Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 1998
Validità: 01.12.1998 - 30.11.2002
Parti: Cnai, Ucict e Fenasalc, Cisal
Settori: Commercio, Turismo, Cisal
Fonte: CNLE

Sommario:

 Dichiarazione a verbale
Premessa
Titolo I -Disposizioni generali - validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo III - Decorrenza - Durata
Art. 6
Titolo IV - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo V - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo socio lavoratore
Art. 11
Titolo VI - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 12
Titolo VII - Classificazione del personale - Paga base nazionale
Art. 13
Art. 14
• Tabella "A"
• Tabella "B"
Titolo VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo X - Periodo di prova
Art. 22
Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 23
Titolo XII - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 24
Titolo XIII - Lavoro domenicale - Festivo - notturno
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Titolo XIV - Lavoro straordinario
Art. 28
Titolo XV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 29
Titolo XVI - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 30
Titolo XVII - Soste - Sospensione - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XVIII - Riposo settimanale - Permessi
Art. 35
Art. 36
Titolo XIX - Permessi straordinari - Congedo per motivi familiari
Art. 37
Art. 38
Titolo XX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 39
Titolo XXI - Congedo per matrimonio
Art. 40
Titolo XXII - Permessi per lavoratori studenti
Art. 41
Titolo XXIII - Permessi per elezioni
Art. 42
Titolo XXIV - Servizio militare
Art. 43
Titolo XXV - Festività - Ferie
Art. 44
Art. 45
Titolo XXVI - Maternità
Art. 46
Titolo XXVII - Aspettativa - Aspettativa per malattia o per infortunio
Art. 47
Art. 48
Titolo XXVIII - Malattie - INfortuni
Art. 49
A) Periodo di comporto
B) Trattamento economico
Art. 50
Titolo XXIX - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 51
Titolo XXX - Cassa assistenza previdenza
Art. 52
Titolo XXXI - Trattamento economico
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Titolo XXXII - Norme specifiche per i quadri
Art. 59
Titolo XXXIII - Aumenti periodici di anzianità
Art. 60
Titolo XXXIV - Gratifica natalizia
Art. 61
Titolo XXXV - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
Art. 62
Titolo XXXVI - Trasferte
Art. 63
Titolo XXXVII - Vitto e alloggio
Art. 64
Titolo XXXVIII - Divieto di accettazione delle mance
Art. 65
Titolo XXXIX - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 66
Art. 67
Titolo XL - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 68
Art. 69
Titolo XLI - Assenze non giustificate
Art. 70
Titolo XLII - Preavviso
Art. 71
Art. 72
Titolo XLIII - Trattamento fine rapporto
Art. 73
Titolo XLIV - Cessione - Trasformazione dell'azienda
Art. 74
Titolo XILV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 75
Titolo XILVI - Lavoratori inabili
Art. 76
Titolo XLVII - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 77
Titolo XLVIII - Lavoratori extracomunitari
Art. 78
Titolo XLIX - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 79
Titolo L - Part-Time
Art. 80
Art. 81
Titolo LI - Contratto di formazione e lavoro - Formazione
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
 Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Titolo LII - Apprendistato
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Titolo LIII - Contratto a termine
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Titolo LIV - Contratti d'inserimento
Art. 102
Art. 103
Titolo LV - Lavori a domicilio "Telelavoro"
Art. 104
Titolo LVI - Contratti di lavoro "Atipici"
Art. 105
Titolo LVII - Stagiaires
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Titolo LVIII - Occupazione femminile
Art. 109
Titolo LIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Titolo LX - Divieti
Art. 114
Titolo LXI - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 115
Titolo LXII - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 116
Titolo LXIII - Composizione delle controversie
Art. 117
Titolo LXIV - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome - "Enboa"
Art. 118
Titolo LXV - Pensione integrativa
Art. 119
Titolo LXVI - Diritti sindacali
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Titolo LXVII -Codice disciplinare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970)
Art. 126 - Doveri del lavoratore
Titolo LXVIII - Disposizioni disciplinari
Art. 127
Titolo LXIX - Patronati
Art. 128
Allegati
Allegato A
• Contributo "CAP" al 18%. Aziende
• Contributo "CAP" al 14%. Aziende o cooperative
Allegato B (Contratti formazione)
Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3
Prospetto formazione e lavoro di tipo B
Allegato C - Moduli tipo contratti a termine
• Modulo 1 - Di cui alle lettere A) e B) dell'art. del CCNL
• Modulo 2 - Di cui alla lettera C) dell'art. Del CCNL
Allegato D - Norme per l'applicazione del D.Lgs. 626/94
• Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.

• Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS
• Art. 3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel territorio.
• Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS
• Art. 5 - Attribuzioni dei RLS e dei RLST.
• Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
• Art. 7 - Modalità di consultazione
• Art. 8 - Informazioni e documentazione della azienda o della cooperativa.
• Art. 9 - Formazione del rappresentante per la sicurezza
• Art. 10 - Riunioni periodiche
• Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitarie e di rischio
• Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale
• Art. 13 - Norme transitorie e finali
Allegato E -Statuto e regolamento per la costituzione dell'ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome "Enboa"
Costituzione
• Art. 1
Natura
• Art. 2
• Art. 3
Sede
• Art. 4
Scopi
• Art. 5
Soci e beneficiari
• Art. 6
Finanziamento
• Art. 7
Organi dell'Enboa
• Art. 8
Assemblea
• Art. 9
Poteri dell'assemblea
• Art. 10
Riunioni dell'assemblea
• Art. 11
Il presidente
• Art. 12
Il vice presidente
• Art. 13
Il comitato esecutivo
• Art. 14
Poteri del comitato esecutivo
• Art. 15
Riunioni del comitato esecutivo
• Art. 16
Il collegio dei sindaci
• Art. 17
Il patrimonio dell'Enboa
• Art. 18
Gestione dell'Enboa
• Art. 19
Bilancio dell'Enboa
• Art. 20
Liquidazione dell'Enboa
• Art. 21
Modifiche statutarie
• Art. 22
Controversie
• Art. 23
Disposizioni finali
• Art. 24
Regolamento
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende e per i soci e dipendenti delle cooperative del settore turismo "Alberghi"

L'anno millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di novembre in Roma tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori […], Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo […], Fenasalc - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […], Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende e dipendenti e soci delle Cooperative del settore Turismo: Aziende Alberghieri, esso si compone di:
a. Premessa;
b. Indice;
c. Titoli n. 69;
d. Articoli n. 128;
e. Allegati A, B, C, D, E.

Titolo I -Disposizioni generali - validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende o le Cooperative sotto indicate.
L'adozione del presente CCNL è riservato esclusivamente, alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti contraenti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia. Esse costituiscono in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle Aziende o dalle Cooperative.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda o della Cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam", esclusione fatta nel caso derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Aziende alberghiere
1. alberghi, hotels meublès, pensioni, locande, ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi, alberghi specializzati per il soggiorno agli anziani, similari; ogni altra struttura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
2. taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli alberghi pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso Alberghiero, purché vi sia gestione diretta dell'albergatore o della Cooperativa alberghiera;
3. ostelli, residences, villaggi turistici, colonie climatiche, case di vacanze, e esercizi similari;
4. alberghi diurni ed attività similari;
5. il predetto contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio commerciali - svolte nell'interno della struttura ricettiva e pararicettiva, alla condizione che le relative licenze siano intestate ai titolari dell'Azienda o alla Cooperativa;
6. settore termale - il presente CCNL si applica ai lavoratori delle Aziende o soci delle Cooperative addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere.
Dichiarazione a verbale 1
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale o una unica Cooperativa il personale dipendente ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
Dichiarazione a verbale 2
Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del presente accordo alle sole Aziende o alle sole Cooperative aderenti alle Parti contraenti, recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione.
Dichiarazione a verbale 3 Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Alberghiere".

Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 4

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificamente individuate:
a. possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 23 comma 2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali;

c. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina del Rappresentante per la sicurezza;
d. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale per la disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e. costituzione e funzionamento territoriale dell'organismo di conciliazione;
f. attuazione della disciplina della formazione professionale, anche in riferimento alla formazione esterna dell'apprendista;
g. individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
h. azioni in favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.1984 e delle disposizioni legislative nazionali o regionali in tema di parità uomo-donna;
i. la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga;
l. la definizione di ulteriore ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 23 della Legge n. 56, del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quelli stabilito dal presente CCNL,
m. intervalli per la consumazione dei pasti;

o. contratti a termine ed aziende di stagione;

r. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale del CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
[…]

Art. 5
La contrattazione integrativa speciale "Aziendale" è ammessa nelle Aziende o nelle Cooperative che occupano più di quindici dipendenti.
La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie:
a. alla determinazione e modificazione sia più che in meno del "Elemento Territoriale Variabile" di cui all'art. 54 del presente CCNL in relazione all'andamento economico dell'Azienda o della Cooperativa;
b. qualifiche esistenti in Azienda o in Cooperativa non equiparabili a quelle comprese nelle esemplificazioni del presente contratto;
c. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
d. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o nelle Cooperative che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
e. ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente CCNL ;
f. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito dell'articolo 9 della legge 20.05.1970, n. 3
La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL ai relativi livelli di competenza.

Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 20

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 23

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende o delle Cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali, distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurato la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 30 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le OO.SS. locali stipulanti.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge ed in relazione alle particolari esigenze del settore turismo, ed all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro a 2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea. (Flex-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Job-sharing).
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato.
Dichiarazione a verbale 1
Le Parti ribadiscono che quanto appresso riportato non verrà mai considerato orario di lavoro effettivo.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro.
[…]

Titolo XII - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 24

L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai quindici anni, che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le 8 (otto) ore giornaliere e le 40 (quaranta) settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/1967 ed eventuali modificazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non sono cumulabili con le interruzioni previste sopra previste.
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XIV - Lavoro straordinario
Art. 28
[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 (duecento) ore annue.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato e valido motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal presente contratto.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa veci.
Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di lavoro straordinario, valgono le norme di legge.

Titolo XVI - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 30

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvato con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a. custodi;
b. guardiani diurni e notturni;
c. portieri;
d. uscieri ed inservienti;
e. commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
f. persone addette ai lavori di carico e scarico;
g. addetti ai centralini telefonici;
h. personale addetto alla estinzione degli incendi;
i. personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento
Le attività di cui ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2637 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di cui sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato alla contrattazione integrativa di secondo livello nastri di orario diverso.

Titolo XVII - Soste - Sospensione - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 34

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le ore dieci giornaliere.

Titolo XVIII - Riposo settimanale - Permessi
Art. 35

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 39

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene stabilito dal datore di lavoro.

Titolo XXVI - Maternità
Art. 46

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c;
e. per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
f. durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre di uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXVIII - Malattie - Infortuni
Art. 49

[…]
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Titolo XILV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 75

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quando viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Titolo XILVI - Lavoratori inabili
Art. 76

Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze o interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Titolo XLVII - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 77

Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.

Titolo XLVIII - Lavoratori extracomunitari
Art. 78

Ai fini di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti professionali delle Organizzazioni stipulanti in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Titolo L - Part-Time
Art. 80
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla Legge n. 863/1984 ed alle successive modificazioni.

Titolo LI - Contratto di formazione e lavoro - Formazione
Art. 83

Le Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL , si attiveranno nei confronti dell'Ente Regione per determinare indirizzi e obiettivi sui programmi e sulla tutela formativa. Inoltre le Organizzazioni datoriali e i Sindacati dei lavoratori definiranno attraverso specifici accordi e progetti di formazione l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro.
Copia di detto accordi verrà depositato a cura di una delle Parti presso gli Uffici del Ministero del Lavoro.
I progetti di formazione definiti tra le Parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro, al fine del rilascio immediato, alle Aziende o alle Cooperative associate all'Ucict, del nulla osta da parte degli Uffici del collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto art. 3, comma 3, della Legge n. 863/1984.

