire in modo rilevante alla sua realizzazione. Se ci si pone idealmente al momento nel quale le condotte sono state tenute, tenendo presenti le situazioni concrete nelle quali gli agenti si trovavano, il loro grado di preparazione professionale e di appartenenza alla scala gerarchica dell'impresa ed il particolare stato di soggezione dei lavoratori, era ben prevedibile che dalle stesse sarebbe potuto derivare l'evento lesivo finale, rappresentato dalla coartazione della volontà dei lavoratori e dall'accettazione della novazione. Né dubbi possono sorgere in ordine alla direzione non equivoca di tali condotte, rispetto al fine prospettatosi: il fine delittuoso degli imputati, infatti, traspare dalle modalità della condotta, adeguatamente studiata e non certo improvvisata, ed appositamente rivolta a coartare la volontà delle vittime.

Solo per dare peso alle affermazioni fatte, ammesso che ce ne sia bisogno, sarà sufficiente dire che in parecchi casi la strategia aziendale ha funzionato e che alcuni dipendenti hanno accettato la novazione del rapporto di lavoro per salvaguardare la loro posizione (si vedano, ad esempio, le deposizioni come quelle di Pe. che ha dichiarato di aver accettato perché era l'unico a lavorare nella sua famiglia e perché aveva i figli da mantenere, o di Al. che ha riferito che aveva capito che non vi era alcuna altra speranza e possibilità che fosse utilizzata in qualche modo la sua trentennale esperienza e che, anche lui, aveva dei figli grandi «che costano» e aveva bisogno di soldi).

3.5. L'elemento psicologico ed il ruolo di ciascun imputato. - Da quanto detto, infine, deriva la prova dell'elemento psicologico sul quale non v'è da aggiungere nulla, se non che gli imputati erano perfettamente consapevoli di quanto stavano facendo e delle conseguenze che derivavano dalla loro condotta: stiamo parlando, infatti, dei massimi vertici aziendali, di persone che, cioè, avevano in mano le sorti dello stabilimento e dei suoi dipendenti. Del resto, tutte le dichiarazioni spontanee degli imputati hanno mostrato il loro perfetto grado di conoscenza di quello che stavano facendo, di quello che stava succedendo, del contesto generale nel quale le loro condotte si ponevano, delle conseguenze che si stavano creando e degli scopi che si intendevano raggiungere. Tali affermazioni, provenienti dagli stessi imputati, smentiscono la tesi difensiva secondo la quale la ristrutturazione dello stabilimento di Taranto sarebbe partita dal basso: in realtà, come in parte detto e come è naturale che sia, la ristrutturazione aziendale è stato il frutto di un preciso disegno di vertice teso a rifondare dalle radici il modo in cui era organizzata la produzione nello stabilimento, nel corso del quale erano giunti ben precisi ordini dall'alto (l'input del Ca. cui il B. ha fatto riferimento), non solo quanto a tempi di intervento (la creazione degli esuberi avviene quasi contestualmente in tutti i reparti), ma anche quanto a contenuti dello stesso, sotto il profilo della necessità di tagliare posti di lavoro (come espressamente detto da numerosi testi a discarico). È la stessa identità delle situazioni, che si sono ripetute nei confronti di tutti gli imputati, di tutte le parti lese e degli stessi testi a discarico, quindi, a dimostrare che negli anni in questione la proprietà aveva deciso di attuare un preciso quadro riorganizzativo, che, si sapeva, avrebbe portato con sè la creazione di numerosi esuberi.

Quale prova della consapevolezza, poi, di quel che stava accadendo agli inviati alla palazzina Laf, va detto che parecchi dei lavoratori inviati alla Laf avevano cominciato ad assentarsi (subendo pure delle visite fiscali, per es. Gi. e Pa.), per la depressione che aveva cominciato a colpire ciascuno di loro, ed avevano inviato i relativi certificati medici in stabilimento dai quali, dunque, non poteva non trasparire cosa la palazzina stesse provocando in loro e quali fossero, pertanto, le conseguenze che la condotta posta in essere dagli imputati stava provocando.

Per quel che riguarda la posizione di Emilio R., presidente del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa, va ricordato che la piena conoscenza di quanto stesse accadendo all'interno dello stabilimento è stata da lui stesso ammessa sin dalle prime (ed uniche in tutto il procedimento) risposte fornite nel corso dell'interrogatorio, reso innanzi ai P.M. in data 6 luglio 1999, quando egli stesso ebbe a dire che la «destinazione degli impiegati che ritenevo essere in esubero, venne assunta personalmente da me e venne comunicata all'ufficio personale», nonché dalla memoria da lui personalmente sottoscritta e depositata, ancora in sede di indagine, in data 29 luglio 1999; senza dire che era stato lo stesso imputato a sottoscrivere la lettera inviata al presidente della commissione senatoriale, dopo la visita allo stabilimento di quest'ultima, nella quale si scriveva che, venendo incontro agli appunti mossi dalla Commissione, si era deciso di dare ai dipendenti la facoltà di rimanere a casa. Nei casi come quelli in esame, ove si tratta di responsabilità penali da individuare all'interno di strutture complesse, si deve spesso fare ricorso ad un validissimo principio logico, inattaccabile quando è supportato da concreti elementi obiettivi, quale quello oramai noto «del non poteva non sapere», riferito ai vertici di strutture impersonali, di persone giuridiche ecc., utilizzato per ritenere provata la responsabilità delle figure esponenziali di dette persone giuridiche a titolo di concorso, pur quando non sia emerso un loro coinvoltimento diretto nel realizzare una determinata condotta e soprattutto nel produrre un determinato evento. Nel caso che ci occupa, in forza di quanto appena detto, non è necessario ricorrere a tale principio di natura logica, in quanto il massimo vertice societario ha ammesso di persona una diretta conoscenza ed un diretto coinvolgimento della vicenda relativa alla palazzina Laf.

Né a tale principio occorre rifarsi per ritenere provato il ruolo dell'altro coimputato Ca. e cioè del direttore dello stabilimento di Taranto, all'interno del quale i fatti si sono realizzati: pur se molto sommessamente, la difesa degli imputati, in sede di discussione ha accennato al fatto che il nome del Ca. non fosse mai emerso nel corso dell'istruttoria e che pertanto non vi era alcun elemento da portare a sostegno della sua penale responsabilità.

Non è davvero difficile capire il motivo per cui la sempre intelligente difesa non ha institito molto sul punto: in realtà, il nome del Ca. è stato fatto proprio dal coimputato Bi., che ha detto esplicitamente che l'input di procedere alla ristrutturazione era stato dato dal Ca.. È stato proprio il Bi., insieme ad altri coimputati, a chiarire che le decisioni erano state prese dai vertici aziendali, con il concorso dei responsabili del personale delle tre aree dello stabilimento e che, quindi, tutti avevano deciso della gestione degli esuberi, della Laf, della soluzione della novazione, ecc.

