Ministero della salute
Decreto 16 giugno 2016
Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.
G.U. 22 agosto 2016, n. 195
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore dal 26 giugno 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ed in particolare l'art. 3, comma 5, il quale definisce il Ministero della salute quale autorità competente a rilasciare i certificati di addestramento di cui al Capo VI, regola VI/4, allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma 2, e i certificati medici di idoneità di cui all'art. 12;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile»;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale sono stati istituiti corsi teorico-pratici di pronto soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti;
Vista la convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985, n. 739, che prevede determinati requisiti di formazione per il primo soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 dicembre 1996, n. 708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare;
Visto il decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, emanato di concerto il Ministro dei trasporti e della navigazione e con quello della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1997, n. 215, che disciplina la «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010;
Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione A-I/8 relativi allo standard di qualità e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli standard, di tutte le attività di addestramento, di valutazione della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo;
Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi (Codice STCW) che alla Regola VI/4, Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;
Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2 descrive lo standard minimo di competenza in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e nell'assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»;
Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006), ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la legge 23 settembre 2013, n. 113, che prevede che i marittimi che si apprestano ad assicurare cure mediche di emergenza abbiano una formazione conforme a quanto previsto dalla convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;
Visto il titolo 4 regola 4.1 - standard A4.1 comma 4 lettera c) della predetta convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006) che prevede che la legislazione nazionale debba specificare il livello della formazione prevista, tenendo conto dei fattori quali la durata il tipo e le condizioni di viaggio ed il numero dei marittimi a bordo;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 278 del 27 novembre 2013, con il quale sono stati adeguati a quanto previsto dalla normativa internazionale i modelli di certificati relativi alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care» previsti nell'allegato A e nell'allegato B del decreto 25 agosto 1997 citato;
Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2016 n. 47, di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative che, all'art. 6 dispone la proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della salute, e con il comma 1 sostituisce il termine, previsto all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2015 di otto mesi, per il rinnovo dei certificati «Medical Care» e «First Aid», con il termine di diciotto mesi;
Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che i marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;
Considerato che l'art. 5, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 dispone che l'addestramento dei lavoratori marittimi previsto dalla Regola VI/4 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche;
Sentito nella seduta del 5 novembre 2015 il Comitato di rappresentanza degli assistiti, che ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 680 esprime, tra l'altro pareri consultivi sui decreti relativi all'assistenza sanitaria ai naviganti;
Preso atto delle osservazioni relative allo schema di decreto ministeriale di cui trattasi, trasmesse dalla Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) con nota dell'11 febbraio 2016;
Tenuto conto della relazione che riporta i risultati della visita ispettiva concernente il sistema d'istruzione formazione e abilitazione dei lavoratori marittimi svolta dal gruppo di ispettori dell'EMSA (European Maritime Safety Agency) tra il 25 maggio ed il 5 giugno 2015 in conformità con la direttiva 2008/106/CE e successive modifiche, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, acquisita il 19 gennaio 2016;
Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 0003452del 23/05/2016LEG/COD/UO/A;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 71 del 2015, è necessario disciplinare con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, contenuti, metodi e mezzi di insegnamento, i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi e procedure di accreditamento delle strutture idonee a svolgere la formazione in parola nonché le relative norme di qualità, l'adozione di registri dei certificati e i corsi di aggiornamento;
Decreta:
Art. 1
Disciplina generale per la formazione sanitaria del personale navigante marittimo
1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 5, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi.
2. L'addestramento e la formazione sanitaria dei lavoratori marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana, è strutturata su due livelli formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a cinque anni.
3. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili sono comprovate dalle certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a seguito della frequenza di corsi e del superamento di esami finali.
4. I corsi sono gestiti da strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute.
5. I costi relativi alla formazione e all'aggiornamento dei due livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti
Art. 2
Primo livello di formazione. Addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo).
1. Le competenze relative al primo livello di formazione dei marittimi designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi, in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di primo soccorso sanitario a bordo delle navi specificato nella regola VI/4-1 Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 descritto nella tavola A-VI/4-1 annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;
2. Il certificato di addestramento denominato «First Aid», di cui al modello allegato A al presente decreto, comprova il conseguimento del primo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata in premessa. Il certificato è rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso in materia di primo soccorso e del superamento degli esami finali.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di primo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» è stato mantenuto e aggiornato.