Art. 84
Particolari condizioni, in deroga al comma 4° della citata legge si possono studiare tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni datoriali stipulanti per Aziende e Cooperative di particolare importanza e con eventuali più esercizi collegati.
Copia dell'accordo verrà depositato a cura di una delle Parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici periferici.

Art. 85
Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono ripartiti come segue:
a) CFL l'acquisizione di professionalità elevate
Il contratto di formazione lavoro mirato alla acquisizione di professionalità elevata è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al terzo livello d'inquadramento ed ai livelli superiori ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, inoltre debbono prevedere una formazione pari a 130 (centotrenta) ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
b) CFL l'acquisizione di professionalità intermedia
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie è consentita per il conseguimento di professionalità corrispondenti al 5° (quinto), 6° (sesto) e 7° (settimo) livello ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi e deve prevedere una formazione pari a 80 (ottanta) ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
c) Contratti di CFL mirati ad agevolare l'inserimento professionale
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel suo insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A, deve prevedere un iter formativo di 20 (venti) ore ed avrà una durata di dodici mesi.
[…]
Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti.
[…]

Art. 86
La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del datore di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni stipulanti.
[…]

Art. 87
L'Ucict, per mezzo del proprio ente Enfrau, e la Cisal per mezzo dell'Ecoform, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza.

Art. 88
Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL , quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti.

Art. 89
Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
A tale scopo le problematiche relative saranno demandate ai Centri di Assistenza che studieranno le soluzioni relative.

Titolo LII - Apprendistato
Art. 90

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle disposizioni del presente contratto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di due anni.
[…]
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[…]

Art. 91
Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Art. 94
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione i cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale. In applicazione del D.M. 8 aprile 1998, la formazione esterna è così articolata:
a) Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1°
Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro
Modulo 2°
[…]
b) Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3°
Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della figura professionale.
Modulo 4°
Nozioni tecnico scientifiche ed operative, differenziate per le singole figure professionali.

1. Apprendisti
[…]
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della Legge 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

2. Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere.
[…]
Le ore complessive di formazione esterna ed interna sono complessivamente pari a 60 (sessanta) ore medie annue.
Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

3.Apprendisti con attestati di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere.
[…]

4.Apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
[…]
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'Azienda o la Cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.
All'atto dell'assunzione l'Azienda o la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra impresa ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già contemplati.
Le Parti entro il 31 dicembre 1998 s'incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
Le Parti procederanno poi a redigere con progetto formativo da sottoporre al Ministero del Lavoro per la relativa approvazione e delibera dei finanziamenti a supporto.
[…]

Art. 95
Le Parti in applicazione del D.M. 142 del 25 marzo 1998, attuativo dell'art. 18 della Legge 196/1997, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposite convenzioni, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stages formativi e di orientamento.

Art. 96
Il Tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'Azienda o della Cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in consulenti esterni aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998 prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa, che consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'Azienda o al Responsabile della Cooperativa indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Titolo LIII - Contratto a termine
Art. 98

L'adozione dei contratti a termine, di cui alle lettere a) e b) devono essere comunicati entro tre mesi dall'assunzione dei lavoratori, alle OO.SS. stipulanti o al Centro Assistenza, indicando: il numero dei lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto.
L'assunzione dei lavoratori di cui alla lettera c) dovrà essere autorizzata prima all'assunzione stessa.

Art. 99
All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una dichiarazione, avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dai Centri di Assistenza, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. (Allegato C)

Titolo LIV - Contratti d'inserimento
Art. 103

L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato in via preventiva all'Ente Bilaterale delle Organizzazione Autonome della provincia di appartenenza o al Centro di Servizi su moduli predisposti. (Allegato E)
All'atto dell'assunzione al presente Titolo l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta e vidimata dal Ente Bilaterale Provinciale o Centri di Servizi da cui risulti l'impegno integrale del rispetto del presente CCNL ed all'assolvimento degli obblighi di contribuzione e di legislazione sul lavoro. (vedi allegato F)
[…]

Titolo LV - Lavori a domicilio "Telelavoro"
Art. 104
[…]
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (Legge 877/1973).
[…]

Titolo LVI - Contratti di lavoro "Atipici"
Art. 105

Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale l'inserimento al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a secondo delle situazioni esistenti e della normativa di legge

Titolo LVII - Stagiaires
Art. 106

L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o nella Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 108
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, le garanzie assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al Regolamento recante norme di attuazione D.M. 28 marzo 1998, n. 142.

