Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2016, n. 39024 - Requisito dei "lavori in quota" e mancata adozione di misure idonee a scongiurare il pericolo di cadute. Responsabilità dell'ente: sussiste sia l'interesse che il vantaggio


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 15/03/2016

 

Fatto


P.B. e la P. s.r.l. in persona del procuratore speciale A.S., hanno proposto, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 2.4.2015 a conferma della sentenza del Tribunale di Urbino del 11.4.013 con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili, il P., del reato di cui all'art. 590 co. 3 in relazione all’art. 583 co. 1 n. 1 c.p. perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della P. s.r.l., quindi datore di lavoro, per imprudenza imperizia e negligenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell’art. 112 d.lvo 81/2008, omettendo di mettere a disposizione del lavoratore dipendente opere provvisionali idonee ad evitare le cadute dall’alto per i lavori in quota, facendo utilizzare al dipendente M.V., per il montaggio di un soppalco in metallo, un ponteggio costituito da due cavalletti sormontati da tavole in legno non ancorate, determinava la caduta del predetto lavoratore il quale, mentre cercava di fissare una putrella sporgendosi col corpo in avanti, cadeva a causa dello scivolamento delle tavole di appoggio, non fissate, riportando lesioni, consistite in trauma indiretto del rachide, guarite in giorni 244; la P. s.r.l. responsabile della violazione amministrativa di cui all’art. 25 septies co. 3 D.lvo 23l/2001, in relazione al reato di lesioni colpose gravi commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, da P.B., suo legale rappresentante, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 112 co. 2 d.lvo 81/2008, avendo omesso di adottare un modello di organizzazione idoneo al fine di prevenire la commissione, nel suo interesse o vantaggio, del reato di cui all’art. 590 c.p..
Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito sulla base dell’espletata istruttoria, nel corso dei lavori di realizzazione di un soppalco in ferro all’interno della fabbrica della società E., effettuati dalla impresa P., specializzata in lavorazioni in ferro, il dipendente della predetta impresa, M.V., mentre si trovava sul ponteggio sottostante, cadeva, a causa dello scivolamento della tavola in legno del trabattello, che era solo poggiata ma in alcun modo fissata sulla base ponteggio. Questo, come accertato dall’ispettore del lavoro dopo l’infortunio, era costituto da due cavalletti, collegati tra di loro da “correnti” in ferro, sormontati da due tavole di legno e l’altezza era di due metri.
Ritenevano i giudici di merito integrata la colpa specifica per inosservanza dell’art 122 co. 2 d.lvo 81/2008, che impone l’adozione di precauzioni per “i lavori in quota”, ricorrendo l’ipotesi di lavoro in “quota”, la quale sussiste in presenza di attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a mt. 2 rispetto al piano stabile.
I giudici di merito ritenevano sussistente anche la colpa generica, ai sensi del’art. 2087 c.c., stante l’inadeguatezza dell’opera provvisionale messa a disposizione dell’operaio - costituita da un cavalletto sormontato da tavole di legno che non erano state ancorate in alcun modo alla base - e l’assoluta inidoneità al tipo di attività, in quota, che richiedeva la massima stabilità anche per il tipo di lavoro da effettuare (imbullonamento delle travi del soppalco con la pistola automatica).
A sostegno del ricorso, le difese del P. e della s.r.l. P. hanno dedotto, con unico motivo, la violazione della legge penale con riguardo agli artt. 107 e 122 D.lvo 81/2008, 590 ultimo comma e 37 D.lvo 231/2001.
Assumono i difensori che, come è stato riconosciuto dai giudici di merito, non è stato possibile accertare l’altezza del ponteggio, di conseguenza non è applicabile il disposto di cui all’art. 122 D.lvo 81/2008, che prescrive l’adozione di ponteggi, impalcature, idonee opere provvisionali atte ad evitare il pericolo di caduta quando vengono eseguiti lavori in quota, intendendosi per lavori in quota - secondo la definizione data dall’art. 107 cit d.lvo - lavori “che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile”.
Di conseguenza, non sussistendo alcun profilo di colpa specifica a carico del P., ma solo profili di colpa generica, il reato è procedibile a querela di parte e non più di ufficio. Non essendo stata proposta querela, l’azione penale era improcedibile. Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non avrebbe potuto essere promossa per mancanza della querela.
La difesa della s.r.l. P., trae l’ulteriore conclusione della applicabilità del disposto dell’art. 37 d.lvo 231/2001, secondo cui “non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per mancanza di una condizione di procedibilità”.
La difesa della s.r.l. P. ha, inoltre, dedotto violazione dell’art. 5 d.lvo 231/2001 e mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’illecito amministrativo contestato.
Assume in proposito che il primo giudice ha fondato la responsabilità della società P. sulla mancata adozione di un efficace modello di gestione, senza motivare sulla esistenza del requisito dell’interesse o vantaggio per l’ente, prescritto ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo.
I giudici di seconde cure, hanno motivato in ordine alla sussistenza di tali requisiti ma in modo illogico e non condivisibile ad avviso del difensore, avendo essi attribuito una connotazione economica - così ritenendo integrati i requisiti del vantaggio o interesse dell’ente - ad una scelta, quella dell’impiego di un ponteggio non a norma, dal quale è caduto il dipendente, dipesa solo da imprudenza ed imperizia. Secondo la difesa, infatti, nessun risparmio di spesa vi è stato in quanto, alla data dell’incidente, la s.r.l. P. disponeva di opere provvisionali sia per i lavori in quota sia per quelli ad altezza inferiore ai due metri. Nè vi è stato un risparmio di costi di manodopera essendo emerso che il montaggio dei castelli, in sicurezza, veniva effettuato dagli stessi dipendenti che dovevano usarli per i lavori in quota. Infine non vi è stato neppure un risparmio di tempi essendo evidente che il corretto montaggio di un ponteggio “a norma” richieda pochi minuti trattandosi di assemblare e collegare tubi innocenti, sormontare il castello con assi di legno, ed assicurare la stabilità del piano così creato con sistemi di fissaggio quali piedini o perni.
La responsabilità amministrativa dell’ente sussiste solo se il fatto-reato sia dipeso da una condotta finalizzata al conseguimento di risultati economici in termini di risparmio dei costi o di altri vantaggi economici mentre deve essere esclusa quando esso sia dipeso da mera imperizia, imprudenza, negligenza o da colpa specifica del soggetto che rappresenta la società, come è avvenuto nel caso di specie.
 