Non solo, l'affermazione secondo cui i fatti oggetto del processo andavano ritenuti come conseguenza legittima della decisione di procedere alla ristrutturazione dello stabilimento di Taranto, allo scopo di giungere a determinati livelli di produttività, con conseguente nascita degli esuberi e relativo problema di gestione degli stessi, porta con sè l'inevitabile conseguenza che di tale ristrutturazione e di tutto quanto ad essa connesso non potessero non esserne a conoscenza, non solo i massimi livelli societari e proprietari, ma anche i massimi livelli dirigenziali locali fra i quali, naturalmente, non poteva non essere ricompreso il direttore dello stabilimento Ca.. Lo stesso imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, non si è affatto dissociato dalla vicenda, affermando di esserne stato pienamente consapevole. Le stesse deposizioni dei testi D.B. e C., poi, alti funzionari direttamente coinvolti nella gestione degli esuberi, come da essi stessi ammesso, hanno evidenziato come il problema degli esuberi sia stato studiato in maniera seria ed approfondita, perché si viaggiava su di un crinale ritenuto pericoloso per il rischio di uno scontro frontale con il sindacato e per la difficoltà di trovare una soddisfacente soluzione al problema; per cui davvero non è pensabile che il direttore dello stabilimento fosse l'unico soggetto restato fuori da questo ampio processo. Né va dimenticato che il teste Sc., come anche altri testi a capo di singoli reparti dello stabilimento, ha detto che dopo averne ricevuto incarico, aveva proposto al Ca. il suo piano di riorganizzazione del reparto, ricevendo da questo precise disposizioni sul personale in esubero che doveva essere messo a disposizione dell'ufficio personale.

Senza dire che il Ca., nella sua ridetta veste, avrebbe dovuto certamente rispondere alla proprietà, nel momento in cui, all'interno dello stabilimento da lui diretto, si verificava quella strana situazione, per la quale decine di impiegati venivano tenuti a stipendio, senza far loro svolgere alcuna attività lavorativa. Per cui sarebbe offensivo dell'intelligenza di chi legge e di chi ha vissuto il processo insitere oltre in questo aspetto della motivazione.

Anzi, proprio il ruolo formale e sostanziale rivestito dal Ca. è stato il motivo per il quale allo stesso è stata comminata la pena più alta fra gli imputati, insieme al R. Emilio.

In ordine al ruolo avuto dagli altri imputati, a prescindere da R.E. e Ca., vanno distinte le posizioni di Gr., B. Ga. e Bi., funzionari aventi una maggiore responsabilità per i fatti contestati (causa, anche per essi, di una forte risposta sanzionatoria): da un lato vi era il Gr., autore materiale di parecchi invii alla palazzina Laf, e responsabile di detta struttura nonché protagonista dei successivi colloqui avuti all'interno della palazzina con i vari dipendenti al fine di riproporre loro la proposta di novazione; dall'altro vanno messi gli altri tre imputati appena citati, responsabili rispettivamente degli uffici del personale delle tre aree (rispettivamente servizi, laminazione e fusione) nelle quali era diviso lo stabilimento di Taranto, i quali avevano come unico superiore gerarchico il Ca. ed erano, nella loro detta veste, direttamente investiti della questione relativa alla gestione degli esuberi di personale, come da loro stessi affermato e come emerso dall'istruttoria dibattimentale, nella quale si è più volte fatto cenno al loro intervento, collaterale rispetto a quello decisivo del Gr., nell'invio delle parti lese alla palazzina Laf.

Per quanto riguarda tutti gli altri imputati, ad eccezione del R. Claudio, è sufficiente dire che il loro coinvolgimento è direttamente emerso dall'istruttoria dibattimentale, essendo stati esplicitamente indicati dalle singole parti lese come gli autori materiali dell'invio dei dipendenti alla palazzina Laf; anche per questi imputati va ricordato che trattasi di alti dirigenti dello stabilimento i quali, quindi, ben sapevano il senso della destinazione alla palazzina dei singoli loro sottoposti; né possono dimenticarsi gli espliciti riferimenti, fatti dalle parti lese in ordine al contenuto dei colloqui avuti contali dirigenti, dai quali traspare, in tutta evidenza, la consapevolezza dell'intento semi punitivo rappresentato dall'invio alla palazzina, intesa come scelta irreversibile dell'azienda, se non a condizione di accettare una diversa collocazione lavorativa, ben al di sotto delle rispettive posizioni di partenza.

In ordine al contenuto di tali colloqui, tutti gli imputati hanno riferito della serenità e pacatezza con le quali il dialogo con i loro sottoposti si era svolto, e dell'assenza del benché minimo atteggiamento intimidatorio e minaccioso che, invece, era stato loro attribuito. Sul punto, senza andare a ricordare che il contenuto di una prova testimonile è su un piano probatorio diverso e superiore rispetto a quanto affermato nel corso di spontanee dichiarazioni dell'imputato (a differenza di quanto accade rispetto all'esame dello stesso), per cui tali dichiarazioni potrebbero essere considerate, in quanto tali, inidonee a superare il valore della prova testimoniale, va invece evidenziata la ben maggiore credibilità delle dichiarazioni delle parti lese. Si è già detto della serena passione, della lucida e coerente esposizione dei fatti, operata dalle parti lese, della loro intrinseca credibilità emersa dalle deposizioni, contrapposte alle aride giustificazioni degli imputati, monotone, prive di varianti, prive di indignazione, che pure sarebbe dovuta emergere per l'infamante accusa ricevuta, appiattite su una linea difensiva, dettata da esigenze superiori, piuttosto che da una reale pulsione, tesa ad affermare quello che era stato l'andamento dei fatti. Ma, a parte tale comparazione fra le testimonianze da un lato e le spontanee dichiarazioni dall'altro, resta il fatto che a sostegno della tesi sostenuta dall'accusa si sono avuti elementi obiettivi inconfutabili, quali le deposizioni di soggetti estranei ai fatti, i certificati medici, attestanti lo stato di profonda prostrazione delle parti lese, frutto del regime umiliante cui erano sottoposti, una relazione di una Commissione senatoriale, che aveva ritenuto inaccettabile la soluzione trovata dall'azienda a quello che era solo e soltanto un suo problema, i comportamenti stessi di alcuni imputati che, ben conoscendo lo stato di degrado della palazzina, avevano per ben due volte in un anno tentato di «rifarle il trucco», affinché potesse non apparire ciò che realmente era. Del resto, al processo non è emerso neppure un solo dubbio in ordine alla piena attendibilità delle parti lese o in ordine ad un loro intento calunniatorio nei confronti degli imputati.

Solo poche parole serviranno per giustificare l'assoluzione dell'imputato C. R., derivata da un'unica considerazione: dato per scontato che il nome di detto imputato nella realizzazione dei fatti oggetto di contestazione è apparso pochissime volte, da nessun atto processuale certo è stato possibile ricavare il ruolo formale ricoperto dallo stesso all'interno dell'Ilva Spa o dello stabilimento di Taranto dal quale eventualmente ricavare un argomento logico sul quale sostenere la sua piena consapevolezza di quanto fosse stato realizzato e la sua piena partecipazione a tale piano aziendale. Certamente non appare sufficiente fare riferimento al suo stato di figlio dell'altro imputato, alla sua appartenenza al gruppo R., alla generica indicazione fornita dal teste Monaco circa la sua posizione di legale rappresentante della società; non si deve dimenticare che trattasi di gruppi industriali di grossa entità, costituiti in società per azioni, nei quali detto ruolo appartiene a ben determinate figure societarie (consiglio di amministrazione, amministratore delegato ecc.) alle quali nessun cenno si è fatto nel processo. Per cui dagli scarni elementi emersi al processo a suo carico, non è possibile trarre alcun elemento certo in ordine alla sua responsabilità per i fatti oggi in esame.

