Tipologia: CCNL
Data firma: 28 settembre 1998
Validità: 01.10.1998 - 30.09.2002
Parti: Cnai, Ucict e Fenasalc, Cisal
Settori: Commercio, Servizi e appalti Aeroporti, Cisal
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titolo III - Decorrenza - Durata
Art. 6.
Titolo IV - Esclusività di stampa - Archivio contratti – Distribuzione contratti
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titolo V - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 11.
Titolo VI - Classificazione del personale - Paga base nazionale
Art. 12.
Art. 13.
Titolo VII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titolo VIII - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titolo IX - Periodo di prova
Art. 21.
Titolo X - Orario di lavoro
Art. 22.
Titolo XI - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 23.
Titolo XII - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Titolo XIII - Lavoro straordinario
Art. 27.
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 28.
Titolo XV - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 29.
Titolo XVI - Soste - Sospensione - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Titolo XVII - Riposo settimanale - Permessi
Art. 34.
Art. 35.
Titolo XVIII - Permessi straordinari - Congedo per motivi familiari
Art. 36.
Art. 37.
Titolo XIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 38.
Titolo XX - Congedo per matrimonio
Art. 39.
Titolo XXI - Permessi per lavoratori studenti
Art. 40.
Titolo XXII - Permessi per elezioni
Art. 41.
Titolo XXIII - Servizio militare
Art. 42.
Titolo XXIV - Festività - Ferie
Art. 43.
Art. 44.
Titolo XXV - Maternità
Art. 45.
Titolo XXVI - Aspettativa - Aspettativa per malattia o per infortunio
Art. 46.
Art. 47.
Titolo XXVII - Malattie - Infortuni
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XXVIII - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 50.
Titolo XXIX - Cassa assistenza previdenza
Art. 51.
Titolo XXX - Trattamento economico
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Titolo XXXI - Norme specifiche per i quadri
Art. 58.
Titolo XXXII - Aumenti periodici di anzianità
Art. 59.
Titolo XXXIII - Gratifica natalizia
Art. 60.
Titolo XXXIV - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
Art. 61.
Titolo XXXV - Trasferte
Art. 62.
Titolo XXXVI - Mensa
Art. 63.
Titolo XXXVII - Divieto di accettazione delle mance
Art. 64.
Titolo XXXVIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 65.
Art. 66.
Titolo XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 67.
Art. 68.
Titolo XL - Assenze non giustificate
Art. 69.
Titolo XLI - Preavviso
Art. 70.
Art. 71.
Titolo XLII - Trattamento fine rapporto
Art. 72.
Titolo XLIII - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Art. 73.
Titolo XLIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 74.
Titolo XLV - Lavoratori inabili
Art. 75.
Titolo XLVI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 76.
Titolo XLVII - Lavoratori extracomunitari
Art. 77.
Titolo XLVIII - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 78.
Titolo XLIX - Part-time
Art. 79.
Art. 80.
 Titolo L - Contratto di formazione e lavoro - Formazione
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Titolo LI - Apprendistato

Art. 89.
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Titolo LII - Contratto a termine
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98.
Art. 99.
Art. 100.
Titolo LIII - Contratto d'inserimento
Art. 101.
Art. 102.
Titolo LIV - Lavori a domicilio "Telelavoro"
Art. 103.
Titolo LV - Contratti di lavoro "Atipici"
Art. 104.
Titolo LVI - Stagiaires
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Titolo LVII - Occupazione femminile
Art. 108.
Titolo LVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro

Art. 109.
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112
Titolo LIX - Divieti
Art. 113.
Titolo LX - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 114.
Titolo LXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 115.
Titolo LXII - Composizione delle controversie
Art. 116.
Titolo LXIII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (ENBOA)
Art. 117.
Titolo LXIV - Pensione integrativa
Art. 118.
Titolo LXV - Diritti sindacali
Art. 119.
Art. 120.
Art. 121.
Art. 122.
Art. 123.
Art. 124.
Titolo LXVI - Codice disciplinare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 125 - Doveri del lavoratore.
Titolo LXVII - Disposizioni disciplinari
Art. 126.
Titolo LXVIII - Patronati
Art. 127.
Allegati
Allegato A
•Contributo "CAP" al 18%. Aziende
•Contributo "CAP" al 14% - Aziende o Cooperative
Allegato B (Contratto formazione e lavoro)
• Art. 1.
• Art. 2.
• Art. 3.
• Art. 4.
•Fac simile
•Prospetto Formazione e Lavoro - Tipo B
•Progetto
Allegato C Moduli tipo contratti a termine
•Modulo 1 - di cui alle lett. a) e b) dell'art. del CCNL
•Modulo 2. di cui alla lett. c) dell'art. del CCNL
Allegato D Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94
• Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza

• Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS
• Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio
• Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS
• Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST
• Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro
• Art. 7 - Modalità di consultazione
• Art. 8 - Informazioni e documentazione dell'Azienda o delle Cooperative
• Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza
• Art. 10 - Riunioni periodiche
• Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitario e di rischio
• Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale
• Art. 13 - Norme transitorie e finali
Allegato E Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA".
• Art. 1. Costituzione

• Art. 2. Natura
• Art. 3. Durata
• Art. 4. Sede
• Art. 5. Scopi
• Art. 6. Soci e Beneficiari
• Art. 7. Finanziamento
• Art. 8. Organi dell'ENBOA
• Art. 9. Assemblea
• Art. 10. Poteri dell'Assemblea
• Art. 11. Riunioni dell'Assemblea
• Art. 12. Il Presidente
• Art. 13. Il Vice Presidente
• Art. 14. Il Comitato Esecutivo
• Art. 15. Poteri del Comitato Esecutivo
• Art. 16. Riunioni del Comitato Esecutivo
• Art. 17. Il Collegio dei Sindaci
• Art. 18. Il Patrimonio dell'ENBOA
• Art. 19. Gestione dell'ENBOA
• Art. 20. Bilancio dell'ENBOA
• Art. 21. Liquidazione dell'ENBOA
• Art. 22. Modifiche statutarie
• Art. 23. Controversie
• Art. 24. Disposizioni finali
Regolamento
• Art. 1.
• Art. 2.
• Art. 3.
• Art. 4.
• Art. 5.
• Art. 6.
• Art. 7.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative del settore terziario servizi "Aeroporti" gestione e servizi in appalto

L'anno 1998 il giorno 28 del mese di settembre in Roma tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, […], Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo […] e Fenasalc - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio[…], Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, [...] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende o dipendenti e soci delle Cooperative del settore Terziario e Servizi - "Aeroporti" Gestione e Servizi in Appalto, esso si compone di:
Premessa
Indice
Titoli n. 68
Articoli n. 127
Allegati A, B, C, D.

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativamente al settore Terziario - Servizi "Aeroporti - Gestione e Servizi in Appalto".
L'adozione del presente CCNL è riservata esclusivamente, alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti soggetti rappresentati dalle Parti contraenti.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sono cumulabili con nessun'altra regolamentazione pattizia. Esse costituiscono in ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'Azienda o della Cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Dichiarazione a verbale 1.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune anche appartenenti a diverse categorie merceologiche o servizi, aventi un unico titolare o un'unica ragione sociale il personale dipendente ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
Dichiarazione a verbale 2.
Le Organizzazioni stipulanti hanno inteso limitare l'adozione del presente accordo alle sole Aziende o Cooperative aderenti alle Parti contraenti, recependo i principi ispiratori dell'art. 39 della Costituzione.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 4.

La contrattazione collettiva di II livello sarà svolta in sede territoriale o aziendale.
Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificamente individuate:
a. possibilità di una diversa ripartizione, a norma dell'art. 22, comma 2, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali;

c. partecipazione attiva nell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, nonché la disciplina del Rappresentante per la sicurezza e dall'Ente Nazionale Bilaterale -"ENBOA"
d. partecipazione attiva nell'organismo territoriale per la disamina di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina dell'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" e le leggi vigenti;
e. partecipazione attiva nell'organismo di conciliazione;
f. partecipazione attiva in attuazione della disciplina della formazione professionale, anche in riferimento alla formazione esterna dell'apprendista, in conformità a quanto previsto dall'ENBOA;
g. l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
h. azioni in favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE, n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative nazionali o regionali in tema di parità uomo donna;

n. indennità di campo di cui all'art. 57;
o. intervalli per la consumazione dei pasti e indennità di mensa;

q. contratti a termine;

t. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale del CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
u. la contrattazione di II livello può, con previo accordo delle OO.SS. e le Organizzazioni datoriali nazionali, proporre soluzione diverse dal CCNL, in base alle esigenze e/o leggi regionali, esteso anche a una flessibilità salariale.
[…]

