PREMESSO CHE:
l’Autorità portuale di Trieste ha avviato la procedura di affidamento di una concessione, della durata massima di 30 (trenta) anni dalla conclusione dei lavori, volta alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami e l’ex- Italsider, nell’hub portuale di Trieste, come individuata nelle delibere CIPE n. 99 del 20 dicembre 2004 e relativo Allegato, n. 148 del 2 dicembre 2005 e n. 75 del 29 marzo 2006 e Delibera CIPE n. 57 del 30 aprile 2012 e suo allegato;
in particolare, 1 impostazione progettuale generale recupera all’utilizzo portuale una superficie complessiva di mq 250.000, dei quali mq 140.000 ricavati da aree attualmente occupate dal mare, mediante rettifica artificiale della linea della costa esistente e realizzazione di una piattaforma su sedime marino, che include la realizzazione di nuovi raccordi ferroviari e stradali, e un nuovo attracco per navi Ro-ro;
con delibera 6 aprile 2006 il CIPE ha confermato tra gli “Hub portuali”, l’intervento “Hub portuale di Trieste - piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali”;
l’opera finanziata costituisce il 1° stralcio funzionale dell’opera rientrante nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001 n. 121 e comporta un investimento stimato in € 132.432.471,52 (compresi € 1.114.889,02 di oneri per la sicurezza) di cui € 102.432.471,52 provenienti da contributi pubblici e € 30.000.000,00 a carico dell’aggiudicatario;
a seguito della procedura, come da deliberazione dell’Autorità Portuale n. 182/2014 del 7 maggio 2014, è risultato aggiudicatario della concessione di cui sopra il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da:
- Impresa di costruzioni I.C.O.P. S.p.a.,
- Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.a.,
- Interporlo Bologna S.p.a.,
- Cosmo Ambiente S.r.l.
di seguito “Concessionario”;
si rende necessario pome in essere ogni misura atta a fronteggiare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;
per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi “Gruppi Interforze” per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003;
TENUTO CONTO che gli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, prevedono la disciplina per la stipula di appositi “Protocolli di Legalità” e che in data 17 settembre 2012 è stato siglato un primo “Protocollo” tra la Prefettura di Trieste e l’Autorità Portuale;
VISTA la deliberazione del 3 agosto 2011 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica “Programma delle Infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e ss.mm.ii. Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. “, che fa parte integrante del presente Protocollo;
VISTA la citata deliberazione n. 57 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica del 30 aprile 2012 con la quale, con l’approvazione del progetto definitivo dell’hub portuale di Trieste Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami e il Punto Franco di minerali - 1° stralcio funzionale e la conseguente assegnazione del contributo, è stato altresì definito l’obbligo per il soggetto aggiudicatore di stipulare apposito protocollo con la Prefettura U.T.G. e il concessionario individuato all’esito della gara;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2012, n. 136;
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTE le “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC - Prefetture e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa - Sezione Enti locali”;
VISTA la Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 5 maggio 2011 “Relazioni sul sistema di monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e secondo semestre 2010”
VISTE le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, approvate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 2 luglio 2011;
RITENUTO che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione maliosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
ATTESO che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed allo loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio e che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la citata delibera CIPE del 30 aprile 2012 dà atto che l’intervento interesserà aree demaniali e che, pertanto, come confermato dall’Autorità Portuale con nota 0009591 del 19 settembre 2014, per l’esecuzione dell’opera non sono previste attività preventive preliminari all’avvio dei lavori per le quali è necessario procedere ad espropri con l’ulteriore conseguenza che non è prevista la redazione di un piano particellare di espropri in relazione al quale, secondo le indicazioni di cui alla citata Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2011 e delle allegate Linee guida per i controlli antimafia ex art. 176, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., devono svolgersi controlli preliminari all’avvio dei lavori;
PRESO ATTO che presso la Prefettura U.T.G. di Trieste è istituito un “Gruppo Interforze”, di cui il Prefetto si avvale per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti;
CONSIDERATO che è intenzione delle Parti assicurare con la stipula del presente Protocollo la più fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento coordinato e continuativo delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 176, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO inoltre che per i fimi sopra indicati è interesse del Concessionario accettare le clausole contenute nel presente Protocollo di legalità, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati;
CONSIDERATO che il CUP dell’intervento in oggetto è C21B0300060001 ed il CIG è 4499173303 e che tali codici dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
la Prefettura U.T.G. di Trieste, l’Autorità Portuale di Trieste, il Concessionario
STIPULANO
il presente “Protocollo di Legalità” in conformità alle linee guida di cui all’allegato della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2011, con l’inserimento di ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori, fermi restando gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014. n. 114.
