Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 26/07/2016
Prot. n. 37 / 0014773 / MA007.A001.10744

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

 

 

 

Alle

Direzione interregionali e territoriali del Lavoro

LORO SEDI

 

Oggetto: competenza territoriale in materia di vigilanza - indicazioni operative.
 

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti circa l’individuazione dell’officio competente ad effettuare accertamenti nel caso in cui la sede dell’azienda presso la quale il rapporto di lavoro si è svolto non risulti essere più attiva.
 

La questione appare assumere particolare rilievo in relazione alla corretta gestione delle richieste di intervento, per le quali appare opportuno fornire indicazioni in funzione di una ottimizzazione dell’attività di vigilanza.
 

Va preliminarmente considerato che il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro pone l’onere, in capo al personale addetto, di acquisire richieste di intervento circostanziate in ordine alla individuazione degli elementi probatori che ne costituiscano il fondamento tra cui, in particolare, l’indicazione di eventuali testi e documenti (cfr. art. 3 DM 15 gennaio 2014).
 

Ciò in considerazione del fatto che la successiva attività di accertamento, nella maggior parte dei casi concernente rapporti di lavoro risolti antecedente alla formalizzazione della richiesta, potrebbe risultare, oltre che estremamente complessa, anche del tutto “improduttiva”.
 

Tale preliminare valutazione appare ancor più necessaria nelle ipotesi in cui la consultazione dei registri della Camera di commercio evidenzi la chiusura dell’unità produttiva dove si svolgeva il rapporto di lavoro e che operava nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio ricevente la richiesta di intervento.
 

In tali casi, infatti, risulterà ancora più difficile, in assenza di una puntuale indicazione degli elementi probatori nel corpo della richiesta di intervento, individuare i soggetti che possano fornire 1 necessari riscontri testimoniali.
 

Appare quindi opportuno, prima di procedere alla programmazione settimanale degli interventi ispettivi, valutare attentamente l’opportunità di dare seguito a richieste di intervento non supportate da adeguati riscontri probatori.
 

In tal senso già la direttiva del 18 settembre 2008 prevedeva la possibilità di “non dar corso alle richieste di intervento che non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, con conseguente possibilità di archiviarle, qualora non pervengano all’ufficio nuovi elementi, alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di intervento stessa, previo avviso scritto al denunciante”.
 

Ne deriva che, solo nel caso in cui la richiesta di intervento risulti adeguatamente circostanziata, è possibile procedere alla successiva attività di accertamento e quindi valutare la questione della competenza territoriale prospettata.
 

Com’è noto, l’unica disposizione al riguardo è contenuta nell’art. 17 della L. n. 689/1981 che individua l’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto in quella “del luogo in cui è stata commessa la violazione” e nel cui ambito si radica anche la competenza giurisdizionale.
 

Tale disposto non richiede che lo svolgimento dell’attività di accertamento sia effettuata da una determinata Direzione del lavoro, ma comporta soltanto l’obbligo per l’ispettore incaricato, appartenente anche ad un ufficio diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di intervento, di trasmettere il rapporto all’ufficio nel cui ambito territoriale è stata commessa la violazione che, normalmente, coincide con il luogo in cui la prestazione lavorativa si è svolta.
 

A tale ultimo proposito si evidenzia che in alcune ipotesi tale coincidenza non si configura. Si pensi ad esempio alle prestazioni lavorative rese in luogo diverso dalla sede ove è custodito il Libro Unico del Lavoro, in relazione al quale siano state riscontrate violazioni. In tali casi, ove non siano accertati ulteriori illeciti commessi nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, la competenza territoriale si radica presso la sede legale dell’impresa, a prescindere dal luogo dove è effettivamente custodito il LUL.
 

Il personale ispettivo dovrà, quindi, uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il luogo in cui l’infrazione è stata accertala non si sostituisce, ma presuppone questo criterio, nel senso che il luogo della commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento solo quando è lecito presumere che l’infrazione si sia perfezionata nel luogo in cui ne vengono acclarati gli elementi costitutivi, ovvero quando venga ivi constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile, ovvero, ancora, quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinate una specifica competenza” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 9708 del 17/7/2001, Cass. civ, sez. III, sent. n. 10243 del 4/8/2000, Trib. Udine, sent. n. 1574/15 del 30/11/2015).
 

Alla luce delle considerazioni che precedono ed in relazione alla questione prospettata, appare opportuno che le attività di accertamento, in caso di esito negativo della conciliazione monocratica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004, siano svolte a cura della sede territoriale presso la quale sia stata presentata la R.I. c dove si è svolto il rapporto di lavoro anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.
 

In tali casi, analogamente a quanto già usualmente accade in tutte le ipotesi in cui ai fini della definizione degli accertamenti talune verifiche debbano essere compiute da altra Direzione del lavoro, l’eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, su richiesta della DTL che ha in carico la pratica, dall’ufficio nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell’impresa.
 

È appena il caso di sottolineare che, in tali circostanze, l’ufficio investito della richiesta di accertamenti dovrà provvedere ad effettuarli e trasmetterli con la tempistica compatibile con il rispetto di quanto previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981.
 

Sarà poi cura dell’ufficio richiedente, una volta ricevuti gli atti corredati da apposita relazione, provvedere a redigere e notificare il verbale unico sempre nel rispetto del termine di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981.
 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo PAPA)