M_D GCIV 0060781 01-10-2015

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
4° Reparto - 9ª Divisione - 3ª Sezione

Indirizzo Postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA
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OGGETTO: Infortuni sul lavoro e malattie professionali occorsi ai dipendenti civili dell’A.D.. Adempimenti procedurali.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

PREMESSA
Gli istituti relativi agli infortuni sul lavoro hanno subito nel corso del tempo modifiche legislative che si innestano, tra l’altro, nel mutato quadro ordinamentale, nel quale appare opportuno ridisegnare i relativi processi di lavoro e fornire linee applicative alla luce delle competenze del datore di lavoro quale titolare di poteri e responsabilità (art. 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Al riguardo, proprio tale specifico ruolo appare centrale nell’ambito del settore della sicurezza del lavoro come delineato dall’art. 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, definisce il datore di lavoro “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.”
Per l’Amministrazione della Difesa, l’art. 246, c. 1 del d.P.R. 15.3.2010, n. 90 prevede che “le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
La presente circolare intende, pertanto, richiamare i principi fondamentali in materia e, contestualmente, provvedere a ridisegnare le conseguenti procedure per l’uniforme applicazione da parte dei vari Titolari degli Enti, datori di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI
> Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 - Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
> Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico sulla Corte dei Conti;
> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile;
> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
> Decreto del Ministero del Tesoro 10 ottobre 1985 - Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL;
> Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
> Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
> Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
> Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
> Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
> Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
> Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale;
> Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
> Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentario in materia di Ordinamento Militare;
> Circolare INAIL 1 aprile 1987, n. 20 - Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL;
> Circolare INAIL 2 agosto 2005, n. 39 - Distacco dei lavoratori in ambito nazionale. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni;
> Circolare INAIL 23 ottobre 2013, n. 52 - Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta;
> Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1994-1997.

1) INFORTUNIO SUL LAVORO
Ai sensi dell’art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono considerati infortuni sul lavoro, e quindi oggetto della prevista tutela assicurativa, “tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più. di tre giorni”.
Tale norma ha la finalità di fornire tutela assicurativa a tutti quegli incidenti occorsi al dipendente “in occasione di lavoro”, quando sussistono, contemporaneamente, i seguenti tre requisiti:
• l’evento deve essersi verificato nell’ambiente di lavoro (nesso topografico);
• il fatto deve essere occorso al dipendente in orario di lavoro (nesso cronologico);
• l’infortunio deve verificarsi per il lavoro, ovvero per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di attività complementari o accessorie a quella di lavoro (nesso eziologico).
Pertanto, in assenza dei requisiti sopra esposti l’evento lesivo è escluso dalla tutela assicurativa.

1.1 INFORTUNIO IN ITINERE
Vi è poi una particolare fattispecie di infortunio, caratterizzato da rischio generico aggravato da motivi di lavoro: l’infortunio “in itinere”.
Lo stesso, privo di un riconoscimento normativo nel T.U. del 1965, ha trovato nel corso degli anni la propria copertura assicurativa ad opera di successivi interventi giurisprudenziali attraverso un’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed accordata “se” ed “in quanto” l’infortunio in itinere fosse stato riconducibile alla comune ipotesi di infortunio sul lavoro.
L’evoluzione giurisprudenziale è stata recepita dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, aggiungendo il comma 3 all’art. 2 T.U., ha esteso la tutela assicurativa all’infortunio occorso alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro precisando che il suddetto tragitto può essere percorso sia a piedi, sia con mezzi pubblici sia anche con mezzo privato, quest’ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente necessario.
La suddetta disposizione non chiarisce, tuttavia, se il rischio debba estendersi alle aree comuni ed alle pertinenze rispettivamente dell’abitazione e del luogo di lavoro. Ulteriori dubbi interpretativi sono poi sorti in merito all’interpretazione da dare all’espressione “percorso normalmente compiuto”; alle cause di interruzione o deviazione dallo stesso; in relazione all’uso “necessitato” del mezzo privato.
I suddetti dubbi interpretativi non devono, però, impedire al datore di lavoro di denunciare l’evento occorso all’INAIL, organo competente a valutare la sussistenza degli estremi per l’indennizzabilità (art. 53 T.U.).