Art. 5.
La contrattazione "Aziendale" è limitata alle seguenti materie:

c. indennità di campo di cui all'art. 57;
d. qualifiche esistenti in Azienda o nella Cooperativa non equiparabili a quelle comprese nelle esemplificazioni del presente Contratto;
e. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
f. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende o nella Cooperativa;
g. ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto quanto previsto dal presente CCNL;
h. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300.
La contrattazione avverrà tra l'Azienda o la Cooperativa e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL ai relativi livelli di competenza.

Titolo VI - Classificazione del personale - Paga base nazionale
Art. 12.

[…]
Le Parti demandano all'Ente Nazionale Bilaterale "ENBOA" il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente CCNL.

Titolo VIII - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 18.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3. libretto di indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
[…]

Art. 19.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo X - Orario di lavoro
Art. 22.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale di lavoro effettivo per la generalità delle Aziende o delle Cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 29 è fissato nei limiti previsti dalla legge vigente.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali e i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le OO.SS. locali stipulanti.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge e in relazione alle particolari esigenze del settore turismo, e all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro a 2080 (40x52) viene maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di 4 mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei mesi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a 2 o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing).
[…]
Dichiarazione a verbale 1.
Le Parti ribadiscono che quanto appresso riportato non verrà mai considerato orario di lavoro effettivo.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come: il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro.
[…]

Titolo XI - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 23.

L'orario di lavoro dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni, che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli minori di età tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali modificazioni.
Dichiarazione a verbale.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non sono cumulabili con le interruzioni sopra previste: L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agii altri orari.

Titolo XIII - Lavoro straordinario
Art. 27.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato e valido motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal presente Contratto.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di lavoro straordinario, valgono le norme di legge.

Titolo XV - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 29.
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del DRL 15.3.23 n. 692, approvato con R.D. del 6.12.23 n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21.12.23, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a. custodi;
b. guardiani diurni e notturni;
c. portieri;
d. uscieri e inservienti;
e. commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
f. persone addette ai lavori di carico e scarico;
g. addetti ai centralini telefonici;
h. personale addetto all'estinzione degli incendi;
i. personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.
Le attività di cui al R.D. 6.12.23 n. 2637 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
L'orario di lavoro per i dipendenti si cui dedite alle attività di cui sopra è fissato secondo i limiti di legge, ma viene demandato alla contrattazione integrativa di II livello nastri di orario diverso.

Titolo XVI - Soste - Sospensione - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 33.

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le ore 10 giornaliere.

Titolo XVII - Riposo settimanale - Permessi
Art. 34.

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente Contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende o nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 38.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene stabilito dal datore di lavoro.

Titolo XXV - Maternità
Art. 45.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per 3 mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso.
d. per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);

f. durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre di uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda. Quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXVII - Malattie - Infortuni
Art. 48.

[…]
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o ritardo stesso.
[…]

Titolo XLIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 74.
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, lavanderia e relative dotazioni.
[…]
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quando viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda o alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Titolo XLV - Lavoratori inabili
Art. 75.

Le Parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione del lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le Parti potranno richiedere consulenze e/o interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

Titolo XLVI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 76.

Le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare la realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari e inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.

Titolo XLVII - Lavoratori extracomunitari
Art. 77.

Ai fini di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti professionali delle Organizzazioni stipulanti in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Titolo L - Contratto di formazione e lavoro - Formazione
Art. 84.