CAPO I
Art. 1
1. L’informazione antimafia, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, costituisce lo strumento esclusivo con cui viene rilasciata la documentazione antimafia nei confronti di tutti i diversi operatori economici della filiera1, qualunque sia l’importo, il valore o il prezzo del contratto del subappalto o del subcontratto ecc..
2. L’informazione antimafia va richiesta dall’Autorità Portuale esclusivamente alla Prefettura di Trieste, anche se l’operatore cui si riferisce ha sede in altra provincia, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto Decreto Legislativo.
3. A tali fini il Concessionario relativamente ai contratti, sub-contratti, appalti, sub-appalti, affidamenti e sub-affidamenti (noli, servizi e forniture di materiali, somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, servizi di pulizia, servizi di mensa ed alloggiamento del personale) si obbliga a fornire all’Autorità Portuale, prima della stipula dei relativi contratti, tutti i dati necessari per procedere alla richiesta di informazione antimafia.
4. La Prefettura di Trieste provvederà a interfacciarsi con le Prefetture competenti e con il CCASGO.
5. Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i..
6. Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i., sono consentite la conclusione del contratto o del subcontratto ovvero l’autorizzazione del subappalto (o degli altri strumenti assimilati ex articolo 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. recante il “codice dei contratti pubblici”) a condizione che sia stata acquisita la comunicazione di cui all’articolo 84, comma 2, del d.lgs. 159/2011 unitamente alla visura camerale storica.
7. Gli strumenti contrattuali per tutti gli operatori della filiera dovranno in ogni caso recare:
a) una clausola risolutiva espressa attivabile dalla parte in bonis nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del contratto o subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdirti ve, cui consegue l’estromissione dell’impresa;
b) la previsione che, in caso di estromissione, viene applicata a carico dell’impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 e il 10% dell’importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto.
8. Le somme discendenti dall’applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia alla Autorità Portuale per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.
9. L’Autorità Portuale assicura verso la Prefettura di Trieste il flusso informativo dei dati relativi alle società, alle imprese, alle ditte individuali e ai liberi professionisti, anche con riferimento ai loro assetti societari, che a qualunque titolo partecipino alla realizzazione dell’intervento.
10. L’Autorità portuale costituisce un’Anagrafe degli esecutori, consistente in un data-base (consultabile dalle Forze di polizia ai fini dell’interoperabilità con il sistema informativo di cantiere di cui all’art. 5), che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni essenziali:
• denominazione dell’impresa, della società o dell’operatore individuale;
• assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell’impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
• tipologia dello strumento contrattuale (subappalto, fornitura di beni e servizi, ecc.), con indicazione dell’oggetto della prestazione, dell’importo e della durata;
• annotazione relativa all’eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all’applicazione della relativa penale pecuniaria;
• indicazione del conto dedicato di cui all’articolo 3 della menzionata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
11. L’Autorità Portuale è legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l’alimentazione di tale piattaforma informatica al Concessionario che vi attende sotto la sorveglianza dell’Autorità portuale stessa per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell’opera.
12. Tale banca dati deve essere disponibile Online e accessibile alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, al CCASGO. ai Gruppi Provinciali Interforze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nonché al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE).
13. Il Concessionario, con l’adesione al presente Protocollo, si impegna a far inserire nei contratti suindicati apposita clausola con la quale tutti i soggetti della “filiera”, così come individuata all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 187/2010, convertito dalla Legge n. 217/2010, assumono l’obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’intervento. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto, del sub-appalto e/o sub- affidamento nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese della “filiera”, nonché la risoluzione automatica dei contratti e sub-contratti nei casi indicati nel successivo articolo 4 del presente Protocollo.
