Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 18 dicembre 2015
Parti: Enti/Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Trasporti, Porto Trieste
Fonte: porto.trieste.it
Sommario:
Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste
Premesso che
La piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 81/2008 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;
la concorrenza tra porti e tra imprese dello stesso porto non può esser distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza da parte dei soggetti obbligati;
l’organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza è affidata, ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;
Considerato altresì
- che il porto presenta, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta alla natura di molte attività e alla:
• compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione nel coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
• possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc. che richiedono particolare attenzione;
- che il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- che il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopra indicati, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al fine di:
• accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza, poiché l’elemento basilare della sicurezza è il lavoratore stesso;
• rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze
• dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere (D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 272/99) nella specifica realtà del porto di Trieste;
• valorizzare fortemente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLSS) sia a livello di singola azienda che a livello di comparto portuale;
- che risulta necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
- che le azioni di concertazione, promozione della sicurezza e prevenzione del fenomeno infortunistico, che la Prefettura di Trieste ha promosso nel corso degli ultimi anni, sono state finalizzate alla crescita del numero degli RLS e al rafforzamento del loro ruolo nelle aziende e nelle attività svolte in ambiti portuale oggetto del presente protocollo;
- che l’Autorità Portuale di Trieste, con il concerto dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria locale, della Capitaneria di Porto di Trieste, dei Vigili del Fuoco, ha emanato negli anni una serie d: regolamentazioni locali che disciplinano:
• la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico in ambito portuale, sia per quanto riguarda l’andamento complessivo del comparto che per quanto attiene la comunicazione tempestiva dei singoli accadimenti, ivi compresi gli incidenti senza conseguenze lesive, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 272/99;
• l’esecuzione di lavori con fonti termiche, nei cantieri navali, nei terminali petroliferi e nel restante ambito portuale;
Tutto quanto sopra premesso e preso atto del mutato quadro normativo oltreché dell’esperienza maturata in questi anni che ha evidenziato alcune criticità nell’applicazione del protocollo del 16 aprile 2008 riguardanti nello specifico:
• il ruolo dei RLSS all’interno delle Aziende e relative modalità di accesso ai luoghi di lavoro;
• la regolamentazione della posizione amministrativa e giuridica di distacco dei RLSS;
Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e in particolare i poteri di regolamentazione e controllo di tutte le attività svolte in ambito portuale di cui agli art. 6 comma 1 lettera a) e art. 8 comma 3 lettera f).
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. inerente l'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, e delle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti (edizione 2007);
Visti gli Accordi sottoscritti in Prefettura in data 1° aprile e 16 aprile 2008 in materia di sicurezza sul lavoro portuale;
Vista la Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 299/2009 di data 6 ottobre 2009 con la quale è stato istituito il Comitato di Igiene e Sicurezza (C.I.S.);
Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1335/2010 che ha approvato il Regolamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1463/2014 del 18 settembre 2014 che ha approvato il Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Trieste;
i sottoscrittori del Protocollo del 16 aprile 2008 per la parte di rispettiva competenza approvano il presente nuovo Protocollo di intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste nonché le premesse che ne fanno parte integrante a integrale sostituzione di quello del 16 aprile 2008 e dei successivi accordi attuativi.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alle operazioni e ai servizi portuali, come definiti dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, svolte ad opera e sotto la responsabilità delle Imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge precitata, nonché alle Imprese iscritte all’articolo 68 del Codice della Navigazione che svolgono attività commerciali di movimentazione e deposito delle merci, di cui all’articolo 8 del Decreto dell’Autorità Portuale n. 1463/14 citato in premessa.
Art. 2 - Coordinamento dei RLS e dei RLSS
Le organizzazioni sindacali si impegnano con la cadenza prevista dalle norme e dai rispettivi CCNL applicati, a effettuare l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e di sito produttivo (RLS e RLSS), a copertura di tutte le imprese di cui all’art. 1.
Il Coordinamento dei RLS portuali è riconosciuto dall’Autorità Portuale, dalle Imprese e dal Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99. Il Coordinamento di cui sopra ha come obiettivo la elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di igiene e sicurezza. Il necessario supporto logistico per lo svolgimento dell’attività è a carico dell’Autorità Portuale.