Non può essere, infine, accolta la tesi provocatoriamente lanciata dalla difesa degli imputati, a sostegno della pretesa incoerenza della contestazione, secondo cui, in forza del teorema accusatorio, anche chi aveva scelto i singoli dipendenti come esuberi, avrebbe dovuto rivestire la qualifica di imputato: in realtà, tali soggetti, sentiti giustamente nella veste di testimoni, avevano semplicemente ricevuto dall'alto l'incarico di attuare la riorganizzazione dei rispettivi reparti di appartenenza e di procedere alla individuazione concreta degli impiegati da individuare quali esuberi. Non è emerso, invece, che detti soggetti abbiano partecipato a decidere del destino di tali esuberi e del loro invio alla palazzina Laf, al fine di sottoscrivere la novazione. Tale ultima decisione, infatti, è rimasta propria dei soli vertici aziendali e degli uffici del personale, tagliando fuori i singoli capireparto, lo si ripete, incaricati solo di attribuire nome e cognome al numero di esuberi individuati. (Omissis).

CONCLUSIONI.

1. Le statuizioni civili. -Le domande risarcitorie avanzate dai singoli lavoratori inviati alla palazzina Laf devono essere accolte: evidente, infatti, è il danno dagli stessi subito e al quale, pur se indirettamente, si è già accennato nel corso della motivazione.

Deve essere rigettata, invece, la domanda civile proposta dalla segreteria regionale e provinciale della Uil. Quanto alle azioni civili, proposte dai singoli lavoratori, valgono le considerazioni che seguono, precedute da una premessa fondamentale: nel corso del dibattimento, come fisiologicamente accade in processi di una certa complessità, non è emersa una particolare attenzione nei confronti delle pretese civilistiche, per cui in questa sede ci si limiterà ad alcune considerazioni di ordine generale, valide per tutte le parti lese, salvo naturalmente il compito del giudice civile di individualizzare ogni singola richiesta.

Certamente provato è apparso il danno di natura patrimoniale, subito dai lavoratori parti offese, quanto meno nel tempo in cui essi sono rimasti nella palazzina Laf, danno estrinsecatosi in tre direzioni: una, quella più diretta ed evidente, rappresentata dalla concreta diminuzione della retribuzione percepita alla fine del mese, causata dalla retrocessione di tutti gli inviti alla Laf dal coefficiente originario a quello più basso «A» (del quale si è fatto cenno in sede di svolgimento del processo, nella prima parte del paragrafo relativo alle deposizioni delle parti lese) e dal mancato riconoscimento di tutte quelle voci direttamente ricollegabili allo svolgimento concreto dell'attività lavorativa (indennità di rischio, di produttività, straordinari, turni notturni, ecc.); l'altra, rappresentata dal demansionamento in quanto tale, dal fatto stesso cioè, di non aver svolto alcuna attività lavorativa, anche per periodi considerevoli di tempo; a tal proposito, va ricordata la giurisprudenza di merito e di legittimità, assolutamente prevalente, alla quale pure si è fatto cenno nel corpo della motivazione, secondo cui detto demansionamento si risolve in «un effettivo, concreto ed inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale, che costituisce a sua volta un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni future dell'attività lavorativa» (Cass., sez. lav., n. 14443 del 6 novembre 2000 e numerosissime altre). In questi casi, infatti, il pregiudizio del lavoratore, frutto di una violazione del diritto alla qualifica, tutelato dall'art. 2103 c.c., oltre a rappresentare una violazione della sua personalità che non può più esplicarsi liberamente sul luogo di lavoro, è costituito dalla diretta diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera. Si è in presenza, quindi, di un danno in quanto tale, concreto ed effettivo, che, a prescindere da ogni riferimento a discorsi di natura presuntiva, potrà anche essere quantificato in via equitativa. L'ultimo aspetto del danno patrimoniale va poi individuato nella circostanza che tutte le parti civili sono state espulse dal contesto lavorativo in via definitiva ed in maniera illegittima, finendo in cassa integrazione o in mobilità: per cui anche le perdite economiche, ricollegabili all'interruzione della evoluzione della vita lavorativa di ciascuno di essi, dovrà essere tenuta in considerazione nella liquidazione del danno patrimoniale.

Con altrettanta certezza deve essere riconosciuto, per coloro che hanno esibito la relativa certificazione medica, il diritto al risarcimento per la lesione del loro diritto alla salute.

Sul punto, infatti, la corposa esibizione di certificazione medica relativa a ciascuna delle parti civili, in uno alla deposizione della dr.ssa Lieti, oltre che dei singoli lavoratori, non lascia adito ad alcun dubbio, essendo stata riscontrata, in ciascuno di loro, «una depressione ansiosoreattiva all'ambiente di lavoro», caratterizzata da una perdita di ruolo come lavoratore, da disturbi del sonno, dalla presenza di idee autosoppressive, da aggressività. Nell'ambito di tale generale categoria dei «disturbi d'ansia», poi, era stato possibile inquadrare la patologia degli inviati alla palazzina Laf in quella specifica sezione dedicata al «disturbo postraumatico da stress» e cioè in quei casi nei quali il disturbo è frutto dell'esposizione di una persona ad un evento traumatico, comportante la morte, una grave lesione, oppure una minaccia alla vita o all'integrità fisica propria o altrui, vissuto direttamente e rispetto alla quale vi sia stata una rezione di paura, impotenza, orrore. A prescindere da una esatta classificazione dei disturbi mentali che hanno colpito le parti civili di questo processo, non può negarsi attendibilità a quanto riferito dalla dr.ssa Lieti (teste intervenuto nella sua veste istituzionale di responsabilità del Centro di igiene mentale della Ausl di Taranto), non solo perché nessun elemento del processo ha smentito tali sue affermazioni, ma anche perché, pur in assenza di una consulenza o perizia in tal senso, le affermazioni del teste trovano un immediato riscontro negli studi di settore di dette patologie, oramai inquadrate secondo classificazioni internazionalmente riconosciute (Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock).

