Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 12 luglio 2016, prot. n. 37/0013792
Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Istituzione nuovi codici per l’iscrizione a ruolo.



Facendo seguito alle note nn. prot. 10084 del 18/5/2016 e 13200 del 5/7/2016 di pari oggetto si forniscono di seguito ulteriori indicazioni per effettuare l’iscrizione a ruolo degli importi residui di cui all’art. 14, comma 5 bis, D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare si richiama l’attenzione sulla corretta imputazione delle somme oggetto delle relative iscrizioni a ruolo che dovranno essere riferite esclusivamente all’impresa destinataria del provvedimento di sospensione e non al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale della stessa.
Ciò in quanto la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento e per la riapertura dell’attività non riveste la natura di sanzione amministrativa trattandosi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa.
Quanto sopra emerge con chiarezza già da quanto precisato nella circolare di questo Ministero n. 33/2009, laddove nel ripercorrere i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, affrontando la parte relativa alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si precisava che “le violazioni da prendere in considerazione ai fini dell’adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 (20 agosto u.s.) – in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare – e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa”.
Anche alla luce di un’interpretazione operata sul piano sistematico, va evidenziato che il legislatore, in altri ambiti, pone a carico dell’impresa effetti che non hanno carattere sanzionatorio quali conseguenze delle violazioni materialmente commesse dai soggetti aventi la rappresentanza legale; si consideri ad esempio l’art. 8 del D.M. 30/1/2015 in materia di DURC on line secondo cui “Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.’
Alla luce delle considerazioni appena svolte si deve ritenere che il destinatario unico del provvedimento di sospensione e dei suoi effetti compreso l’obbligo di versare la predetta somma aggiuntiva sia l’impresa la cui attività è stata oggetto del provvedimento di sospensione.
Per quanto sopra, in sede di iscrizione a ruolo delle somme in argomento occorrerà indicare esclusivamente l’impresa come unica obbligata.
In proposito è appena il caso di evidenziare che affinché possa considerarsi correttamente perfezionata la procedura di iscrizione a ruolo, la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell’impresa seguendo le indicazioni contenute nella modulistica attualmente in uso sul sistema SGIL.
Dal punto di vista procedurale va infine precisato che – a causa dell’impossibilità tecnica di far partire il conteggio degli interessi legali da una data antecedente rispetto a quella di notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato – gli uffici in indirizzo dovranno sempre indicare, ai fini del conteggio degli interessi, la data di notificazione di quest’ultimo provvedimento anziché quella della presentazione della istanza di revoca. Ciò anche nei residuali casi in cui le due date non coincidano.