Le Parti convengono che le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro, per l'acquisizione di professionalità viene ripartita come segue:
a. cfl l'acquisizione di professionalità elevate.
Il contratto di formazione lavoro mirato all'acquisizione di professionalità elevata è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al III livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata di 24 mesi, inoltre debbono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

Livello InizialeLivello FinaleOre formazioneDurata in mesi
B 130 24
130 24
13024
13024

b. cfl l'acquisizione di professionalità intermedia.
Il contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentita per il conseguimento di professionalità corrispondenti al 5°, 6° e 7° livello e ha una durata di 24 mesi e deve prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

Livello InizialeLivello FinaleOre formazioneDurata in mesi
80 24
80 24
8024

c. contratti di cfl mirati ad agevolare l'inserimento professionale.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali nel contesto aziendale nel suo insieme, è consentito per tutti i livelli ad eccezione del livello A, deve prevedere un iter formativo di 20 ore e avrà una durata di 12 mesi.

Livello InizialeLivello FinaleOre formazioneDurata in mesi
B 20 12
20 12
2012
2012
2012
2012
2012

Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito da progetti formativi non vengono retribuiti.
[…]

Art. 85.
La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
La formazione teorica, di cui al comma precedente, su richiesta del datore di lavoro può essere impartita dagli Enti delle Organizzazioni stipulanti.
[…]

Art. 86.
L'Ucict, per mezzo del proprio ente Enfrau, e la Cisal per mezzo dell'Ecoform., unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro, nonché quelli di loro pertinenza.

Art. 87.
Ai lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL, quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le Parti.

Art. 88.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
A tale scopo le problematiche relative saranno demandate agli Enti Bilaterali o ai Centri di Servizi che studieranno le soluzioni relative.

Titolo LI - Apprendistato
Art. 89.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16 e dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196 e dalle disposizioni del presente Contratto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni.
[…]
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[…]

Art. 90.
Per quanto si riferisce: all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Art. 93.
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione i cui contenuti verranno definiti con apposito decreto ministeriale. In applicazione del D.M. 8.4.98, la formazione esterna è così articolata: a. contenuti a carattere trasversale.
Modulo 1°
Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
Modulo 2°
[…]

b. contenuti a carattere professionalizzante.
Modulo 3°
Sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali propri della figura professionale.
Modulo 4°
Nozioni tecnico scientifiche e operative, differenziate per le singole figure professionali.

1. Apprendisti

1° anno2° anno3° anno 4° anno Totali
A1= 20 oreA1A1A1 A1= 20 ore
A2= 20oreA2= 20 oreA2A2 A2= 40 ore
A3= 8 oreA3= 8 oreA3= 8oreA3= 8 ore A3= 32 ore
A4= 16 oreA4= 16oreA4=16 oreA4= 16 ore A4= 64 ore
Tot. 64 ore  Tot. 44 oreTot. 32 ore Tot. 32 oreTot. 156 ore

Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della legge n. 196/97 potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

2. Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, titolo di studio di scuola media superiore o laurea, non idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno2° anno3° anno 4° anno Totali
A1= 10 oreA1A1A1 A1= 10 ore
A2= 10oreA2= 10 oreA2A2 A2= 20 ore
A3= 4 oreA3= 4 oreA3= 4 oreA3= 4 ore A3= 16 ore
A4= 8 oreA4= 8oreA4= 8 oreA4= 8 ore A4= 32 ore
Tot. 32 ore  Tot. 32 oreTot. 12 ore Tot. 12 oreTot. 78 ore

Le ore complessive di formazione esterna e interna sono complessivamente pari a 60 ore medie annue.
Le ore di formazione esterne potranno essere effettuate anche all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

3. Apprendisti con attestati di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere.
A1 = 8 ore
A2 = 12 ore
A3 = 4 ore
A4 = 16 ore

4. Apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
A1 = 8 ore
A2= 8 ore
A3= 4 ore
[…]
Le Parti entro il 31.12.98 s'incontreranno per definire i criteri formativi e le schede per la gestione della formazione degli apprendisti.
[…]

Art. 95.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero di consulenti esterni aventi esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 8.4.98 prevede che nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque nelle imprese artigiane, la funzione di tutore possa essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si attiveranno per richiedere una modifica legislativa, che consenta la funzione di tutore anche al titolare dell'impresa indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Titolo LII - Contratto a termine
Art. 97.
L'adozione dei contratti a termine, di cui alle lett. a) e b) devono essere comunicati entro 3 mesi dall'assunzione dei lavoratori, alle OO.SS. stipulanti o all'Ente Bilaterale o Centri Servizi, indicando: il numero dei lavoratori, qualifiche, motivazioni e durata del rapporto.
L'assunzione del lavoratore di cui alla lett. c) dovrà essere autorizzata prima dell'assunzione stessa.