2) MALATTIE PROFESSIONALI
Per malattia professionale si intende quella patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a causa di fattori patogeni presenti nell’ambiente in cui svolge la sua attività lavorativa.
L’attuale disciplina in materia è frutto della stratificazione di testi normativi e di interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno contribuito a delineare i contorni dell’istituto.
L’art. 3, c. 1 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione per le malattie professionali indicate tassativamente in una tabella allegata alla suddetta disposizione che siano contratte nell’esercizio e a causa di lavorazioni anch’esse specificate nella medesima tabella, periodicamente aggiornata dal Ministero del Lavoro.
II Giudice costituzionale, intervenuto in materia (sent. C.Cost. n. 179/1988), ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 3, c. 2, consentendo il riconoscimento anche di patologie non espressamente indicate nella tabella, purché si tratti di malattie per le quali il lavoratore provi il nesso di causalità con l’attività lavorativa. Tale decisum è stato recepito a livello normativo dall’art. 10, c. 4 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Per la malattia professionale, ai fini della prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali non rileva il momento in cui viene contratta, ma quello della sua effettiva manifestazione, secondo quanto stabilito dall’art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Si fa presente che, mentre in caso di denuncia di malattia professionale prevista dalla relative tabelle il dipendente deve dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per ottenere il riconoscimento dall’INAIL, ed è quindi sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia, nell’ipotesi in cui la patologia denunciata non rientri in quelle previste dalla tabella lo stesso è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro.
Al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale e, dunque, l’erogazione delle prestazioni assicurative da parte dell’INAIL, il dipendente è tenuto a notiziare il datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il datore di lavoro (nell’A.D. il titolare dell’Ente in cui il dipendente presta servizio) entro i cinque giorni successivi dovrà inoltrare la denuncia, corredata da certificato medico, all’INAIL (art. 53, c. 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

2.1 Contenzioso
Il contenzioso derivante da richieste di risarcimento danni formulate dai dipendenti nei confronti dell’A.D. a seguito di infortuni e malattie professionali è seguito dall’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e affari legali della Direzione Generale per il Personale Civile solo nell’ipotesi in cui venga adito il Giudice del lavoro per una asserita responsabilità contrattuale.
Per quanto riguarda, invece, la specifica materia delle malattie professionali derivanti dai c.d. “fattori di rischio ambientale” (uranio impoverito, nanoparticelle, amianto, vaccini, ecc..), il relativo contenzioso tra l’Amministrazione della Difesa ed i dipendenti coinvolti, ovvero i loro eredi, è curato dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, indipendentemente dall’autorità giurisdizionale di fronte alla quale sono incardinate le controversie.