Il Coordinamento dei RLS è convocato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS), eletti tra i RLS, i quali fanno altresì parte del Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99.
Art. 3 - Oneri finanziari e permessi
Le attività dei RLSS si svolgono sulla base di un monte ore annuale che ne consenta il distacco e la completa autonomia dall’impresa di appartenenza.
Il finanziamento dei costi relativi al distacco ed all’attività dei RLSS è a carico dell’Autorità Portuale di Trieste, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali.
Per migliorare, anche ai fini delle funzioni indicate al successivo articolo 7, e favorire lo sviluppo di un sistema generale di sicurezza, le imprese incrementano il monte ore annuo dei permessi dei RLS di cui all’articolo 50 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 81/08 di ulteriori 40 ore annue pro capite salvo diversa disciplina migliorativa prevista dai rispettivi CCNL.
Art. 4 - RSPPS - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito
Le associazioni datoriali individuano tra i RSPP delle imprese di cui all’art. 1 tre Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali che assumono la funzione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito produttivo (RSPPS) e che fanno parte del Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99
I RSPPS hanno un ruolo di raccordo con i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese portuali per la formulazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di Igiene e Sicurezza, anche sulla base di un confronto con gli RLSS.
Il finanziamento dei costi relativi all’attività dei RSPPS è a carico dell’Autorità Portuale di Trieste, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali.
Art. 5 - Segnalazioni di situazioni di rischio
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore segnalerà al proprio superiore gerarchico e al RLS qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, se necessario, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone la propria attività chiedendo l’immediato intervento del RSPP aziendale. Qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall’intervento compiuto ed immediato del RLS e del RSPP, l’Impresa si attiverà ai sensi dell’articolo commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 272/99.
Il RLS aziendale o il RLSS sostitutivo in caso di mancanza del RLS, potrà pertanto richiedere ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/08, l’intervento dell’organo di vigilanza facente parte del C.O.I. cui compete la risoluzione della situazione.
Nel caso di lavorazioni in appalto il lavoratore segnalerà la situazione di rischio anche al preposto e/o dirigente e al RLS dell’Azienda Appaltante, nonché al suo superiore gerarchico e al proprio RLS.
Nelle Aziende dove non è stato eletto l’RLS, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente ai RLSS.
Art. 6 - Formazione dei RLSS
Ai RLSS è garantita la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo iniziale è determinato in 32 ore e l’aggiornamento annuale viene previsto in almeno 8 ore. L’organizzazione e i contenuti dei suddetti corsi formativi sono concordati in sede di coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e i relativi costi sono a carico dell’Autorità Portuale.
Le Imprese di provenienza, con oneri a proprio carico, garantiscono ai propri lavoratori nominati RLSS la formazione e l’addestramento previsti dagli art. 37 e 71 del D.Lgs n. 81/08 ai fini del mantenimento dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento della mansione di origine rivestita dal lavoratore. Durante i corsi il lavoratore continua ad essere distaccato presso il soggetto che ha la responsabilità giuridica verso i RLSS.
Le Imprese di provenienza si impegnano a fornire al soggetto che ha la responsabilità giuridica verso i RLSS la programmazione delle attività formative specifiche in essere al fine di garantire il rientro dei lavoratori per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività formativa.
Art. 7 - Attribuzioni dei RLSS
I RLSS esercitano la loro funzione nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela del segreto industriale.
Nelle aziende ove è stato eletto o designato il RLS di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, i RLSS si coordinano con il RSPP Aziendale al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali.
A tal fine, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, essi esercitano la prerogativa di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 50 del D.Lgs n. 81/08. L’accesso deve essere svolto in - accordo con il RSPP Aziendale e deve essere preventivamente comunicato e motivato all’Impresa con modalità da definire tra le parti sociali firmatarie del presente protocollo con separata intesa.
I RLSS possono inoltre consultare il DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 relativo ai rischi di interferenza predisposto anche nei casi previsti dall’art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
Durante detti sopralluoghi le Imprese interessate possono richiedere la presenza di un RSPPS.
In ogni caso possono essere programmati sopralluoghi congiunti con il RSPP Aziendale senza il suddetto vincolo e secondo le modalità da questi definite.
