Categoria: 1999
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 14 gennaio 1999
Validità: 1999-2004
Parti: CPNA e Inail
Settori: Artigianato
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

 Premessa
Protocollo d'intesa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
 Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Protocollo d'intesa tra il Comitato Paritetico Nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro dell'artigianato e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in tema di prevenzione

Roma, 14 gennaio 1999
Considerato che attraverso una continua e diffusa opera di sensibilizzazione, di trasferimento delle conoscenze e di formazione indirizzata alle imprese artigiane e ai lavoratori si può operare concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute nei luoghi di lavoro;
considerato che soltanto attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali si favorisce la necessaria corresponsabilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per il perseguimento di obiettivi di sicurezza e igiene del lavoro;
considerato il ruolo fondamentale che intendono svolgere le parti sociali per diffondere la cultura della prevenzione in tutti gli ambiti lavorativi e promuovere ogni attività di prevenzione;
considerati i compiti assegnati dal D.Lgs 242/96 all'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
considerata la particolare attenzione che l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ripone nel sistema della bilateralità, con la finalità di favorire il rafforzamento dell'operatività, visibilità ed efficacia dell'azione degli organismi paritetici a livello nazionale e territoriale;
considerata la concordanza delle finalità perseguite dall'Inail e dalle parti sociali espresse nel CPNA;
considerata la volontà espressa dal Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza dell'Inail tendente a valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali ed in particolare di quanto espresso nelle delibere del 18/2/97, nelle linee programmatiche dell'aprile 1997 e in quelle emanate il 15/12/97 e nelle linee d'indirizzo del 25/05/98;
vista la richiesta delle parti sociali nei confronto dell'Inail tesa ad ottenere un sostegno nei confronti degli organismi bilaterali, costituiti a seguito dell'accordo interconfederale del 3 settembre 1996, l'Inail, nella persona del suo presidente, […] e il CPNA, costituito dalle seguenti confederazioni:
- Cgil, […]
- Cisl, […]
- Uil, […]
- Confartigianato, […]
- Casa, […]
- Claai, […]
- Cna, […]
esprimono la comune intenzione di dar vita ad una collaborazione stabile sia a livello nazionale che a livello territoriale, sia a livello tecnico che scientifico ed operativo a sostegno di una comune attività di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro nella coerenza dei rispettivi ruoli sia attraverso azioni comuni che integrate e sinergiche.
Tale collaborazione si articola secondo il seguente

Protocollo d'intesa
Art. 1
Il presente accordo ha lo scopo di promuovere e coordinare un programma annuale o pluriennale di azioni comuni in tema di prevenzione per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei contraenti.

Art. 2
Il presente accordo non comporta trasferimenti economici tra le parti, svolgendo ognuna di esse attività istituzionali.
Qualora il raggiungimento di determinati obiettivi concordati comporti spese squilibrate tra le parti, non specificatamente approvate dalle parti che ne subiscono il maggior peso, la relativa ripartizione verrà regolamentata da specifici accordi tematici.

Art. 3
La collaborazione tra le parti viene gestita da un Comitato di coordinamento misto CPNA/Inail, costituito dai componenti del CPNA e da un eguale numero di rappresentanti dell'Inail, espressamente a ciò designati.
Il Comitato, all'atto dell'insediamento definisce le proprie regole di funzionamento.
Compito del Comitato è quello di elaborare, con riferimento ai compiti attribuiti agli organismi paritetici dall'accordo interconfederale del 3/9/96, il programma annuale o pluriennale delle attività rientranti nell'ambito della collaborazione instaurata con il presente accordo, definirne le modalità di esecuzione e verificarne l'attuazione.

Art. 4
L'Inail si impegna a fornire al Comitato di coordinamento la sede, un supporto amministrativo, nella misura decisa dall'Inail, e un supporto tecnologico per la gestione delle attività decise dal Comitato di coordinamento.
La responsabilità sui locali messi a disposizione, sulle attrezzature d'ufficio e di comunicazione e sul personale del supporto tecnico e organizzativo è assunta dall'Inail.

Art. 5
Il presente accordo comporta la realizzazione di un progetto organizzativo e tecnico volto alla costituzione di un centro operativo nazionale e di centri operativi periferici, localizzati, ove possibile, presso locali dell'Istituto.
Tali centri avranno come missione:
la raccolta e la diffusione delle informazioni, banche dati e delle conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
la promozione di campagne comuni di informazione promozionali della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei Rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST), dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei componenti dei Comitati Paritetici;
la promozione di azioni di studio e ricerca su temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse;
la gestione e l'alimentazione di notizie in uno specifico sito Internet, sede ideale di comunicazione interattiva con gli organismi paritetici territoriali collegato anche alla rete dell'Agenzia Europea di Bilbao.

Art. 6
L'attuazione in sede territoriale di quanto previsto al precedente art. 5 sarà definito da specifici protocollo d'intesa tra gli organismi paritetici per l'artigianato e i livelli dell'Inail territorialmente competenti.

Art. 7
L'Inail si impegna a realizzare a proprie spese ed ad assumersi gli oneri di gestione del sito Internet citato all'art. 5.
L'Inail si impegna ad assumersi gli oneri derivanti dall'attività di diffusione delle informazioni, delle attività di formazione, delle attività di ricerca, nonché quelli connessi ai centri operativi periferici, nei limiti approvati dagli Organi competenti dell'Istituto.

Art. 8
Il presente accordo va in vigore entro il trentesimo giorno successivo alla data della sottoscrizione del relativo regolamento di funzionamento del Comitato, sottoscritto all'unanimità da tutte le parti, avrà durata di 5 anni ed è rinnovato tacitamente.
Il presente accordo decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata in qualsiasi momento, da parte anche di una sola delle parti sociali facenti parte del CPNA o dall'Inail.