3) TUTELA ASSICURATIVA E GESTIONE PER CONTO
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi degli artt. 126 e 156 del “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è esercitata dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le malattie professionali), ente pubblico non economico erogatore di servizi, dotato di autarchia, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Gli elementi qualificanti il rapporto infortunistico sono le parti, un proprio contenuto ed un proprio specifico oggetto.
Esso, infatti, si fonda su due relazioni fondamentali che legano le parti coinvolte:
• Il rapporto fra il datore di lavoro e l’Istituto assicuratore (assicurante-assicuratore), il quale comporta obblighi di comunicazione in capo al primo che permettano al secondo di valutare i singoli eventi;
• Il rapporto tra l’Istituto assicuratore ed il lavoratore (assicuratore-assicurato), che comportano, in caso di riconoscimento di un danno biologico al secondo, la corresponsione di un indennizzo da parte del primo.
Il contenuto del rapporto assicurativo consiste nelle prestazioni erogate dall’INAIL al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento e nel premio di assicurazione corrisposto dal Datore di lavoro all’Istituto assicuratore.
L’oggetto consiste nell’evento infortunistico o malattia occorsi al lavoratore a causa di un rischio specifico al quale lo stesso è esposto nello svolgimento della propria attività lavorativa.
I dipendenti delle amministrazioni statali, ricorrendone i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, dagli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL, che, dopo aver ricevuto la denuncia, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e, in caso positivo, provvede ad erogare le connesse prestazioni sanitarie ed economiche.
Per consentire al predetto Istituto di compiere la sua funzione il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada al proprio ente di appartenenza, fornendo relativa certificazione medica, come previsto dall’art. 52 del citato T.U..
Il Titolare dell’Ente, in qualità di datore di lavoro, nell’ipotesi in cui l’infortunio sia prognosticato non guaribile entro due giorni, deve pertanto effettuare denuncia on-line alla sede INAIL del luogo dove ha eletto domicilio il dipendente infortunato e all’autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui si è verificato l’evento, senza effettuare alcuna valutazione in merito all’indennizzabilità dell’infortunio, ex artt. 53 e 54 del T.U..
Ai sensi dell’art. 248, c. 4, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti”.
La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata con le modalità di cui all’articolo 13 del T.U. entro due giorni da quello di ricevimento del primo certificato medico. In caso di infortunio mortale il termine per effettuare la denuncia è ridotto a ventiquattro ore.
Nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini, ovvero in caso di omissione della prescritta denuncia, è prevista una sanzione amministrativa a carico dell’Ente di appartenenza del dipendente infortunato che varia da € 1.290,00 a € 7.745,00 (art. 54 T.U. e successive modificazioni ed integrazioni).
Dopo aver stabilito l’ammissione ad indennizzo dell’infortunio, l’Istituto assicuratore procede alla visita di accertamento postumi, valutando la menomazione psico-fisica patita dall’infortunato ed il corrispondente grado di inabilità. Provvede poi ad erogare le prestazioni economiche previste secondo il grado di menomazione riconosciuto, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38:
■ per una menomazione di grado compreso tra il 6% ed il 15% corrisponde un indennizzo in capitale;
■ per una menomazione di grado pari o superiore al 16% provvede ad erogare una rendita vitalizia.
Il lavoratore che non condivide le determinazioni dell’INAIL può proporre opposizione amministrativa o ricorso giudiziario, ai sensi dell’art. 104 T.U. per chiedere la rivalutazione delle stesse. In tal caso l’infortunato è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’avvio della pratica relativa ed il suo e sito, al fine di consentirne il corretto seguito amministrativo.
In base al D.M. 10 ottobre 1985 e a quanto stabilito in fase applicativa dalla circolare INAIL n. 20 del 1 aprile 1987, il rapporto tra l’Amministrazione Statale e il citato Istituto assicuratore si configura come un rapporto di mandato per il quale l’INAIL agisce in nome e per conto dell’Amministrazione.
Ne deriva, pertanto, anche per l’Amministrazione Difesa, l’instaurarsi di un particolare rapporto economico con il predetto Istituto assicuratore, in virtù del quale l’A.D. non corrisponde alcun premio assicurativo al menzionato Istituto, ma rimborsa allo stesso (Direzione Centrale Prestazioni Economiche) gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto ai propri dipendenti a seguito degli eventi lesivi denunciati e riconosciuti
La Direzione Generale per il Personale Civile, conseguentemente, è competente a:
• predisporre i decreti autorizzativi di saldo e finanziamento e ad emettere i relativi Ordini di Pagamento finalizzati al rimborso dell’INAIL, dopo aver richiesto alla Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell’Istituto stesso i tabulati contenenti le prestazioni erogate annualmente ai dipendenti civili infortunati e/o tecnopatici e verificato l’esatta corrispondenza tra l’ammontare delle somme richieste e quelle effettivamente corrisposte agli infortunati. Per consentire l’espletamento di tali adempimenti tutti gli Enti dell’A.D. sono tenuti a fornire a PERSOCIV le comunicazioni e informazioni relative ai casi di infortunio/malattia professionale denunciati e le rispettive determinazioni INAIL (come da format in allegato 6);
• assicurare l’aggiornamento dei dati relativi alle Utenze/Strutture degli enti dell’Area Tecnico-Amministrativa al fine di consentire l’assegnazione di nuove password da parte dell’INAIL. Tale competenza discende dal ruolo di Amministratore Centrale per la gestione di Utenze e Strutture nell’ambito delle procedure di profilazione per le modalità di denuncia on-line, assegnato alla stessa Direzione Generale per il Personale Civile per delega di Segretariato Generale della Difesa/DNA. Gli Enti dell’area tecnico-amministrativa, pertanto, devono comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Civile ogni variazione dei dati della Struttura e/o cambio di datore di lavoro.

