Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 luglio 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Unionchimica Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, PMI
Fonte: uiltec.it

Sommario:

  Parte prima Relazioni industriali
Parte seconda
Capitolo I Mercato del lavoro

Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 4 - Contratto a tempo parziale
Art. 11 - Capitolo IV - Classificazione del personale
Art. 17 - Lavoro eccedente, straordinario, banca ore, lavoro notturno e festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 21 - Ferie
Art. 30 - Compenso sostitutivo del cottimo per il settore plastica e gomma
Art. 32 - Premio per obiettivi (normativa comune a tutti i settori)
Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
  Art. 44 bis - Malattia e infortunio - Settore abrasivi
Art. 45 - Malattia e infortunio non sul lavoro (normativa a valere per tutti settori)
• Certificazione medica
• Aspettativa non retribuita per lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o degenerative
Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
Art. …. Regolamentazione dell'Istituto della cessione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015
Art. 47 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 22 - Trattamento economico
Art. 66 - Previdenza integrativa Fondapi
Art. 77 - Decorrenza e durata (normativa comune a tutti i settori)
Art. 78 - Modalità per il rinnovo del CCNL

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

In data 26 luglio 2016 è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25.07.2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
Unionchimica Confapi, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Parte prima Relazioni industriali
[…]
Omissis
3. Livello aziendale

In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Filctem-Femca-Uiltec e della RSU.
Omissis
Revisione del testo contrattuale.

Le Parti convengono di procedere nella fase di stesura ad una revisione dell'attuale testo per i necessari aggiornamenti normativi e per una migliore gestione dei compiti previsti nei vari livelli di informazione.

Parte seconda
Capitolo I Mercato del lavoro
Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato

Le Parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2015 al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato "Diritto alla prestazione della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, è gestito tramite l'Enfea che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti convengono che, in assenza di Accordi Interconfederali in materia entro la data del 31.12.2016, procederanno a definire le necessarie regolamentazioni per gli istituti richiamati.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:
- risolti per recesso durante il periodo di prova;
- cessati per licenziamento per giusta causa;
- risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.
Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 non trovano applicazione i limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. Per tali aziende è ammesso comunque il ricorso alle assunzioni in contratto di apprendistato purché in misura non superiore ai 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all'inizio del mese precedente l'assunzione dell'apprendista, con arrotondamento all'unità superiore. È comunque consentita l'assunzione di un numero minimo pari a 3 apprendisti.
[…]
Durata
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché debitamente certificati prima dell'assunzione
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.
Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività.
[…]
Informazione alle RSU
La Direzione Aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni, dall'Isfol e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali, e tra quelli definiti nello Schema 1.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a) Tematiche tipiche della formazione interna (normativa comune a tutti i settori)
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna (normativa comune a tutti i settori)
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3).
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno
3) al raggiungimento dei primi 18 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti dagli enti preposti, in attuazione al D.Lgs 81/2015.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta, il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
[…]
Omissis

Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 %, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…] L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
[…]

Art. 4 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
[…]
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, c. 3, c. 4, D.Lgs 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le RSU.
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
[…]

Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 45 - Malattia e infortunio non sul lavoro (normativa a valere per tutti settori)

Aspettativa non retribuita per lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o degenerative
Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o cronico degenerative, accertate dalla struttura pubblica, in caso di superamento del periodo di comporto previsto dalla singola disciplina di settore, sarà concessa a richiesta un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di mesi 12.

