Tipologia: Accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 28 settembre 2016
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2018
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: cgilforli.org
Sommario:
Premessa Art. 2 Area A) Profili professionali Art. 2 Area B) Profili professionali Art. 4 Tabella di raffronto Articolo 8 bis Rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 9 Art. 18 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU Art. 23 Permessi retribuiti e non retribuiti Art. 42 Diritti di precedenza Art. 43 Apprendistato Art. 50 Doveri del personale Art. 52 Riposo settimanale Art. 72 Cambiamento di mansioni - Effetti Art. 75 Aumenti periodici di anzianità Art. 95 Permessi ordinari Art. 97 Congedi per eventi e cause particolari Art. 105 Gravidanza e puerperio |
Art. 109 Cause di cessazione del rapporto Dichiarazione a verbale Art. 111 Dimissioni volontarie Art. 113 Limiti di età Art. 126 Rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 130 Periodo di prova Art. 132 Doveri degli operai Art. 134 Cambiamento di mansioni - Effetti Art. 146 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti Art. 150 Riassunzione operai a tempo determinato Art. 152 Estensione del fondo di previdenza Art. 155 Art. 159 Decorrenza e durata Aumenti da corrispondere per gli anni 2015-16-17-18 (3,9%) |
Il giorno 28 settembre 2016, in Roma tra lo Snebi […], la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Filbi-Uil […], premesso che le parti, come sopra costituite, riconoscono che nell’ambito della politica territoriale ed economica del nostro Paese assume determinante rilevanza l'azione della bonifica sul territorio e sull’economia con particolare riferimento sia alla prevenzione del rischio e alla mitigazione del dissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo, sia alla crescita dell’economia attraverso la valorizzazione e sicurezza alimentare, garantite dalle azioni per la provvista, conservazione, regolazione e razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, con riguardo anche alla salvaguardia ambientale;
che nel nostro Paese, come attestato anche dai più recenti eventi alluvionali, i problemi legati alla prevenzione del rischio idrogeologico e della disponibilità di risorse idriche nel tempo e nello spazio sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
Riconfermano che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante ai problemi da risolvere per uno sviluppo sostenibile;
che nel rispetto del principio di sussidiarietà, dei principi fondamentali dell’ordinamento del nostro Paese, la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dell’attività consortile;
sottolineano che lo Stato e le Regioni, con il protocollo di intesa sottoscritto il 18 settembre 2008, nel riconoscere la multifunzionalità dell’attività di bonifica sul territorio del nostro Paese, hanno riconfermato il ruolo e il rilievo dell'azione dei Consorzi di bonifica quali enti di autogoverno rientranti tra le autonomie funzionali, cui compete, nell’ambito dei comprensori, la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambiatale;
conseguentemente auspicano che il riordino in corso in alcune particolari realtà regionali avvenga nel rispetto dei principi sanciti nel citato protocollo Stato - Regioni, come già avvenuto nelle diverse realtà regionali;
che, nell’ambito dei provvedimenti per la sicurezza territoriale e la crescita economica del Paese, si tenga adeguatamente conto della necessità di investimenti pubblici nel settore della prevenzione del rischio e della mitigazione del dissesto idrogeologico per la sicurezza territoriale nonché nel settore delle risorse idriche a uso prevalentemente irriguo, con particolare riguardo agli interventi di completamento e ammodernamento per una più razionale ed estesa utilizzazione delle acque;
inoltre riconoscono con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizzativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi consortili;
sottolineando che agli effetti di un idoneo ed efficace assolvimento delle finalità istituzionali, sono determinanti l'apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze;
considerato che le trattative per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2010 modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2014 con ACNL 28 giugno 2013 si sono svolte in un periodo di eccezionale complessità e difficoltà riferite sia alla situazione economica del Paese e del settore consortile sia all'evoluzione legislativa nella materia del diritto del lavoro e delle relative riforme;
che le parti hanno anzitutto condiviso l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme contrattuali alle nuove disposizioni legislative procedendo a tal fine a numerosi incontri per la definizione dei nuovi testi che fossero aderenti ad una idonea interpretazione delle norme;
che tali incontri hanno consentito di esaminare le nuove disposizioni e di adeguare in conformità le corrispondenti disposizioni contrattuali nazionali;
che, peraltro, l’esame della piattaforma delle richieste presentata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori è stato oggetto di un approfondito e vivace dibattito che ha tenuto conto sia delle garanzie dei trattamenti in vigore sia della realtà quale derivante dalla difficile situazione economica del Paese e del settore;
che, comunque, anche se dopo un periodo di agitazioni sindacali, le parti hanno rinvenuto soluzioni idonee alla conclusione della trattativa, in un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti;
tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, stipulano la seguente ipotesi di accordo collettivo nazionale.
