Categoria: 2016
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Tipologia: CCPL
Data firma: 29 giugno 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Matera
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
Sistema di relazioni
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 3 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 4 - Attrezzi di lavoro
Art. 5 - Indennità per lavori in galleria
Art. 6 - Elemento variabile della retribuzione
  Art. 7 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 8 - Limiti territoriali
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Edilcassa
Art. 11 - A.P.E. (Anzianità professionale edile)
Art. 12 - Servizio di mensa ed indennità sostitutiva
Art. 13 - Servizio di trasporto ed indennità sostitutiva
Art. 14 - Validità e durata

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Matera

Il 29-06-2016 presso la Sede di Confapi Matera tra Confapi-Aniem Matera […], assistiti dalla Confapi Matera […] e Feneal-Uil di Basilicata […], Filca-Cisl di Basilicata […], Fillea-Cgil di Matera […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 Novembre 2014 per le imprese Confapi da valere in Provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa
Nell’attuale situazione di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, le parti intendono esprimere la loro fiducia sul futuro del settore e l’impegno a favore di una pronta ripresa produttiva che sia di stimolo all’attività di numerosi comparti industriali collegati e di sostegno all’occupazione.
Gli andamenti dei principali indicatori economici, nella provincia di Matera, descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati che si protrae ormai da oltre 8 anni.
In un contesto di crisi strutturale, quindi, con le conseguenze drammatiche sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, l’occasione del rinnovo del contratto territoriale offre l’opportunità per rafforzare un confronto già in atto sulle ripercussioni sociali di questa condizione, sulle implicazioni nel sistema bilaterale, sui cambiamenti necessari e sugli interventi da mettere in atto, consapevoli della responsabilità che deriva dal ruolo delle parti sociali di un settore da sempre motore dello sviluppo economico.
Le imprese edili, inoltre, sono strette nella morsa, da un lato, dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e in generale della crisi di liquidità, dall’altro del credit crunch cioè del razionamento del credito da parte delle banche. Diventa, pertanto, fondamentale condividere alcune riflessioni e proposte sulle strategie per superare le criticità nell’accesso al credito che colpiscono l’intero tessuto imprenditoriale e rilanciare una proficua collaborazione tra imprese, istituzioni e banche.
È necessario creare un’alleanza tra tutti i soggetti, pubblici e privati, per ottimizzare gli interventi e rendere efficiente l’impiego delle risorse destinate al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane.
Le difficoltà del settore edile sono dovute anche ai fenomeni distorsivi della concorrenza, quali scarsa trasparenza nell’affidamento dei lavori e diffusione del lavoro sommerso.
Le parti, tuttavia, consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni, che ha portato a una preoccupante e drastica caduta dei livelli occupazionali e che tale situazione rischia di compromettere il sistema e il patrimonio rappresentato dalla bilateralità del settore, si impegnano a rafforzare sul territorio la funzione degli Enti bilaterali a tutela e difesa della sicurezza e della qualificazione professionale delle maestranze, ruolo oggi più che mai diventato insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro, contrastando la presenza di operatori anomali.

Sistema di relazioni
Il sistema di relazioni deve evolversi realizzando una unità di tutte le rappresentanze del mondo dell’edilizia e di ogni territorio della Basilicata che trovi momenti organizzativi e frequenti di incontro e possibilmente di sintesi presso un tavolo regionale permanente sul quale elaborare proposte e sottoscrivere accordi di sistema anche mediante l’ausilio di commissioni ad hoc.
A questa visione di unità e unicità di sistema nelle relazioni certamente potrà giovare la riforma degli enti bilaterali nel sostenere ima nuova politica industriale regionale nel settore delle costruzioni.
Per questo ci prefiggiamo di realizzare i seguenti obiettivi:
1) Regionalizzazione: per quanto sopra esposto si conviene sulla necessità di riorganizzare il sistema bilaterale lucano con l’istituzione di un’unica cassa edile regionale ed un Ente formazione e sicurezza regionale, tutto ciò in riferimento a quanto già sottoscritto dalle OO.SS. di categoria Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e presentato alle Organizzazioni Datoriali;
2) Prestazioni e servizi: si conviene di regionalizzare, con gradualità le prestazioni rinnovandole integralmente e mantenendo lo status quo per l’anno edile 2016, ed i servizi migliorando l’offerta utilizzando nuove forme di welfare in particolare sulla sanità integrativa, promuovendo un rapporto col pubblico su prestazioni specialistiche da offrire ai lavoratori e alle imprese;
3) Personale: si conviene di progettare percorsi per la formazione e la riqualificazione del personale degli Enti, in previsione della costituzione della cassa edile regionale; ciò consentirebbe tra l’altro di impegnare il personale in ulteriori funzioni potenziando per esempio il recupero crediti, il contrasto ai fenomeni di irregolarità, evasione/elusione, il monitoraggio della presenza delle partita IVA, dei lavoratori autonomi e le forme di lavoro atipiche nei cantieri;
4) Premialità: si conviene di introdurre forme premiali per le imprese che siano strettamente legate alla regolarità contributiva dimostrata dalla congruità, agli elevati standard di sicurezza e al regolare rispetto del contratto di lavoro.

Art. 1 - Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 12/11/2014, è di 40 ore settimanali di media annua.
In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della provincia di Matera e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 e di quanto demandato dal 2° capoverso, lett. a) dell’art. 39 del predetto CCNL di riferimento, che durante il periodo maggio-settembre l’orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore.
L’impresa, ai fini dell’attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alla RSU di cantiere e/o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l’Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, le Parti si rifanno all’art. 5 CCNL di riferimento. Per i lavoratori che professano una religione acattolica ai sensi della legge 1159/1929, è possibile concordare con i datori di lavoro, in via sperimentale, una distribuzione dell’orario di lavoro tale da consentire la professione del culto, senza che ciò comporti alcun tipo di aggravio aggiuntivo per l’impresa e fatto salvo le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Art. 3 - Indennità per lavori in alta montagna
L’indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt. s.l.m.
Per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).
I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 4 - Attrezzi di lavoro
Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.
[…]

Art. 5 - Indennità per lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un’indennità nella misura percentuale sotto indicata:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d’avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, il 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d’intonaco e di rifinitura d’opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie, il 26,50%;
c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d’armamento delle linee ferroviarie, il 18,50%;
d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d’acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 Km dall’imbocco, è dovuta una ulteriore indennità del 20,50%.;
e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i 4 Km, è dovuta a decorrere dal 1° ottobre 2012 una ulteriore indennità del 30,50%.
Le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra e, qualora il numero delle predette ore/giorno sia superiore al 80 % del normale orario giornaliero, le percentuali vanno corrisposte per l’intera giornata lavorativa.
Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento.

Art. 12 - Servizio di mensa ed indennità sostitutiva
In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l’obbligatorietà dell’istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un’indennità di mensa […]
Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi una durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un’occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell’impresa appaltatrice, l’impresa istituirà il servizio di mensa garantendo, per ogni giorno d’effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.
La quota giornaliera di partecipazione dei lavoratori è pari al € 0,80 della paga lorda giornaliera; la composizione dei pasti giornaliera sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa; il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell’orario di lavoro da una tema di operai da nominarsi ogni 15 giorni.