Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2016, n. 39023 - Appalto e infortunio durante i lavori in quota. Se i dipendenti sono stati informati dei rischi, se le misure sono state previste ed illustrate, il committente non è responsabile


 

... essendo stati i dipendenti informati dei rischi della lavorazione, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che la responsabilità dell’infortunio non ricadesse sul committente... 
Difatti non si vede quale altra condotta esigibile poteva essere richiesta all’imputato, posto che nel POS dell'appaltatrice erano state previste apposite misure di prevenzione e che le stesse erano state specificamente illustrate ai lavoratori.


Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 15/03/2016

 

Fatto


B., C.A., la SIM MEC s.r.l. con sede in Fossalta di Potogruaro e la S. Officine Meccaniche s.r.l., con sede in Gorizia, sono stati rinviati a giudizio rispettivamente, il B. ed il C.A. per i reati di cui agli artt. 113, 590 co. 2 e 3 c.p. - per avere, il primo in qualità di legale rappresentante della SIM.MEC s.r.l., appaltatrice dei lavori di manutenzione all’interno dello stabilimento della S. di Gorizia, il secondo in qualità di consigliere delegato per la sicurezza della S., cooperando colposamente nel cagionare l’evento dannoso, provocato a V.C., dipendente della SIM.MEC, operante presso la S. per l’esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori di manutenzione presso quella ditta, lesioni colpose (trauma cranico, da precipitazione, inizialmente in prognosi riservata) guarite in sei mesi, per colpa determinata dall’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 26 co 2 , 111 co 2 d.lvo 81/08) non avendo essi cooperato nell’attuare le misure di prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, né avendo adottato le misure tecniche e di protezione dei rischi di cui al documento di valutazione dei rischi della SIM.MEC s.r.l. né avendo adottato adeguate misure di prevenzione e protezione relativamente all’effettuazione dei lavori in quota - ; la S. del reato di cui all’art. 25 septies co. 3 D.lvo 23l/2001 in relazione all’art. 590 co. 3 c.p. - per aver cagionato, avendo omesso la predisposizione di un modello di organizzazione al fine di prevenire reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a V.C., lesioni colpose per colpa determinata dall’inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata nel giudizio di primo grado, il V.C. era stato incaricato dall’impresa appaltatrice SIM.MEC di svolgere dei lavori di installazione di cappe di aspirazione poste a servizio di alcuni box adibiti a lavori di finitura dei getti di fusione - in particolare si trattava di applicare un profilato metallico sui cieli dei box per meglio garantire il convogliamento e la captazione degli inquinanti - insieme al compagno di lavoro Z.. I due erano dotati di un trabatello munito di una cesta semovente, rivelatosi di altezza insufficiente per raggiungere il punto di lavorazione. Dunque, al fine di raggiungere il punto in cui dovevano operare, i predetti hanno deciso di utilizzare quale piano di calpestio, la pannellatura di confinamento del box, costituita dal sanwich espanso interno e metallo di spessore ridotto e con mera funzioni di rivestimento; pannellatura che cedeva sotto il peso dei due lavoratori, crollando a terra e facendo cadere V.C. e Z..
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza emessa in data 7.7.2015, assolveva il C.A. dal reato ascrittogli e dichiarava l’insussistenza dell'illecito amministrativo contestato alla S. Officine metalliche s.r.l.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione per saltum il PM per violazione dell'art. 26 co. 2 D.lvo 81/08 essendo venuta a mancare proprio la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione sui rischi sul lavoro non essendo state adottate le misure di prevenzione di cui al documento di valutazione dei rischi della appaltatrice SIM MEC di cui la S. era al corrente nè essendo state attuate altre generiche misure di protezione per i lavori in quota.
Osserva, inoltre, il PM che non poteva considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di prevenire il rischio di caduta dall’alto per chi lavori in quota. Siffatto pericolo, infatti, risulta riconoscibile indipendentemente da specifiche conoscenze.
Nel caso di specie erano state individuate specifiche misure per la protezione dei lavori in quota ed inserite nel POS ma esse non avevano trovato attuazione e della mancata concreta adozione di dette misure, secondo il PM ricorrente, devono essere chiamati a rispondere con l’impresa appaltatrice anche il committente e la sua impresa.
 

Diritto


Il ricorso è infondato. Come è noto la responsabilità del committente è oggi espressamente prevista dalla normativa dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Dunque in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto - come nel caso in esame - il dovere di sicurezza è riferibile oltre che all’appaltatore (diretto destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ne consegue la possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (ex pluris Cass. Sez. IV n. 44131/2015 RV 264974; Cass. Sez. IV n. 37840/2009 RV 245275).
Tale principio, però, non può essere applicato automaticamente. A ben vedere, infatti, non si può pretendere dal committente un controllo continuo e penetrante sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Dunque ai fini della configurabilità di una responsabilità anche del committente è necessario un attento esame della situazione fattuale volto a verificare la concreta incidenza della condotta del committente nella causazione dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori (Cass. Sez. IV, n. 252672/2012).
A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, la sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché la percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (v. in tal senso Cass. Sez. IV n. 15081/2010 RV 247033).
In particolare, la responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Cass. Sez. III n. 6884/2009 RV 242735).
Sotto quest’angolo visuale la sentenza impugnata risulta corretta e logicamente motivata. Il giudice di prime cure ha innanzitutto precisato che la seconda fase della lavorazione, da effettuarsi in quota, con evidente rischio di caduta, doveva svolgersi con l’ausilio di uno strumento diverso dal tra battello, essendo questo inidoneo a consentire lo sbracciamento fino al centro del box se non appoggiandosi alla parete superiore del manufatto, che non era stata posta in sicurezza. A tal fine, continua il predetto, era stato previsto l’impiego di una cesta sbracciante che avrebbe permesso di raggiungere il punto della lavorazione senza camminare sulla parete superiore del box, strumento meccanico previsto nel documento valutazioni rischi adottato dall’impresa appaltatrice SIM.MEC s.r.l.
Orbene il V.C. e l’altro dipendente erano stati avvertiti dal responsabile della produzione della SIM.MEC, il L., - sentito come teste - della necessità di utilizzare la cesta invece di salire sulla parete superiore del box. Nonostante tali informazioni, però, il V.C., stante l’insufficiente altezza del trabatello, ha utilizzato quale piano di calpestio la pannellatura di confinamento del box.
Di conseguenza, essendo stati i dipendenti informati dei rischi della lavorazione, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che la responsabilità dell’infortunio non ricadesse sul committente ovvero il C.A., quale amministratore delegato della committente S. s.r.l., con delega alla sicurezza. 
Difatti non si vede quale altra condotta esigibile poteva essere richiesta all’imputato, posto che nel POS dell'appaltatrice erano state previste apposite misure di prevenzione e che le stesse erano state specificamente illustrate ai lavoratori.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2016.