Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2016
Validità: 01.09.2016 - 31.12.2018
Parti: Canon Italia , Unione Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Nazionale, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio, Canon Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Sistema di relazioni sindacali
Formazione
Salute e sicurezza
Permessi per indisposizione e visite mediche
Integrazione in caso di malattia
Trasferte
Indennità per manifestazioni fieristiche
Indennità forfettaria per lavoro in chiusura aziendale
  Telelavoro e lavoratori “remoti”
Reperibilità
Premio aziendale consolidato e 3° elemento provinciale
Chiusure aziendali
Premio di risultato (PdR)
Durata e validità
Allegato 1 Procedura operativa di reperibilità

Verbale di accordo

Il giorno 8 luglio 2016 presso la sede dell’Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza Brianza, si sono incontrati […] Canon Italia spa - con Azionista Unico […], Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza Brianza […], Filcams Cgil Nazionale […], Filcams Cgil Milano […], Filcams Cgil Roma Est […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Lombardia con delega Nazionale […], RSA Canon Italia spa - con Azionista Unico / RSU ex Ocè

Premesso che
- come stabilito nell’accordo del 15 settembre 2014, le Parti hanno proseguito il confronto volto a dare definizione agli istituti ed agli argomenti non disciplinati dal citato accordo e derivanti dai passati Accordi Integrativi ex Océ e Canon;
- il sistema di relazioni sindacali all'interno di Canon è da anni caratterizzato da un atteggiamento positivo e da un confronto costruttivo, volti a raggiungere punti di incontro e di consenso negoziale, pur nel rispetto delle specifiche posizioni e ruoli contrattuali, delle esigenze e richieste sia dell’Azienda che dei lavoratori;
- il contesto di mercato e di business, la situazione economica e sociale di contorno ed anche il quadro tecnologico complessivo impongono la revisione degli istituti fino ad oggi in vigore, con l’obiettivo di contemperare le esigenze di vita e di lavoro dei lavoratori e le necessità aziendali di mantenimento di un conto economico sostenibile che rifletta l’indispensabile crescita dei livelli sia di fatturato che di profitto, come condizione imprescindibile di uno sviluppo continuativo e costante nel lungo periodo;
- le evoluzioni tecnologiche in particolare applicate agli strumenti di lavoro e agli apparati di mobilità ugualmente impongono la revisione di alcuni istituti e meccanismi operativi, per migliorare e facilitare le condizioni di lavoro delle persone e le istanze aziendali di mercato ed interne;
- il confronto di questi mesi è proseguito nel passato e consolidato sentiero di discussione e dialogo costruttivo volto al raggiungimento di punti di incontro negoziale;
Premesso quanto sopra, con il presente Accordo si giunge alla definizione di un unico insieme di previsioni normative e contrattuali integrative al CCNL Terziario Confcommercio da applicare ai dipendenti di Canon Italia spa secondo quanto di seguito specificato.
Il presente Accordo e quello del 15 settembre 2014, che quindi mantiene piena validità ed applicabilità, annullano e sostituiscono tutti gli altri accordi stipulati nel tempo in Canon Italia spa o Océ Italia spa, in particolare i tre accordi stipulati in Canon Italia Spa e Ocè Italia spa rispettivamente il 5 luglio 2006 (1 accordo) ed il 21 dicembre 2007 (2 accordi). Tutti gli accordi sindacali stipulati dalle Parti sindacali e da Canon Italia spa o da Ocè Italia spa perdono quindi vigenza ed applicazione dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo Telelavoro e Lavoratori “Remoti” del presente Accordo.