Titolo LIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 110

Le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 111
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Art. 112
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d. segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro preposto;
e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h. contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 113
Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie Organizzazioni territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati, nonché del Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal protocollo nazionale d'intesa. (Allegato D).

Titolo LXII - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 116

In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente contratto e dei contratti integrativi;
[…]
d. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o Cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle Imprese e/o Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie.

Titolo LXIV - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome - "Enboa"
Art. 118

Le Parti con l'accordo del 8 settembre 1998 hanno deciso di costituire l'Ente Nazionale Bilaterali delle Organizzazioni Autonome - "Enboa", di cui ne faranno parte tutte le Organizzazioni aderenti ai Cnai (Ucict - Unapi - Anilf - Anti) da parte datoriale e la Cisal con le sue Federazioni stipulanti i CCNL con le Organizzazioni datoriali menzionate.
L'Enboa sarà a composizione paritetica.
L'Enboa costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o alle Cooperative associate all'Ucict relativamente ai settori "Commercio - Turismo - Terziario e Servizi".
L'Enboa di norma si articola nell'ambito territoriale, con Enti Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi.
La costituzione di detti Enti Bilaterali territoriali si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione, ravvisata la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la costituzione d'intesa con l'Ente Nazionale.
A tal fine l'Enboa su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL attua e concretizza le materie ed i compiti affidati relativi a livello nazionale e coadiuva ed interviene o sostituisce, quanto se ne rende necessario ed opportuno le strutture a livello territoriale, per quanto appresso:
a. l'esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b. l'esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c. la definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 13 del presente contratto;
d. l'esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle nuove normative che dovessero intervenire;
e. l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta per l'instaurazione del rapporti di lavoro di cui all'art. 23, comma 3 della legge n. 56/1987;
f. l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
g. cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o dalle Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli articoli 97 e 102;
h. organizza e gestisce la formazione e la qualificazione;
i. organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
l. organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti alla successiva lettera p) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi possibili e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano coinvolti;
m. organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le Parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e lavoro (CFL), nonché i possibili programmi/progetti della Legge 223/1881.
n. organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della UE;
o. organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti;
p. predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, CCIAA, Enti in genere, Istituti, con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui alle precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n. 626/1994. (Sicurezza sul lavoro);
q. organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN o dall'Inail, in collaborazione con il "CAP";
r. coordina le commissione provinciali di conciliazione;
s. riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le rispettive Parti firmatarie del presente CCNL ;
t. realizza lo Statuto tipo territoriale;
u. le risorse economiche destinate all'Enboa per la realizzazione delle iniziative assegnate sono previste nell'art. 52 del presente CCNL ;
La costituzione delle Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "Enboa" troverà definizione attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL . Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituisce parte integrante.

Titolo LXVI - Diritti sindacali
Art. 120
Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
[…]

Art. 125
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Titolo LXVIII - Disposizioni disciplinari
Art. 127

I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:

b. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d. non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza;
e. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda o la Cooperativa;
f. contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;

h. non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Allegati
Allegato B (Contratti formazione)
Prospetto formazione e lavoro di tipo B

Nella riunione del 3 agosto 1998 in Roma nella Commissione Paritetica tra l'Ucict, la Cisal e Fenasalc hanno stabilito la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "Enboa" per i settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi.
Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare rapporti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale (c.d. cfl di tipo b).
Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/1994 sull'obbligo di impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti formativi concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli Enti Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche, hanno deliberato di approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo restando che l'effettivo ricorso allo stesso dovrà essere preceduto dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismo bilaterali.