4) INFORTUNI CON RESPONSABILITÀ DI TERZI
Nelle ipotesi in cui l’evento tutelato sia determinato da terzi (soggetti estranei al rapporto datore di lavoro - lavoratore, facenti parte o meno dell’amministrazione), il titolare dell’Ente esercita l’azione di rivalsa, come previsto dall’art. 21 C.C.N.L 1994-97 per gli infortuni extra-lavorativi. A tal fine il titolare dell’Ente invia la richiesta risarcitoria alle compagnie di assicurazione ed al terzo responsabile, pari alle somme erogate “a vuoto” al dipendente nel periodo di assenza dal servizio conseguente l’infortunio e al risarcimento eventualmente corrisposto dall’INAIL.
Particolare cura deve essere posta all’interruzione per iodica e tempestiva del termine prescrizionale, biennale per gli infortuni verificatisi a causa della circolazione dei veicoli, quinquennale per le altre tipologie di infortunio, ex art. 2947 c.c.. A tal fine l’Ente di appartenenza procede alla notifica dell’atto interruttivo tramite P.E.C. ovvero, in mancanza, tramite raccomandata A/R. Si rammenta che, in presenza di responsabilità di terzi, qualora il titolare dell’ente non ponga in essere tutte le misure finalizzate al recupero delle somme pagate dall’A.D. in conseguenza dell’infortunio nei confronti del responsabile civile, si configurerebbe in capo allo stesso la fattispecie del danno erariale, ai sensi dell’art. 1 legge 14 gennaio 1990, n. 20.
È necessario, quindi, che il dipendente infortunato fornisca al proprio Ente tutte le informazioni utili all’attivazione dell’azione di rivalsa da parte dell’A.D. (descrizione della dinamica dell’incidente dalla quale emerga la sussistenza di una responsabilità di terzi, dati dei responsabili civili e delle relative società di assicurazione, informazioni in merito ad una eventuale azione risarcitoria per i danni propri instaurata nei confronti dei terzi responsabili ed esito della stessa).
Le procedure volte all’esercizio dell’azione di rivalsa sono diverse a seconda dell’ipotesi di accadimento:
Indennizzo diretto. Nell’ ipotesi in cui il sinistro si sia verificato con il coinvolgimento di due soli veicoli a motore, con il limite di lesioni all’infortunato di lieve entità, il combinato disposto del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 prevede una procedura facoltativa alla quale si può ricorrere per ottenere il risarcimento del danno subito direttamente dall’assicurazione del danneggiato.
Terzo trasportato. Nell’ipotesi in cui rimanga infortunato un soggetto trasportato, l’azione di recupero deve essere esercitata nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale lo stesso era a bordo nel momento del sinistro (art. 141, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Secondo quanto disposto dagli artt. 283 e ss. del richiamato d.lgs. 209/2005, il fondo, gestito dalla Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti nelle ipotesi in cui gli eventi infortunistici occorsi ai dipendenti siano cagionati da mezzi:
• non identificati;
• non coperti da assicurazione;
• la cui impresa assicuratrice si trovi in stato di amministrazione coatta;
• posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Ove ricorra una delle predette ipotesi, quindi, il titolare dell’ente rivolgerà la propria richiesta risarcitoria alla Compagnia Assicuratrice designata per la regione in cui è avvenuto il sinistro (l’elenco delle compagnie designate per regione è reperibile sul sito della Consap).
Nell’ipotesi di infortuni avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza del danneggiato, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro, ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario interessare l’Ufficio Centrale Italiano, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 151 - 155 e 296 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Qualora i responsabili civili dell’incidente non provvedano a dare riscontro positivo alle richieste risarcitone avanzate dall’Amministrazione, l’Ente interessa l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella del luogo dove è si è verificato l’infortunio) per ottenere giudizialmente il ristoro del danno patito dall’A.D. (art. 13, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611).

5) ADEMPIMENTI
Si riassumono di seguito le indicazioni riguardanti le modalità applicative riferite ai singoli istituti e gli adempimenti del dipendente e del Comandante/Direttore nella sua qualità di datore di lavoro.