Diritto


I ricorsi sono infondati. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass. Sez. IV, n. 43987/2013 RV 257693). Prendere come punto di riferimento la posizione del lavoratore, infatti, significa escludere la stessa configurabilità dell’ipotesi del lavoro in quota superiore ai due metri, essendo comunque necessario che l’oggetto sia a portata degli arti superiori del lavoratore.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie è stato dimostrato doveva essere costruito un soppalco ad un’altezza di 3 metri dal suolo e la lavorazione affidata a M.V. consisteva nell’avvitamento della relativa trave ad un altezza derivante dalla sommatoria dell’altezza del trabatello, dell’altezza del lavoratore pari ad 1,75 metri e dello spazio soprastante alla sua testa e necessario a consentirgli di effettuare l’attività di avvitamento con l’apposita pistola pneumatica. Dunque un’altezza sicuramente superiore ai due metri; tale da integrare il requisito di cui all’art. 122 D.Lgs. n. 81/2008.
Di conseguenza deve ritenersi corretta la conclusione della Corte di appello che ha ravvisato in capo al P. un profilo di colpa specifica, oltre che la colpa generica, per mancata adozione di misure idonee a scongiurare il pericolo di cadute sussistendo il requisito dei “lavori in quota” secondo il criterio e la definizione data dall’art. 107 D.lvo 81/ 2008. 
Quanto alla responsabilità della P. srl, ai fini della configurabilità della responsabilità degli enti per reati colposi di evento i criteri di imputazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001- interesse o vantaggio per l’ente - devono essere riferiti alla condotta e non all’evento. Tali criteri sono inoltre alternativi-concorrenti nel senso che il criterio dell’interesse è apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione dell’illecito e secondo un metro di giudizio soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione oggettiva apprezzabile ex post sulla base degli effetti derivati dall’illecito (Cass. Sez. Un. n. 38343/2014).
Ebbene nel caso di specie la Corte di appello, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto sussistenti entrambi i criteri. In particolare il giudice di appello ha precisato che sicuramente la condotta colposa in questione è stata realizzata nell’interesse della società al fine di realizzare, a qualunque costo ed in tempi ridotti, il lavoro di soppalcatura ad essa affidato: ciò utilizzando allo scopo un ponteggio non a norma e mettendo a rischio l’incolumità del lavoratore. Ricorre inoltre anche il requisito del vantaggio dell’ente ravvisabile, secondo una valutazione ex post degli effetti della condotta illecita, in un risparmio di tempi e costi di manodopera. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, infatti, è indubbio che il montaggio di un ponteggio a norma richieda tempi ben più lunghi rispetto a quelli necessari per appoggiare delle tavole di legno su due cavalletti senza neppure fissarle (come è stato fatto nel caso in esame). Tempi più lunghi che avrebbero comportato un aggravio dei costi di manodopera ciò a prescindere dalla circostanza - invocata dalla difesa - che normalmente il montaggio dei castelli, in sicurezza, veniva effettuato dagli stessi dipendenti che dovevano usarli per i lavori in quota. Tale circostanza è del tutto irrilevante sotto il profilo del vantaggio in quanto comunque il montaggio di ponteggi a norma determina un protrarsi dei tempi di esecuzione dell’opera e, quindi, un aumento della retribuzione dovuta al lavoratore.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2016.