Pur non contestando l'impalpabilità del confine fra malattia, disturbo psichico e semplice disagio, non è seriamente negabile il fatto che tutti i lavoratori in questione siano stati attori protagonisti di un forte evento traumatico, il loro invio, cioè, alla palazzina Laf a tempo indeterminato, senza poter svolgere alcuna attività lavorativa, in assenza di reali e concrete prospettive per il futuro, se non quella di accettare una novazione in senso peggiorativo e che tale evento traumatico abbia rappresentato una forte minaccia, risoltasi in vera e propria lesione, alla loro integrità psico fisica. Né è negabile che, applicando i criteri diagnostici del disturbo postraumatico da stress, universalmente riconosciuti, siano state riscontrate in essi sensazioni di distacco e di estraniamento degli altri, senso di estraneità a tutto ciò che per anni era appartenuto al lavoratore ed era diventato espressione delle sue capacità e della sua professionalità, forte sfiducia e disistima, forme di affettività ridotta, forte senso di diminuzione delle prospettive future, associati, come anticipato, a disturbi del sonno, irritabilità e scoppio di collere, difficoltà di concentrazione, con conseguente alterazione del normale «funzionamento» sociale e lavorativo degli stessi.

Se è vero che l'ansia è quella «condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattività del sistema nervoso autonomo, che si differenzia dalla paura in quanto questa è una reazione nei confronti di una causa nota», non può essere messo in discussione che, nel caso di specie, dei disturbi d'ansia vi siano effettivamente stati.

Del resto la dr.ssa Lieti ha detto che lo stato di salute degli inviati alla Laf era stato da lei seguito anche successivamente ai fatti per cui è processo, avendo ella creato dei gruppi di «autoaiuto» per loro, un centro di ascolto per «mobbizzati», perché la sindrome postraumatica da stress, quando l'esposizione all'evento traumatico dura oltre i sei mesi, è una malattia dalla quale non si guarisce, essendo permanente il danno subito, specie sotto il profilo delle relazioni sociali e familiari (secondo studi eseguiti in Svezia, ritenuti i primi e i più attendibili sul punto, sei mesi di mobbing continuato sono sufficienti per generare danni permanenti all'organismo).

Che una simile situazione psico-fisica degli inviati alla Laf, infine, possa essere attribuita alla condotta di confino da essi subita, sembra poi un fatto altrettanto indubitabile, se si considera che nessuno dei lavoratori interessati presentava in precedenza segni di malattia mentale, che il loro stato si era manifestato in diretta correlazione con lo stare nella palazzina Laf, anche perché la situazione di non lavoro è causa di stress nello stesso modo in cui lo è il super lavoro, che le patologie riscontrate erano tutte assimilabili ed omogenee (tipica evenienza dei disturbi postraumatici da stress), che le malattie avevano cominciato a manifestarsi contemporaneamente all'ingresso nella palazzina Laf.

Queste considerazioni, allora, sembrano sufficienti a ritenere provata la lesione della salute di ciascuno dei lavoratori e il conseguente diritto al relativo risarcimento. Alcune parti civili hanno poi insistito nel richiedere il riconoscimento del danno c.d. «esistenziale», danno che le parti lese avrebbero patito a seguito della vicenda che li aveva visti come protagonisti, e cioè di quella nuova figura di danno affacciatasi in dottrina e giurisprudenza da qualche anno, frutto della spinta e della ricerca, oramai ineludibile, di un assetto teorico in materia di danno alla persona, che coinvolga le attività realizzatrici della persona, non rilevanti sul piano patrimoniale.

È stato sostenuto che lo stato di frustrazione mentale e di umiliante costrizione della libertà del lavoratore si era riverberato, con influenza negativa e peggiorativa, sia nella esplicazione della propria individualità, sia anche nei rapporti familiari, che il pieno e libero sviluppo della persona umana e il valore di godimento della vita avevano subito una ingiusta limitazione ed un pregiudizio, che ad essere state intaccate erano state le attività culturalireligiose e le relazioni affettivo-familiari, che ogni lavoratore aveva subito impedimenti rispetto ad attività che contribuiscono alla realizzazione personale e che, pertanto, andava risarcito tale tipo di danno, il danno esistenziale, appunto, quale lesione delle attività realizzatrici della persona umana.

Anche sul punto, occorrerà soffermarsi brevemente, lungi dall'addentrarsi in una disamina scientifica della questione e negli stretti limiti in cui lo si ritenga compatibile con una condanna generica al risarcimento del danno, come quella pronunciata in questa sede.

È noto che il danno esistenziale rappresenta una figura nata allo scopo di ricomprendere, in un'unica e nuova categoria dogmatica, tutta l'area dei danni non patrimoniali, diversi da quelli morali, di riempire un vuoto non più sopportabile, rappresentato da tutti quei danni alla persona, non provocati da un danno alla salute, privi di tutela risarcitoria.

Si è detto che la figura del danno esistenziale, già riconosciuta in alcune decisioni giurisprudenziali, ha la funzione essenziale di ricomprendere in un unico genere tutte le categorie di danno non patrimoniale, risarcibili ex art. 2043 c.c. (includendovi, per alcuni, anche il danno biologico), al fine di superare la tricotomia esistenti nel sistema, danno biologico - danno morale -danno patrimoniale, con lo scopo di tutelare anche, al di fuori ed oltre la lesione alla salute, la sofferenza morale e la diminuzione del patrimonio, «ogni forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, ma fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica» (esempi sono stati fatti in tema di immissioni sgradevoli, immissioni acustiche intollerabili, molestie sessuali, morte del proprio animale domestico, nascita di un bambino affetto da gravi malformazioni, inadeguato inquadramento professionale ecc.). Una parte della dottrina, ha mosso pesanti critiche alla costruzione teorica di tale tipo di danno, evidenziandone la eccessiva indeterminatezza (che potrebbe portare a ritenere risarcibile ogni «capriccio» del preteso danneggiato) e la sua costruzione quale «aspirazione alla felicità» non tutelabile, in quanto tale, dal nostro ordinamento; oppure sostenendo che un tale tipo di danno, in quanto non patrimoniale, non potrebbe mai essere risarcito al di fuori delle ipotesi di danno morale di cui all'art. 2059 c.c. e cioè della commissione di un reato; oppure evidenziando l'impossibilità di costruire la fattispecie risarcitoria, a causa della imprevedibilità di tale tipo di danno, necessaria ai fini della sua imputazione al danneggiante a titolo di colpa; oppure rimarcando l'inesistenza di criteri oggettivi di liquidazione e la conseguente babele giudiziaria che ne deriverebbe, ove una simile forma di danno fosse riconosciuta.

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che il fondamento della risarcibilità del danno esistenziale, sul presupposto della oramai superata dicotomia fra danno patrimonile e danno morale, a causa dell'emersione del danno biologico, viene rinvenuto nel disposto dell'art. 2043 c.c., nel senso che la lesione della possibilità di svolgere attività non remunerative, riconducibili a posizioni soggettive previste e tutelate dall'ordinamento, fonte di benessere per il soggetto, viene vista come un danno ingiusto e come tale risarcibile.