4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di primo livello i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi.
Art. 3
Secondo livello di formazione. Addestramento di assistenza medica a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo).
1. Le competenze relative al secondo livello di formazione dei marittimi designati ad avere la responsabilità dell'assistenza medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non sono in grado di raggiungere una postazione medica entro le otto ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di assistenza medica a bordo delle navi specificato nella Regola VI/4-2 -Sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6 descritto nella tavola A-VI/4-2, annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010.
2. Il certificato di addestramento denominato «Medical Care», di cui al modello allegato B al presente decreto, comprova il conseguimento del secondo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata nelle premesse. Il certificato è rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso teorico pratico in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili e del superamento degli esami finali.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di secondo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di assistenza medica «Medical Care», è stato mantenuto e aggiornato.
4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di secondo livello gli ufficiali della Marina Mercantile. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati quali responsabili dell'assistenza medica a bordo delle navi.
Art. 4
Formazione e aggiornamento di primo livello - «First Aid»
1. Sono istituiti corsi teorico pratici di formazione e di aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili per il conseguimento ed il mantenimento del certificato di addestramento di primo livello «First Aid».
2. Il certificato di formazione di primo livello «First Aid» è conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24 ore, delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche, il cui programma deve essere conforme a quello riportato nell'allegato C al presente decreto, ed il superamento di un esame.
3. Il certificato di addestramento «First Aid», conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.
4. Il certificato «First Aid» ha validità di cinque anni. Prima della scadenza il marittimo deve seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 12 delle quali almeno 3 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato C 1 al presente decreto.
5. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.
6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7.
7. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.
8. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento «First Aid» per marittimi dovranno inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - apposita istanza, come stabilito all'art. 7 del presente decreto, finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero che, in conseguenza potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.
Art. 5
Formazione e aggiornamento di secondo livello - «Medical Care»
1. Le competenze in materia di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane «Medical Care» dei lavoratori marittimi sono comprovate dai certificati di cui al modello riportato in allegato B al presente decreto, rilasciati dal Ministero della salute a seguito della frequenza di corsi ed al superamento di esami finali. I corsi hanno la durata minima di 46 ore di formazione teorico pratica, di cui almeno 12 di esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello riportato nell'allegato D al presente decreto.
2. Il certificato «Medical Care» ha validità di cinque anni, scaduto tale termine il marittimo dovrà seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 15, delle quali almeno 5 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato D 1 al presente decreto.
3. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.
4. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7.
5. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.
6. Il certificato di addestramento «Medical Care» conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.
7. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento di secondo livello «Medical Care» per marittimi devono inviare al Ministero della salute-Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposita istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, come stabilito all'art. 7, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute che, in conseguenza, potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.
Art. 6
Norme di qualità
1. Le strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute devono garantire di svolgere i corsi di primo e di secondo livello in conformità alle procedure di qualità previste dal manuale della qualità del Ministero della salute, certificate a norma UNI EN ISO 9001 in vigore, per tutte le attività di addestramento sanitario, per le valutazioni della competenza e per la certificazione dell'addestramento secondo quanto stabilito alla Regola I/8 ed alla Sezione A-I/8 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, sugli obiettivi nazionali e standard di qualità recepiti all'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
2. Ogni contraente deve garantire che gli obiettivi di istruzione e addestramento e i relativi standard da raggiungere comprendano la gestione del sistema di certificazione di qualità.
Art. 7
Autorizzazione allo svolgimento dei corsi «First Aid» e «Medical Care»
1. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare i corsi di cui agli articoli 4 e 5 devono inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria apposita istanza come da modello riportato in allegato E, finalizzata ad ottenere il rilascio della prevista autorizzazione.
2. Nell'istanza devono essere contenuti elementi atti a dimostrare la disponibilità dei presidi tecnologici, strutturali e didattici necessari per l'espletamento delle attività, per un numero di partecipanti compreso tra dieci e venticinque allievi, per il conseguimento del certificato «First Aid», e tra dieci e quindici allievi per il conseguimento del certificato «Medical Care». Le dotazioni disponibili devono essere dettagliatamente elencate nella istanza di autorizzazione. Lo svolgimento dei corsi deve essere conforme al sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 in vigore.
3. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento «First Aid» e dei corsi di formazione e di aggiornamento «Medical care» sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute. Con lo stesso decreto sono approvati i regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, i quali devono prevedere un direttore con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative ai programmi indicati nel presente decreto.
4. Il personale docente deve afferire ai profili professionali di medico chirurgo ed infermiere. Il direttore del corso, con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso, deve essere un medico chirurgo. Almeno uno dei docenti deve comprovare esperienza in campo sanitario marittimo, maturata o presso un ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), o per navigazione effettuata su navi mercantili o militari nazionali, o infine per aver svolto funzioni di medico competente presso una società di navigazione marittima.
5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, che, in conseguenza, potrà attivare una nuova procedura di autorizzazione.
L'autorizzazione è limitata al tipo di attività richiesta.
6. La Commissione competente in materia di riconoscimento delle strutture idonee a svolgere i corsi di primo e di secondo livello è costituita, ogni tre anni, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. La stessa è composta dal direttore dell' ufficio competente in materia di riconoscimento e da tre componenti nominati nell'ambito delle professionalità appartenenti alla Direzione generale della prevenzione sanitaria. La Commissione ha il compito di verificare, in fase istruttoria, la congruità ed adeguatezza del personale docente, la logistica, le attrezzature e quant'altro necessario al regolare svolgimento dei corsi. La stessa attività di verifica può essere effettuata a corsi già attivati, con ispezioni e verifiche disposte dalla predetta Commissione, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente decreto.
Art. 8
Registro dei certificati di addestramento a fini statistici e di prevenzione delle frodi
1. È istituito, presso ciascun ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), un registro dei certificati di addestramento di primo e di secondo livello, con numerazione progressiva delle certificazioni rilasciate.
2. Il registro è istituito a fini statistici nonché del rinnovo delle certificazioni ogni 5 anni, ed al fine di prevenire le frodi e le pratiche fraudolente, preservando la qualità della formazione della gente di mare.
Art. 9
Rinnovo periodico dei certificati «Medical Care» e «First Aid», modalità di riconversione
1. I certificati rilasciati ai sensi del presente decreto sono soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.
2. Nel primo periodo di applicazione, presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), i certificati di «First Aid» e «Medical Care» sono automaticamente convertiti, con validità quinquennale per i lavoratori marittimi già in possesso dei predetti certificati che dimostrano, comunque, di aver effettuato, nel periodo successivo al conseguimento degli stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque.
3. Per i lavoratori marittimi che sono già in possesso dei suddetti certificati da meno di 5 anni, ma che non hanno ancora maturato almeno un anno di navigazione, si può procedere alla riconversione in automatico di detti certificati entro del 1° gennaio 2017, con scadenza dopo 5 anni dal rilascio del certificato di prima emissione.
Art. 10
Monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello
1. Le strutture, riconosciute idonee sulla base di quanto disposto all'art. 7, sono tenute ad inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III il report di ogni corso tenuto per conto del medesimo Ministero. La Commissione di cui all'art. 7, comma 6, può disporre controlli, sia periodici o a campione, al fine di controllare la regolarità dello svolgimento dei corsi autorizzati, nonché del rispetto delle norme di qualità.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Restano in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti 7 agosto 1982 e 25 agosto 1997 citati in premessa.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 giugno 2016
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3070
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Programma dei corsi di formazione di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili «FIRST AID»
Il corso prevede 24 ore di formazione di cui 6 di esercitazioni pratiche:
cassetta primo soccorso e nozioni elementari di primo soccorso
cenni di anatomia dello scheletro.
infortuni alla colonna vertebrale
lussazioni, fratture e complicanze.
traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
traumi e lesioni toracico-addominali.
Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio, con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento:
bruciature, ustioni e colpo di calore.
fratture, lussazioni, assideramento.
emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;
reazioni allergiche;
crisi convulsive;
arresto cardiaco, annegamento ed asfissia;
Nozioni di igiene e prevenzione delle malattie infettive con particolare riguardo alla:
disinfezione;
disinfestazione;
derattizzazione;
vaccinazioni;
igiene alimentare.
