Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo-CCPL
Data firma: 12 luglio 2016
Validità: dal 01.10.2016
Parti: Sezione Imprenditori Edili-Unione Industriali- Ance, Anaepa - Confartigianato Costruzioni, CNA Costruzioni e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Savona
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Accordo Sindacale di rinnovo
All. A all’Accordo Sindacale di rinnovo - Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da Imprese Edili ed affini integrativo del CCNL Industria 1 luglio 2014 e del CCNL Artigianato 24 gennaio 2014, 12 luglio 2016
Regolamentazione per gli operai
Premessa
Utilizzo degli ammortizzatori sociali
Art. 1 Qualifiche
Art. 2 Orario di lavoro e accordi aziendali
Art. 3 EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale
Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Art. 6 Indennità di disagio
Art. 7 Trasferta giornaliera
Art. 8 Indennità territoriale di settore
Art. 9 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 10 Indennità di Trasporto
Art. 11 Cassa Edile
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile
 

Art. 13 Ferie
Art. 14 Enti Paritetici
Art. 15 Quota di adesione contrattuale
Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
DPI

Vestiario
Art. 17 Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile
Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Art. 21 Disciplina degli autisti
Art. 22 Trattenute e multe
Art. 23 Vacanza contrattuale
Art. 24 Casse Edili Alternative
Art. 25 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 26 Validità e durata
Per gli impiegati
EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati


Accordo sindacale collegato al rinnovo del contratto integrativo
Il giorno 12 luglio 2016, alle ore 9.30, presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, si sono riunite le Organizzazioni Sindacali sotto indicate: la Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona - Ance Savona […], l’Anaepa - Confartigianato Costruzioni Savona […], la Cna Costruzioni Savona […], la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, Feneal-Uil, Sindacato Territoriale di Savona […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, Filca-Cisl Liguria Territorio Imperia-Savona […], la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini Fillea-Cgil, Sindacato Territoriale di Savona […]
Le parti concordano di siglare in data odierna la bozza di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale ai CCNL Industria 1 luglio 2014 e Artigianato 24 gennaio 2014 allegata al presente Accordo sub A.
Concordano inoltre le integrazioni e modifiche al Regolamento della Cassa Edile di Savona allegate al presente Accordo sub B.
Si ribadisce che le innovazioni introdotte hanno carattere sperimentale, e le Parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificarne gli esiti e operare gli eventuali correttivi.

All. A all’Accordo Sindacale di rinnovo - Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da Imprese Edili ed affini integrativo del CCNL Industria 1 luglio 2014 e del CCNL Artigianato 24 gennaio 2014, 12 luglio 2016
Regolamentazione per gli operai

Addì, 12 luglio 2016, tra Ance Savona - Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona […], Anaepa-Confartigianato Costruzioni Savona […], Cna Costruzioni Savona […] e la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca-Cisl Liguria, territorio Imperia-Savona […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini Fillea-Cgil, Sindacato territoriale di Savona […], viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 1 luglio 2014 tra Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl Fillea-Cgil, e, in quanto compatibile, del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane stipulato in Roma il 24 gennaio 2014 tra Anaepa-Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni e le suddette Organizzazioni Sindacali, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei suddetti CCNL e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere congiuntamente iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.
Concordano inoltre sulla opportunità di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di misure che tutelino le imprese locali nei confronti delle imprese che non concorrono in alcun modo all’economia e all’occupazione locali.
Le Parti riconoscono che l’attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l’adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle normative di legge e contrattuali.
Inoltre, riconoscono l’opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Cassa Edile e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private.
Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Permesso di costruire, il committente rispetti l’obbligo di indicare gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dell’Accordo Integrativo Territoriale.
Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati, e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.
Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli Enti Paritetici a livello regionale al fine di renderne sempre più omogeneo l’operato, nella consapevolezza dell’importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno a efficaci proposte di legge per la disciplina di accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.
Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull’esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore.
Concordano pertanto sulla necessità di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL, per favorire il ritorno alle famiglie nei Paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il Paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.
Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali di cui alla Legge n. 53/2000 ed al Testo Unico n. 151/2001 le Parti si impegnano a promuovere presso le imprese ed i lavoratori la più completa informativa volta a consentire anche nel settore edile la puntuale applicazione della disciplina stessa, con particolare riferimento al diritto ai tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un familiare, nei termini stabiliti dalla legge.
Le Parti, infine, si impegnano a promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese l’utilizzo di materiali ecocompatibili, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’abitare.


Art. 2 Orario di lavoro e accordi aziendali
Per i lavori di importo superiore a 3 milioni di Euro nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:
■ regimi d'orario di cantiere e durata;
■ condizioni di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali locali;
■ condizioni di sicurezza;
■ costi e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale;
■ verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.
Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, con preavviso di almeno ventiquattro ore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale
Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è riconosciuta una indennità determinata come segue:
> ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro 45 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato motivo, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità.
> è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.
Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.

Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Vengono confermate le seguenti indennità:
a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.
Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.
Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.
Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l'EDR.
Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 20 Gruppo D, secondo comma del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 6 Indennità di disagio
È confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l'EDR.
È prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente CCNL sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).
Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del CCNL, spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per “situazioni extra”.

Art. 9 Indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,50 giornaliere.
[…]
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
[…]
Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

Art. 14 Enti Paritetici
Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l’unicità, l’autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.
La Parti concordano di aumentare gli sforzi da parte dell’Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in materia di formazione continua e l'impegno quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
DPI

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui sono addetti.
In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o idoneo allo scopo.
Le Parti ribadiscono, come previsto dal T.U. per la Sicurezza, che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.
A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.
Il dispositivo premiale consiste:
a) nella riduzione delle aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:
Il contributo APE è ridotto a 3,40%, ferma restando la soglia minima di 35 euro stabilita dal CCNL.
Il contributo ESE è ridotto a 0,60%.
Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto a 0,15%.
Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,10%; quello a carico del lavoratore è ridotto a zero.
A titolo riepilogativo, si riporta di seguito la Tabella di raffronto della Premialità:

  Aliquote base Aliquote premiali
APE 4,95 3,40
ESE 1,20 0,60
VEST 0,50 0,15
F. MUT. 1,15 0,10
     
TOT 7,80 4,25

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.
- Requisiti delle Imprese
1) Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
2) Non avere ricevuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi, fatti salvi comprovati errori di emissione;
3) Essere in possesso di un Durc on-line (Inail-Inps-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento
della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
4) Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo di versamento tramite Bollettino-freccia.
5) Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore a 4.000 euro.
6) Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.
- Requisiti dei lavoratori
Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1700 ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Savona, comprese quelle di carenza, malattia e infortunio. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.
Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a €.300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.
Ancorché ammessa dal sistema informatico della Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.
Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.
Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL Industria - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile -, il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.

Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari, acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Art. 21 Disciplina degli autisti
[…]
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
3) L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
[…]
5) A declino di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
[…]
9) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 25 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art. 87 del CCNL e nell’all. 12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il RLST è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,55% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004 compreso l'EDR, ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.

Per gli impiegati
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro 113,16 mensili.
È consentita agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l’indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
[…]
Per gli impiegati tecnici che per mansione si spostano sui cantieri come gli operai di cantiere, l’indennità di mensa segue le regole di imponibilità fiscale e contributiva degli operai. Resta ferma anche per essi la possibilità di accedere ai servizi di mensa/pasto secondo quanto sopra precisato.
[…]