Art. 98.
All'atto delle assunzioni di cui al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire agli organi del collocamento, una dichiarazione, avvalendosi di appositi moduli predisposti e vidimati dall'Ente Bilaterale o dai Centri di Servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato C)

Titolo LIII - Contratto d'inserimento
Art. 102.

L'adozione dei contratti d'inserimento dovrà essere comunicato in via preventiva all'Ente Bilaterale o ai Centri di Servizi su moduli predisposti.
All'atto dell'assunzione, al presente Titolo, l'Azienda o la Cooperativa dovrà esibire all'Ufficio di collocamento una dichiarazione predisposta e vidimata dall'Ente Bilaterale o Centri di Servizi da cui risulti l'impegno integrale del rispetto del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
[…]

Titolo LIV - Lavori a domicilio "Telelavoro"
Art. 103.

[…]
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73).
[…]

Titolo LV - Contratti di lavoro "Atipici"
Art. 104.

Le Parti concordano di rimandare alla contrattazione locale l'inserimento al lavoro dipendenti con "contrattazione atipica", a seconda delle situazioni esistenti e della normativa di legge.

Titolo LVI - Stagiaires
Art. 105.

L'Azienda o la Cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo ha possibilità di ospitare nell'Azienda o nella Cooperativa alcuni giovani con lo strumento dello stage o del tirocinio al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I rapporti che il datore di lavoro intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 107.
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, la garanzie assicurative, il tutorato e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estendibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro si fa riferimento all'art. 18 della legge 24.6.97 n. 196 e al Regolamento recante norme di attuazione D.M. 28.3.98 n. 142.

Titolo LVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 109.

Le Parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 110.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Art. 111.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti della protezione collettiva e individuale;
b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d. segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h. contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 112.
Le Parti firmatarie del presente accordo danno alle proprie Organizzazioni territoriali il compito di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per quanto previsto dagli articoli precedenti.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati, nonché del Rappresentante per la sicurezza saranno disciplinati dal Protocollo nazionale d'intesa (allegato D).

Titolo LXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 115.

In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da 4 membri, di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente Contratto e dei contratti integrativi;
[…]
d. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente Contratto e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'Azienda o della Cooperativa quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie.

Titolo LXIII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (ENBOA)
Art. 117.

Le Parti recepiscono il Protocollo d'intesa dell'1.9.98 firmato dal Cnai di concerto con le Associazioni aderenti e la Cisal di concerto con le Federazioni delle categorie interessate e aderenti, di costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome (ENBOA) a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni pratiche alle tematiche appresso specificate.
L'ENBOA costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto ai lavoratori e alle Aziende o alle Cooperative associate.
L'ENBOA di norma si articola nell'ambito territoriale, con Enti Territoriali Bilaterali e Centri di Servizi.
La costituzione di detti Enti Bilaterali si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Laddove l'Ente Bilaterale Territoriale tarderà la costituzione, ravvisata la necessità, le Parti potranno essi stessi promuoverne la costituzione d'intesa con l'Ente Nazionale.
A tal fine l'ENBOA su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL attua e concretizza le materie e i compiti affidati relativi a livello nazionale e coadiuva e interviene o sostituisce, quanto se ne rende necessario e opportuno le strutture a livello territoriale, per quanto appresso:
a. esame e l'interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b. esame e le possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c. la definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 12 del presente Contratto;
d. esame delle problematiche del "Telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare agli istituti contrattuali, in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle nuove normative che dovessero intervenire;
e. l'assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, comma 3 della legge n. 56/87;
f. l'esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
g. cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle Aziende o dalle Cooperative che si avvalgono degli strumenti di cui agli artt. 96 e 101;
h. organizza e gestisce la formazione e la qualificazione;
i. organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
l. organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti alla successiva lett. p) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza accordi possibili e necessari con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridiche/legislative, risultano coinvolti;
m. organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le Parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti formazione e lavoro (CFL), nonché i possibili programmi/progetti della legge n. 223/81;
n. organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle Parti, nonché quelli della UE;
o. organizza e gestisce i corsi di formazione per apprendisti;
p. predispone progetti e stipula convenzioni con: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Cciaa, Enti in genere, Istituti, con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui alle precedenti lettere, per le materie di cui alla legge n. 626/94 (Sicurezza sul lavoro);
q. organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN o dall'Inail, in collaborazione con il CAP;
r. coordina le commissione provinciali di conciliazione;
s. riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati, nonché i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono le rispettive Parti firmatarie del presente CCNL;
t. realizza lo Statuto tipo territoriale;
u. le risorse economiche destinate all'ENBOA per la realizzazione delle iniziative assegnate sono previste nell'art. 51 del presente CCNL;
La costituzione dell'ENBOA troverà definizione attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL.
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituisce parte integrante.