Il suddetto preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività.
Fermo resta il diritto di accesso ai luoghi di lavoro del RLSS nei casi previsti agli articoli 48 comma 4 (infortunio grave) e articolo 50 comma 1, lettera i) (in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti) del D.Lgs. n. 81/08, ove il preavviso e la forma scritta non sono necessarie.
I RLSS svolgono le loro funzioni secondo criteri di equità nei confronti di tutte le imprese, rappresentate.
Nel caso in cui un RLSS svolga le funzioni di RLS nelle Aziende in cui non è stato eletto o designato il RLS aziendale restano ferme le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08.
I RLSS possono promuovere momenti di coordinamento tra RLS e responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di comuni valutazioni in ordine agli adempimenti tecnici da svolgere e alla gestione dei documenti di cui agli articoli 4 del D.Lgs. n. 272/99 e 17 del D.Lgs. n. 81/08.
Al fine d’agevolare l’attività imprenditoriale e favorire nel contempo la consultazione e la partecipazione dei RLSS in caso di assenze protratta nel tempo del RLS aziendale eletto o designato, le parti individuano nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 le situazioni per le quali l’Impresa di cui all’art. 1 può consultare i RLSS nei casi previsti dagli arti. 18, 29 e 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 8 - Formazione dei lavoratori
I datori di lavoro avviano al lavoro solamente i dipendenti che hanno ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S.
Le Imprese portuali di cui all’articolo 1 che avviano propri dipendenti o svolgono segmenti di operazioni portuali in appalto presso altre Imprese portuali devono garantire formalmente a queste ultime 1’awiamento al lavoro di lavoratori che abbiano ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S.
Inoltre le medesime garanzie sono assicurate dalle agenzie di somministrazione lavoro utilizzate dalla società autorizzata ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
Le Imprese di cui all’art. 1 che operano anche all’esterno del porto si impegnano a limitare, per quanto reso possibile dalle esigenze organizzative aziendali, la rotazione dei lavoratori impiegati in porto e fuori dal porto. Quanto sopra deve avvenire unitamente al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro.
Le Imprese di cui all’art. 1 si impegnano a istituire il libretto formativo del lavoratore di cui all’art. 37 comma 14 del D.Lgs. n. 81/08 secondo quanto indicato nel D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e D.M. 10 ottobre 2005. Tale libretto, che potrà essere tenuto anche in modalità informatica, sarà conservato a disposizione del personale ispettivo degli enti pubblici di vigilanza e controllo.
Entro un anno dalla firma del presente Protocollo e con cadenza annuale l’Autorità Portuale verifica la situazione in essere in materia di istituzione del libretto formativo.
Le Imprese si impegnano ad inserire nei programmi formativi svolti verso i lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 i contenuti del presente protocollo.
Art. 9 - Coordinamento Organi Ispettivi (C.O.I.)
Per rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell'ambito di applicazione del presente protocollo (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS e Vigili del Fuoco) operano in coordinamento come C.O.I. nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
Il C.O.I.:
- assume tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
- potenzia il sistema di sorveglianza preventiva degli eventi infortunistici portuali e delle malattie professionali tramite il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche, e tra le stesse e l'Autorità Portuale ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D.Lgs. n. 272/99;
- individua gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere dalle imprese di cui all’art. 1;
- favorisce, nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti, l'integrazione di azioni tra i vari enti preposti alle attività di controllo;
- si coordina con le altre forze di Polizia Giudiziaria nelle attività di primo intervento in caso di infortuni sul lavoro in ambito portuale. Tale coordinamento sarà promosso in un protocollo di intervento che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dall’Autorità Giudiziaria.
Sulla base delle indicazioni emerse in sede C.O.I. e dei flussi informativi sulle attività portuali resi disponibili come sopra indicato, l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina si impegnano a sviluppare un’azione congiunta di vigilanza sulle attività portuali a frequenza quindicinale. Tali attività, nell’ambito delle competenze istituzionali, saranno finalizzate alla verifica della sicurezza delle operazioni portuali con particolare riguardo alle verifiche sugli impianti, le macchine, le attrezzature, i veicoli utilizzati, le procedure di lavoro, i dispositivi di protezione collettivi e individuali, gli ambienti di lavoro e le aree operative nonché al rispetto delle normative vigenti in riferimento ai carichi di lavoro al fine della prevenzione delle malattie professionali.