Art. 2
1. L’obbligo di conferimento dei dati e della documentazione di cui all’art. 1 sussiste in capo a tutti i soggetti della “filiera” relativamente ai contratti, sub-contratti, appalti, sub-appalti, affidamenti e sub-affidamenti (noli, servizi e forniture di materiali, somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, servizi di pulizia, servizi di mensa ed alloggiamento del personale) richiesti dal Concessionario che devono essere indicati nel Piano degli Affidamenti previsto nell’art. 176, comma 2, lett. g) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 65 delle norme finali del Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, nonché il disposto di cui all’art. 29 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l’obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, i sub-appalti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Concessionario:
• trasporto di materiali a discarica;
• smaltimento, recupero e trattamento rifiuti;
• fornitura e/o trasporto terra;
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra;
• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/o trasporto di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• forniture di ferro lavorato;
• servizi di guardiania di cantiere.
Art. 3
1. Ai fini delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii., i dati di cui agli articoli precedenti del presente Protocollo sono comunicati all’Autorità Portuale dal
Concessionario prima della stipula dei contratti, sub-contratti, appalti, sub-appalti, affidamenti e sub-affidamenti, concernenti qualunque impresa della “filiera”.
2. L’inserimento dei dati anagrafici ed il loro aggiornamento in caso di variazione comporta un dovere collaborativo da parte di ogni soggetto della filiera tenuto al relativo conferimento.
3. In particolare, il Concessionario, per le finalità di cui sopra, ha l’obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, provvedendo, fino al completamento dell’intervento, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione. Tale obbligo sussiste per tutti i soggetti della “filiera”
4. L’Autorità Portuale verifica se la comunicazione dei dati, da parte del Concessionario, è effettuata tempestivamente ed in maniera corretta in relazione alle modalità previste dal presente Protocollo.
Art. 4
1. Ai sensi dell’art. 94 del Decreto Legislativo n. 159/2011, quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione maliosa, di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91, comma 7, del citato D.Lgs., nelle società o imprese interessate, l’Autorità Portuale e il Concessionario, nell’ambito delle proprie competenze, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (artt. da 29 a 37), nei casi di cui al comma 2 del citato articolo 94, ovvero qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa di cui all’art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, d.lgs. cit., siano accertati successivamente alla stipula dei contratti, l’Autorità Portuale ed il Concessionario, nell’ambito delle proprie competenze, salvo quanto previsto al comma 3, del medesimo articolo, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. In caso di estromissione, dovrà essere applicata a carico dell’impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 % ed il 10% dell’importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall’applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia alla Autorità Portuale per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi Opere.
Art. 5
1. Nei casi di somma urgenza, nei quali non può utilmente applicarsi il disposto di cui all’art.92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, (per esempio interventi di messa in sicurezza da attivarsi a seguito di mareggiate), che non rientrano nella pianificazione delle attività di cantiere, siano essi lavori, forniture o servizi, le Parti concordano che, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alla Prefettura, il Concessionario può procedere alla stipula del contratto e attivare gli interventi necessari anche in assenza del provvedimento liberatorio prefettizio, allegando apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto da sottoporre ad accertamento antimafia attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011. Il contratto verrà stipulato sotto la condizione risolutiva che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo della Prefettura. In caso di provvedimento interdittivo si applica quanto previsto al precedente articolo 4. Resta fermo l’obbligo della preventiva comunicazione degli accessi al cantiere di cui all’art. 6.
2. Le Parti concordano che le stesse modalità possano essere utilizzate anche nei confronti di quegli operatori economici che debbano intervenire in cantiere per attività urgenti di riparazione di mezzi, macchinari ed attrezzature;
3. Le Parti concordano che per le piccole spese giornaliere (ad es. quelle che riguardano prestazioni estemporanee e non prevedibili), legate al minuto funzionamento dei cantieri, di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, e complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore della filiera, non è richiesta la certificazione antimafia fermi restando gli obblighi di fatturazione e contabilità che rendano tracciabile il pagamento.