Titolo LXV - Diritti sindacali
Art. 119.

Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
[…]

Art. 124.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge n. 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle Aziende o delle Cooperative.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Titolo LXVII - Disposizioni disciplinari
Art. 126.

I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:

b. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d. non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza;
e. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'Azienda o da Cooperativa;
f. contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;

h. non rispettino le norme e le regole stabilite nel Contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'Azienda o della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Allegati
Allegato B

Prospetto Formazione e Lavoro - Tipo B
Nella riunione del 3.8.98 in Roma nella Commissione Paritetica tra l'Ucict, la Cisal e Fenasalc hanno stabilito la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA" per i settori Commercio Turismo - Terziario e Servizi - Artigianato - Piccole e Medie Imprese - Lavorazione Conto Terzi.
Tra le varie decisioni approvate c'è la possibilità di instaurare rapporti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale (c.d. cfl di tipo b).
Le Parti visto quanto disposto dal D.L. n. 626/94 sull'obbligo di impartire a tutti i dipendenti una formazione adeguata in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
Considerato che la definizione dei contenuti dei progetti formativi concernenti i contratti di formazione e lavoro è demandata agli Enti Bilaterali, ai Centri di Servizio, alla contrattazione integrativa, alle Commissioni paritetiche, hanno Deliberato di approvare l'allegato progetto di formazione e lavoro, fermo restando che l'effettivo ricorso allo stesso dovrà essere preceduto dall'apposizione del visto di conformità da parte dei competenti organismo bilaterale.

Progetto.
[…]
Contenuti della formazione.
1. il concetto di azienda, di lavoro e della qualità dei servizi, organigramma aziendale con relativi incarichi, responsabilità e mansioni affidate, con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di acquisizioni delle capacità professionali,
2. la disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al CCNL di categoria di appartenenza, alla contrattazione aziendale, alle disposizioni aziendali e alla disciplina sanzionatoria;
3. il servizio di prevenzione e protezione degli infortuni e della sicurezza in genere, eventuali rischi specifici riguardanti l'attività svolta nel settore di appartenenza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
4. il servizio prevenzione incendi e le azione da espletare per la tutela della sicurezza, normativa vigente e disposizioni aziendali;
5. le azioni da adottarsi a tutela e promozione della qualità del luogo del lavoro e dell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle normative igieniche sanitarie, alla tutela dal rumore e al risparmio energetico.
La formazione si svolgerà nei locali normalmente dell'Azienda o della Cooperativa adibiti ai processi produttivi, ad eccezione fatta per i corsi organizzati dagli Enti Bilaterali o da altri Enti individuati dal datore di lavoro.
[…]

Allegato D Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94
Art. 1 - Rappresentanti per la sicurezza.
In applicazione dell'art. 15 del D.lgs. 19.9.94 n. 626 i Rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
a. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti;
b. 1 rappresentante per le unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti;
c. 2 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
d. 3 rappresentanti per le unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
e. 4 rappresentanti per le unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle attività produttive di cui al punto 1, limitatamente a quelle Aziende o a quelle Cooperative che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza possono essere demandati a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o di Cooperative ricomprese in uno specifico territorio.
È concesso alle Aziende o alle Cooperative che occupano fino a 30 dipendenti, o che abbiano unità produttive di pari grandezza, la facoltà di far ricorso alla designazione del RLST, ai fini dell'applicazione del disposto di legge.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono nominati tra i soggetti individuati dalle Rappresentanze sindacali firmatarie il presente CCNL.