Sistema di relazioni sindacali
Le Parti concordano di strutturare un sistema di relazioni sindacali articolato che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, anche un livello di confronto decentrato, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più idonee alle problematiche affrontate, contemperando i diritti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici / reddituali dell’Azienda.
Pertanto si conviene che il confronto avverrà
- a livello nazionale, coinvolgendo come soggetti sindacali le OO.SS. firmatarie del presente Accordo nonché il Coordinamento Nazionale delle RSA / RSU come di seguito definito con le relative strutture territoriali, per quanto attiene alla contrattazione di 2° livello e delle materie a loro attribuite dalla normativa vigente e dal CCNL nonché per la condivisione delle informazioni di rilevanza generale per l’Azienda;
- a livello decentrato, coinvolgendo come soggetti sindacali le RSA / RSU, congiuntamente alle strutture sindacali territoriali specifiche, per quanto attiene alla gestione delle materie di interesse locale.
A livello nazionale saranno quindi previsti 2 incontri annuali per informazione sui fatti rilevanti la vita aziendale e del personale, quali a titolo esemplificativo
• andamento, dati e risultati aziendali,
• dati di bilancio,
• dati occupazionali,
• modelli organizzativi commerciali e di assistenza tecnica,
• formazione svolta.
Di norma tali incontri saranno semestrali ed avranno luogo uno a marzo / aprile per informazione sui risultati del semestre ed anno precedente, l’altro entro settembre per Informazione sui risultati del primo semestre dell’anno in corso.
A livello decentrato le Parti si incontreranno su richiesta di una delle due per affrontare tematiche di rilevanza locale e specifica che di volta in volta emergeranno, quali a titolo esemplificativo
• dati occupazionali locali,
• modelli organizzativi commerciali e di assistenza tecnica locali,
• formazione svolta localmente,
• orario di lavoro.
Per garantire quindi l’attivazione, la pratica gestione ed il razionale ed efficace funzionamento del modello di relazioni sindacali così come definito al precedente punto, le Parti concordano di istituire idonei strumenti e organismi. In particolare le Parti convengono di considerare il territorio nazionale suddiviso convenzionalmente in due Aree Territoriali secondo la distribuzione delle sedi aziendali nonché la dislocazione geografica del personale. Le due Aree Territoriali sono così definite:
• Area Nord: sedi di Cernusco Sul Naviglio, Peschiera Borromeo, Cologno Monzese e lavoratori distribuiti nelle Regioni Settentrionali fino all’ Emilia Romagna e Toscana;
• Area Centro-Sud: sedi di Roma e Catania e lavoratori distribuiti nelle restanti Regioni.
Presso ciascuna delle due suddette aree le OO.SS. si impegnano a costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria, secondo le specifiche previsioni del CCNL vigente.
Viene inoltre costituito un Coordinamento Nazionale delle RSA / RSU composto da 7 delegati che saranno designati dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Accordo.
Per il solo espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSA / RSU vengono rese disponibili 672 ore annue retribuite di permessi sindacali complessive per la totalità del Coordinamento. Resta inteso che i delegati del coordinamento dovranno inserire l’apposito giustificativo nel sistema di rilevazione presenze aziendale al fine della corretta allocazione delle ore. Resta inoltre inteso che non saranno conteggiate in tali permessi sindacali le ore utilizzate per la partecipazione ad incontri richiesti dall’Azienda e non inclusi nei punti di cui sopra ed ai conseguenti eventuali incontri preparatori per questi.
Vengono inoltre rese disponibili 14 ore retribuite annue per ciascun dipendente per l’effettuazione di assemblee sindacali. Le assemblee potranno essere richieste dalie RSA / RSU dell’area geografica specifica e/o dalle OO.SS. competenti per territorio. Resta inteso che i partecipanti all’assemblea dovranno inserire l’apposito giustificativo nel sistema di rilevazione presenze aziendale al fine della corretta allocazione delle ore.
Per l’espletamento dell’attività sindacale delle RSA / RSU vengono rese disponibili 4 ore annue retribuite di permessi sindacali per ciascun dipendente per ogni Area Territoriale come sopra definita. Il monte ore annuo suddetto include tutti i permessi retribuiti richiesti ed usufruiti per l’esercizio dell’attività sindacale svolta sia all’interno dei luoghi di lavoro che al di fuori di essi, per qualunque tipologia di attività sindacale (aziendale, territoriale, nazionale, preparazione di incontri con l’Azienda o altro, ecc.). Resta inteso che ì rappresentanti delle RSA / RSU dovranno inserire l’apposito giustificativo nel sistema di rilevazione presenze aziendale al fine della corretta allocazione delle ore. Resta inoltre inteso che non saranno conteggiate in tali permessi sindacali le or utilizzate per la partecipazione ad incontri richiesti dall’Azienda e non inclusi nei punti di cui sopra ed a conseguenti eventuali incontri preparatori per questi ultimi.
È inoltre assegnato a ciascuna delle due RSA / RSU ed al Coordinamento un indirizzo email con possibilità di indirizzare messaggi a tutti i dipendenti di Canon Italia spa (esclusi i Dirigenti) su tematiche afferenti questioni collettive sindacali e di lavoro.
Infine sarà messa a disposizione presso le sedi di Cernusco sul Naviglio e Roma una “saletta sindacale”. In attesa dell’identificazione di essa, che avverrà entro il 31 dicembre 2016, l’Azienda consentirà di utilizzare previa prenotazione, presso le medesime sedi, una sala riunioni chiusa.