5.1 Adempimenti in caso di infortunio (ivi compreso quello "in itinere").
I. dipendente

a. informare tempestivamente il proprio Ente di appartenenza circa il verificarsi dell’evento lesivo nel corso dell’attività lavorativa, allegando adeguata certificazione medica;
b. produrre una relazione dalla quale si evinca la dinamica dell’infortunio, anche attraverso dichiarazioni testimoniali, ove presenti (allegato 2);
c. presentare la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal lavoro e, a conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l’idoneità a poter riprendere l’attività lavorativa;
d. informare il proprio Ente di appartenenza in merito alla eventuale proposizione di opposizione o ricorso avverso le determinazioni INAIL, comunicandone l’esito.
II. titolare dell’ente
a. entro 48 ore dalla data della notizia dell’infortunio ovvero entro 24 ore in caso di infortunio mortale, effettuare denuncia on-line alla sede INAIL competente, corredata della relativa certificazione medica;
b. comunicare l’evento infortunistico al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata (art. 248, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e, in assenza di quest’ultimo, all’autorità di P.S. del Comune dove è avvenuto l’incidente. In ipotesi di infortunio sul lavoro è necessario dare comunicazione anche al preposto servizio di vigilanza1;
c. nelle ipotesi di infortunio sul lavoro in cui ricorrano le fattispecie disciplinate dagli artt. 452 e ss., d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, predisporre la prevista inchiesta amministrativa e interessare la Procura regionale della Corte dei Conti;
d. formulare richiesta all’INAIL volta ad acquisire le determinazioni adottate;
e. acquisire tutta la documentazione probatoria dalla quale emerga la responsabilità di terzi nella causazione del sinistro ed i dati degli stessi e delle rispettive assicurazioni, ivi compreso, il verbale redatto dagli Organi di Polizia eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro2;
f. inviare via PEC (o in assenza della stessa tramite raccomandata A/R) al dipendente infortunato, ai terzi responsabili dell’infortunio ed alle loro compagnie assicuratrici lettere precauzionali di diffida (allegati da 3 a 5);
g. procedere alla quantificazione del danno complessivo subito dall’A.D. pari alle somme erogate “a vuoto “al dipendente infortunato nel periodo di assenza del servizio e all’eventuale risarcimento INAIL;
h. promuovere l’azione di rivalsa presso i terzi responsabili e le proprie compagnie assicuratrici, inviando agli stessi, via PEC (ovvero tramite raccomandata A/R), lettere di intimazione al pagamento delle somme individuate assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l’adempimento;
i. in assenza di riscontro positivo alle richieste risarcitorie, interessare la competente Avvocatura per l’eventuale attivazione di un’azione giudiziaria volta al recupero del danno subito dall’A.D.;
l. in attesa della definizione della pratica infortunistica, avere cura di interrompere i termini prescrizionali previsti della vigente normativa;
m. tenere informata la Direzione Generale per il Personale Civile di tutti gli eventi infortunistici occorsi ai dipendenti per gli adempimenti di competenza (di cui al paragrafo 3) (allegato 6).

5.2 Adempimenti in caso di malattie professionali.
I. dipendente

a. comunicare al proprio Ente di appartenenza l’insorgenza della patologia di cui si chiede la denuncia entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata da relativo certificato medico che dovrà contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore e l’indicazione del presunto nesso eziologico tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta. L’inosservanza del termine indicato comporta la perdita del diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti la presentazione della domanda all’Ente;
b. presentare la certificazione medica relativa ad ogni ulteriore periodo di assenza collegato alla patologia;
c. fornire all’INAIL tutte le informazioni e la documentazione che vengono richieste.
II. titolare dell’ente
a. inoltrare entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il dipendente ha comunicato l’insorgenza della malattia, la denuncia on-line alla sede INAIL competente, corredata della relativa certificazione medica;
b. fornire all’INAIL tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione della tecnopatia denunciata;
c. acquisire le determinazioni del citato Istituto assicuratore in merito all’evento denunciato;
d. inviare all’INAIL, per le valutazioni del caso, la certificazione medica prodotta dal dipendente infortunato a seguito di ogni ulteriore periodo di assenza dipendente dalla patologia denunciata3.
e. conservare tutti gli atti relativi alla pratica di malattia professionale presentata dal dipendente in modo da averne la disponibilità in occasione di eventuali ricorsi presentati dallo stesso all’A.D. per ottenere un risarcimento dei danni.
f. comunicare alla Direzione Generale per il Personale Civile tutti i casi di malattia professionale denunciati, in base alle competenze indicate al paragrafo 3 (cit. all. 6).