Gli sforzi tesi alla elaborazione della nozione di danno esistenziale, allo scopo di definire una categoria caratterizzata da una propria sistematicità, si stanno muovendo in varie direzioni: da alcuni si ritiene che, a titolo di danno esistenziale, debbano essere risarciti tutti quei pregiudizi provocati da lesioni di diritti costituzionalmente protetti (specie i diritti della personalità e i rapporti familiari) e che, di conseguenza, la categoria del danno biologico debba essere sostituita da quella del danno esistenziale, all'interno della quale ultima potrà essere individuata la sottocategoria del danno biologico di natura fisica o psichica; da altri si ritiene, invece, che il danno esistenziale dovrebbe andare a costituire una quarta categoria di danno, non essendo possibile ricostruire organicamente il danno biologico ed il danno esistenziale all'interno della stessa categoria, stante il carattere prettamente medico legale del primo a fronte del secondo.

Facendo proprie le considerazioni circa l'esistenza di esigenze forti di tutela, che la creazione della figura del danno esistenziale ha inteso e tende a tutelare e la necessità che ci si diriga in tale direzione, se si vuole garantire in maniera decisa la difesa dello sviluppo della personalità dei cittadini in tutte le sue direzioni e non solo in quelle direttamente ricollegabili alla patrimonialità, sembra che, ai fini che qui interessano, il discorso possa essere ritenuto parzialmente superato (non certo dal punto di vista della costruzione dogmatica, ma quanto meno dal punto di vista pratico), in forza della importantissima pronuncia delle Sezioni Unite del 23 luglio 1999, n. 500, con la quale si è data una precisa indicazione sul come deve essere inteso e interpretato l'art. 2043 c.c. Sin dal momento del sorgere della tematica connessa al danno esistenziale, si era posto il problema di individuare un criterio selettore, a mezzo del quale, appunto, selezionare le perdite esistenziali da ritenere risarcibile, e si era giunti a ritenere che il presupposto comune di risarcibilità doveva essere rappresentato dalla natura dell'interesse leso, nel senso che, ogni posizione soggettiva prevista e protetta dall'ordinamento, doveva essere tutelata e risarcita, ove lesa.

Se, allora, il danno esistenziale doveva essere inteso come un tipo di danno a garanzia e protezione di quelle posizioni soggettive tutelate dall'ordinamento, prive del carattere della patrimonialità, sembra possa ritenersi, sempre ragionando da un punto di vista pratico, che la sentenza sopra richiamata ne abbia sminuito la portata innovativa: con tale pronuncia, infatti, proseguendo nell'opera di demolizione della dicotomia danno patrimoniale-danno morale, già avviata dalla Corte costituzionale, si è affermato che nel nostro ordinamento la lesione di ogni interesse, normativamente qualificato, costituisce un danno risarcibile. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 2043 c.c. non è una norma secondaria e, quindi, una mera sanzione rispetto ad altre norme di precetto, ma è essa stessa norma primaria che contiene in sè precetto e sanzione, che il requisito dell'ingiustizia in esso contenuto va riferito al danno e non alla condotta, per cui diventa ingiusto ogni danno che va a menomare una qualsiasi posizione di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento, posizione, cioè, tutelata dalle norme positive.

Se così è, allora, senza addentrarsi ad affrontare i problemi connessi alla costruzione dogmatica di tale tipo di figura di danno, può dirsi che le posizioni soggettive non remunerative che il concetto di danno esistenziale intendeva proteggere, abbiano trovato un loro riconoscimento assoluto nei principi di detta sentenza.

Per cui, i danni di tal genere, quali quelli qui lamentati, ben possono essere riconosciuti, in astratto, quali fonte di una autonoma voce di risarcimento. Nel caso di specie, però, la domanda tesa al risarcimento di tali danni, pur riconosciuti, del danno esistenziale, quale fonte autonoma di risarcimento, non può essere accolta, nel senso che la stessa deve confluire nelle voci di risarcimento del danno alla salute e del danno morale, secondo quelle impostazioni recenti, anzi recentissime, che leggono tali tipi di danno in maniera sempre più rivolta ad ampliare l'ambito di tutela dell'individuo.

Ed invero.

Con riferimento alla capacità del danno alla salute di coprire anche il danno esistenziale, va detto che presupposto essenziale di tale ultimo tipo di danno, e ragione stessa del suo nascere e del suo esistere, è che «la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative...» non sia «causata da una compromissione dell'integrità psicofisica». Per cui se è giusto affermare che ogni tipo di danno alla vita di relazione e alla sfera personale della vittima debba essere risarcito, è altrettanto giusto affermare che quando l'illecito abbia causato una lesione alla salute, tale voce pregiudizievole è destinata ad essere convogliata nel danno biologico, mentre solo quando venga posta in essere un'altra specie di torto, che prescinda dalla lesione alla salute, il danno provocato andrà ad integrare il danno esistenziale. Occorre fare attenzione, cioè a non procedere, sull'onda del giusto tentativo di riconoscere legittime e sempre più estese forme di tutela, ad una duplicazione risarcitoria: pertanto, ogniqualvolta, dalla violazione delle integrità psico-fisica, siano derivati riflessi di natura esistenziale, essi devono essere ricompresi necessariamente nella figura del danno biologico, da affiancare eventualmente al danno patrimoniale e morale. Solo e soltanto nei casi in cui, al contrario, tale lesione alla salute venga a mancare, i danni alla vita di relazione e alla sfera personale potranno essere liquidati nell'ambito del danno esistenziale, una volta verificata la presenza dei presupposti indicati dall'art. 2043 c.c. Come affermato in precedenza, le parti lese di questo processo, e fra esse quelle che avevano avanzato richiesta di risarcimento del danno esistenziale, hanno subito dei danni alla salute, per cui, nei loro confronti, i danni subiti a titolo di danno esistenziale non possono essere autonomamente liquidati, dovendo essere ricompresi nell'ambito del danno biologico.

Per corroborare tale affermazione, occorre esaminare il significato che nel tempo ha assunto la liquidazione del danno alla salute. Esso è sempre più inteso come una riparazione per l'essere stato male fisicamente o psichicamente, per l'aver vissuto male, per l'aver condotto una vita non più uguale a quella antecedente rispetto all'illecito, al fine di giungere ad una sua determinazione congrua, che non tenesse conto, aridamente, soltanto la lesione alla salute in quanto tale. In tale ottica, si è sempre più dato spazio, specie con riferimento al danno psichico, come quello che emerge in questo processo, a quegli aspetti peculiari della vita del danneggiato, compromessi in conseguenza della lesione biologica lamentata, i quali sempre maggior valore hanno assunto nella determinazione del quantum della vittima compromessa dall'illecito. Se così è, allora, ben si comprende che quelle lesioni agli aspetti della vita quotidiana e di relazione che hanno subito le parti civili, come conseguenza della condotta degli imputati, ben potranno essere liquidati quali voce di danno biologico.

Con riferimento, invece, alla capacità del danno morale di contribuire a coprire il campo risarcitorio del danno esistenziale, valgono le seguenti considerazioni.

Nel caso di specie, dalla sussistenza del reato, deriva, ex art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno morale.

A tal proposito, dovranno essere fatte brevissime considerazioni, che consentiranno, fra l'altro, come detto, di giustificare ulteriormente il rigetto della richiesta di risarcimento del danno esistenziale, quale fonte autonoma di risarcimento: nel caso in esame, tale tipo di danno morale, da intendersi quale sofferenza morale, prostrazione dell'animo, abbattimento dello spirito, è emerso in maniera evidente, da tutto quanto si è detto, ed in quanto è risultato esaltato dalla durata della condotta posta in essere dagli imputati e dalle conseguenze che da essa sono scaturite.

