Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI
 

Ai

Laboratori autorizzati ai sensi del D.M. 26/3/1985 ad operare in materia di resistenza al fuoco

LORO SEDI

e, p.c.

 

Alle

Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

Alle

Direzioni Regionali ed Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

LORO SEDI

Al

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187-ROMA

Al

Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.

Via di Santa Maria dell’Anima, 10

00189-ROMA

Al

Consiglio Nazionale dei Chimici

Piazza S. Bernardo, 106

00187- ROMA

Al

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali Via Po, 102

00198-ROMA

Al

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.

Piazza Colonna, 361

00187-ROMA

Al

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.

Via di San Basilio, 72

00187 - ROMA

Al

Consiglio Azionale degli Agrotecnici e A.L.

Via Poste Succursale, 1

47100-FORLÌ

Al

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.

Via Merulana, 38

00185 - ROMA

 
 

OGGETTO:

 Chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco.


 

Come noto, sia il dM 16/2/2007 (allegato B, punto B.8) che il dM 3/8/2015 (paragrafo S.2.13) disciplinano i contenuti del fascicolo tecnico, documento da predisporre in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

Premesso quanto sopra, la presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore nonché la modalità di predisposizione dello stesso.

Quanto al primo aspetto, legato all’obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR - Regolamento UE n. 305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.

In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” che, al punto 5.3.1, recita:

L’applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l’applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si constaterà con gli altri laboratori.
NOTA Quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.

Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP o non.

In caso di ricorso a norme EXAP previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la citata norme EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sarà quindi completato dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.

In caso di ricorso a norme non EXAP, fattispecie possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali citate in premessa. Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all’estensione che, come appresso specificato, è formulato:
• da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del dM 16/2/2007;
• da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del dM 3/8/2015. In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.

In ultimo, si chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché operante nell’ambito delle proprie competenze professionali. In questo caso residuale non è necessario alcun parere tecnico positivo dell’estensione da parte del laboratorio.
Si allega lo schema che riassume quanto descritto.
 

IL DIRETTORE CENTRALE

(PULITO)