CAPO II
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE
Art. 6
1. La Prefettura, sentita l’Autorità Portuale, predispone ed attua il “Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri”, allo scopo di effettuare accurati controlli sull’attività, sulle persone e sui mezzi che accedono alle aree di cantiere.
2. Il “Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri” prevede la nomina da parte del Concessionario, da comunicare al Prefetto ed all’Autorità Portuale, di un “Referente di Cantiere”.
3. il “Referente di cantiere” trasmette telematicamente attraverso la banca dati di cui al comma 10 dell’art. 1, con cadenza settimanale, alla Prefettura, all’Autorità Portuale, agli Organi di Polizia e alla Direzione Lavori, le informazioni sui lavori programmati per il successivo periodo di riferimento (cd. Settimanale di Cantiere). Tale settimanale, redatto dall’appaltatore o dall’impresa da questi delegata, secondo un modello informatico predisposto dalla Prefettura, contiene ogni utile indicazione con riferimento:
- alla ditta che esegue i lavori (lo stesso appaltatore, ovvero i subappaltatori, gli affidatari e subaffidatari di cui all’art. 174, comma 2, del codice dei contratti pubblici);
- ai mezzi delle suddette imprese o di eventuali altri subcontraenti che eseguono forniture (art. 41. 136/2010);
- ai nominativi dei dipendenti e delle persone che accedono al cantiere per ogni altro motivo (art. 51. 136/2010).
4. il sistema di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati contenuti nel “Settimanale di cantiere” deve essere conforme a specifiche tecniche che ne consentano l’interoperabilità con l’“Anagrafe degli esecutori” e deve costituire con quest’ultima un unico ambiente informatico.
5. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’art. 5 della Legge n. 136/2010. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. Copia del modello adottato è trasmesso alla Prefettura.
6. Il Referente di cantiere deve comunicare ogni variazione intervenuta rispetto ai dati inviati. Il Concessionario ha l’obbligo, tramite il Referente di Cantiere, di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale segnalati nel Settimanale di cantiere, salvo le variazioni intervenute e segnalate.
7. 11 Settimanale è posto a disposizione del Gruppo Interforze ai fini degli eventuali accessi disposti ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 159/2011.
8. La Prefettura, per il tramite delle Forze di Polizia, acquisito il Settimanale di cantiere, provvede a:
- eseguire le verifiche sui mezzi e sul personale;
- riscontrare la conformità degli accessi alle aree di cantiere alle indicazioni contenute nel Settimanale;
- procedere all’analisi incrociata dei dati, al fine di evidenziare possibili anomalie, eventualmente chiedendo al Referente di cantiere ogni utile indicazione e/o chiarimento;
- disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine dall’Autorità Portuale, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell’opera, da eseguire presso laboratori indicati dall’Autorità Portuale, d’intesa con la Prefettura, con oneri finanziari a carico del Concessionario. Le specifiche modalità di effettuazione di tali controlli - con riguardo alle attività di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini - sono definite nell’ambito di un apposito protocollo di sicurezza, da redigersi sulla scorta delle migliori prassi e, in particolare, delle previsioni contenute nel protocollo aggiuntivo sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra il Prefetto di Macerata, la Quadrilatero Marche-Umbria SPA e la Società di progetto “Val di Chienti SCPA”.
- curare l’attività di coordinamento istituzionale;
- calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere e l’Autorità Portuale.
8. Le attività a carico del “Referente di Cantiere”, relativamente al Settimanale, non sono da intendersi in alcun modo sostitutive delle attribuzioni facenti capo al Direttore dei lavori, né determinano alcuna attenuazione delle responsabilità connesse a dette incombenze.