Progetto
Contenuti della formazione

1. il concetto di azienda di lavoro e della qualità dei servizi, organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e mansioni affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di acquisizioni delle capacità professionali,
2. la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al CCNL di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale, alle disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria;
3. il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e della sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti l'attività svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
4. il servizio prevenzione incendi e le azioni da espletare per la tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
5. le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle normativa igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore e al risparmio energetico.
La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o della Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i corsi organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal datore di lavoro.
[…]

Allegato D - Norme per l'applicazione del D.Lgs. 626/94
Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.

In applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a. n. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti.
b. n. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti.
c. n. 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti.
d. n. 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti.
e. n. 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle Imprese e/o quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti e/o soci, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o di Cooperative ricomprese in uno specifico territorio.
È concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a 30 dipendenti e/o soci, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la facoltà di far ricorso alla designazione dei RLST, ai fini dell'applicazione dei disposti di legge.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti individuati dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL

Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS
La individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'Azienda e/o delle Cooperativa durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS viene eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nella Aziende o nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere (tempo indeterminato o determinato, part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.).
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione. Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione della Azienda o della Cooperativa che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

Art. 3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel territorio.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/1994.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni 2000 addetti e/o un RLST sino ad un massimo di 200 Aziende o Cooperative.
Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità di successiva nuova designazione.

Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS

Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla Legge 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Aziende o Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Art. 5 - Attribuzioni dei RLS e dei RLST.
Con riferimento alle attribuzioni dei RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

Art. 7 - Modalità di consultazione.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda o nella Cooperativa.
A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o delle Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti previsti dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 8 - Informazioni e documentazione della azienda o della cooperativa.
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della Azienda e/o della Cooperativa di cui alle lettere e) ed 9 del comma 1, dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda la Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, c. 1, del D.Lgs. 626/1994.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Art. 9 - Formazione del rappresentante per la sicurezza.
Il RLS e/o RLST ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626/1994.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 (trentadue) ore che, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero di dipendenti e/o soci, inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2. conoscenze generali su rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
3. metodologie sulla valutazione dei rischi;
4. metodologie minime di comunicazione.
È prevista la facoltà per le Aziende o le Cooperative di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o della Cooperativa.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP o presso l'Azienda o la Cooperativa stessa.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 (trentadue) ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste dal presente CCNL .
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base.

Art. 10 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nella Azienda o nella Cooperativa.

Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitarie e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 (tre) giorni, compreso quello dell'evento.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con riferimento all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 626/1994.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o la Cooperativa.

Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 626/1994.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 (quattro) ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti ogni 120 (centoventi) minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Art. 13 - Norme transitorie e finali.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli art. 34 e 35 del D.Lgs. 626/1994.
Nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti e/o soci si dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 626/1994 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista.
Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme, si fa riferimento al D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626.

Allegato E -Statuto e regolamento per la costituzione dell'ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome "Enboa"
Costituzione
Art. 1

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 118 del CCNL settore Turismo "Aziende Alberghiere" del 1 ottobre 1998 e dal protocollo d'intesa stipulato 8 settembre 1998 dal "Cnai" Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Imprenditori per conto delle Organizzazioni ad essa Aderenti, di cui l'Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo da una parte e dall'altra dalla "Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" e la "Fenasalc - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori del Commercio" è costituita ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della Ucict e Cisal - Fenasalc, l'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" relativamente ai Settori del Commercio, del Turismo e del Terziario e Servizi di seguito denominato "Enboa".
Possono far parte dell'Enboa tutte le Organizzazioni firmatarie di CCNL aderenti al Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori.

Scopi
Art. 5

Nel ribadire che l'Enboa non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari o soci delle cooperative e delle attività, così come definito dai CCNL e da ogni altro accordo tra le parti.
Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove e gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale, lasciando agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie.
a. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori.
d. Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
e. L'Enboa istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine l'Osservatorio:
a. programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale;
e. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
L'Enboa, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, a favore dei lavoratori, dei titolari o soci delle cooperative e delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.