Art. 47 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente (normativa comune a tutti i settori)
Ambiente - Ambiente di lavoro
Le Parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche. A tale scopo le parti convengono di consolidare e sviluppare un sistema di relazioni sindacali articolato sui seguenti livelli:
1) Livello nazionale
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza, costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e formata da delegazioni delle Parti stipulanti, nel quadro dell'esame delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché l'igiene ambientale e le problematiche di impatto ambientale degli insediamenti industriali, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione e comunque normalmente con periodicità annuale.
Il Comitato paritetico Ambiente e Sicurezza avrà il compito di svolgere le seguenti attività:
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esaminare la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni proposte;
- esaminare le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore plastica-gomma che venissero avanzate in Italia o nell'ambito dell'UE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro, individuando eventuali proposte comuni da sottoporre alle autorità competenti ed esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive Comunitarie individuando, se del caso, iniziative a carattere applicativo;
- promuovere l'adozione di sistemi di gestione ambientale che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS e predisporre iniziative comuni nei confronti delle Autorità competenti per il reperimento delle necessarie risorse economiche a sostegno;
- elaborare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le Istituzioni nazionali;
- promuovere l'orientamento delle imprese, dei RLSSA e dei lavoratori verso un rapporto partecipativo nelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro.
- predisporre ed aggiornare linee guida e moduli formativi e di aggiornamento periodico, per la formazione dei RLSSA e dei lavoratori, adeguati alle peculiarità settoriali, tenendo conto delle innovazioni normative intervenute;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione le problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche relative alla raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali di lavorazione.
- Definire, in relazione all'evoluzione normativa relativa alla materia degli appalti, specifiche linee guida;
Inoltre le parti procederanno entro 6 mesi dalla data del rinnovo del presente CCNL ad attivare apposita commissione avente il compito di:
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSSA) attraverso un'apposita anagrafe da costituire, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutare la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dal Comitato Paritetico Ambiente e Sicurezza;
- costituire un'anagrafe delle RLSSA sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e scadenze e predisporre una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto del Dlgs 81/2008. A tal fine le parti si raccorderanno anche con gli organismi paritetici costituiti a livello nazionale e/o territoriale.
Qualora le problematiche sopraindicate dovessero presentare riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive organizzazioni territoriali competenti ai fini dell'assunzione, da parte di queste ultime, di eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali.
2) Rappresentante per la sicurezza
Le Parti convengono di istituire la figura del Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) che sostituisce e subentra a tutti gli effetti contrattuali ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e/o RLST.
In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, nonché dall'accordo interconfederale del 20 settembre 2011, viene definita la seguente disciplina sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA)
A. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLSSA previsto dal D.Lgs. 81/2008, nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 90 dipendenti;
- 2 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Per la determinazione delle suddette classi dimensionali, sono considerati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, mentre i lavoratori a part-time vengono considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
B. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLSSA è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Le iniziative idonee per l'informazione ai lavoratori relativa all'elezione del RLSSA saranno definite dalle Associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori.
C. L'elezione del RLSSA avverrà secondo le modalità e le procedure previste dall'accordo interconfederale 20 settembre 2011, che si intendono qui integralmente richiamate.
D. Il RLSSA svolge, oltre ai compiti di cui al precedente punto 2, quelli espressamente previsti dall'art. 50 del DLgs 81/2008
E. Per quanto riguarda la durata dell'incarico del RLSSA, gli strumenti e le modalità per l’espletamento dell'incarico, si intende richiamato l'accordo interconfederale del 20 settembre 2011.
F. Le riunioni periodiche, di cui all'art. 35 del D.L.gs 81/2008, saranno convocate su ordine del giorno scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; in particolare in tali incontri verranno definiti, dall'azienda e dall'RLSSA, i corretti criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa, mediante la formulazione di un documento predisposto congiuntamente che verrà presentato ai lavoratori in un'assemblea annuale retribuita, di norma non superiore ad un'ora.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLSSA può richiedere la convocazione di una apposita riunione.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLSSA e dal datore di lavoro o suo rappresentante.
G. Per l’espletamento dei compiti di cui alla precedente lett. D), il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti spettanti in quanto componente della RSU, ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti.
Nel triennio di mandato vengono riconosciute 8 ore complessive di permessi retribuiti aggiuntivi.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate al monte ore, di cui al 1° comma della presente lett. G), le ore utilizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50, D.L.gs 81/2008.
Il RLSSA riceve una formazione adeguata, come previsto dall'art. 37, D.L.gs 81/2008, anche in relazione alle linee-guida predisposte dai Comitato paritetico ambiente e sicurezza.
La formazione del RLSSA sarà svolta con un programma di 32 ore e, come previsto dall'accordo interconfederale 20 settembre 2011, riguarderà: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Il programma di cui sopra verrà svolto sulla base delle linee-guida elaborate dalla Sezione ambiente e sicurezza dell'Osservatorio nazionale, tenendo conto anche dei rischi specifici, qualora la gestione dei corsi sia ritenuta fattibile dalle parti territoriali e dall'Organismo paritetico competente.
Le iniziative formative verranno promosse dai costituendi Organismi paritetici con un attivo intervento delle Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le iniziative formative per i lavoratori saranno concordate tra le parti a livello territoriale avvalendosi degli Organismi paritetici, ove siano operanti, sulla base delle linee-guida elaborate dal Comitato paritetico dell'Osservatorio nazionale.
3) Competenze RLSSA a livello aziendale
Fermi restando i controlli e le iniziative promozionali di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.05.1970, n. 300, fanno parte dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA), di cui al successivo punto 3), le attività inerenti all'applicazione delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'ASL;
- esprimere il proprio parere sulle iniziative di certificazione ambientale e/o di sicurezza che l'azienda decidesse volontariamente di adottare;
- presentare proposte per la informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dal successivo art. 51, lettera B);
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle ASL per quanto di loro competenza. Qualora tali indagini ed accertamenti vengano concordati, delegati dai lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno, con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione, in quanto, la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
- I medici e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza. Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti di cui sopra, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda.
- Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
- Annualmente le aziende porteranno a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sicurezza.
- In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
- In attuazione di quanto previsto dal D.L.gs 81/2008, l'azienda provvederà a comunicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
- Per gli impianti utilizzati per la produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la scheda dell’impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è vincolato al segreto, sulle tecnologie di produzione, sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti nonché sui dati comunicatigli dalle aziende, di cui può venire a conoscenza nello svolgimento della sua attività.
- Qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza o l'impatto ambientale imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, le aziende provvederanno ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali ed, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU/RLSSA soluzioni alternative anche mediante recupero. E’ fatta salva la possibilità di intervento del D.Lgs 148/2015, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
- Le aziende esamineranno con le Organizzazioni sindacali, la RSU ed il RLSSA le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro di nuovi complessi industriali in occasione della loro installazione.
- Annualmente, ovvero con cadenza infrannuale qualora congiuntamente valutato, le aziende affronteranno con la RSU le principali tematiche in materia di ambiente.
- Annualmente le aziende presenteranno alle RSU un bilancio sulle principali tematiche in materia di protezione ambientale con particolare riferimento ai rifiuti ed alle emissioni in atmosfera ed ai reflui liquidi.
- I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, qualora comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e la RSU/RLSSA.
- Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
- Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
- Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Nota a verbale
Con riferimento al primo comma, 5° alinea, del punto 2) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali dall'Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere la RSU è da una a tre unità.
4) Sicurezza negli appalti
In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere:
- valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato e certificato in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- informazione da parte dell'impresa committente alle proprie RLSSA sul programma dei lavori, sui contenuti del piano di sicurezza e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella formazione/informazione dei loro RLSSA;
- l'accertamento da parte dell'impresa committente che i lavoratori esterni dipendenti dalle imprese appaltatrici che siano presenti nel proprio stabilimento abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione su tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all’impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
Norma di rinvio
Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente contratto dovessero sopraggiungere nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro, le Parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare il testo agli adeguamenti normativi.

Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
1) Prevenzione
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica precedentemente all'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
e) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
f) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
g) dà attuazione alle norme di legge relative ai videoterminali;
h) in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/1995, dà informazioni sull'applicazione delle specifiche norme di legge per il personale professionalmente esposto (fonti ionizzanti).
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nonché delle prescrizioni che, anche nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto durante il lavoro a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda.
2) Registrazioni
Fermo restando il registro degli infortuni e delle malattie professionali, vengono istituiti;
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del RLS e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell'azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo;
d) la cartella sanitaria personale, tenuta ed aggiornata a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale cartella saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali; per le lavoratrici la cartella sanitaria personale viene integrata da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell'interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologici, tenuta ed aggiornata a cura delle USL o dei consultori. Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, della cartella sanitaria, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà riconsegnata al lavoratore.
Il RLS partecipa, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di cui sopra.
e) Nelle aziende interessate, il registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni e biologici, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
f) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR n. 175/1988. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
g) scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo, redatte sulla base delle informazioni fornite dalle aziende produttrici delle sostanze stesse.
3) Valori limite
In connessione con quanto previsto ai titoli VII e VIII del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e ferma restando la regolamentazione di cui al D.Lgs. n. 277/1991 ed ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici, chimici e biologici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati, per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH.
È istituito, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso Unionchimica Nazionale, un servizio, cui le parti a tutti i livelli potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta ed all'aggiornamento delle tabelle di cui sopra.
Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati dalle Istituzioni nazionali con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive UE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente CCNL.
Nota a verbale
Le Parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo ed anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge n. 833/1978, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.
Nota a Verbale: in sede di stesura le Parti procederanno ad una ricognizione del testo convenuto al fine di apportare se necessario eventuali modifiche.

Art. 77 - Decorrenza e durata (normativa comune a tutti i settori)
[…]
Per tutto quanto non previsto dalla presente ipotesi di accordo valgono le norme contrattuali di cui al CCNL 25.07.2013.