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) I testi degli articoli del CCNL 25 marzo 2010 e successive modificazioni di seguito indicate, sono sostituiti ed integrati dai seguenti testi:
C) Dopo l’art. 8 del CCNL è inserito il seguente articolo:
Articolo 8 bis Rapporto di lavoro a tempo determinato
I Consorzi, nell’ipotesi in cui assumano dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato potranno procedere, senza obbligo di motivazione, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, osservando anche le disposizioni di cui ai successivi commi.
Fatta eccezione per assunzioni di durata non superiore a 12 giorni il contratto di lavoro a tempo determinato è stipulato per atto scritto.
[…]
Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun Consorzio non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Nei Consorzi che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In conformità a quanto disposto dagli artt. 19, 2° comma, e 21, 2° comma, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n 81, le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli operai stagionali.
D) Il testo dell’art. 9 penultimo comma è sostituito dal seguente testo:
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell’ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività, ai prevedibili effetti sull’occupazione ed all’organizzazione dei Consorzi.
E) L’articolo 18 è sostituito dal seguente testo:
Art. 18 Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Omissis
2) ….. All’inizio di ogni anno l’Amministrazione informerà dettagliatamente circa i lavoratori a termine e/o stagionali impiegati nell’anno precedente. All’inizio di ogni anno l’Amministrazione informerà le RSA/RSU. mediante consegna del modulo allegato U al presente contratto, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell’anno precedente;
Omissis
4-bis) esprimere un parere sul codice etico prima che venga adottato dal Consorzio. Il testo dovrà essere consegnato alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che sia adottato. Nel caso di variazioni dello stesso, i testi di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU 30 giorni prima;
H) L’articolo 43 è sostituito dal seguente testo:
Art. 43 Apprendistato
È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al terzo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.
Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione del periodo di prova, della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma sintetica, della qualifica che potrà essere, eventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta, il divieto della retribuzione a cottimo.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’apprendistato sono le seguenti:
per l’area A:
• collaboratore di contabilità;
• collaboratore di segreteria;
• collaboratore catastale;
• collaboratore dell’ufficio paghe e contributi;
• collaboratori tecnici;
per l’area B:
• disegnatore tecnico;
• assistente ai lavori;
per l’area C:
• elettromeccanico - impiantista;
• meccanico d’officina;
• escavatorista;
• conduttore di macchine operatrici complesse; per l'area D:
• operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifiche rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato.
L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e trasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a 120 per la durata del triennio. Per le qualifiche rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area C le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell'Area D un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all’interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
[…]
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme per l’apprendistato professionalizzante contenute nel Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
I) L’articolo 50 è sostituito dal seguente testo:
Art. 50 Doveri del personale
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto, dal piano di organizzazione variabile e dal codice etico adottato dal Consorzio.
Tra l’altro, i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; […]
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, […], usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
[…]
J) L’articolo 52 è sostituito dal seguente testo:
Art. 52 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
• le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
• le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei confronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.
K) L’articolo 72 è sostituito dal seguente testo:
Art. 72 Cambiamento di mansioni - Effetti
[…]
Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che incidano sulla posizione del dipendente, al dipendente medesimo possono essere assegnate, per atto scritto, informate le RSA/RSU, mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell'arco dell’anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica, come disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2015, previo confronto con le RSA/RSU.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo.
[…]
N) L’articolo 97 è sostituito dal seguente testo:
Art. 97 Congedi per eventi e cause particolari
[…]
Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà usufruire di tale congedo, nell'arco temporale di tre anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezione dell’indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto nei commi 3 e 4 dell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80
O) L’articolo 105 è sostituito dal seguente testo:
Art. 105 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modifiche ed integrazioni.
[…]
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001 n 151.
S) L’articolo 126 è sostituito dal seguente testo:
Art. 126 Rapporti di lavoro a tempo parziale
I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.
[…]
Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti di un dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
In particolare:
[…]
c) ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate);
[…]
Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell'orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni:
a) siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
d) siano studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
[…]
U) L’articolo 132 è sostituito dal seguente testo:
Art. 132 Doveri degli operai
Gli operai hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto, dalle norme regolamentari consortili e dal codice etico adottato dal Consorzio.
Tra l'altro gli operai hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; […]
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, […], usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
[…]
V) L’articolo 134 è sostituito dal seguente testo:
Art. 134 Cambiamento di mansioni - Effetti
L’operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento o delle ultime mansioni effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni.
Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che incidano sulla posizione del dipendente, al dipendente medesimo possono essere assegnate, per atto scritto, informate le RSA/RSU, mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell’arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica, come disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2015, previo confronto con le RSA/RSU.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell’obbligo formativo.
[…]
W) L’articolo 146 è sostituito dal seguente testo:
Art. 146 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per l’assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]
I richiami legislativi, contenuti negli articoli del CCNL 25 marzo 2010, al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, abrogato dall'alt. 55 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, devono intendersi sostituiti dalle corrispondenti medesimo D.Lgs. 81/2015.
L’articolo 44 e l’allegato M relativi al contratto di inserimento sono abrogati.
[…]