È pur vero, però, che affinché tale tipo di danno non divenga una entità sfuggente e difficilmente valutabile, esso deve rimanere ancorato a precise e determinate circostanze di fatto: e così potrà dirsi, nel caso concreto, che la sofferenza subita dalle parti offese è consistita anche nel dolore del non vedersi riconosciuta la legittima aspirazione alla progressione di carriera, del non aver avuto la possibilità di continuare a tenere lo stesso tenore di vita precedente, con le rispettive famiglie ecc. Pure sotto questo profilo, allora, teso a dare consistenza e concretezza anche al danno morale (ed al relativo risarcimento), emerge il rischio di duplicazione di risarcimento, che si sarebbe provocato, ove fosse stata accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Una indiretta conferma a tale modo di interpretare il danno morale, potrebbe anche leggersi nella recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 2515 del 7 dicembre 2001 - 21 febbraio 2002, nella quale si è affrontato principalmente il discorso sulla risarcibilità del danno morale (riconosciuta), in occasione di compromissione della salubrità ambientale, in assenza di lesione del diritto alla salute o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.

Per quel che può qui interessare, con tale pronuncia, sembra giunto a compimento quell'iter interpretativo sul danno morale che lo sta portando da mero «danno-conseguenza» a vero e proprio «danno-evento», a danno che, cioè, si pone in diretto rapporto col fatto lesivo, senza transitare attraverso il danno biologico o il danno di natura patrimoniale.

È il fatto in sè del turbamento psichico, indipendente dalle eventuali ricadute patrimoniali che esso possa avere, che viene in risalto in questa nuova ottica del danno morale. Una simile ricostruzione di tale tipo di danno, però, non potrà prescindere da una rilettura dello stesso in senso più ampio, non potrà non comportare una sua valutazione in termini più concreti, rivolta a coprire tutto il ventaglio delle sofferenze psichiche patite, così come sommessamente si è ritenuto in questo caso, sganciandosi dall'ancora troppo ristretta del mero pretium doloris.

Quanto alla liquidazione dei danni suddetti, si rimanda al giudice civile competente, non essendo emersi in questo processo elementi utili e sufficienti per giungere alla liquidazione del danno.

Va accolta la richiesta di liquidazione di una provvisionale. Tralasciando richieste risarcitorie quanto meno esuberanti e dal sapore vagamente propagandistico, ma tenendo conto di tutti gli aspetti pregiudizievoli della vicenda che ha provocato seri, consistenti e duri danni alle singole parti lese, si ritiene opportuno liquidare una provvisionale al minimo, riferita alla liquidazione parziale del solo danno morale, che possa essere ritenuta valida per tutti, anche per quelli che alla palazzina Laf ci sono stati per pochi giorni. A tal proposito, pertanto, sulla scorta del notevolmente maggiore danno che presumibilmente andrà a liquidarsi in sede civile, anche a chi alla palazzina Laf c'è stato solo pochi giorni, a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico, si ritiene congruo, quale parziale liquidazione del danno morale, riconosciuto provato per tutti i dipendenti che comunque sono transitati alla Laf e che si sono costituiti parte civile, la somma di venti milioni di lire.

Anche con riferimento alla domanda proposta dal sindacato, occorre fare qualche precisazione.

Come noto l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esrcitata dal soggetto al quale il reato ha creato danno, purché il danneggiato abbia subito un concreto danno risarcibile, quale conseguenza diretta ed immediata della lesione di un diritto soggettivo. Il vigente codice di procedura penale, inoltre, allo scopo di vedere tutelate e rappresentate nel processo le istanze collegate comunque alla pretesa penale, prevede la facoltà di intervento a quegli enti statutariamente finalizzati alla cura degli interessi lesi dal reato, concretantesi in una partecipazione esclusivamente processuale, col riconoscimento degli stessi poteri riservati alla parte offesa.

Secondo tale tipo di sistema adottato dal legislatore, allora, in uno stesso processo può aversi, da un lato, la pretesa civile risarcitoria diretta, dall'altro la pretesa dell'ente esponenziale, che affianca il danneggiato, di vedersi ribadita la rappresentanza sul piano collettivo degli ineressi lesi dal reato. In numerose situazioni, la presenza dell'ente esponenziale può emergere come supporto e sostegno alla pretesa penalistica di punizione del colpevole, piuttosto che come parte titolare in proprio di una pretesa civilistica di risarcimento del danno.

Sembra sia possibile affermare, dunque, che la parte civile debba avere esclusivamente una dimensione privatistica, legata soltanto al risarcimento del danno, e che la posizione di un ente esponenziale, che si ritenga danneggiato dal reato e che si sia costituito parte civile, debba essere valutata e verificata in maniera molto rigorosa, così come in maniera rigorosa deve essere valutato il concetto di danno non patrimoniale che spesso sottende detto tipo di domande. Seguendo queste direttive, molto schematicamente riportate, può dirsi che ci si deve muovere con molta attenzione, onde evitare che ogni situazione in cui venga leso un bene interesse, per il quale un determinato ente esponenziale si sia costituito e successivamente battuto, sia sufficiente a legittimare la costituzione di parte civile: altrimenti il concetto di danno morale risarcibile rischierebbe di diventare alquanto generico e incerto nei suoi confini, al punto da legittimare alla costituzione ogni situazione nella quale venga leso un diritto, la cui tutela viene indicata come propria da un determinato ente esponenziale.

Se così fosse, per es., dovrebbe essere sempre legittimato l'ente territoriale regione, provincia, comune, in occasione della commissione di uno qualsiasi dei «reati previsti dal nostro ordinamento, che, in quanto tali, sempre e comunque ledono anche interessi della collettività» (Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2001, ric. Romano e altri).

Nel caso di specie, il dibattimento non ha fornito la prova che la condotta degli imputati ed i reati da loro commessi abbiano causato una lesione diretta risarcibile della posizione del sindacato, costituito parte civile.

Nella costituzione di parte civile, detto sindacato aveva fondato il suo diritto risarcitorio sulla pretesa lesione della rappresentanza sindacale (avendo gli imputati risolto i problemi organizzativi direttamente coi lavoratori), della solidarietà dei lavoratori fra di loro, del dovere di vigilanza e dell'obbligo di intervento del sindacato, resi inoperanti dal datore di lavoro, della prerogativa di tutelare i diritti dei lavoratori da pressioni e pretese illegittime della proprietà.

In realtà, non è risultato provato che l'attività delittuosa abbia avuto lo scopo precipuo di indebolire il sindacato, colpendo gli appartenenti al sindacato, visto che alla palazzina Laf sono stati inviati lavoratori individuati non secondo il criterio di appartenenza a questo o a quel sindacato; per cui una diretta lesione delle prerogative sindacali non si è realizzata, venendo meno quindi il nesso di immediata consequenzialità che deve sussistere fra condotta e danno.

