Categoria: 2016
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Tipologia: CIA
Data firma: 2 settembre 2016
Validità: 01.04.2016 - 31.12.2019
Parti: Cassa di Risparmio di Volterra e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Cassa di Risparmio di Volterra
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Classificazione del personale
Art. 2 Inquadramenti (3ª area professionale - categoria quadri direttivi)
Art. 3 Neo assunti
Art. 4 Indennità di rischio
Art. 5 Rotazioni (3ª area professionale)
Art. 6 Note caratteristiche - Procedure per il ricorso
Art. 7 Trasferimenti
Art. 8 Trattamento di missione
Art. 9 Uso dell’automezzo di proprietà per ragioni di servizio 
Art. 10 Permessi per motivi personali e familiari
Art. 11 Permessi ai lavoratori studenti 
Art. 12 Permessi e congedi per motivi vari
Art. 13 Volontariato
Art. 14 Misure di sicurezza - Condizioni igienico ambientali
Art. 15 Pari opportunità
Art. 16 Reperibilità
Art. 17 Periodo di comporto per malattia o infortunio
 

Art. 18 Automatismi economici per i dipendenti assunti antecedentemente al 19.12.1994 nella 1ª - 2ª e 3ª area professionale
Art. 19 Automatismi economici Regime per i dipendenti assunti successivamente al 19/12/1994 nella 2ª e 3ª area professionale
Art. 20 Provvidenze per i lavoratori studenti
Art. 21 Indennità di presenza / ticket pasto
Art. 22 Premio di anzianità
Art. 23 Lavoro domenicale (1ª - 2ª e 3ª area professionale) 
Art. 24 Indennità di preposizione
Art. 25 Indennità di reggenza
Art. 26 Premio aziendale
Art. 27 Trattamento di fine rapporto - Contribuzione al fondo pensioni aziendale
Art. 28 Decorrenza e durata
Allegati
Appendice


Cassa di risparmio di Volterra spa Personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi Contratto integrativo aziendale Stipulato il 2.9.2016

Le parti sottoscritte, si danno reciprocamente atto che le normative approvate con il presente Accordo costituiscono una normativa unitaria e inscindibile, migliorativa delle disposizioni contenute nel CCNL e assumono l’impegno, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, all’applicazione della normativa stessa.

Art. 5 Rotazioni (3ª area professionale)
La deroga al primo comma dell’art. 97 del CCNL 31.3.2015 e fermo restando quant’altro previsto nell’articolo medesimo, il personale addetto al ruolo di “front office” può richiedere, trascorsi tre anni di adibizione alle medesime mansioni, di essere utilizzato in altre mansioni dell’area contrattuale.

Art. 14 Misure di sicurezza - Condizioni igienico ambientali
Misure di sicurezza
Le iniziative per garantire la sicurezza del lavoro vengono attuate dall’azienda in osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, avendo particolare riguardo alle misure da adottarsi per la protezione dei lavoratori da atti criminosi (rapine - furti con destrezza, ecc.).
La ricerca delle soluzioni più idonee a raggiungere lo scopo si baserà sul presupposto che in nessun caso i provvedimenti potranno prevedere mezzi implicanti comportamenti non passivi del personale e terrà conto delle diverse situazioni ambientali che caratterizzano i luoghi di lavoro.
Riguardo al problema specifico dei furti con destrezza, saranno messe in atto, con la necessaria gradualità, idonee misure di prevenzione, quali ad esempio box di cassa, vetrate e ripiani di appoggio. A tali effetti l’Azienda prenderà in considerazione le proposte che saranno avanzate dalle OO.SS. circa le misure da adottarsi e, comunque, sottoporrà alle stesse gli interventi programmati, per un preventivo esame di merito.
Nei confronti dei dipendenti coinvolti in eventi criminosi, la Cassa, compatibilmente con le esigenze operative, prenderà in esame le eventuali richieste di avvicendamento, aspettativa o trasferimento.
Il dipendente che, in quanto coinvolto in atti criminosi, si sottoponga ad accertamenti medici specialistici verrà rimborsato della relativa spesa documentata.
Lo sportello che ha subito eventi criminosi rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata.
Nota a verbale
In relazione alle osservazioni formulate dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali, la Cassa avrà cura di limitare ai casi di assoluta necessità l’utilizzo di propri dipendenti per lo svolgimento del servizio trasporto valori, adottando ogni possibile accorgimento affinché il compito possa essere svolto senza rischi per gli interessati.
Condizioni igienico ambientali
Le OO.SS. aziendali potranno verificare, durante l'orario di lavoro, l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e segnalare all’azienda gli interventi necessari.
In relazione alle osservazioni avanzate dalle OO.SS., l’Azienda adotterà i provvedimenti utili al superamento delle situazioni segnalate
I dipendenti, su prescrizione del medico curante ed a spese dell’Azienda, possono sottoporsi a visita medica specialistica per accertare se eventuali elementi nocivi, rilevati nell’ambiente di lavoro, abbiano causato danni o infermità o quantomeno possano incidere sul loro stato di salute.
Al fine di consentire alle OO.SS. l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle situazioni e delle iniziative intraprese in materia di sicurezza sul lavoro e condizioni igienico ambientali, le parti si incontreranno con cadenza semestrale a richiesta delle OO.SS.. In tale sedi l’azienda prenderà in esame le proposte che le medesime OO.SS. avanzeranno in materia.

Art. 15 Pari opportunità
Ai sensi dell’art. 15 del CCNL 31.3.2015, è costituita una Commissione Paritetica Permanente per l’analisi e valutazione congiunta della materia delle “pari opportunità”, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi delle Legge 125/1991, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro femminile.
La Commissione è composta:
da due dirigenti per ciascuna delle sigle sindacali firmatarie del presente contratto;
da rappresentanti dell’azienda.
La Commissione ha la funzione di rilevare situazioni aziendali che risultino lesive del principio di “parità” fra i dipendenti; a tale scopo l’azienda è tenuta a fornire alla Commissione i dati relativi alle assunzioni, alle mansioni, alla mobilità, allo sviluppo professionale ecc.

Art. 16 Reperibilità
Ai sensi dell’art. 40 del CCNL 31.3.2015, l’azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità:
a) al personale necessario per l’estrazione dei valori;
b) agli addetti a sistemi di sicurezza;
c) agli addetti a presidi dì impianti tecnologici;
d) agli addetti ai servizi automatizzati all’utenza;
e) agli addetti alla guida di auto-moto-veicoli.
In tal caso gli interessati potranno assentarsi solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Ai dipendenti posti in reperibilità si applica il trattamento previsto dall’art. 40 del CCNL 31.3.2015.
Interventi straordinari
Gli interventi eccezionalmente operati da dipendenti che, sebbene non preventivamente posti in reperibilità, si siano attivati, trovandosi nelle condizioni occorrenti, per effettuare gli interventi medesimi, saranno compensati come indicato dall’articolo 40 del CCNL 31.3.2015.

Art. 28 Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, fermi restando gli specifici richiami alle disposizioni del CCNL contenuti nei singoli articoli, sì rendono applicabili le norme dello stesso CCNL 31.3.2015.