6) CASISTICHE PARTICOLARI
Appare opportuno, infine, specificare gli adempimenti amministrativi previsti nelle seguenti particolari situazioni e casistiche di infortuni connessi comunque con l’attività di servizio e per le quali l’A.D. assume una propria responsabilità e conseguenti obblighi.

6.1 INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO
Con le circolari 1 aprile 1987, n. 20 e 2 agosto 2005, n. 39, l’INAIL ha chiarito che il rapporto economico per il rimborso delle prestazioni assicurative erogate al dipendente infortunato/tecnopatico in posizione di comando intercorre con l’Amministrazione Statale ai cui ruoli il dipendente appartiene. Pertanto, l’ente di provenienza del dipendente infortunato è tenuto ad effettuare la prevista denuncia all’INAIL e d a curare il successivo rapporto con l’Istituto assicuratore, al fine di accertare il riconoscimento del caso ed eventuali costi sostenuti dallo stesso e provvedere poi al recupero di tali esborsi dall’ente di destinazione.
Nell’ipotesi di infortunio con responsabilità di terzi, invece, l’azione di rivalsa deve essere esperita dall’amministrazione di appartenenza che procede nei confronti dei responsabili civili senza chiedere alcun rimborso all’amministrazione di destinazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il dipendente è tenuto a:
a. informare tempestivamente l’Ente di provenienza circa il verificarsi dell’evento lesivo nel corso dell’attività lavorativa, allegando adeguata certificazione medica4;
b. produrre una relazione dell’incidente dalla quale si evinca la dinamica dell’infortunio, anche attraverso dichiarazioni testimoniali, ove presenti (cit. all. 2);
c. presentare la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal lavoro e, a conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l’idoneità del dipendente a poter riprendere l’attività lavorativa.
d. informare l’Ente di provenienza in merito alla eventuale proposizione di opposizione o ricorso avverso le determinazioni INAIL, avendo cura di comunicarne l’esito.
Nell’ipotesi di infortunio con responsabilità di terzi, l’ente di appartenenza, fermi restando gli adempimenti previsti per gli infortuni sul lavoro o in itinere (elencati nel precedente para. 5.1.II), procede ad attivare l’azione di rivalsa avendo cura di individuare con precisione il danno erariale subito dall’A.D. e quindi le somme da recuperare.
Considerato che il rapporto con l’INAIL continua ad intercorrere con l’ente distaccante, il recupero dell’eventuale risarcimento concesso sarà di pertinenza del predetto ente, mentre il recupero delle retribuzioni “a vuoto” compete all’amministrazione che provvede al trattamento economico del dipendente.
Qualora il trattamento economico sia gestito tramite il sistema NoiPa e vi sia stato passaggio di partita stipendiale5, l’ente dell’A.D. dovrà provvedere solo al recupero delle somme eventualmente erogate dall’INAIL a titolo di risarcimento; in caso contrario dovrà provvedere sia con riguardo alle somme INAIL, sia a quelle erogate a titolo di retribuzioni “a vuoto”.
Per gli infortuni occorsi a dipendenti di altre amministrazioni comandati presso l’A.D. si suggerisce di interloquire con gli enti di appartenenza seguendo le disposizioni dagli stessi previste per questa particolare tipologia.

6.2 INFORTUNI IN MISSIONE
In relazione alla particolare situazione del lavoratore in missione/trasferta la tutela assicurativa è particolarmente ampia ed include tutti gli infortuni che si verificano nel corso della missione dal momento in cui il dipendente lascia la sua dimora abituale fino a quello in cui vi fa rientro, purché si tratti di atti compiuti in attività di lavoro ovvero prodromici alla stessa.
Per quanto sopra rientrano nella tipologia in esame gli eventi occorsi:
• nel tragitto tra domicilio del dipendente e luogo in cui si svolge la missione/trasferta;
• nel tragitto percorso dal dipendente dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo dove deve essere prestata l’attività lavorativa;
• nella stanza d’albergo o struttura abitativa messa a disposizione dall’A.D. in cui il dipendente alloggia nel corso della missione.
In tutte le ipotesi di cui sopra la pratica amministrativa dovrà essere trattata con le stesse modalità indicate per analoghe tipologie di infortunio lavorativo e, quindi, con i relativi adempimenti da parte del dipendente e del titolare dell’Ente.
In base alla circolare INAIL 23 ottobre 2013, n. 52, è esclusa l’indennizzabilità dell’infortunio solo in due casi:
• nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
• nel caso di “rischio elettivo”, quando, cioè, l’evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di ogni collegamento con l’attività lavorativa.