Al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non può essere ritenuto sufficiente quanto emerso al processo e cioè che dal momento della gestione R. dello stabilimento di Taranto, le relazioni industriali erano andate via via scomparendo, le iscrizioni ai sindacati erano diminuite, anzi erano aumentate le cancellazioni, l'attività sindacale era stata ostacolata ecc. Un conto, infatti, è il prendere atto di questa situazione, un altro conto è attribuirla alle condotte oggi in contestazione: la diminuita forza del sindacato è direttamente collegabile al modo d'intendere le relazioni sindacali da parte della nuova proprietà dell'Ilva e non alla creazione della palazzina Laf e ai tentativi di violenza privata, posti in essere nei confronti di molti lavoratori, individuati a prescindere dalla loro appartenenza a questo o quel sindacato.

Né è emerso che il datore di lavoro abbia tenuto dei singoli, concreti e specifici comportamenti, comunque connessi alla condotta contestata, a mezzo dei quali abbia cercato illegittimamente di impedire le prerogative sindacali: non si è avuto prova, cioè, di un'assemblea indetta sul caso palazzina Laf vietata, di uno sciopero indetto per la palazzina Laf, impedito, ecc. Anzi, nonostante le domande poste sul punto al teste sindacalista Galiano, che, per es., non si era mai recato in detta palazzina, non si è neppure riusciti a comprendere bene in cosa sarebbe consistita la difesa dei dipendenti, inviati alla Laf, da parte dei sindacati.

Se le cose stanno così, allora, non si riesce ad intravedere quale rapporto possa esservi stato fra condotta illecita e lesione delle prerogative sindacali, fra palazzina Laf e, per usare un termine generico, indebolimento del sindacato.

Pur nell'ambito di un modello ideale di relazioni industriali, improntate a canoni di rispetto reciproco, è difficile pensare che un datore di lavoro non agisca sempre nell'ottica del proprio interesse e che quest'ultimo venga spesso a confliggere con quelli dei lavoratori e, quindi, dei sindacati loro rappresentanti. Ciò certamente non significa che ogni comportamento di tal fatta sia automaticamente lesivo delle posizioni soggettive dei sindacati, altrimenti dovrebbe ritenersi creatrice di danno e di lesione ogni estrinsecazione del conflitto fra datore di lavoro e sindacato.

Tale conflitto, al contrario, deve essere ritenuto assolutamente legittimo e fisiologico al sistema, al punto che è lo stesso sistema che tende a regolamentare tali ipotesi di conflitto, garantendo ai sindacati un minimo ed imprescindibile campo di azione, approntando anche delle tutele più forti, ogni qualvolta la condotta datoriale tenda ad opporsi al conflitto reprimendo lo stesso.

Ciò significa che antagonismo, contrasto, ecc. sono concetti che ineriscono fisiologicamente al rapporto datore di lavoro sindacato e che non possono essere ritenuti in quanto tali produttivi di danno risarcibile.

Nel caso di specie, escluso che vi sia stata una condotta del datore di lavoro tesa a ledere in maniera oggettiva la possibilità di un intervento sindacale, unica condotta che avrebbe potuto portare al riconoscimento di un danno direttamente in capo al sindacato, va dato atto che le condotte illecite degli imputati si sono rivolte esclusivamente nei confronti dei singoli lavoratori e che, pertanto, la posizione del sindacato sia stata solo indirettamente colpita. Il fatto che dal momento dell'avvento della proprietà privata siano diminuite le iscrizioni ai sindacati, siano diminuite le assemblee e tutte le attività connesse all'attività sindacale, prescinde dalle condotte oggi contestate e nulla hanno a che vedere con il processo in corso.

Il discorso, certo, appare complicato e potrebbe essere influenzato da valutazioni forse politiche, che certamente non competono a chi scrive, ma paradossalmente, potrebbe affermarsi che proprio la condotta illecita tenuta dagli imputati, proprio perché portata ad estreme conseguenze, proprio perché estrinsecatasi per così tanto tempo, proprio perché aveva coinvolto numerosissimi lavoratori, avrebbe potuto rappresentare uno stimolo utile a far crescere il sindacato, a far coagulare i lavoratori intorno ai loro rappresentanti, a provocare eventualmente livelli elevati di sconto. Se ciò fosse accaduto, probabilmente una vicenda come quella della palazzina Laf non si sarebbe verificata e certo il sindacato non avrebbe sentito la necessità di costituirsi parte civile!

Ed allora, la lesione subita dal sindacato, la sconfitta dello stesso che, è innegabile dirlo, sembra caratterizzare la vicenda, non trova la sua causa diretta nel comportamento del datore di lavoro, bensì in altre cause, connesse, per es., alla situazione lavorativa nella città di Taranto, ricca di disoccupati e più facilmente «ricattabile» sotto il profilo dell'offerta di lavoro, ma probabilmente connesse anche ad una posizione di debolezza intrinseca del sindacato, le cui cause non compete certo a questo giudice individuare (sono state parecchie le parti lese che, a tal proposito, hanno riferito che, essendosi rivolte al sindacato, avevano avuto l'impressione che la questione non era stata affrontata con decisione e con la dovuta incisività).

A tal proposito, non può neppure essere sottovalutato il fatto che, alla fine del 1999, tutti i sindacati, a livello nazionale e locale, hanno sottoscritto accordi con l'Ilva Spa, nei quali sostanzialmente si è preso atto di una ristrutturazione già in gran parte avviata ed attuata, senza il benché minimo cenno alla vicenda relativa alla palazzina Laf!

Si ripete, non spetta a chi giudica affermare se tali scelte dei sindacati siano state fatte in nome del superiore (o preteso tale) bene dell'occupazione, se nel nome del progresso continuo sia possibile accettare la lesione di determinati beni giuridici di primaria importanza, inerenti diritti personalissimi (diritto alla salute, ad una vita, anche lavorativa, dignitosa, ad un ambiente sano, ad un cielo e ad un mare pulito), se concetti come investimenti, produzione, sviluppo siano gli unici da tenere presenti anche quando le conseguenze da essi provocate vanno a scapito dei singoli lavoratori o, in genere, degli uomini che sono chiamati a sopportarne gli effetti.

Quel che è certo è che il programma di ristrutturazione realizzato dal datore di lavoro, causa prima della produzione degli esuberi, è stato totalmente avallato da tutte le sigle sindacali, le quali, evidentemente, hanno posposto alcuni valori ad altri, ritenuti meritevoli di maggiore e più immediata tutela. Tale affermazione non vuole essere un certo un giudizio sulla opportunità di tali scelte, avendo la sola funzione di evidenziare, come rilevato dalla stessa difesa degli imputati, una certa schizofrenia e contraddittorietà nel comportamento di chi legittima una certa condotta altrui e contemporaneamente chiede di essere risarcito per i danni subiti dalla stessa. Schizofrenia e contraddittorietà che, in certo senso, è dato rinvenire anche nell'assenza di questo processo di tutte le altre sigle sindacali.

In forza di tali considerazioni, allora, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria fatta valere dalla Uil regionale e provinciale, dovendo pertanto la stessa essere respinta.