Procedure necessarie per:
richiesta di assistenza medica via radio;
trasporto del malato con elicottero;
effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.
Criteri di valutazione:
il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;
rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;
trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso e alle linee guida internazionali.
Allegato C 1
Programma dei corsi di aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili «First Aid»
Il corso prevede 12 ore di formazione di cui 3 di esercitazioni pratiche .
Nozioni elementari di primo soccorso.
Equipaggiamento di primo soccorso.
Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento.
Nozioni di igiene e prevenzione delle malattie con particolare riguardo alla:
procedure necessarie per:
richiesta di assistenza medica via radio, trasporto del malato con elicottero, effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;
rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;
trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso e alle linee guida internazionali.
Allegato D
Programma dei corsi di formazione di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»
46 ore di formazione di cui 12 di esercitazioni pratiche:
regolamento sanitari marittimi in ambito nazionale e internazionale.
cenni di legislazione sanitaria:
cenni di legislazione sugli infortuni e malattie professionali
farmacia di bordo.
elenco dei medicinali della farmacia di bordo, loro uso.
Nozioni di igiene e profilassi delle malattie includendo:
disinfezione;
disinfestazione;
derattizzazione;
vaccinazioni;
Cenni sull'igiene alimentare.
Nozioni di epidemiologia e profilassi: distribuzione geografica delle principali malattie infettive. Modalità di trasmissione.
Prevenzione delle malattie infettive e parassitarie. Vaccinazioni per viaggi internazionali.
Principali malattie infettive (parassitosi, tossico-infezioni alimentari, tetano, malaria, TBC, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali.
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia del corpo umano:
apparato locomotore;
apparato respiratorio;
apparato cardiocircolatorio;
apparato digerente;
apparato genito-urinario;
sangue ed organi emopoietici;
sistema nervoso centrale e periferico e apparato neurosensoriale (organi dei sensi);
ginecologia, gravidanza e nascita.
Nozioni elementari di semeiotica:
rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.
Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:
tecniche iniettive;
medicazione e sutura delle ferite;
pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;
cateterismo vescicale.
Traumatismi:
lesioni alla testa e alla spina dorsale;
lesioni all'orecchio, naso e gola;
bruciature, scottature e congelamento;
corpi estranei oculari;
fratture, lussazioni, distorsioni;
fasciature e bendaggi.
Assistenza e primo soccorso in caso di:
angina pectoris, infarto del miocardio, aritmie, scompenso cardiocircolatorio;
asma, fenomeni allergici;
ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta e altre condizioni addominali acute;
diabete;
trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;
tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;
patologie oculari (glaucoma, congiuntiviti infettive, cheratiti);
emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente;
assicurare una protezione completa ed effettiva contro infezioni e la loro diffusione;
mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;
trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;
dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;
valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni dei pazienti;
seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;
eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;
conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.
Allegato D 1
Programma dei corsi di aggiornamento di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical care»
15 ore di formazione di cui 5 di esercitazioni pratiche:
farmacia di bordo.
nozioni di epidemiologia e profilassi:
distribuzione geografica delle principali malattie infettive.
Modalità di trasmissione. Prevenzione delle malattie infettive e parasanitarie. Vaccinazioni;
principali malattie infettive (parassitosi, tossico-infezioni alimentari, tetano, malaria, TBC, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali;
Nozioni elementari di semeiotica:
esame obiettivo del malato.
rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.
Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:
tecniche iniettive;
medicazione e sutura delle ferite;
pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;
cateterismo vescicale;
Traumatismi:
ustioni;
corpi estranei oculari;
fratture, lussazioni, distorsioni;
Assistenza e primo soccorso in caso di:
angina pectoris, infarto del miocardio, aritmie, scompenso cardiocircolatorio;
asma, fenomeni allergici;
ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta;
trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;
tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;
patologia oculare (glaucoma, congiuntiviti infettive);
emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente;
assicurare una protezione completa ed effettiva contro infezioni e la loro diffusione;
mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;
trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;
dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;
valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni dei pazienti;
seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;
eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;
conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.
Allegato E