6.3 INFORTUNI VERIFICATISI A BORDO DI UN MEZZO DI SERVIZIO
Gli infortuni occorsi a bordo di un mezzo militare sono considerati a tutti gli effetti “infortuni sul lavoro”; il dipendente sarà, pertanto, tenuto ad osservare gli adempimenti previsti per tale fattispecie, già riportati in precedenza.
Anche per il Titolare dell’Ente gli obblighi sono i medesimi rispetto a quelli previsti per detta casistica, ma nell’ ipotesi in cui è ravvisabile una responsabilità in capo al conducente del mezzo di servizio occorre:
• interessare la Corte dei Conti ai fini dell’accertamento della sussistenza del “dolo o colpa grave” da parte del conducente del mezzo6;
• comunicare l’avvio del procedimento all’interessato7;
• in attesa della pronuncia del Giudice contabile, inviare diffide precauzionali all’autista del mezzo militare coinvolto, avendo cura di interrompere periodicamente e tempestivamente i termini prescrizionali.
Nell’eventualità in cui, per ottenere il ristoro del danno subito dall’A.D. a seguito di questa tipologia di infortunio sia necessario ricorrere all’attivazione di un’azione giudiziaria la pratica deve essere trasmessa a SEGREDIFESA - VI REPARTO - Contenzioso e Affari Legali, in luogo dell’Avvocatura dello Stato.

7) TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE INFORTUNATO
Nel caso di trasferimento di un dipendente da un Ente all’altro nell’ambito dell’A.D., la pratica amministrativa di infortunio/malattia professionale deve essere trasmessa al nuovo Ente di destinazione che assume la competenza a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la definizione della stessa.
La presente circolare sostituisce ed abroga:
• Circ. PERSOCIV del 18 dicembre 2008, n. 89698 di pari oggetto
• messaggio PERSOCIV 49/C/5 del 2001
• messaggio PERSOCIV C/4 17288 del 2003
Si prega voler provvedere per la diffusione agli Enti dipendenti.
La presente circolare è reperibile sul sito internet www.persociv.difesa.it.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Enrica PRETI


ALLEGATI
Allegato 1: presentazione PP della presente circolare
Allegato 2: Fac-simile di "Relazione di infortunio" da presentare al Datore di Lavoro ad opera del dipendente infortunato
Allegati 3-5: Fac-simile lettere precauzionali di diffida per interruzione termini prescrizionali
Allegato 6
: modulo per invio delle comunicazioni alla Direzione Generale del Personale Civile
____________________
1 Si tratta dei servizi di vigilanza istituiti ai sensi dell’art. 260 D.P.R. 15/03/2010, n. 90.
2 Secondo quanto stabilito dall’art. 43, 1° comma D.P.R. 28/12/2000, n. 445, come modificato dall’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183, art. 15 le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni che siano in possesso di altre PPAA, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi identificativi.
3 Si fa presente che l’INAIL con nota del 27/03/2014, prot. n. 60002 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale Civile che nelle ipotesi in cui il dipendente presenti certificazione medica riferita ad ulteriori periodi di assenza, il citato istituto assicuratore provvederà, a conclusione del conseguente iter valutativo, ad adottare un provvedimento in merito alla dipendenza o meno del periodo di astensione dal lavoro dalla patologia già riconosciuta.
In assenza, pertanto, di tale valutazione, l’A.D. non potrà qualificare le predette assenze come dipendenti da malattia professionale.
4 Al riguardo si precisa, sul piano operativo, che in sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia di infortunio/ malattia professionale all’INAIL da parte del datore di lavoro, si terrà conto della data in cui l’Ente di appartenenza ha ricevuto il primo certificato medico.
5 Per passaggio di partita stipendiale si intende l’assunzione, in capo all’Ente di destinazione, dell’obbligo di corresponsione della retribuzione.
6 Ai sensi e per gli effetti del R.D. 12/07/1934, n. 1214 e L. 14/01/1994, n. 20.
7 In base a quanto previsto dall’art. 7 L. 07/08/1990, n. 241.


Fonte: difesa.it