2. - La pena comminata. -Quanto alla pena, è opportuno soffermarsi sul percorso logico seguito per giungere alle condanne di cui al dispositivo.

Innanzi tutto va evidenziata la estrema gravità dei reati commessi dagli imputati, apparendo comunque in questa sede sufficiente riportarsi ai numerosi passi della sentenza, nei quali si è data una anticipazione sulla valutazione dei tre aspetti normativi, portati dal primo comma dell'art. 133 c.p. ai punti nn. 1, 2 e 3: a) la censurabile condotta criminosa degli imputati, finalizzata alla creazione di un anacronistico ghetto, assolutamente inaccettabile ed odioso, gestito con uno stillicidio continuo di soprusi nei confronti delle parti lese, si è protratta per un lungo periodo di tempo; b) la gravità del danno è l'aspetto della vicenda da valutare con maggiore attenzione, in considerazione delle gravi conseguenze che detta condotta ha provocato sulla salute di parecchie parti lese e che ha comunque portato queste ultime a vivere terribili momenti di oppressione, di angoscia, di umiliazione, sfociati anche nel deterioramento dei rapporti familiari e sociali in genere, insieme alle gravi conseguenze sulla carriera lavorativa che ciascuno di essi ha subito (sarà materiale del giudice civile la liquidazione di detto danno non resa possibile in questo processo); c) l'intensità del dolo, dimostrata dal preciso disegno criminoso che ha guidato gli imputati nella gestione del problema rappresentato dall'esubero del personale, gestione che prevedeva una precisa strategia da mettere in atto, un iter predeterminato, un ben preciso scopo, di fronte al quale tutto doveva passare in secondo piano. Con riferimento al secondo comma dell'art. 133 c.p., non si può non riconoscere che tutti gli imputati sono stati guidati da motivazioni assolutamente conflittuali con il bene della personalità dei lavoratori, che in maniera così pesante si andava ad intaccare, con l'aggravante per tutti di un livello culturale in grado di comprendere il senso della propria condotta e le conseguenze che da essa sarebbero potute derivare.

Il fatto, globalmente valutato, dunque, va considerato molto grave e come tale va trattato da un punto di vista sanzionatorio.

La posizione dei singoli imputati, secondo quanto in precedenza detto, quando si è parlato della loro responsabilità, va distinta a seconda dei ruoli dagli stessi ricoperti all'interno dello stabilimento.

La posizione più grave va attribuita a R.E. e Ca. Luigi, rispettivamente presidente del consiglio dei amministrazione dell'Ilva Spa e direttore dello stabilimento, le cariche di vertice dell'azienda che, in relazione alla responsabilità da essi ricoperta nella gestione dell'azienda, devono essere considerati i principali responsabili di quanto accaduto.

Su un gradino immediatamente inferiore vanno posti i responsabili del personale delle varie aree dello stabilimento, coinvolte nella creazione degli esuberi Ga., B., Bi., nonché il responsabile del personale della palazzina Laf, Gr. An., zelante esecutore delle direttive dell'azienda, funzionari che hanno avuto un ruolo identico a quello del R. e del Ca., pur ricoprendo un posto inferiore nella scala gerarchica, all'interno dello stabilimento.

In posizione identica fra loro vengono poi tutti quanti gli altri imputati, addetti al personale dei vari settori interessati dagli esuberi, i quali avevano avuto la diretta responsabilità di inviare alla palazzina Laf i lavoratori, che da loro dipendevano.

Nella determinazione della pena, pertanto, si è preferito non partire da una pena base unica per tutti e da un aumento per la continuazione che tenesse in conto soltanto il numero dei casi ai quali ciascuno degli imputati si era direttamente interessato, quanto piuttosto per una pena base distinta per ciascuna delle categorie degli imputati come innanzi individuate ed un aumento per la continuazione che non tenesse in conto solo e soltanto i casi direttamente provocati.

Non si ritiene sussistano gli estremi per concedere agli imputati le attenuanti generiche, salvo che al R. con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ma solo per la modesta entità di detto precedente.

Come noto, infatti, la ratio della novella legislativa, con la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 62 bis c.p., è stata quella di consentire al giudice la possibilità di meglio adeguare la reazione penale dell'ordinamento all'entità del caso concreto, apparendo a volte sproporzionate le pene edittali, previste per fatti di modesta entità. Si è dato cioè spazio al giudicante, stante la indeterminatezza del contenuto della norma, di valutare qualsiasi situazione concreta non codificata nell'ordinamento, con la possibilità di consentire una valutazione di minore gravità del fatto, un giudizio di benevolenza nei confronti dell'imputato e un conseguente adeguamento della pena. Nel caso di specie, a fronte di un fatto grave e di una pena edittale non sproporzionata, nessun elemento concreto, che non sia quella della incensuratezza degli imputati, ha consentito di far emergere situazioni meritevoli di essere valutate favorevolmente nei loro confronti: e, appunto, tale elemento dell'essere degli incensurati, non assume alcuna rilevanza, se rapportato alla gravità del fatto, al numero delle imputazioni, al numero delle parti lese, alla entità delle conseguenze provocate, all'intensità del dolo, al livello culturale degli imputati, che ha certamente consentito loro di essere ben consapevoli del significato della loro condotta e del suo disvalore; il suddetto elemento favorevole, allora, va ritenuto assolutamente soccombente, rispetto agli elementi di segno opposto, emersi con forza dall'intera vicenda. 

E così, alla fine, si è ritenuto equo e congruo applicare agli imputati le seguenti condanne: a R.E. e a Ca. L. la pena di due anni e tre mesi di reclusione, cui si è giunti partendo dalla pena base di un anno, aumentata di un anno e tre mesi per la continuazione e portata alla pena comminata di ventisette mesi di reclusione. A Ga., B., Bi. e Gr., va comminata la pena di due anni di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base di un anno, aumentata di un ulteriore anno per la continuazione, alla pena definitiva di ventiquattro mesi di reclusione.

Ad Ir. Mu. ed Or. va comminata la pena di nove mesi di reclusione.

A Pa. la pena di un anno e tre mesi, cui si perviene partendo dalla pena base di nove mesi, aumentata di sei mesi per la continuazione, alla pena definitiva di quindici mesi di reclusione.

Infine a Ca. la pena di un anno di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base di nove mesi, aumentata di tre mesi per la continuazione, alla pena definitiva di dodici mesi di reclusione.

Segue, per legge, la condanna di tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione alla loro incensuratezza e all'essere stata la commissione dei reati strettamente connessa ad un periodo storico oramai passato, nei confronti di tutti gli imputati condannati ad una pena contenuta entro i due anni di reclusione.

Gli imputati vanno anche condannati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo secondo tariffa professionale, distinguendo, in detta liquidazione, le difese che hanno seguito il processo udienza dopo udienza, rispetto a quelle che hanno seguito soltanto le udienze nelle quali era affrontata la propria posizione. L'entità ed il numero delle contestazioni consente di riservarsi in ordine alla redazione della motivazione con termine di novanta giorni. (Omissis).