Art. 7
1. Anche in attuazione delle misure anticorruzione contenute nel protocollo d’intesa tra l’ANAC ed il Ministero dell’Interno firmato in data 15 luglio 2014, il Concessionario, fermo quanto previsto dal successivo comma 2, si impegna a dare notizia senza ritardo alla Autorità Portuale ed alla Prefettura di Trieste di ogni tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato, di illecita richiesta di danaro o di altra utilità, ovvero di offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardiania, siano o meno contrassegnate dall’uso di minaccia o violenza, che vengano avanzate nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
2. 11 medesimo impegno di cui al comma 1, viene assunto dal Concessionario nei riguardi di ogni illecita interferenza che coinvolga tutti i soggetti della “filiera” come sopra definita. A tal fine il Concessionario si impegna ad inserire in tutti i contratti che stipulerà con soggetti della “filiera” apposita clausola che preveda anche l’espressa dizione secondo la quale l’obbligo di comunicazione di tentativi di concussione ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo a risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.. L’esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, da attivarsi tramite la Prefettura di Trieste.
3. L’assolvimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 non esime dall’obbligo di presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, come espressamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Ai fini del comma 1, il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
5. L’eventuale inosservanza dei predetti obblighi collaborativi viene valutata ai fini interdittivi ai sensi dell’art. 84, comma 4 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie determinate dall’Autorità Portuale, con specifica determinazione, previa intesa con la Prefettura di Trieste, diversamente graduate a seconda della gravità dell’infrazione commessa, dell’eventuale reiterazione e del danno conseguente. La persistente inosservanza dei citati obblighi, proseguita anche dopo contestazione e diffida, può comportare l’esclusione dell’operatore, concretandosi una forma di grave negligenza. Le somme discendenti dall’applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia all’Autorità Portuale per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per il risarcimento dei danni subiti. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi Opere.
Art. 8
1. L’Autorità Portuale provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura di Trieste.
Art. 9
1. L’Autorità Portuale comunica all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento alla vigente normativa di settore, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
2. l’Autorità Portuale si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dal Concessionario - analoga comunicazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti sub-appaltatori e/o sub-affidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
1. il Concessionario accetta le clausole contenute nel presente Protocollo di legalità, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti subcontratti e contratti copia del presente Protocollo, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.
2. I contratti concernenti qualunque impresa della “filiera”, come sopra definita, che non contengono la clausola in questione, sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell’impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.
CAPO III
ULTERIORI MISURE ANTICORRUZIONE
Art. 11
1. L’Autorità Portuale, in forza alle misure anticorruzione contenute nel protocollo d’intesa tra l’ANAC ed il Ministero dell’Interno firmato in data 15 luglio 2014, si impegna ad inserire in apposito atto integrativo del contratto di affidamento della concessione, da redigersi per l’applicazione del presente protocollo nelle parti non già espressamente previste dal predetto contratto, la seguente clausola:
“l’Autorità Portuale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
2. Nel caso si integri la condizione indicata dalla clausola di cui al precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Autorità Portuale è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Autorità Portuale della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del decreto legge 90/2014.
3. Analoga clausola dovrà essere inserita dal Concessionario in tutti i subcontratti e nei contratti con i fornitori e comunque in tutti i contratti concernenti qualunque impresa rientrante nella filiera.
CAPO IV
MISURE PER IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 12
1. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari l’Autorità Portuale ed il Concessionario si impegnano a verificare che i sub-appaltatori e sub-affidatari della filiera, i soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative all’intervento, osservino rigorosamente le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., fermo restando l’assunzione del l’obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’opera, di adeguarsi alle vigenti indicazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’Autorità Portuale ed il Concessionario nonché i sub-appaltatori e sub-affidatari della filiera, i soggetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative all’intervento accenderanno, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, uno o più conti correnti “dedicati” bancari o postali presso Banche o Poste Italiane S.p.A. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
3. Su tali conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale SEPA on line, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo della legge n. 136/2010), da e verso altri conti dedicati, connessi all’attività dei sub-appaltatori e sub-affidatari, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a: noleggi a freddo e a caldo;-forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere); altre forniture; trasporti;-servizi di guardiania;-spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie; affidamento lavori;-factor;-scavo e movimento terra; smaltimento terra.
4. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP). Dovranno essere appoggiati sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: - stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); - manodopera (emolumenti a operai); - spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenza e affitto); - immobilizzazioni; - assicurazioni e fideiussioni; - contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
5. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento tramite gli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
6. Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all’estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.
