Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 giugno 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1999
Parti: Ucict, Unci, Ancl e Fenasalc-Cisal, Cisal
Settori: Servizi, Cisal
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2 - Quadri
Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo IV Periodo di prova
Art. 6
Titolo V Orario di lavoro
Art. 7
Art. 8
Titolo VI Lavoro domenicale - festivo - notturno
Art.9
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12
Titolo VIII Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo IX Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 19
Art. 20
Titolo XI Malattie - Infortuni
Art. 21
Titolo XII Sospensione del lavoro

Art. 22
Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 23
Titolo XIV Gratifica natalizia
Art. 24
Titolo XV Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 25
Titolo XVI Trattamento economico
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Titolo XVII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo XVIII Trattamento di fine rapporto
Art. 36
Titolo XIX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 37
Titolo XX Lavoratori inabili
Art. 38
Titolo XXI Tutela dei tossicodipendenti
Art. 39
 Titolo XXII Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Titolo XXIII Parità uomo donna
Art. 43
Titolo XXIV Contratto di formazione e lavoro
Art. 44
Titolo XXV Apprendistato
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo XXVI Contratti d'inserimento
Art. 48
Titolo XXVII Molestie sessuali
Art. 49
Titolo XXVIII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo XXIX Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 55
Titolo XXX Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XXXI Stipulazione contratti integrativi
Art. 60
Titolo XXXII Reclami e controversie
Art. 61
Titolo XXXIII Centro di assistenza contrattuale
Art. 62
Titolo XXXIV Pensione integrativa
Art. 63
Titolo XXXV Decorrenza e durata
Art. 64
Titolo XXXVI Diritti sindacali
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Titolo XXXVII Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 69 - Doveri del lavoratore
• Disposizioni Disciplinari
Titolo XXXVIII Composizione delle controversie
Art. 70
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D (Contratti di formazione e lavoro)
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art.3 della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni. (Fac-simile)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Terziario - Servizi

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno due del mese di giugno tra la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo […], la Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […], dal Centro Studi Ancl Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […] e la Fenasalc - Cisal Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […], la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi […]
Visti il CCNL del 27 maggio 1992 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi accordi
Rilevata la necessità e l'opportunità operativa di estrapolare le attività del settore terziario - servizi da quelle commerciali
Si è stipulato quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Terziano-Servizi, esso si compone:
a) - Premessa;
- Indice;
- Titoli: XXXVIII;
d) - Articoli: 7O;
e) - Allegati: A) -B) -C) -D) -
Letti ed approvati dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende sotto indicate, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Inoltre il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale delle cooperative e loro consorzi di qualsiasi settore merceologico o di categoria relative alle attività contemplate nel presente accordo.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica alle seguenti tipologie di aziende:
a) - Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1) - agenti e rappresentanti di commercio;
2) - agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
3) - commissionari;
4) - mediatori pubblici e privati;
5) - imprese portuali e controllo;
6) - stabilimento per la condizionatura dei prodotti tessili non industriali;
7) - fornitori di enti pubblici e privati: imprese di casermaggio e fornitori vari,
8) - compagnie di importazione ed esportazione - case per il commercio internazionale
b) - Servizi al mercato. Imprese che operano:
1) - pubblicità: agenzie, case, concessionari di spazi, affissioni altri operatori;
2) - agenzie di affari, agenzie immobiliari, multiproprietà: uffici residences;
3) - agenzie di brocheraggio assicurativo e finanziario; agenzie finanziarie;
4) - agenzie di assicurazione in gestione libera;
5) - recupero e risanamento dell'ambiente e della sicurezza ambientale;
6) - laboratori di analisi; centro e laboratori di ricerca, collaudi e certificazione;
7) - ricerche di mercato, ricerche economiche, ricerche motivazionali; studi statistici ed attuariali;
8) - informatica, telematica, eidomatica; elaborazioni dati; elaborazioni testi;
9) - autditing, revisione contabile; società fiduciarie e di revisione ed organizzazione; società assistenza fiscale e tributaria;
10) - progettazione, consulenza professionale organizzativa;
11) - marketing, promozione alle vendite; istituti di informazione alle vendite;
12) - società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
13) - studi professionali;
14) - mostre, fiere, congressi e convegni;
15) - imprese di leasing; carte di credito;
16) - autorimesse, noleggio automezzi ed autoriparatori non artigiani;
17) - autoscuola ed agenzie di pratiche auto; copisterie e fotocopiatura;
18) - servizi fiduciari;
19) - buyingoffice;
20) - altre attività del mercato terziario avanzato.
21) - ricerca e selezione del personale; formazione del personale; imprese interinali;
22) - fondazioni; associazioni e movimenti in genere; organizzazioni professionali, sindacali, movimenti e partiti politici.
c) - Istituzioni socio sanitari
1) - associazioni ed iniziative organiche - gestite da istituzioni di assistenza e beneficenza, da enti religiosi, da fondazioni, da associazioni, da cooperative e da privati - operanti nel campo educativo, sociale assistenziale, nonché tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza;
2) - trasporto privato di malati, portatori di handicap;
3) - enti di Patronato, Casse di Previdenza ed Assistenza.
4) - tutte quelle attività similari che possono essere annoverati nel settore dei servizi o terziario.

Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3 - […]
Il lavoratore, prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Titolo V Orario di lavoro
Art. 7 - La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. […]
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non è altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 51 è fissato in 48 (quarantotto) ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
L'orario complessivo annuale di lavoro pari ad ore 2.080 (40X52) potrà essere maggiorato fino a 2.200 ore da utilizzarsi nel corso dell'anno, con un aumento massimo settimanale di 12 (dodici) ore per una durata di quattro mesi l'anno e dovrà essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (Flexi-Time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Job-Sharing).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione. Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
[…]
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'Ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità.
[…]

Art. 8 - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto a un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 11 - […]
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 12 - […].
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del presente decreto alla contrattazione provinciale.

Titolo IX Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 17 - I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XIX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 37 - […]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]

Titolo XX Lavoratori inabili
Art. 38 - Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Titolo XXI Tutela dei tossicodipendenti
Art. 39 - Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.

Titolo XXIV Contratto di formazione e lavoro
Art. 44 - […]
L'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau, l'Unci per mezzo del proprio ente Fidet-Coop e la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
[…]

Titolo XXV Apprendistato
Art. 45 - La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
[…]

Titolo XXVII Molestie sessuali
Art. 49 - Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, ed a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di uomini e di donne.
La molestia sessuale essendo una mancanza grave alla persona può essere suscettibile di licenziamento in tronco.

Titolo XXVIII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 50 - Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 51 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:
a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) - segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
g) - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) - contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 52 - Le parti firmatarie del presente accordo, in conformità all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 si impegnano a costituire a livello territoriale organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, e formazione.

Art. 53 - Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per due ore consecutive, ha diritto ad una pausa di quindici minuti. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.

Art. 54 - L'Ucict e l'Unci nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Titolo XXIX Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 55 - Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi;
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - personale addetto ai lavori di carico e scarico;
f) - addetti ai centralini telefonici privati;

Titolo XXXII Reclami e controversie
Art. 61 - Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.

Titolo XXXIII Centro di assistenza contrattuale
Art. 62 - Le parti sentono la necessita di costituire un centro servizi paritetico per esaminare e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) - assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) - esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) - classificazione del personale, come previsto all'allegato "A" del presente contratto.
Ferme restando l'autonomia delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori, le Organizzazioni contraenti si scambieranno informazioni globali sulle condizioni del settore, sul suo stato produttivo-commerciale, sulle strutture e sulle nuove e future attività, in tre aree:
1) - banca data di settore: obiettivo di tale istituto è di raccogliere ed ordinare i dati e le informazioni, sopratutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali di ogni singolo settore;
2) - aspetti produttivi: si occuperà di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore preso in considerazione ed in particolare per le tendenze innovative;
3) - ricerche e formazione: promuovere ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale - da gestire congiuntamente - dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni e con particolare attenzione alla manodopera femminile e giovanile.

Titolo XXXVI Diritti sindacali
Art. 65 - Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.

Art. 67 - Rappresentanza Sindacale Aziendale, ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che occupano più di otto dipendenti, è previsto un delegato sindacale.
[…]
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipuìanti il presente CCNL.

Titolo XXXVII Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 69 - Doveri del Lavoratore.
Il lavoratore deve esplicare l'attività perla quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:

2) - svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;

6) - divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) - rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni Disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:

b) - abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) - abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) - non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) - procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) - contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;

h) - non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Allegato D (Contratti di formazione e lavoro)
Art. 2 - Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ora da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3 - Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]