Art. 2 - Procedure per l'elezione del RLS
L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti dell'Azienda o della Cooperativa durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto di voto tutti i dipendenti in forza nell'Azienda o nella Cooperativa al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere (tempo indeterminato o determinato, part-time, formazione e lavoro, attività atipiche, telelavoro ecc.).
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda o della Cooperativa che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

Art. 3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto di un RLST ogni 2000 addetti e/o un RLST sino a un massimo di 200 Aziende o Cooperative.
Il mandato di nomina dei RLST avrà durata triennale con possibilità di successiva nuova designazione.

Art. 4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di RLS.
Ai RLS spettano e l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla legge n. 300/70 per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello di Azienda o di Cooperativa in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Art. 5 - Attribuzioni del RLS e del RLST.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

Art. 6 - Accesso nei luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

Art. 7 - Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto delle consultazioni secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/84, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali presenti in Azienda.
A tal fine la rappresentanza sindacale, all'interno delle Aziende o delle Cooperative, può designare uno o più soggetti, entro i limiti previsti dall'art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 626/94.

Art. 8 - Informazioni e documentazione dell'Azienda o delle Cooperative
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dell'Azienda o della Cooperativa di cui alle lett. e) ed f) del comma 1, dell'art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'Azienda o la Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, c. 1, del D.lgs. n. 626/94.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Art. 9 - Formazione del Rappresentante per la sicurezza.
Il RLS e/o RLST ha diritto formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero di dipendenti, inferiore, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2. conoscenze generali su rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
3. metodologie sulla valutazione dei rischi;
4. metodologie minime di comunicazione.
È prevista la facoltà per le Aziende o per le Cooperative di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo delle Aziende o delle Cooperative.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP o presso l'Azienda o presso la Cooperativa stessa.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle ore attribuite al diritto allo studio previste dal presente CCNL.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non avrà l'erogazione del monte ore per la formazione di base.

Art. 10 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.

Art. 11 - Registro degli infortuni - Cartelle sanitario e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro con riferimento all'art. 27 della legge 23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.lgs. n. 626/94.
La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'Azienda o la Cooperativa.

Art. 12 - Lavoratori addetti al videoterminale.
S'intendono per addetti ai videoterminali qui individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 626/94.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni, come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Art. 13 - Norme transitorie e finali.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 626/94.
Nel caso in cui nelle Aziende o nelle Cooperative sino a 200 dipendenti si dovessero verificare le previsioni di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 626/94 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzione e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura prevista. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti norme, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Allegato E Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "ENBOA".
Art. 1. Costituzione
Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato dal "Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori" per conto delle Organizzazioni associate da una parte e dall'altra dalla "Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori" anche per conto delle Federazioni è costituito l'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" di seguito denominato "ENBOA"... Possono far parte dell'ENBOA tutte le Organizzazioni firmatarie di CC.CC.NN.LL. aderenti al Cnai e le Federazioni aderenti alla Cisal.

Art. 5. Scopi
Nel ribadire che l'ENBOA non ha scopi di lucro e ha per finalità l'attuazione di mutualità e assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, così come definito dai CC.CC.NN.LL. e da ogni altro accordo tra le parti.
Pertanto il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente promuove e gestisce in proprio tutto ciò che è di pertinenza nazionale, lasciando agli Enti Bilaterali Territoriali, ove costituiti le loro autonomie.
a. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori;
d. inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
e. l'ENBOA istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

A tal fine l'Osservatorio:
a. programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale;
e. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
L'ENBOA, inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.