Salute e sicurezza
Le Parti danno atto che il contesto normativo e regolamentare (nazionale e locale) in tema di salute e sicurezza ha registrato negli ultimi anni un rilevante e qualificato sviluppo ed irrobustimento, andando in particolare a recepire o sostituire gran parte delle previsioni oggetto dei precedenti accordi di secondo livello siglati in passato da Canon e dalle OO.SS. L'Azienda ha inoltre proseguito nella realizzazione di molte azioni ed iniziative volte all’incremento della tutela delle persone in tema di salute e sicurezza, coinvolgendo compiutamente anche gli RLS. A tale proposito, l'Azienda si impegna a proseguire in questa direzione di massima attenzione sulle tematiche di salute e sicurezza e a mantenere un rapporto aperto e costruttivo con gli RLS.
È inoltre assegnato agli RLS un unico indirizzo email con possibilità di indirizzare messaggi a tutti i dipendenti di Canon Italia spa (inclusi i Dirigenti) su tematiche afferenti questioni collettive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Permessi per indisposizione e visite mediche
È possibile assentarsi dal lavoro per indisposizione per un periodo massimo di 1 giorno senza la presentazione del certificato medico fino ad un massimo di 5 giorni nell’anno solare e purché tali assenze non vengano effettuate in giornate adiacenti (precedenti o successive) ad un week end o ad una festività o ad una o più giornate di assenza giustificata con ferie, Rol o qualunque altra tipologia di giustificativo.
È inoltre possibile assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore annue per visite mediche preannunciate da richiesta al proprio responsabile con ragionevole preavviso e poi giustificate da specifico certificato medico attestante anche l’ora di inizio e fine della visita. È concesso ed incluso un tempo di viaggio complessivo (Andata e Ritorno) fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti. Resta inteso che il limite annuo in questione non trova applicazione nel caso di visite mediche effettuate a seguito di patologie gravi e continuative, che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.
Analogo trattamento verrà riconosciuto in caso di gravidanza e per l’assistenza in caso di malattia di figli fino a 3 anni di età.

Telelavoro e lavoratori “remoti”
In sostituzione dell’accordo del 31.7.2012 sul telelavoro, le Parti si impegnano a definire un nuovo e più articolato modello di telelavoro che possa contemperare le esigenze dei lavoratori e le necessità operative ed organizzative aziendali, tenendo conto delle tecnologie attualmente disponibili in Azienda, degli imprescindibili vincoli di costo ed economicità, dei vantaggi connessi alla conciliazione della vita lavorative e di quella sociale e privata delle persone.
Quanto invece all’accordo del 25.6.2002 sui lavoratori cosiddetti “remoti", esso rimarrà temporaneamente in vigore, in deroga a quanto stabilito nel secondo paragrafo del presente Accordo successivo a “Premesso quanto sopra”. Le Parti si impegnano comunque a ridefinire entro 8 mesi dalla decorrenza del presente accordo i termini e le condizioni applicabili ai lavoratori cosiddetti “remoti” interessati dall’accordo del 25.6.2002 sulla base del rinnovato contesto di mercato e di business, la situazione economica e sociale di contorno ed anche il quadro tecnologico complessivo (strumenti di lavoro e apparati di mobilità), con l’obiettivo di contemperare le esigenze di vita e di lavoro degli individui e le necessità aziendali di mantenimento di un conto economico sostenibile.

Reperibilità
Il presente meccanismo di reperibilità, disciplinato dalla specifica procedura operativa allegata al presente Accordo di cui costituisce parte integrante, è applicabile solo per il personale itinerante di manutenzione tecnico-operativa in field dell’area di Field Delivery (Diretta) - Service & Support distribuito sul territorio, di qualunque livello contrattuale escluso il Q.
Con reperibilità si intende la disponibilità ad effettuare interventi presso la sede del Cliente al di fuori degli orari di lavoro, di norma dunque dalle 17.30 di un giorno alle 8.30 del giorno seguente.
Al personale in reperibilità vengono riconosciuti i seguenti compensi […]
L’Azienda si impegna inoltre a mettere in atto le opportune azioni ed iniziative volte all’ampliamento del numero di lavoratori coinvolti nel meccanismo della reperibilità.
Infine le Parti condivideranno semestralmente l'andamento del meccanismo della reperibilità.