L’attività sopra descritta è programmata su base annuale.
Nelle attività di vigilanza sopraindicate gli enti di controllo si impegnano a coinvolgere i RLS Aziendali ed i RLSS in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.
L’Autorità Portuale si impegna a garantire il mantenimento di una sede idonea in ambito portuale per gli operatori della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina S.C.P.S.A.L. e per lo svolgimento delle attività in ambito portuale del C.O.I.
L’attività di coordinamento del C.O.I., fermo restando il coordinamento di cui all’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 da parte del Presidente dell’Autorità Portuale, fa capo alla Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina che annualmente promuove d’intesa con la Prefettura di Trieste un momento di confronto presso la sede prefettizia, al quale partecipano anche i RLSS e i RSPPS, anche per presentare gli esiti delle attività del C.O.I.
A scadenza semestrale viene previsto un ulteriore incontro per la valutazione di eventuali tematiche emerse nel corso nel periodo di riferimento.
Art. 10 - Gestione delle emergenze e primo soccorso
Ferma restando la rigorosa applicazione dell’Ordinanza n. 76/2001 e s.m.i., che prevede l’immediato coinvolgimento del Centro Operativo dell’Autorità Portuale in caso di infortunio o incidente, le imprese di cui all’art. 1 devono garantire la presenza durante le attività lavorative di almeno un lavoratore addetto alla gestione dell’emergenza e al primo soccorso. L’Autorità Portuale si impegna ad aggiornare continuamente il proprio coordinamento con i servizi di pubblico soccorso al fine di ottimizzare i tempi di intervento per quanto di propria competenza. L’Autorità Portuale si impegna a mantenere a disposizione delle imprese portuali un locale opportunamente attrezzato per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria a disposizione dei medici competenti delle imprese che operano in porto.
Art. 11 - Accordi integrativi
Gli aspetti complementari e di attuazione del presente Protocollo sono definiti con separate intese tra lei parti sociali con il coordinamento dell’Autorità Portuale.
Tali accordi verranno sottoscritti dalle parti in sede prefettizia.
Eventuali divergenze interpretative delle predette intese troveranno composizione in incontri presso l’Autorità Portuale, alla luce delle disposizioni del presente Protocollo.
Art. 12 - Attività svolte dall’Autorità Portuale
L'Autorità Portuale nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 84/94 svolge una funzione di controllo e coordinamento dell'azione dei RLSS affinché questa sia esercitata nell'interesse dell'intera comunità portuale. In base ai sopra citati poteri l'Autorità Portuale è tenuta a corrispondere alla Società distaccataria i fondi definiti con separato accordo per il distacco nonché a fornire il materiale, le attrezzature e gli altri supporti necessari allo svolgimento dell'attività di RLSS come fissati in altre parti del presente Protocollo, valutando altresì ulteriori necessità che dovessero palesarsi in futuro. Inoltre l'Autorità Portuale propone, di concerto con il Comitato di Igiene e Sicurezza e sulla base delle esigenze dei RLSS, i contenuti dei programmi di formazione e approva eventuali/ ulteriori spese, a suo carico, per ulteriori momenti di formazione, aggiornamento e conoscenza da svolgersi anche al di fuori della sede portuale.
A quanto sopra l'Autorità Portuale deve garantire le più opportune forme di trasparenza.
L’Autorità Portuale si impegna altresì ad agevolare e supportare l’effettuazione dei corsi di formazione rivolti alle figure professionali tipiche delle operazioni portuali promossi dalle Imprese.
Decorso un anno dalla firma del presente Protocollo i soggetti firmatari si impegnano, con il coordinamento della Prefettura, ad effettuare una prima verifica sullo stato di attuazione dello stesso. Analoga procedura di verifica sarà attuata in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
In ogni caso ciascuna parte sottoscrittrice del presente Protocollo può formulare motivata richiesta per l’apertura di un tavolo di verifica del funzionamento dello stesso.
18 dicembre 2015