Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2015
Parti: Autorità Portuale di Trieste, Associazione Agenti Marittimi, Aspt Astra, Associazione Terminalisti Portuali, Lega Cooperative FVG, Federazione Cooperative e Mutue, Associazione degli Industriali di Trieste, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Mare, Usb - Lavoro Privato - FVG
Settori: Trasporti, Porto Trieste
Fonte: .porto.trieste.it
Sommario:
Premessa Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 |
Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Allegato - Schema retribuzione annuale RLSS |
Accordo sulle modalità di distacco dei RLSS dall’impresa di appartenenza in attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste
Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 18 dicembre 2015;
Considerato che in base all’articolo 3 del Protocollo le attività dei RLSS si svolgono in regime di distacco e in completa autonomia dall’impresa di appartenenza e che il finanziamento dei costi relativi al distacco ed all’attività dei RLSS è a carico dell’Autorità Portuale di Trieste, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali;
Considerato che l’articolo 7 del Protocollo prevede la definizione delle attribuzioni dei RLSS mediante specifici accordi tra le parti sociali interessate integrativi del Protocollo stesso, come richiamato anche dall’articolo 11;
Preso atto che il Coordinamento degli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese portuali ha provveduto alle elezioni dei RLSS di comparto in data 14 novembre 2014;
Preso atto che in tale circostanza sono risultati eletti i sigg. F.Z., D.V. e S.S. i cui nominativi sono stati comunicati alla Autorità Portuale e a tutte le imprese interessate e che gli stessi hanno svolto comunque il loro incarico in attesa della definizione del presente Accordo;
I sottoscritti firmatari concordano quanto segue
Articolo 1
Quanto stabilito nel presente Accordo definisce le modalità attuative del Protocollo sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 18 dicembre 2015, nell’ambito del sistema integrato di prevenzione e monitoraggio sulla sicurezza del lavoro nel porto di Trieste per quanto attiene le modalità di gestione amministrativa e il trattamento economico relativi al distacco degli RLSS dall’effettivo datore di lavoro presso la società Porto Trieste Servizi, come previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003.
Articolo 2
Le funzioni di RLSS sono svolte in completa autonomia e senza alcun vincolo gerarchico con il datore di lavoro distaccatario, in modo da poter gestire autonomamente la collocazione temporale della prestazione vista l’operatività del porto di Trieste sette giorni su sette 24 ore su 24. Operativamente i RLSS sono collocati presso la sede individuata dall’Autorità Portuale di Trieste nel Protocollo indicato in premessa. I costi di esercizio della sede operativa sono a carico dell’Autorità Portuale.
Articolo 3
La durata del distacco è definita dal Protocollo d’intesa. I RLSS interessati sono distaccati per tutta la durata del loro mandato dall’azienda di appartenenza presso la società Porto Trieste Servizi. Stante la loro funzione istituzionale i RLSS non concorrono a comporre l’organico della società Porto Trieste Servizi, né tale forma di distacco può trasformarsi in un rapporto di lavoro dipendente con la medesima società. Il datore di lavoro distaccante e quello distaccatario effettuano, ciascuno per la propria parte, le comunicazioni obbligatorie nei confronti delle Autorità competenti inerenti il distacco. I datori di lavoro quali soggetti distaccante e distaccatario concordano le comunicazioni di avvio e cessazione del distacco.
Articolo 4
La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato per la funzione di RLSS resta in capo al datore di lavoro distaccante, il quale rimane unico responsabile della corresponsione del trattamento economico e dell’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali. Parimenti il datore di lavoro mantiene la gestione amministrativa di ferie e permessi, l’assolvimento degli adempimenti amministrativi in materia di lavoro e il potere disciplinare. Ferme restando le previsioni dell’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 in base alle quali gli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti del lavoratore distaccato sono a carico del distaccatario, il distaccante deve esclusivamente dichiarare al distaccatario di aver dato luogo all’informazione e formazione di propria competenza nei riguardi del lavoratore stesso, non essendo a suo carico responsabilità alcuna per la condotta del distaccato e del distaccatario.
Articolo 5
Al fine di garantire l’attività dei RLSS si conviene che questa è svolta con la continuità e assiduità necessarie corrispondenti a un impegno lavorativo a tempo pieno. Stante le peculiarità del lavoro portuale, in particolare per il personale con qualifica operaia, che pone oggettive difficoltà di individuazione di un trattamento economico fisso, le parti concordano che il livello di riferimento per la determinazione del costo dei lavoratori in regime di distacco, comprensivo di tutte le indennità per turni notturni, festivi e prestazioni analoghe, sia individuato come non inferiore a quello di un lavoratore occupato a tempo pieno in regime di turno programmato di livello equivalente a quello riconosciuto ai soggetti individuati quali RLSS previsto dal CCNL dei lavoratori dei porti, come da schema allegato al presente Accordo. Tale importo potrà subire lievi variazioni nella definizione a causa di diverse aliquote contributive o assicurative, indicate dal datore di lavoro distaccatario.
Articolo 6
A fronte dell’attività di RLSS prestata dal lavoratore distaccato l’Autorità Portuale di Trieste rimborsa all’impresa distaccataria i costi sostenuti per tale personale per retribuzioni, incluse quelle a carattere indiretto e differito, e relativi oneri sociali. Il soggetto distaccatario presenta richiesta di rimborso, corredata della documentazione utile, all’Autorità Portuale di Trieste su base mensile.
Articolo 7
In caso di partecipazione dei RLSS a corsi di formazione o a incontri di lavoro presso altre sedi, ubicate al di fuori della provincia di Trieste, l’Autorità Portuale di Trieste provvede al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, comunicate dal soggetto distaccatario e calcolate in base al vigente CCNL per i lavoratori dei porti. In considerazione delle problematiche assicurative non è ammesso per i RLSS, senza autorizzazione preventiva, l’uso di autovettura personale. I rimborsi spese devono essere richiesti corredati da idonea documentazione fiscale atta a comprovare l’esborso e la titolarità della spesa. Le attività fuori sede, in ogni caso, devono essere preventivamente concordate con l’Autorità Portuale in base all’articolo 12 del Protocollo d’intesa.
Articolo 8
Il presente Accordo si applica a far data dall’elezione dei RLSS per il mandato attuale iniziato il 14 novembre 2014. L’Autorità Portuale di Trieste e i soggetti distaccante e distaccatario in fase di prima applicazione del presente Accordo definiranno l’importo pregresso, relativo al periodo novembre 2014 - dicembre 2015, da riconoscere come rimborso per i distacchi dei RLSS determinato ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo.
Trieste, 18 dicembre 2015
Trieste,
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