7. Per i fini di cui sopra l’Autorità Portuale ed il Concessionario, per le rispettive attività, si impegnano ad acquisire, da ciascun soggetto economico di cui al comma 1, formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati, di cui all’art. 3 comma 2 del Protocollo prima dell’ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell’esecuzione dei nuovi contratti.
8. L’Autorità Portuale ed il Concessionario, provvederanno ad inserire, in ciascun contratto di propria competenza, a pena di nullità assoluta dello stesso, un’apposita clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità, nell’ambito delle proprie attività contrattuali ed il Concessionario verificheranno, inoltre, che la stessa clausola sia inserita nei contratti sottoscritti con i rispettivi sub contraenti e sub-appaltatori.
9. I contratti concernenti qualunque impresa della “filiera” devono essere muniti di clausola risolutiva espressa, da attivarsi, a cura del Concessionario, nei casi in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
10. Il Concessionario darà comunque immediata comunicazione alla Prefettura di Trieste di ogni notizia relativa ad inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’alt. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
11. Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione, fatto salvo il maggior danno.
12. Nelle ipotesi di pagamenti effettuati senza ricorrere a conti dedicati così come nel caso di pagamenti non effettuati tramite bonifici SEPA on line, si applicherà una sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione, fatto salvo quanto sopra disposto.
13. Le sanzioni di cui ai due commi precedenti andranno affidate in custodia all’Autorità Portuale per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali alla sicurezza dell’opera e per far fronte ai costi dell’attività di monitoraggio per la sicurezza antimafia, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi Opere.
14. Il procedimento sanzionatolo previsto dai precedenti commi è autonomo e non alternativo a quello disciplinato dall’art. 6 della legge n. 136/2010.
Art. 13
1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l’Autorità Portuale ed il Concessionario si impegnano ad osservare e a garantire il rispetto degli obblighi concernenti le misure per il controllo dei flussi finanziari da parte dei sub-appaltatori e sub-affidatari che a qualsiasi titolo partecipano alla realizzazione dell’intervento.
CAPO V
TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA
Art. 14
1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
Al riguardo, si richiama l’osservanza delle disposizioni previste nell’art. 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida “Piano Carceri”, pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Trieste, un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro.
Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. Il tavolo di cui al precedente comma 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma dei lavori, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. Nel predetto tavolo possono essere esaminate, altresì, questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, come sanzionato dall’art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e la sicurezza sui cantieri. Per tali finalità il tavolo è integrato con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
1. Il Concessionario si impegna sin d’ora a consentire le attività di verifica e controllo dell’Autorità Portuale, nonché a fornire ogni informazione sull’attività svolta ai sensi del presente Protocollo.
Art. 16
1. Il presente Protocollo di Legalità avrà durata fino all’intervenuta definitività del certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo dell’opera.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti, al fine di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti.
Art. 17
1. I firmatari del presente Protocollo autorizzano la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali della copia completa del presente Protocollo.
2. Le parti si danno atto di aver ricevuto l’informativa, di cui dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
3. Le parti, altresì, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati forniti ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione del presente atto.
4. L’acquisizione ed il trattamento dei dati di cui al presente Protocollo sono effettuati in conformità e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
5. Il presente Protocollo, che integra il protocollo sottoscritto in data 17 settembre 2012, viene predisposto in quattro esemplari.
6. Ciascun esemplare viene siglato in ogni sua pagina dai firmatari e sottoscritto, per esteso e in forma leggibile, dagli stessi.
_____________
1 Per il termine filiera e per individuarne l’estensione, si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5, del d.l. 10 novembre 2010, n. 1 87, convertito con legge 17 dicembre 2010. n. 217.
Trieste, 9 dicembre 2015
IL CONCESSIONARIO
Per il R.T.I. costituito da:
- Impresa di costruzioni I.C.O.P. S.p.a.,
- Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.a.,
- Interporto Bologna S.p.a.,
- Cosmo Ambiente S.r.l..
IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PREFETTO DI TRIESTE
Fonte: porto.trieste.it